Fonte

725.116.2

Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
(LUMin)

del 22 marzo 1985 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 823, 834 e 865 della Costituzione federale6;7 visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 19848, decreta:

Capitolo 1 In generale

Art. 1 e 29

Capitolo 2 Impiego dell’imposta sugli oli minerali10 assegnati al traffico stradale

Art. 3 Principio

Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all’esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegna- RU 1985 834

Nuovo tit. giusta il n. 5 dell’all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 9 mar. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2202; FF 1998 4241).

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Abrogati dal n. 5 dell’all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61).

Nuova denominazione giusta il n. 5 dell’all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

to al traffico stradale e il prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali per:11

  1. 12 il finanziamento delle strade nazionali;

  2. 13 i contributi alle spese delle strade principali;

  3. bbis. 14 provvedimenti intesi a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;

  4. 15 gli altri contributi direttamente vincolati ad opere:

1.16 contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato e contributi a binari di raccordo privati, 2. contributi per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati; 3. ...17 4. contributi per provvedimenti protettivi dell’ambiente, resi necessari dal traffico stradale; 5. contributi per provvedimenti protettivi del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale; 6. contributi per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade;

d. 18 contributi non direttamente vincolati ad opere: 1. per le spese dei Cantoni per le strade aperte agli autoveicoli; 2. ai Cantoni privi di strade nazionali già aperte al traffico;

  1. per una riserva, nella misura in cui sia necessaria onde assicurare uno sviluppo equilibrato delle entrate e delle uscite;

  2. per la ricerca nel settore stradale.

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Introdotta dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. I8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti

L’Assemblea federale, nell’ambito del bilancio di previsione, ripartisce tra i singoli settori di compiti il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

La quota di partecipazione alle spese delle strade nazionali è calcolata:

  1. secondo le esigenze dei programmi di costruzione annuali e a lungo termine stabiliti dal Consiglio federale, uditi i Cantoni, per le strade nazionali;

  2. secondo i bisogni di manutenzione e d’esercizio delle strade nazionali.

e 4 ...19

La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.20

Art. 5 Rapporti

Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, con il bilancio di previsione ed i conti, un rapporto concernente l’impiego del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

Art. 6 Erogabilità dei contributi

Il pagamento dei contributi è subordinato ai mezzi disponibili.

I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono versati; sono eccettuati le quote versate a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali21 e i contributi per provvedimenti di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio.22

Abrogati dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953 5955; FF 2007 607).

Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della Capitolo 3:23 Finanziamento delle strade nazionali

Art. 7 Principio

Il finanziamento comprende:

  1. le spese per la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali;

  2. la partecipazione alle spese per il completamento della rete delle strade nazionali24 secondo l’articolo 11.

Il finanziamento degli impianti accessori ai sensi dell’articolo 7 della legge federale dell’8 marzo 196025 sulle strade nazionali compete ai Cantoni.

Art. 8 Costruzione e sistemazione

Per costruzione si intende l’edificazione di un nuovo impianto stradale; per sistemazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in esercizio.

Costruzione e sistemazione comprendono:

  1. la pianificazione, l’ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e l’amministrazione;

  2. l’acquisto di terreni, comprese le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;

  3. l’esecuzione dell’opera e i necessari lavori d’adeguamento, compresa la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri;

  4. i provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, come anche le opere di protezione contro le forze della natura;

  5. le installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d’intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso e altri controlli della circolazione, le corsie e aree di posteggio;

  6. le installazioni per la gestione del traffico, come la centrale di gestione del traffico e la centrale dei dati sul traffico.

I Cantoni assumono le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell’articolo6 della legge federale dell’8 marzo 196026 sulle strade nazionali che

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. Le spese della futura manutenzione corrente sono computati. A titolo eccezionale la Confederazione può partecipare alle spese computabili, fino a concorrenza del 30 per cento. Il Consiglio federale decide nel singolo caso.

Art. 9 Manutenzione

Per manutenzione si intendono i lavori di rinnovamento e gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione di un impianto stradale esistente.

Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono:

  1. i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche, in particolare i lavori al corpo stradale e ai manufatti;

  2. i lavori di complemento, come anche i lavori d’adeguamento di impianti stradali in esercizio alle esigenze del nuovo diritto.

I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell’articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 196027 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. La Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione.

Art. 10 Esercizio

Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni.

La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l’agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d’assistenza invernale, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, tutti i lavori necessari per una prontezza permanente d’esercizio degli impianti del traffico, come anche le piccole riparazioni.

Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di pianificazione e con spese limitate.

La gestione del traffico comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per un traffico sicuro e fluido sulle strade nazionali, segnatamente:

  1. regolazione, ripartizione e controllo del traffico;

  2. informazioni sul traffico, come la raccolta e il trattamento di dati, nonché l’allestimento e la diffusione di informazioni sul traffico che permettano agli utenti della strada di prendere decisioni ottimali prima e durante un viaggio sulle strade nazionali.

La protezione contro i danni comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per la sicurezza del traffico sulle strade nazionali, nonché per la protezione delle persone e dell’ambiente, come la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni.

Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione.

Art. 11 Completamento della rete delle strade nazionali

Per il completamento della rete delle strade nazionali28, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all’articolo8 capoverso 2:

  1. per le strade nazionali di prima e seconda classe – fuori dalle città il 75–90 per cento, – nelle città il 50–80 per cento;

  2. per le strade nazionali di terza classe – nella regione delle Alpi e nel Giura il 75–90 per cento, – fuori da queste regioni il 55–70 per cento, – nelle città il 50–70 per cento.

Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale.

Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.

Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l’aliquota massima. Tale aliquota può tuttavia essere superata del sette per cento al massimo delle spese computabili.

Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l’articolo8 capoverso3.

La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.

Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue

Capitolo 4 Contributi alle spese delle strade principali29

Art. 12 Rete delle strade principali

Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.30

La rete delle strade principali comprende le vie di comunicazione d’importanza nazionale o internazionale, che non appartengono alla rete delle strade nazionali.

Nella regione delle Alpi e nel Giura possono essere dichiarate principali le strade la cui sistemazione o la cui costruzione è di particolare importanza per:

  1. il traffico di transito nazionale o internazionale;

  2. il promovimento del turismo;

  3. il mantenimento o il rafforzamento della struttura economica di regioni periferiche.

Fuori della regione delle Alpi e del Giura possono essere dichiarate strade principali:

  1. importanti strade di transito, collegate con corrispondenti strade estere;

  2. strade che collegano strade nazionali e città, nonché regioni o parti del Paese;

  3. strade d’accesso alla regione delle Alpi e al Giura, che collegano le strade nazionali a queste regioni.

Art. 1331 Contributi globali

La prestazione della Confederazione ai Cantoni avviene sotto forma di contributi globali.

I contributi globali sono calcolati in base a:

  1. la lunghezza delle strade;

  2. l’intensità del traffico, che ingloba anche il carico ambientale;

  3. l’altitudine e il carattere di strada di montagna.

Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Art. 14 e 1532

Art. 16 Diritto d’espropriazione

I Cantoni possono prescrivere nelle loro disposizioni esecutive che le espropriazioni devono essere eseguite secondo la legge federale del 20 giugno 193033 sull’espropriazione. In questo caso, è loro conferito il diritto d’espropriazione secondo l’articolo3 capoverso 2 della legge suddetta.

Art. 1734 Costruzione, manutenzione ed esercizio

I Cantoni costruiscono e provvedono alla manutenzione e all’esercizio delle strade principali. Per adempiere questi compiti, utilizzano i contributi globali.

Capitolo 4a:35 Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città e negli agglomerati

Art. 17a Scopo

La Confederazione accorda contributi per infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati.

I contributi sono versati per il potenziamento dell’infrastruttura in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento.

Contributi possono essere versati anche per il finanziamento di misure corrispondenti nelle regioni estere limitrofe.

Sono esclusi i contributi d’esercizio.

Art. 17b Aventi diritto ai contributi

I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti si costituiscono secondo il diritto cantonale.

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, designa le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi. Si attiene alla classificazione dell’Ufficio federale di statistica.

Abrogati dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Introdotto dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

I contributi per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d’agglomerato sono versati alle imprese di trasporto mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla legislazione sulle ferrovie. Il contributo all’ente responsabile è ridotto di conseguenza.

Art. 17c Condizioni

I contributi possono essere versati se in un programma d’agglomerato gli enti responsabili provano che:

  1. i progetti previsti si iscrivono in una pianificazione globale dei trasporti e sono coordinati con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli insediamenti conformemente ai piani direttori cantonali;

  2. i progetti previsti sono conformi ai piani direttori cantonali;

  3. il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è assicurato e la sostenibilità degli oneri risultanti dalla manutenzione e dall’esercizio è comprovata;

  4. gli investimenti per i progetti previsti hanno un effetto complessivo positivo.

Art. 17d Entità dei contributi

I contributi sono calcolati in funzione dell’effetto complessivo dei programmi d’agglomerato. Ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

L’effetto complessivo è il rapporto tra l’onere finanziario e i seguenti obiettivi di efficacia:

  1. migliore qualità del sistema dei trasporti;

  2. maggior sviluppo centripeto degli insediamenti;

  3. minor carico ambientale e minor impiego di risorse;

  4. maggior sicurezza del traffico.

Sono prioritari i programmi d’agglomerato che contribuiscono a risolvere i maggiori problemi di traffico e ambientali.

Capitolo 5 Altri contributi direttamente vincolati alle opere36

Sezione 1 Contributi per binari di raccordo privati37

Art. 1838 Principio

La Confederazione può versare contributi alle spese di costruzione di binari di raccordo privati.

I contributi non possono superare il 60 per cento delle spese computabili.

La Confederazione versa i suoi contributi per i costi complessivi.

Art. 19 e 2039

Sezione 2 Contributi per il promovimento del traffico combinato e del trasporto

di veicoli stradali accompagnati

Art. 21 Principio

La Confederazione accorda contributi d’investimento o d’esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati.

Art. 22 Entità dei contributi

I contributi in favore del traffico combinato sono concessi, per motivi di politica dei trasporti e di politica ecologica, fintanto che non può essere conseguita l’autonomia finanziaria.

I contributi in favore del trasporto di veicoli stradali accompagnati devono consentire riduzioni tariffali rispondenti alle esigenze della politica dei trasporti e della politica ecologica.

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi d’investimento secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza.

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Abrogati dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

Sezione 3 ...40

Art. 23 e 24

Sezione 4 Contributi per i provvedimenti protettivi dell’ambiente, resi necessari

dal traffico stradale

Art. 25 Principio

La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti di protezione ecologica che, secondo la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente, devono essere presi lungo le strade o, in via subordinata, negli edifici. Partecipa inoltre alle spese dei provvedimenti generali di protezione dell’ambiente, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, in particolare dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste.

Art. 26 Entità dei contributi

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente.

Il Consiglio federale assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza.

La Confederazione contribuisce alle spese dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste nella misura in cui siano stati causati dal traffico motorizzato.

Art. 2741 Rapporto con altre quote ed altri contributi

della rete delle strade nazionali42, i necessari provvedimenti di protezione ecologica secondo l’articolo25 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue

Sezione 5 Contributi per i provvedimenti protettivi del paesaggio, resi necessari

dal traffico stradale

Art. 2843 Principio

La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale motorizzato per la conservazione, la preservazione o il ripristino di paesaggi degni di protezione, compresi i monumenti storici.

Art. 29 Entità dei contributi

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio e di quella sul promovimento della conservazione dei monumenti storici.

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza.

Art. 3044 Rapporto con altre quote ed altri contributi

della rete delle strade nazionali45, i necessari provvedimenti di protezione del paesaggio secondo l’articolo 28 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

Sezione 6 Contributi per le spese delle opere di protezione, lungo le strade, contro

le forze della natura

Art. 31 Principio

La Confederazione accorda contributi per il rimboschimento, le opere di protezione contro le valanghe, gli smottamenti e le cadute di pietre, le gallerie, la canalizzazione di torrenti e la correzione di corsi d’acqua, necessarie per proteggere dalle forze della natura le strade aperte al traffico motorizzato nonché impianti ferroviari che, durante una parte dell’anno, assorbono il traffico motorizzato in vece della strada.

Nuovo testo giusta il n. I8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue

La Confederazione accorda contributi per trafori o gallerie soltanto se servono a proteggere strade nazionali o strade principali.46

Non sono accordati contributi ai provvedimenti intesi a proteggere le altre strade (gallerie, trafori, spostamento del tracciato, drenaggio ecc.).47

Art. 32 Entità dei contributi

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste e di quella concernente la polizia delle acque.

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza.

Art. 3348 Rapporto con altre quote ed altri contributi

della rete delle strade nazionali49, le necessarie opere di protezione contro le forze della natura secondo l’articolo 31 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese per le opere di protezione sono indennizzate mediante i contributi globali.

Capitolo 6 Contributi non direttamente vincolati alle opere

Art. 34 Contributi generali50

I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli sono commisurati a:51

Introdotto dal n. I8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

  1. 52 la lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli, escluse le strade nazionali;

  2. gli oneri stradali dei Cantoni;

  3. e d. ...53 2 Nei casi di rigore, ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli, particolarmente gravati dalla costruzione, dal rinnovo, dalla grande manutenzione, dalla manutenzione corrente nonché dalla sorveglianza e dal disciplinamento del traffico da parte degli organi di polizia, possono essere accordati sussidi aggiuntivi.54 3 Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.55 4 I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.56

Art. 35 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali57

...58 I contributi sono commisurati all’importanza delle strade alpine di carattere internazionale, all’onere del Cantone per queste strade e alla sua capacità finanziaria.

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compensativi. Tali contributi sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli e all’onere stradale di questi Cantoni.59

Il Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito questi Cantoni.

I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.60

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Abrogate dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

Nuovo testo giusta il n. I6 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 1634).

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Introdotto dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della

Introdotto dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

Capitolo 7 Conto stradale e ricerca nel settore stradale

Art. 36 Conto stradale

Il Consiglio federale fa compilare un conto stradale indicante, da un lato, i ricavi computabili dei poteri pubblici dal traffico motorizzato e, dall’altro, i costi corrispondenti.

I Cantoni sono tenuti a fornire al Consiglio federale, a sua domanda, i documenti necessari per l’allestimento del conto.

Art. 37 Ricerca nel settore stradale

La Confederazione promuove i lavori di ricerca e gli studi inerenti alla costruzione e alla manutenzione stradali, agli effetti della circolazione stradale e ad altri compiti connessi con il traffico stradale.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 38 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione; emana le disposizioni esecutive e disciplina in particolare la procedura applicabile all’assegnazione delle quote e dei contributi federali nonché alla restituzione di quelli indebitamente riscossi. Può stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi.

Art. 39 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati: 1. Il decreto federale del 23 dicembre 195961 concernente l’uso della quota del prodotto dei dazi d’entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali; 2. il decreto federale del 17 marzo 197262 concernente il finanziamento delle strade nazionali; 3. il decreto federale del 21 febbraio 196463 concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell’adozione di misure di sicurezza.

[RU 1960 382, 1962 7 art. 4, 1972 528 1977 2249, 1984 1122 art. 66 n. 2]

[RU 1972 584, 1975 1709 1977 2249]

[RU 1964 1312 1977 2249]

Art. 40 Modificazioni

La legge federale dell’8 marzo 196064 sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 57

...

Art. 58 cpv. 2

Abrogato

Art. 59

Abrogato

Art. 41 Disposizioni transitorie

Per i seguenti contributi ai Cantoni, la presente legge si applica retroattivamente al momento dell’entrata in vigore degli articoli 36bis capoverso4 e 36ter della Costituzione federale65:

  1. contributi per l’esercizio e la manutenzione delle strade nazionali (art. 36bis cpv. 4 Cost.);

  2. contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale (art. 36ter cpv. 1 lett. e Cost.);

  3. contributi ai Cantoni con strade alpine che servono al traffico internazionale e ai Cantoni privi di strade nazionali (art. 36ter cpv. 1 lett. f Cost.).

La Confederazione rinuncia ad esigere gli interessi degli importi che, dopo l’entrata in vigore degli articoli 36bis e 36ter della Costituzione federale, sono stati anticipati ai Cantoni per salvaguardare i loro diritti acquisiti; le anticipazioni sono imputate sulla riserva.

Art. 41a66 Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999

Il nuovo diritto si applica a tutti gli impegni di sussidio da contrarre dopo la sua entrata in vigore (garanzia di base, parziale e di continuazione).

[CS 13; RU 1983 445, 1994 268, 1996 1491]. A queste disposizioni corrispondono ora gli

art. 83, 86, 131 cpv. 1 lettera e e cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Introdotto dal n. I 7 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Art. 41b67 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 ottobre 2006

Se la realizzazione di progetti di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali si prolunga oltre la data di entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 200668, alle spese accumulate sino a quel momento si applica il diritto anteriore.

I costi di sistemazione delle infrastrutture intese a gestire e controllare il traffico merci pesante attraverso le Alpi possono essere assunti integralmente e retroattivamente dalla Confederazione.

Ai progetti di costruzione sulle strade principali non ancora terminati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006 si applica il diritto anteriore.

I Cantoni con progetti di costruzione di cui al capoverso3 ricevono contributi globali conformemente all’articolo 13 soltanto in misura pari alla somma cui ammontano, nel contributo globale che spetta loro, i contributi legati alle singole opere.

La Confederazione può partecipare alle spese dei piani sociali dei Cantoni, se tali spese derivano dal cambiamento di competenze nell’ambito delle strade nazionali. I Cantoni possono presentare una domanda in tal senso entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Consiglio federale fissa la partecipazione.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

Introdotto dal n. II17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione