814.318.142.1
Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico
(OIAt)1
del 16 dicembre 1985 (Stato 1° agosto 2026)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12, 13, 16 e 39 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (legge),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti.
Essa regola:
a. la limitazione preventiva delle emissioni provenienti da impianti secondo l’articolo 7 della legge che inquinano l’aria;
abis. 3le modalità per bruciare i rifiuti all’aperto;
b. le esigenze in materia di carburanti e di combustibili;
c. il carico inquinante massimo ammissibile per l’aria (valori limite d’immissione);
d. la procedura nel caso in cui le immissioni siano eccessive.
Art. 2 Definizioni
Sono considerati impianti stazionari:
le opere edili e gli altri dispositivi fissi;
le modificazioni del terreno;
gli apparecchi e le macchine;
gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell’ambiente come aria di scarico.
Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni.
Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell’ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati.
Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora:
a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni; o
le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto.
Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d’immissione ai sensi dell’allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando:
mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi;
sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione;
danneggiano le costruzioni;
pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque.
Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente.4
Capitolo 2 Emissioni
Sezione 1 Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi
Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4
Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1.
Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
per gli impianti speciali secondo l’allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;
per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l’allegato 3;
5per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.
Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità
L’autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d’emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile.
Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni, che:
sono stati sperimentati con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero; o
sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti.
Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento ad un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.
Art. 5 Limitazione più severa delle emissioni da parte dell’autorità
Se c’è da aspettarsi che un impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe delle emissioni.
La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.
Art. 6 Captazione ed evacuazione delle emissioni6
Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.7
Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.
Per i camini industriali vale l’allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l’autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3.
Sezione 2 Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti
Art. 7 Limitazione preventiva delle emissioni
Le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi (art. 3, 4 e 6) valgono anche per gli impianti stazionari esistenti.
Art. 8 Obbligo di risanamento
L’autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati.
Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l’articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.8
Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.
Art. 9 Limitazione più severa delle emissioni
Se è accertato che un impianto esistente provoca immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe.
La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.
Le limitazioni completive o più severe delle emissioni sono ordinate mediante decisione di risanamento da attuare entro i termini previsti all’articolo 10 capoverso 2. Se necessario, l’autorità decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.
Se le immissioni eccessive sono provocate da più impianti, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.
Art. 109 Termini di risanamento
Il termine normale di risanamento è di 5 anni.
Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se:
il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti;
le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni; o
le immissioni provocate dall’impianto sono eccessive.
Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati se:
le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate; e
sono esclusi i casi secondo il capoverso 2 lettere a e c.
Resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l’articolo 32.
Art. 11 Agevolazioni
Su domanda, l’autorità accorda agevolazioni al titolare dell’impianto, se il risanamento ai sensi degli articoli 8 e 10 è sproporzionato, in particolare non possibile dal punto di vista tecnico o dell’esercizio o non sopportabile economicamente.
Come agevolazione l’autorità può concedere in primo luogo termini più lunghi. Se la concessione di termini più lunghi non basta, l’autorità fissa limitazioni più blande delle emissioni.
Sezione 3 Controllo degli impianti stazionari
Art. 12 Dichiarazione delle emissioni
Chi gestisce o intende costruire un impianto10, che causa inquinamenti atmosferici, deve fornire all’autorità informazioni su:
il genere e la quantità delle emissioni;
il luogo dell’espulsione, l’altezza rispetto al suolo e le variazioni nel tempo;
ulteriori condizioni d’espulsione, se sono necessarie ai fini della valutazione delle emissioni.
La dichiarazione delle emissioni può essere allestita in base a misurazioni o al bilancio quantitativo delle sostanze.
Art. 13 Controlli e misurazioni delle emissioni
L’autorità sorveglia che le limitazioni delle emissioni siano rispettate. Procede essa stessa a controlli e misurazioni delle emissioni o li fa eseguire.
La prima misurazione (misurazione di collaudo) o il primo controllo è da effettuare, se possibile, entro 3 mesi, ma al più tardi entro 12 mesi dalla messa in servizio dell’impianto nuovo o risanato. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’allegato 3.11
Fatte salve le disposizioni derogatorie degli allegati 2, 3 e 4, la misurazione o il controllo è di regola da ripetere come segue:
ogni quattro anni per le caldaie per impianti a combustione alimentati a legna secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d cifra 1 con una prestazione termica pari o inferiore a 70 kW e per gli impianti a combustione alimentati con gas con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW;
ogni due anni per gli altri impianti a combustione;
12ogni tre anni per gli altri impianti.13
Per gli impianti dai quali possono uscire emissioni considerevoli, l’autorità ordina la misurazione e la registrazione continue delle emissioni o di un altro parametro d’esercizio che permetta il controllo delle emissioni.
Art. 13a14 Prova delle regole riconosciute della metrologia
Se incarica terzi di eseguire controlli e misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 13, l’autorità deve verificare periodicamente se essi hanno una conoscenza sufficiente delle regole riconosciute della metrologia.
L’autorità ha la facoltà di prescindere dalle verifiche periodiche di cui al capoverso 1 se il terzo incaricato esegue solo controlli e misurazioni per cui sono previste procedure di misurazione semplificate.
Art. 14 Esecuzione delle misurazioni
Le misurazioni tengono conto delle fasi d’esercizio importanti ai fini della valutazione. Se necessario, l’autorità fissa il genere e l’estensione delle misurazioni e le fasi d’esercizio importanti.
Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana raccomandazioni per l’esecuzione delle misurazioni. Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono rette dall’ordinanza del 15 febbraio 200615 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.16
Il titolare dell’impianto da controllare deve, su istruzioni dell’autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili.
I valori misurati e quelli calcolati, i metodi di misura utilizzati e le condizioni d’esercizio dell’impianto durante le misurazioni sono consegnati nel verbale di misurazione.
Art. 15 Valutazione delle emissioni
I valori misurati sono rapportati alle grandezze di riferimento fissate nell’allegato 1 cifra 23.
Salvo disposizioni contrarie negli allegati 1 a 4, per la valutazione i valori calcolati secondo il capoverso 1 sono convertiti in valori medi orari. In casi motivati l’autorità può stabilire un’altra unità di tempo per il calcolo del valore medio.
Nelle misurazioni effettuate in occasione del collaudo o di controlli, la limitazione delle emissioni è considerata rispettata, se nessuno dei valori medi calcolati secondo il capoverso 2 supera il valore limite.
In caso di misurazione continua delle emissioni, i valori limite sono considerati rispettati, se nell’arco dell’anno civile:
nessun valore medio giornaliero supera il valore limite d’emissione;
il 97 per cento di tutti i valori medi orari non è superiore a 1,2 volte il valore limite; e
nessun valore medio orario è superiore al doppio del valore limite.
Le emissioni durante le fasi d’avviamento e di arresto dell’impianto sono valutate dall’autorità, tenendo conto delle circostanze particolari.
Art. 16 Condotte di aggiramento, disturbi d’esercizio e mancata disponibilità di prodotti chimici per la depurazione dei gas di scarico17
Una condotta di aggiramento per la protezione degli impianti di depurazione dei gas di scarico può essere utilizzata solo con il consenso dell’autorità.
Se l’impiego di condotte di aggiramento o disturbi d’esercizio possono provocare emissioni considerevoli, l’autorità stabilisce le misure da prendere.
L’autorità può stabilire limitazioni meno severe delle emissioni per gli impianti stazionari se è provato che non sono disponibili i prodotti chimici necessari per l’esercizio degli impianti di depurazione dei gas di scarico. Limitazioni meno severe delle emissioni sono escluse per le sostanze altamente tossiche o cancerogene.18
Sezione 4 Emissioni da veicoli e da infrastrutture per i trasporti
Art. 17 Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli
Le emissioni dei veicoli sono limitate preventivamente secondo la legislazione sui trasporti per strada, aria, battello e ferrovia nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti
Per le infrastrutture per i trasporti l’autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.
Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico
Se è accertato o se c’è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.
Sezione 4a19 Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato
Art. 19a Esigenze
Le macchine e gli apparecchi per l’impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3.
…20
Le macchine di cantiere possono essere fatte funzionare soltanto con un sistema di filtri antiparticolato di cui è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 numeri 32 e 33.
Su domanda, nei casi in cui vengono messe in funzione macchine di cantiere nell’ambito di test o dimostrazioni, l’autorità può accordare deroghe alle esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. Le deroghe sono accordate fino a un massimo di dieci giorni.21
Art. 19b Prova di conformità
La prova di conformità comprende:
un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 199522 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 (certificato di conformità);
una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformità), contenente i seguenti dati:
nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore,
designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato,
anno di fabbricazione e numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato,
nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità e numero del certificato di conformità,
nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per l’importatore,
la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere; e
il contrassegno secondo l’allegato 4 numero 33.
Per le macchine di cantiere che soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/162823, la prova di conformità comprende l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) 2016/1628.24
Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all’UFAM i certificati di conformità con i relativi rapporti di prova. L’UFAM pubblica le liste dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato e di motori conformi.25
Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.
Sezione 5 …
Art. 2026
Art. 20a27
Sezione 5a28 Esigenze per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
Art. 20b Esigenze
Le macchine e gli apparecchi mobili non stradali con motore a combustione interna (macchine e apparecchi con motore a combustione interna) devono rispettare le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4.
Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna nuovi possono essere messi in commercio soltanto se ne è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (art. 20c).
Art. 20c Prova di conformità
La prova di conformità comprende:
l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) 2016/162829; e
la marcatura del motore secondo l’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1628.
La prova di conformità può essere fornita anche con un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l’articolo 18 LOTC30, che attesti che il tipo di macchina o apparecchio con motore a combustione interna soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità). Il motore deve essere contrassegnato con il marchio o la denominazione commerciale del costruttore e il nome dell’organismo di valutazione della conformità.
Sezione 5b …
Art. 20d e 20e31
Sezione 6 Combustibili
Art. 21 Esigenze
Per i combustibili valgono le esigenze dell’allegato 5.
Art. 22 Dichiarazione
Chi importa o offre combustibili a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del combustibile. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.
Art. 2332
Sezione 7 Carburanti
Art. 24 Esigenze
Per i carburanti valgono le esigenze dell’allegato 5.
Art. 25 Dichiarazione
Chi importa o offre carburanti a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del carburante. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.
Art. 26 Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori
Gli impianti destinati alla benzina senza piombo per motori, come serbatoi per il deposito e il trasporto, veicoli cisterna e pompe di distribuzione, devono essere chiaramente contrassegnati con la scritta «senza piombo».
Se per la benzina senza piombo viene usato un impianto che aveva contenuto benzina con piombo, il titolare deve dapprima procedere alla pulizia approfondita dell’impianto o, mediante altre misure, provvedere che non siano rimasti residui eccessivi di piombo.
Sezione 833 Modalità per bruciare i rifiuti
Art. 26a34 Incenerimento in impianti
I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
Art. 26b35 Incenerimento al di fuori degli impianti
I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo.
L’autorità può autorizzare nel singolo caso l’incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un interesse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive.
In determinate regioni o determinati periodi l’autorità può limitare o vietare l’incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive.
Capitolo 3 Immissioni
Sezione 1 Determinazione e valutazione
Art. 27 Determinazione delle immissioni
I Cantoni sorvegliano lo stato e lo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sul loro territorio; determinano, in particolare, l’entità delle immissioni.
A tale scopo eseguono rilevamenti, misurazioni e calcoli di diffusione. L’UFAM raccomanda loro procedimenti idonei.
Art. 28 Previsione delle immissioni
Prima della costruzione o del risanamento di un impianto stazionario o di un’infrastruttura per i trasporti, suscettibili di produrre emissioni considerevoli, l’autorità può esigere dal titolare una previsione delle immissioni.
La previsione deve indicare le immissioni presumibili, la loro entità, la loro frequenza e le regioni colpite.
Nella previsione devono essere indicati la natura e la quantità delle emissioni, le condizioni di diffusione e i metodi di calcolo.
Art. 29 Sorveglianza di singoli impianti
L’autorità può esigere dal titolare dell’impianto, dal quale provengono emissioni considerevoli, che sorvegli con adeguati metodi di misurazione le immissioni nella zona colpita.
Art. 30 Valutazione delle immissioni
L’autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive (art. 2 cpv. 5).
Sezione 2 Provvedimenti contro le immissioni eccessive
Art. 3136 Allestimento di un piano dei provvedimenti
L’autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l’articolo 44a della legge se è accertato o se c’è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da:
un’infrastruttura per i trasporti;
più impianti stazionari.
Art. 3237 Contenuto del piano dei provvedimenti
Il piano dei provvedimenti indica:
le fonti delle emissioni all’origine delle immissioni eccessive;
l’importanza delle emissioni delle singole fonti in rapporto al carico ambientale totale;
i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive;
l’effetto dei singoli provvedimenti;
le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti;
i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti;
le autorità competenti per l’esecuzione dei provvedimenti.
Sono provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c:
per gli impianti stazionari: termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle emissioni;
per le infrastrutture per i trasporti: provvedimenti riguardanti la costruzione, l’esercizio, la gestione o la limitazione del traffico.
Art. 3338 Attuazione del piano dei provvedimenti
Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni.
In prima urgenza l’autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale.
I Cantoni verificano regolarmente l’efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico.
Art. 34 Proposte dei Cantoni
Se il piano cantonale prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, il Cantone presenta il piano al Consiglio federale e gli sottopone pertinenti proposte.
Se il piano cantonale presuppone la partecipazione di un altro Cantone, l’autorità cantonale glielo presenta e gli sottopone pertinenti proposte. Il Consiglio federale coordina, se necessario, i piani cantonali.39
Capitolo 4 Disposizioni finali
Sezione 1 Esecuzione
Art. 35 Esecuzione da parte dei Cantoni
Fatto salvo l’articolo 36, l’esecuzione della presente ordinanza incombe ai Cantoni.
Art. 36 Esecuzione da parte della Confederazione
La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:
40sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna (art. 37);
41controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell’importazione e della messa in commercio (art. 38).42
Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.43
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni44 può emanare disposizioni esecutive e completive, in particolare su:
i metodi di controllo, di misurazione e di calcolo;
le prove di omologazione;
i camini.
La Confederazione esegue i rilevamenti sullo stato e l’evoluzione dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero (art. 39).45
Art. 3746 Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna47
L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:48
i dati riportati nella dichiarazione di conformità sono esatti; o
49i motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi muniti di un marchio di omologazione corrispondono al motore o alla famiglia di motori omologati.
Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.
Se gli impianti controllati non sono conformi alle esigenze, l’UFAM ordina i necessari provvedimenti. In casi gravi, può vietare l’ulteriore offerta e messa in commercio degli impianti o esigere l’adeguamento di quelli già in commercio.
Art. 38 Combustibili e carburanti
Le autorità doganali prelevano campioni di combustibili e di carburanti importati o forniti da raffinerie nazionali. Trasmettono tali campioni a un laboratorio designato dall’UFAM oppure li analizzano esse stesse.50
Le autorità doganali o il laboratorio comunicano i risultati delle analisi all’UFAM.51
L’UFAM effettua controlli a campione per verificare se le disposizioni sulla messa in commercio di combustibili e carburanti sono rispettate.52
Se constata che un importatore o un commerciante importa rispettivamente mette in commercio a più riprese combustibili o carburanti che non soddisfano le esigenze di qualità di cui all’allegato 5, l’UFAM notifica il fatto all’autorità cantonale competente per l’azione penale ed eventualmente alle autorità doganali.53
Art. 39 Rilevamenti sull’inquinamento atmosferico
L’UFAM esegue i rilevamenti sullo stato e sullo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero.
Il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca a Dübendorf gestisce, per incarico dell’UFAM, la Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL).
Art. 39a54 Geoinformazione
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200855 sulla geoinformazione.
Sezione 2 Modificazione e abrogazione del diritto vigente
Art. 4056
Art. 41 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 10 dicembre 198457 sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti è abrogata.
Sezione 3 Disposizione transitoria
Art. 42
Gli impianti per i quali è necessaria l’autorizzazione di costruzione o l’approvazione dei piani sono considerati nuovi se, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, nessuna decisione avente autorità di cosa giudicata è stata presa in merito all’autorizzazione di costruzione o all’approvazione dei piani.
L’autorità emana le decisioni di risanamento ai sensi degli articoli 8 e 9 entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se possibile per tutti gli impianti, in ogni caso però per i casi più urgenti.
I piani dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 31 concernenti immissioni eccessive già in atto devono essere allestiti entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Sezione 3a …
Art. 42a58
Sezione 4 Entrata in vigore
Art. 43
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1986.
Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 199159
Disposizioni transitorie della modifica del 15 dicembre 199760
Disposizioni transitorie della modifica del 25 agosto 199961
Disposizioni finali della modifica del 30 aprile 200362
1 Gli impianti per i quali è necessario un permesso di costruzione o un’approvazione dei piani, e per i quali non è stata ancora presa una decisione giuridicamente vincolante al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono adempiere le condizioni del nuovo diritto.
2 In deroga all’articolo 10, l’autorità accorda un termine per il risanamento da cinque a dieci anni per gli impianti da risanare dopo il 1° luglio 2003, ma che soddisfano già i limiti preventivi delle emissioni ai sensi delle disposizioni vigenti dell’ordinanza, Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 200463
1 Per gli impianti che in virtù della modifica del 23 giugno 2004 devono essere risanati, ma che adempiono già alle limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento da sei a dieci anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
2 …64
3 La benzina per motori e l’olio diesel che soddisfano le esigenze anteriori dell’allegato 5 della presente ordinanza65 possono essere messi in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell’esercito sino al 31 dicembre 2008.
Disposizioni transitorie della modifica del 4 luglio 200766
1 Per gli impianti che conformemente alla modifica del 4 luglio 2007 devono essere risanati, ma che adempiono già le limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento da cinque a dieci anni. Per gli impianti a combustione alimentati con legna concede un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
2 Gli impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera h possono essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2007.
3 Gli impianti a combustione alimentati con legna possono continuare a essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2009 purché soddisfino le esigenze di cui all’allegato 4. Tali esigenze sono considerate soddisfatte, se agli impianti in questione è stato conferito il marchio di qualità di Energia legno Svizzera per impianti a combustione alimentati con legna dopo il 31 dicembre 2003.
Disposizioni transitorie della modifica del 19 settembre 200867
1 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza pari o superiore a 37 kW:
fabbricate tra il 2000 e il 2008: a partire dal 1° maggio 2010 se sono impiegate in cantieri appartenenti al gruppo di provvedimenti A della direttiva del 1° settembre 2002 dell’Ufficio federale dell’ambiente sulla Protezione dell’aria sui cantieri edili;
fabbricate prima del 2000: a partire dal 1° maggio 2015.
2 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza compresa tra 18 e 37 kW fabbricate a partire dal 2010.
3 Per i sistemi di filtro antiparticolato che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pubblicati nell’elenco dei filtri UFAM/SUVA, le esigenze di cui all’allegato 4 numero 32 si considerano soddisfatte.
4 L’olio da riscaldamento «extra leggero» che soddisfa le esigenze di cui all’allegato 5 può essere messo in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell’esercito sino al 31 dicembre 2011.
Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 201068
Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 ottobre 201569
Per motori a combustione stazionari e turbine a gas, che secondo la modifica del 14 ottobre 2015 devono essere risanati, ma che soddisfano già le limitazioni preventive delle emissioni stabilite nelle disposizioni precedenti, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, termini di risanamento dai sei ai dieci anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
Disposizioni transitorie della modifica dell’11 aprile 201870
1 Per gli impianti che in virtù della modifica dell’11 aprile 2018 devono essere risanati, ma che soddisfano già le limitazioni preventive delle emissioni stabilite dalle disposizioni vigenti, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
2 L’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» può essere impiegato fino al 31 maggio 2023 negli impianti o nelle unità d’esercizio che, se alimentati con tali combustibili, sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW.
3 I valori limite d’emissione per particelle solide di cui all’allegato 3 cifre 511 capoverso 1 e 522 capoverso 1 per impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW sono validi a partire dal 1° giugno 2019.
Disposizioni transitorie della modifica del 12 febbraio 202071
Per gli impianti secondo l’allegato 2 cifra 551, soggetti a risanamento secondo la modifica del 12 febbraio 2020, in deroga all’articolo 10 l’autorità concede termini di risanamento da sei a otto anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
Disposizioni transitorie alla modifica del 20 ottobre 202172
Per i forni per cemento e i forni per clinker di calcio che secondo la modifica del 20 ottobre 2021 devono essere risanati, ma che soddisfano i provvedimenti limitativi delle emissioni secondo le disposizioni previgenti, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
Disposizioni transitorie della modifica del 16 settembre 202273
1 In deroga all’allegato 3 cifra 411, per gli impianti a combustione equipaggiati per l’alimentazione con gas e olio da riscaldamento e che in seguito a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni oppure per ordine del Consiglio federale sono alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» valgono i seguenti valori limite d’emissione:
| 170 mg/m3 |
| 250 mg/m3 |
2 Per gli impianti di cui al capoverso 1, al momento della conversione a olio da riscaldamento «extra leggero», ma al più tardi entro 30 giorni, il bruciatore deve essere sottoposto a manutenzione da parte di uno specialista. In questo quadro, deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i relativi risultati devono essere inviati all’autorità competente.
3 I valori limite d’emissione di cui al capoverso 1 valgono sino al 31 marzo 2023.
Limitazione preventiva generale delle emissioni
(art. 3 cpv. 1)
1 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente allegato valgono per la limitazione preventiva delle emissioni di impianti stazionari.
2 Restano salve le disposizioni completive o derogatorie:
per gli impianti speciali secondo l’allegato 2;
per gli impianti a combustione secondo l’allegato 3;
74per la prova di omologazione degli impianti a combustione secondo l’allegato 4.
2 Definizioni
21 Gas di scarico
L’aria di scarico, i gas di combustione e gli altri inquinanti atmosferici emessi da impianti sono designati gas di scarico.
22 Emissioni
L’entità delle emissioni è espressa in:
a. concentrazione:
massa di sostanza emessa rapportata al volume del gas di scarico (p. es.: in milligrammi per metro cubo [mg/m3]);
b. flusso di massa:
massa di sostanza emessa per unità di tempo (p. es.: in grammi all’ora [g/h]);
c. fattore d’emissione:
rapporto fra la massa di sostanza emessa e la massa del prodotto elaborato o fabbricato (p. es.: in chilogrammi per tonnellata [kg/t]);
d. tasso d’emissione:
rapporto fra la massa emessa di un inquinante atmosferico e la massa di detto inquinante introdotta nell’impianto insieme al combustibile e alla sostanza di carica (p. es.: in per cento [% massa]);
e. indice di fuliggine:
grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dai gas di scarico. La scala di paragone da usare per la determinazione dell’indice di fuliggine (secondo Bacharach) comporta 10 gradi designati con le cifre 0 a 9.
23 Grandezza di riferimento per le concentrazioni d’emissione
1 I valori limite espressi in concentrazioni e i tenori in ossigeno espressi in grandezze di riferimento si riferiscono al volume del gas di scarico rapportato alle condizioni standard (0 °C, 1013 mbar) dopo eliminazione dell’umidità (secco).
2 I valori limite espressi in concentrazioni delle emissioni si riferiscono alla quantità di gas di scarico non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.
3 Se per un impianto descritto negli allegati 2 a 4 è indicato come grandezza di riferimento il contenuto volumetrico di ossigeno, le concentrazioni d’emissione misurate devono essere convertite in tale grandezza.
24 Potenza termica
La potenza termica indica l’energia termica massima che può essere fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell’impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile.
3 Disposizioni generali
31 Limitazione delle emissioni
1 In materia di emissioni valgono le seguenti limitazioni:
per la polvere: secondo la cifra 4;
per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere: secondo la cifra 5;
per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore: secondo la cifra 6;
per le sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato: secondo la cifra 7;
per le sostanze cancerogene: secondo la cifra 8.
2 Le sostanze che non figurano nelle cifre 5 a 8 vengono assegnate alla categoria di sostanze con la quale hanno più somiglianze sotto il profilo dell’impatto sull’ambiente. Allo scopo si terrà particolarmente conto della capacità di dette sostanze a degradarsi o ad accumularsi, della loro tossicità, degli effetti dei processi di degradazione o dei prodotti secondari nonché dell’intensità degli odori.
32 Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell’impianto
1 Se ci sono più fonti d’emissione e se le esigenze in fatto di limitazione delle emissioni dipendono dalle caratteristiche tecniche dell’impianto (p. es.: potenza o flusso di massa), l’autorità stabilisce quali fonti d’emissione costituiscono insieme un unico impianto.
2 Di regola, sono considerate un unico impianto le fonti d’emissione riunite in uno spazio ristretto e le cui emissioni:
contengono essenzialmente le stesse o simili sostanze nocive; o
possono essere ridotte con lo stesso procedimento tecnico.
3 Nella determinazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto non si tiene conto delle parti che entrano in funzione esclusivamente in caso di guasto.
4 I valori limite d’emissione, fissati in funzione di un determinato flusso di massa, sono validi solo se:
detto flusso di massa è raggiunto o superato durante più di 5 ore alla settimana; o
durante un tempo più breve viene raggiunto o superato il doppio di detto flusso di massa.
4 Polvere
41 Valore limite per la polvere totale
Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
42 Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella polvere
Per la limitazione delle singole sostanze contenute nella polvere valgono le esigenze secondo le cifre 5, 7 e 8.
43 Misure applicabili a operazioni di trattamento, d’immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto
1 Se aziende industriali o artigianali effettuano operazioni come trasporto su nastro, frantumazione, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e provocano emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere.
2 In caso di immagazzinamento e di trasbordo all’aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere.
3 In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l’insorgere di emissioni considerevoli di polvere.
4 Se la circolazione sull’area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere.
5 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
51 Valori limite
1 La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 52 non deve superare i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 1 g/h
0,2 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h
1 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h
5 mg/m3
2 I valori limite valgono per la massa totale di una sostanza emessa, compresa la quantità nel gas di scarico sotto forma di gas e di vapore.
3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.
52 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
Sostanza | Indicata come | Classe | |
|---|---|---|---|
Antimonioa | e i suoi composti | Sb | 3 |
Arsenicob | e i suoi composti tranne l’arsina | As | 2 |
Cianurib | CN | 3 | |
Cobaltoa | e i suoi composti | Co | 2 |
Cromoa | e i suoi composti | Cr | 3 |
Fluorurib | se in polvere | F | 3 |
Manganese | e i suoi composti | Mn | 3 |
Mercurio | e i suoi composti | Hg | l |
Nichela | e i suoi composti | Ni | 2 |
Palladio | e i suoi composti | Pd | 3 |
Piombo | e i suoi composti | Pb | 3 |
Platino | e i suoi composti | Pt | 3 |
Quarzo in polvere | se sotto forma di polvere cristallina | SiO2 | 3 |
Rame | e i suoi composti | Cu | 3 |
Rodio | e i suoi composti | Rh | 3 |
Selenio | e i suoi composti | Se | 2 |
Stagno | e i suoi composti | Sn | 3 |
Tallio | e i suoi composti | Tl | 1 |
Tellurio | e i suoi composti | Te | 2 |
Vanadio | e i suoi composti | V | 3 |
|
6 Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore
61 Valori limite
La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 62 non deve superare i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 10 g/h
1 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 50 g/h
5 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 300 g/h
30 mg/m3
d. sostanze della classe 4
con flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h
250 mg/m3
62 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore
Sostanza | Classe |
|---|---|
Acido cianidrico | 2 |
Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca | 3 |
Arsina | 1 |
Bromo e suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido bromidrico | 2 |
Cloro | 2 |
Clorocianuro | 1 |
Composti a base di cloro, composti inorganici a base di cloro sotto forma di gas o vapore, tranne clorocianuro e fosgene, indicati come acido cloridrico | 3 |
Fluoro e i suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido fluoridrico | 2 |
Fosfina | 1 |
Fosgene | 1 |
Idrogeno solforato | 2 |
Ossidi d’azoto (monossido e diossido) indicati come diossido d’azoto | 4 |
Ossidi di zolfo (diossido e triossido) indicati come anidride solforosa | 4 |
7 Sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato
71 Valori limite
1 La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 72 non deve superare i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h
20 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 2,0 kg/h
100 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 3,0 kg/h
150 mg/m3
2 In deroga al capoverso 1, per le sostanze organiche delle classi 2 e 3, che si presentano sotto forma di particolato, valgono le prescrizioni in materia di limitazione della polvere secondo la cifra 41.
3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.
4 Se il gas di scarico contiene sostanze di diverse classi, non solo devono essere rispettate le esigenze secondo i capoversi 1 e 2, ma, se il flusso di massa totale è pari o superiore a 3,0 kg/h, la somma di dette sostanze non deve superare il valore limite di 150 mg/m3.
5 Per le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno75, ma che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a.
6 Per le sostanze che, secondo l’allegato 1.4 dell’ordinanza del 18 maggio 200576 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. Restano salve le disposizioni della cifra 8.
72 Tabella delle sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato
Sostanza | Formula chimica | Classe |
|---|---|---|
Acetaldeide | C2H4O | 1 |
Acetone | C3H6O | 3 |
Acido acetico | C2H4O2 | 2 |
Acido acrilico | C3H4O2 | 1 |
Acido cloroacetico | C2H3ClO2 | 1 |
Acido formico | CH2O2 | 1 |
Acido propionico | C3H6O2 | 2 |
Acroleina (v. 2-propenal) | ||
Alcani, tranne metano | 3 | |
Alcheni, tranne 1,3-butadiene | 3 | |
Alcool furfurilico | C5H6O6 | 2 |
Alcooli alchilici | 3 | |
Aldeide butirrica | C4H8O | 2 |
Aldeide propionica | C3H6O | 2 |
Aloni, fluorocarburi bromati, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
Anidride maleinica | C4H2O3 | 1 |
Anilina | C6H7N | 1 |
Bifenile | C12H10 | 1 |
Bromuro di metano | CH3Br | 1 |
Butilacetati | C6H12O2 | 3 |
2-butanone | C4H8O | 3 |
2-butossietanolo | C6H14O2 | 2 |
CFC, clorofluorocarburi, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
Cicloesanone | C6H10O | 1 |
Cloroacetaldeide | C2H3ClO | 1 |
Clorobenzolo | C6H5Cl | 2 |
Cloroetano | C2H5Cl | 1 |
Cloroformio (v. triclorometano) | ||
Clorometano | CH3Cl | 1 |
2-cloroprene | ||
2-cloropropano | C3H7Cl | 2 |
Cloruro di metilene (v. diclorometano) | ||
Composti alchilici di piombo | 1 | |
Cresoli | C7H8O | 1 |
Cumolo (v. isopropilbenzolo) | ||
Di-(2-etilesil)-ftalato | C24H38O4 | 2 |
Diacetonalcool (v. 4-idrossi-4-metil-2-pentanone) | ||
Dibutiletere | C8H18O | 3 |
1,2-diclorobenzolo | C6H4Cl2 | 1 |
1,1-dicloroetano | C2H4Cl2 | 2 |
1,1-dicloroetilene | C2H2Cl2 | 1 |
1,2-dicloroetilene | C2H2Cl2 | 3 |
Diclorofenolo | C6H4Cl2O | 1 |
Diclorometano | CH2Cl2 | 1 |
Dietanolammina (v. 2,2’-imminodietanolo) | C4H11NO2 | 2 |
Dietilammina | C4H11N | 1 |
Dietiletere | C4H10O | 3 |
Difenile (v. bifenile) | ||
Diisobutilchetone (v. 2,6-dimetileptano-4-one) | ||
Diisocianatotoluolo (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato) | ||
Diisopropiletere | C6H14O | 3 |
Dimetilammina | C2H7N | 1 |
2,6-dimetileptano-4-one | C9H18O | 2 |
Dimetiletere | C2H6O | 3 |
N,N-dimetilformammide | C3H7NO | 2 |
1,4-diossano | C4H8O2 | 1 |
Diottilftalato (v. di-(2-etilesil)-ftalato) | ||
Estere butilico dell’acido acetico (v. butilacetato) | ||
Estere di-(2-etilesil) dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato) | ||
Estere diottilico dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato) | ||
Estere etilico dell’acido acetico (v. etilacetato) | ||
Estere etilico dell’acido acrilico (v. etilacrilato) | ||
Estere metilico dell’acido acetico (v. metilacetato) | ||
Estere metilico dell’acido acrilico (v. metilacrilato) | ||
Estere metilico dell’acido benzoico (v. Metilbenzoato) | ||
Estere metilico dell’acido metacrilico (v. metilmeta-crilato) | ||
Estere vinilico dell’acido acetico (v. vinilacetato) | ||
Etanolo (v. alcooli alchilici) | ||
Etere (v. dietiletere) | ||
Etere monobutilico del glicole etilenico (v. 2-butossietanolo) | ||
Etere monoetilico del glicole etilenico (v. 2-etossietanolo) | ||
Etere monometilico del glicole etilenico (v. 2-metossietanolo) | ||
Etilacetato | C4H8O2 | 3 |
Etilacrilato | C5H8O2 | 1 |
Etilammina | C2H7N | 1 |
Etilbenzolo | C8H10 | 1 |
Etilcloruro (v. cloroetano) | ||
Etilene | C2H4 | 1 |
Etilglicolo (v. 2-etossietanolo) | ||
Etilmetilchetone (v. 2-butanone) | ||
2-etossietanolo | C4H10O2 | 2 |
Fenolo | C6H6O | 1 |
Formaldeide | CH2O | 1 |
2-furaldeide | C5H4O2 | 1 |
Furfurale, furfurolo, 2-furilmetanale (v. 2-furaldeide) | ||
furfurilalcol | C5H6O2 | 2 |
Glicole (v. glicole etilenico) | ||
Glicole butilico (v. 2-butossietanolo) | ||
Glicole etilenico | C2H6O2 | 3 |
Glicole etilico (v. 2-etossietanolo) | ||
Glicole metilico (v. 2-metossietanolo) | ||
HBFC, fluorocarburi bromati, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
HCFC, clorofluorocarburi, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
Idrocarburi etilenici, tranne 1,3-butadiene | 3 | |
Idrocarburi paraffinici, tranne metano | 3 | |
4-idrossi-4-metil-2-pentanone | C6H12O2 | 3 |
2,2’-imminodietanolo | C4H11NO2 | 1 |
Isobutilmetilchetone (v. 4-metil-2-pentanone) | ||
Isopropenilbenzolo | C9H10 | 2 |
Isopropilbenzolo | C9H12 | 2 |
Mercaptani (v. tioalcooli) | ||
MetanoIo (v. alcooli alchilici) | ||
Metilacetato | C3H6O2 | 2 |
Metilacrilato | C4H6O2 | 1 |
Metilammina | CH5N | 1 |
Metilbenzoato | C8H8O2 | 3 |
Metilcicloesanone | C7H12O | 2 |
Metilcloroformio (v. 1,1,1-tricloroetano) | ||
Metilcloruro (v. clorometano) | ||
Metilencloruro (v. diclorometano) | ||
Metiletilchetone (v. 2-butanone) | ||
Metilformiato | C2H4O2 | 2 |
Metilglicolo (v. 2-metossietanolo) | ||
Metilisobutilchetone (v. 4-metil-2-pentanone) | ||
Metilmetacrilato | C5H8O2 | 2 |
4-metil-2-pentanone | C6H12O | 3 |
4-metil-m-fenilendiisocianato | C9H6N2O2 | 1 |
N-metilpirrolidone | C5H9NO | 3 |
2-metossietanolo | C3H8O2 | 2 |
Naftalina | C10H8 | 1 |
Nitrobenzolo | C6H5NO2 | 1 |
Nitrocresolo | C7H7NO3 | 1 |
Nitrofenolo | C6H5NO3 | 1 |
Nitrotoluoli, tranne 2-nitrotoluolo | C7H7NO2 | l |
Olefine (v. alcheni) | ||
Paraffine (v. alcani) | ||
Percloroetilene (v. tetracloroetilene) | ||
Pinene | C10H16 | 3 |
Piridina | C5H5N | 1 |
Polvere di legno, sotto forma respirabile (tranne polvere di faggio e di quercia) | l | |
2-propenal | C3H4O | l |
Solfuro di carbonio | CS2 | 2 |
Stirolo | C8H8 | 2 |
1,1,2,2-tetracloroetano | C2H2Cl4 | 1 |
Tetracloroetilene | C2Cl4 | l |
Tetraclorometano | CCl4 | l |
Tetracloruro di carbonio (v. tetraclorometano) | ||
Tetraidrofurano | C4H8O | 1 |
Tioalcooli | 1 | |
Tioeteri | 1 | |
Toluilene-2,4-diisocianato (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato) | ||
Toluolo | C7H8 | 2 |
1,1,1-tricloroetano | C2H3Cl3 | 1 |
1,1,2-tricloroetano | C2H3Cl3 | 1 |
Triclorofenolo | C6H3OCl3 | 1 |
Triclorometano | CHCl3 | 1 |
Trietilammina | C6H15N | 1 |
Trimetilbenzolo | C9H12 | 2 |
Vinilacetato | C4H6O2 | 1 |
Xilenoli, tranne 2,4-xilenolo | C8H10O | 1 |
2,4-xilenolo | C8H10O | 2 |
Xilolo | C8H10 | 2 |
8 Sostanze cancerogene
81 Definizione
Sono considerate cancerogene le sostanze designate come tali (K) nell’Elenco dei valori limite d’esposizione sui posti di lavoro77 dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
82 Limitazione delle emissioni
1 Le emissioni di sostanze cancerogene, indipendentemente dal rischio del carico cancerogeno da esse provocato, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
2 La emissioni di sostanze cancerogene secondo la cifra 83 devono essere limitate almeno in modo tale che le concentrazioni d’emissione non superino i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 0,5 g/h
0,1 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h
1 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h
5 mg/m3
3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite secondo il capoverso 2 vale per la somma di dette sostanze.
83 Tabella delle sostanze cancerogene
Sostanza | Formula chimica | Classe |
|---|---|---|
Acrilnitrile | C3H4N | 3 |
Triossido d’antimonio (in forma respirabile), indicato come Sb | Sb | 2 |
Amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite) in polvere fine | 1 | |
Benzo(a)pirene | C20N12 | 1 |
Benzolo | C6H6 | 3 |
Berillio e i suoi composti in forma respirabile, indicati come Be | Be | 1 |
Bromuro d’etano | C2H5Br | 3 |
1,3-butadiene | C4H6 | 3 |
Cadmio e i suoi composti cloruro di cadmio, ossido di cadmio, solfato di cadmio, solfuro di cadmio e altri composti presenti biologicamente (in forma respirabile), indicati come Cd | Cd | 1 |
1-cloro-2,3-epossipropano | C3H5ClO | 3 |
alfa-clorotoluolo | C7H7Cl | 3 |
alfa-clorotoluoli: miscele di alfa-clorotoluolo, alfa, alfa‑diclorotoluolo, alfa, alfa, alfa-triclorotoluolo e cloruro di benzoile | 3 | |
2-cloro-1,3-butadiene | C4H5Cl | 3 |
Cloruro di vinile | C2H3Cl | 3 |
Cobalto (in forma di polvere respirabile o aerosoli di cobalto metallico e sali poco solubili di cobalto), indicato come Co | Co | 2 |
Composti di cromo (VI) (in forma respirabile) in quanto cromato di calcio, cromato di cromo (III), cromato di stronzio e cromato di zinco, indicati come Cr | Cr | 2 |
Dibenzo(a,h)antracene | C22H14 | 1 |
1,2-dibromoetano | C2H4Br2 | 3 |
3,3’-diclorobenzidina | C12H10N2Cl2 | 2 |
1,4-diclorobenzolo | C6H4Cl2 | 3 |
1,2-dicloroetano | C2H4Cl2 | 3 |
Fuliggine di diesel | 3 | |
Sulfato di dietilene | C4H10O4S | 2 |
Dimetilsolfato | C2H6O4S | 2 |
Epicloridrina (v. l-cloro-2,3-epossipropano) | ||
1,2-epossipropano | C3H6O | 3 |
Etilenimina | C2H5N | 2 |
Etilenossido | C2H4O | 3 |
Idrazina | H4N2 | 3 |
2-naftilammina | C10H9N | 1 |
Nichel (in forma di polvere respirabile o aerosoli di nichel metallico, solfuro di nichel e minerali contenenti solfuro, ossido di nichel e carbonato di nichel, tetracarbonile di nichel), indicato come nichel | Ni | 2 |
2-nitrotoluolo | C7H7NO2 | 3 |
o-toluidina | C7H9N | 3 |
Polvere di legno di faggio, in forma respirabile | 3 | |
Polvere di legno di quercia, in forma respirabile | 3 | |
Triossido e pentossido d’arsenico, acido arsenioso e sali derivati, acido arsenico e sali derivati (in forma respirabile), indicati come As | As | 2 |
Tricloretilene | C2HCl3 | 3 |
N-Vinyl-2-pyrrolidon | C6H9NO | 3 |
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
(art. 3 cpv. 2 lett. a)
Sommario
Pietre e terre
Forni per cemento e forni per clinker di calcio
Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla
Vetrerie
Impianti di miscelazione dell’asfalto
Chimica
Impianti per la produzione di acido solforico
Impianti di Claus
Impianti per la produzione di cloro
Impianti per la produzione di 1, 2-dicloroetano e di cloruro di vinile
…
Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari
Impianti per la produzione di nerofumo
Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione
Impianti di produzione di acido nitrico
Industria petrolifera
Raffinerie
Impianti con grandi serbatoi
Impianti per il travaso di benzina
Metalli
Fonderie
Cubilotti
Impianti per la produzione di alluminio
Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi
Impianti per la zincatura
Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
Forni per il trattamento termico
Forno elettrico per la produzione dell’acciaio
Agricoltura e generi alimentari
Allevamenti
Impianti per affumicare
Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l’essiccazione di materie fecali
Impianti per l’essiccazione di foraggio fresco
Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi
Impianti di torrefazione del caffè e del cacao
Verniciatura e stampa
Impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche
Rifuti
Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali
Impianti d’incenerimento di legno, carta e rifiuti simili
Impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa
Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell’agricoltura
Altri impianti
Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione
Motori a combustione stazionari
Turbine a gas
Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno
Pulitura di prodotti tessili
Forni crematori
Impianti per il trattamento della superficie
Cantieri edili
1 Pietre e terre
11 Forni per cemento e forni per clinker di calcio
111 Combustibili e rifiuti
1 La cifra 81 non è applicabile per i forni per cemento.
2 I rifiuti possono essere riciclati nei forni per cemento soltanto se vi si prestano secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 4 dicembre 201578 sui rifiuti (OPSR).
111bis Grandezze di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 10 per cento (% vol.).
112 Ossidi d’azoto e ammoniaca
1 Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 200 mg/m3.
2 Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m3.
113 Ossidi di zolfo
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m3.
114 Sostanze organiche gassose
1 I valori limite d’emissione di sostanze organiche gassose secondo l’allegato 1 cifre 1 e 7 non valgono.
2 Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.
3 L’autorità fissa un valore limite specifico all’impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni:
le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti dal riciclaggio di rifiuti secondo la cifra 111 capoverso 2 possono essere pari a 10 mg/m3;
il valore limite non deve superare 50 mg/m3 in totale.
4 L’UFAM emana raccomandazioni sulle procedure idonee a determinare le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti da materie prime naturali.
115 Polvere
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
116 Mercurio e cadmio
Le emissioni di mercurio e cadmio e i loro composti, indicati come metalli, non devono superare rispettivamente 0,05 mg/m3.
117 Piombo e zinco
La somma delle emissioni di piombo e zinco e dei loro composti, indicati come metalli, non deve superare 1 mg/m3.
118 Diossine e furani
Le emissioni di policlorodibenzo-p-diossine (diossine) e dibenzofurani (furani), espresse come somma degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948‑179, non devono superare 0,1 ng/m3.
119 Sorveglianza
1 Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:
ossidi d’azoto e ammoniaca;
ossidi di zolfo;
sostanze organiche gassose;
polvere.
2 Chiunque impieghi rifiuti che contengono composti organici come materia prima per la fabbricazione di cemento, oltre a rispettare quanto disposto nel capoverso 1, deve:
misurare e registrare continuamente il tenore di benzene nei gas di scarico;
controllare annualmente se sono rispettati in particolare i limiti d’emissione relativi al benzo(a)pirene e al dibenzo(a,h)antracene.
12 Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla
121 Grandezza di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 18 per cento (% vol).
122 Composti del fluoro
1 I valori limite d’emissione di composti del fluoro secondo l’allegato 1 cifre 5 e 6 non valgono.
2 Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g/h.
123 Ossidi d’azoto
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h, dette emissioni non devono comunque superare 150 mg/m3.
124 Sostanze organiche
1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 100 mg/m3.
125 Applicabilità della cifra 81
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
13 Vetrerie
131 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono più di 2 tonnellate di vetro all’anno.
132 Grandezze di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono al seguente tenore in ossigeno dei gas di scarico:
nei forni di fusione riscaldati con fiamma
8 per cento (% vol)
nei forni a crogioli riscaldati con fiamma
13 per cento (% vol)
133 Ossidi d’azoto
1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.
2 Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; dette emissioni non devono superare i valori seguenti:
vetro soffiato
2,5 kg per tonnellata di vetro prodotto
altro vetro
6,5 kg per tonnellata di vetro prodotto
134 …
135 Ossidi di zolfo
Le emissioni di ossidi di zolfo provenienti dalla materia prima e indicati come anidride solforosa non devono superare 500 mg/m3.
136 Applicabilità della cifra 81
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
14 Impianti di miscelazione dell’asfalto
141 Grandezza di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 17 per cento (% vol.).
142 Esigenze in materia di costruzione e d’esercizio
1 I gas di scarico del miscelatore devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.
2 Durante il riempimento del serbatoio di stoccaggio del bitume occorre utilizzare un sistema di recupero dei vapori.
143 Polvere
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
144 Sostanze organiche gassose
1 I valori limite d’emissione di cui all’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2 Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 80 mg/m3.
145 Ossidi d’azoto
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.
146 Monossido di carbonio
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 500 mg/m3.
147 Sorveglianza
1 La misurazione e il controllo periodici di cui all’articolo 13 capoverso 3 devono essere ripetuti ogni anno.
2 Le temperature dei tamburi per minerali e per granulato d’asfalto devono essere continuamente misurate e registrate.
2 Chimica
21 Impianti per la produzione di acido solforico
211 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono anidride solforosa, triossido di zolfo, acido solforico e oleum.
212 Anidride solforosa
1 La limitazione delle emissioni di anidride solforosa secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.
2 Le emissioni di anidride solforosa non devono superare 2,6 kg per tonnellata di acido solforico al 100 per cento.
213 Triossido di zolfo
Le emissioni di triossido di zolfo non devono superare, in condizioni di gas costanti, 60 mg/m3, negli altri casi 120 mg/m3.
22 Impianti di Claus
221 Zolfo
Il grado d’emissione per lo zolfo non deve superare i seguenti valori limite:
Negli impianti con una capacità di produzione di | Valore limite in per cento (% massa) |
|---|---|
meno di 20 t/giorno | 3,0 |
da 20 a 50 t/giorno | 2,0 |
più di 50 t/giorno | 0,5 |
222 Idrogeno solforato
1 I gas di scarico devono essere sottoposti ad una postcombustione.
2 Le emissioni di idrogeno solforato non devono superare 10 mg/m3.
23 Impianti per la produzione di cloro
231 Cloro
1 Le emissioni di cloro non devono superare 3 mg/m3.
2 Negli impianti per la produzione di cloro mediante liquefazione completa, le emissioni di cloro non devono superare 6 mg/m3.
232 Mercurio
Nell’elettrolisi cloroalcalina secondo il procedimento per amalgama, le emissioni di mercurio non devono superare il valore medio annuo di 1 g per tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro.
24 Impianti per la produzione di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile
1 I gas di scarico devono essere depurati.
2 Le limitazioni delle emissioni di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile secondo l’allegato 1 valgono indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.
25 …
26 Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari
1 Chi fabbrica o confeziona prodotti fitosanitari è tenuto a notificarlo all’Ufficio cantonale della protezione dell’ambiente.
2 L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni della polvere totale secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 41 non è applicabile.
27 Impianti per la produzione di nerofumo
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
28 Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione
281 Sostanze organiche
1 Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non possono superare le limitazioni delle emissioni secondo le cifre 282–284.
2 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
282 Miscelamento e formatura
Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti di miscelamento e di formatura, nei quali vengono trattati ad alta temperatura pece, catrame o altri prodotti leganti o diluenti volatili, non devono superare 100 mg/m3.
283 Combustione
1 Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di forni ad un focolare, a più focolari collegati o a tunnel non devono superare 50 mg/m3.
2 Le emissioni di sostanze organiche gassose nei gas di scarico di forni anulari per la produzione di elettrodi di grafite, di elettrodi di carbonio e di pietre di carbonio non devono superare 200 mg/m3.
284 Impregnazione
Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti per l’impregnazione, nei quali sono usati prodotti impregnanti a base di catrame, non devono superare 50 mg/m3.
285 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
29 Impianti per la produzione di acido nitrico
291 Ossidi d’azoto
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 190 mg/m3.
3 Industria petrolifera
31 Raffinerie
311 Definizione e campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si procede alla distillazione o alla raffinazione di petroli o di prodotti petroliferi e per gli altri impianti nei quali si producono idrocarburi.
312 Forni di raffinerie
312.1 Grandezze di riferimento
1 I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 per cento (% vol).
2 Per le esigenze in materia di limitazione delle emissioni dei forni di raffinerie è determinante la potenza termica totale della raffineria.
312.2 Ossidi di zolfo
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare le seguenti concentrazioni d’emissione:
350 mg/m3 per una potenza termica pari o inferiore a
300 MW
100 mg/m3 per una potenza termica superiore a
300 MW
312.3 Ossidi d’azoto
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 300 mg/m3.
313 Deposito
1 Per il deposito di petrolio greggio e di prodotti intermedi, che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar, occorre prevedere serbatoi con tetto galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma raccordo alla condotta del gas della raffineria o misure analoghe. I serbatoi con tetto galleggiante devono essere muniti di un’impermeabilizzazione efficace del bordo.
2 I serbatoi con tetto fisso devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas; detti gas devono essere convogliati in un sistema di raccolta o in un impianto di postcombustione, se:
i serbatoi contengono liquidi che, in condizioni di deposito, possono emettere sostanze della classe 1 ai sensi della cifra 7 dell’allegato 1 o sostanze ai sensi della cifra 8 dell’allegato 1 e
le emissioni previste superano i flussi di massa indicati nell’allegato 1.
314 Altre fonti d’emissione
1 I gas e i vapori organici fuoriuscenti devono essere convogliati in un sistema di raccolta. Essi devono essere riutilizzati, depurati, postcombusti o bruciati (torcia). La presente prescrizione vale particolarmente per:
i dispositivi di scarico della pressione e di svuotamento;
gli impianti di produzione;
la rigenerazione dei catalizzatori;
le ispezioni e i lavori di pulizia;
la fase di avviamento e di arresto degli impianti;
il travaso di prodotti greggi, intermedi o finiti che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar.
2 I dispositivi di scarico della pressione in caso di catastrofe o d’incendio non devono essere raccordati a un sistema di raccolta dei gas.
315 Idrogeno solforato
1 I gas provenienti da impianti di desolforazione o da altre fonti devono essere ulteriormente trattati, se le seguenti premesse sono contemporaneamente realizzate:
tenore volumetrico in idrogeno solforato
più dello 0,4 per cento
flusso di massa dell’idrogeno solforato
più di 2 t/giorno
2 Le emissioni di idrogeno solforato nei gas che non vengono ulteriormente trattati non devono superare 10 mg/m3.
316 Acque di processo e acque di lavaggio reflue
1 Le acque di processo e le acque di lavaggio reflue devono essere sottoposte a degassaggio prima della loro immissione in un sistema aperto.
2 I gas così prodotti devono essere sottoposti a lavaggio o combustione.
32 Impianti con grandi serbatoi
321 Definizione e campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per i grandi impianti di deposito con una capacità superiore a 500 m3 per serbatoio, adibiti al deposito di prodotti con una pressione di vapore superiore a 1 mbar alla temperatura di 20 °C.
322 Deposito
Per il deposito si devono prevedere serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante o serbatoi con tetto galleggiante e impermeabilizzazione efficace del bordo oppure misure analoghe atte a ridurre le emissioni.
33 Impianti per il travaso di benzina
1 Il riempimento di autocisterne, di vagoni cisterna o di altri contenitori da trasporto simili mediante benzina per autoveicoli o per aeromobili deve essere effettuato dal basso o mediante altri metodi ugualmente atti a ridurre le emissioni.
2 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili ai distributori di benzina.
3 I distributori di benzina devono essere equipaggiati e funzionare in modo tale che:
i gas e i vapori organici compressi durante l’operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (ricupero dei vapori); il sistema per il ricupero dei vapori e l’impianto allacciato non devono presentare alcuna apertura verso l’aria libera durante il loro funzionamento normale;
durante l’operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato80 del serbatoio venga emesso al massimo il 10 per cento delle sostanze organiche contenute nell’aria compressa; questa esigenza è considerata adempiuta quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di recupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme.
4 Le disposizioni del capoverso 3 lettera b non sono applicabili per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione.
4 Metalli
41 Fonderie
411 Ammine
Le emissioni di ammine, che si producono durante la produzione di anime, non devono superare 5 mg/m3.
412 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
42 Cubilotti
421 Polvere
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
422 Monossido di carbonio
Nei cubilotti ad aria calda muniti di ricuperatore di calore inserito a valle ed autoalimentato, le emissioni di monossido di carbonio nei gas di scarico non devono superare 1000 mg/m3.
423 Applicabilità della cifra 81
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
43 Impianti per la produzione di alluminio
431 Composti del fluoro
1 La limitazione delle emissioni di composti del fluoro secondo le cifre 5 e 6 dell’allegato 1 non vale.
2 Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare in totale 700 g per tonnellata di alluminio prodotto.
3 Le emissioni di composti del fluoro gassosi, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g per tonnellata di alluminio prodotto.
432 Valutazione delle emissioni
Per valutare se i valori d’emissione sono rispettati si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di un mese.
44 Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi
441 Sostanze organiche
1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.
2 Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.
442 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
45 Impianti per la zincatura
451 Polvere
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
452 Disposizioni completive per gli impianti di zincatura a caldo
1 I valori limite d’emissione si riferiscono ad una quantità d’aria espulsa di 3000 m3 all’ora per ogni m2 di superficie del bagno di zinco.
2 Le emissioni del bagno di zinco devono essere captate nella misura dell’80 per cento almeno, mediante campana, cappa, aspirazione sui bordi o mezzi analoghi.
3 Le emissioni si misurano solo durante il periodo d’immersione. Il periodo d’immersione inizia al primo e finisce all’ultimo contatto del prodotto con il bagno di zinco.
46 Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
461 Piombo
1 I gas di scarico degli impianti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depolverizzazione.
2 Le emissioni di piombo non devono superare 1 mg/m3.
462 Vapori di acido solforico
1 I vapori di acido solforico, che si sprigionano durante la formazione, devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione dei gas di scarico.
2 Le emissioni di acido solforico, indicate come H2SO4, non devono superare 1 mg/m3.
463 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
47 Forni per il trattamento termico
471 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per i forni per il trattamento termico con una potenza termica superiore a 100 kW, alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 4 lettere a–c.
472 Grandezze di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).
473 Ossidi d’azoto
Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare i valori secondo il diagramma seguente:
474 Misurazioni
Le emissioni vanno misurate sia quando il carico corrisponde almeno all’80 per cento del carico nominale sia quando la temperatura d’esercizio è al massimo.
475 Applicabilità della cifra 81
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
48 Forno elettrico per la produzione dell’acciaio
481 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti elettrici per la produzione di acciaio, inclusa la colata continua, con una capacità di fusione maggiore a 2,5 tonnellate di acciaio all’ora.
482 Polvere
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 5 mg/m3.
483 Diossine e furani
Le emissioni di policloro-dibenzo-p-diossine (diossine) e di policloro dibenzofurano (furani) prodotte dai forni elettrici ad arco, indicate come totale degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948‑181, non devono superare 0,1 ng/m3.
5 Agricoltura e generi alimentari
51 Allevamenti
511 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti per l’allevamento tradizionale e per quelli per l’allevamento intensivo.
512 Distanze minime
Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca d’economia aziendale e di genio rurale82.
513 Impianti di ventilazione
Gli impianti di ventilazione devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni delle Norme svizzere sul clima nelle stalle83.
514 Ammoniaca
L’autorità stabilisce le limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 62 non è applicabile. L’UFAM emana raccomandazioni.
52 Impianti per affumicare
521 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si affumicano carne, salumi e pesce.
522 Produzione di fumo
Per la produzione di fumo la cifra 81 non è applicabile.
523 Sostanze organiche
1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.
2 Le emissioni di sostanze organiche sono indicate come carbonio totale. Esse non devono superare i seguenti valori:
a. per l’affumicatura a caldo:
con un flusso di massa di 50 g/h o più
50 mg/m3
b. per l’affumicatura a freddo:
con un flusso di massa da 50 a 300 g/h
120 mg/m3
c. per l’affumicatura a freddo:
con un flusso di massa superiore a 300 g/h
50 mg/m3
53 Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l’essicazione di materie fecali
531 Definizione e campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per:
gli stabilimenti che trattano le carcasse di animali;
le installazioni nelle quali le carcasse di animali, loro parti o prodotti di origine animale sono raccolti e depositati in vista del trattamento o dell’eliminazione in uno stabilimento che tratta le carcasse di animali;
gli impianti per la fusione del grasso animale;
gli impianti per la produzione di gelatina, di emoglobina e di mangime;
gli impianti per l’essiccazione di materie fecali.
532 Esigenze in materia di costruzione e d’esercizio
1 Gli impianti di produzione e i depositi dai quali possono sprigionarsi odori devono essere sistemati in locali chiusi.
2 I gas di scarico maleodoranti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.
3 I prodotti greggi e intermedi devono essere conservati in contenitori chiusi.
533 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
54 Impianti per l’essiccazione di foraggio fresco
541 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono essiccati erba, piante di mais e foraggi verdi simili, nonché vinacce, patate e fette di barbabietole da zucchero.
542 Polvere
Le emissioni sotto forma di polvere devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; non devono comunque superare 150 mg/m3.
543 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi
551 Deposito di concimi aziendali liquidi
Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi devono essere equipaggiati con una copertura che limiti efficacemente le emissioni di ammoniaca e gli odori. L’UFAM e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) emanano raccomandazioni congiunte.
552 Spandimento di concimi aziendali liquidi
1 Il colaticcio e i prodotti della fermentazione liquidi devono essere sparsi su superfici con pendenze fino al 18 per cento con tecniche adeguate e, per quanto possibile, a basse emissioni, sempreché l’azienda disponga complessivamente di almeno 3 ettari di tali superfici.
2 Per tecniche adeguate secondo il capoverso 1 si intendono:
lo spandimento a nastro con spandiliquami a tubo o a cucchiaio;
lo spandimento in solchi con solchi aperti o chiusi;
lo spandimento con getto a ventaglio in campicoltura, a condizione che il concime aziendale liquido sia incorporato nel terreno entro poche ore.
3 Su richiesta scritta, l’autorità può, caso per caso, concedere deroghe tecniche od operative motivate.
56 Impianti di torrefazione del caffè e del cacao
561 Sostanze organiche
1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.
2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas e di vapore sono indicate come carbonio totale. Negli impianti con una capacità di torrefazione superiore a 100 kg di prodotto greggio all’ora, le emissioni non devono superare i valori seguenti:
impianti con una capacità di torrefazione fino a 750 kg/h
150 mg/m3
impianti con una capacità di torrefazione
superiore a 750 kg/h
50 mg/m3
562 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
6 Verniciatura e stampa
61 Impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche
611 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni della presente cifra valgono:
per gli impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche come colori, vernici o sostanze plastiche;
gli impianti per l’impregnazione.
2 Esse valgono sia per i reparti nei quali si procede all’applicazione e all’evaporazione sia per i relativi impianti d’essiccazione e di cottura.
612 Polvere
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
per la verniciatura a spruzzo
5 mg/m3
per la verniciatura a polverizzazione
15 mg/m3
613 Emissioni dovute ai solventi
1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 71 dell’allegato 1 non vale per le emissioni di sostanze organiche, sotto forma di gas o di vapore, delle classi 2 e 3 ai sensi della cifra 72 dell’allegato 1.
2 Dette emissioni sono indicate come carbonio totale; per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h non devono superare in totale 150 mg/m3.
3 Se si impiegano colori contenenti come solvente acqua e unicamente etanolo in quantità non superiore al 15 per cento (% massa), le emissioni di etanolo non devono superare 300 mg/m3 per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h.
614 Gas di scarico di impianti d’essiccazione e di cottura
1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili agli impianti nei quali l’essiccazione o la cottura avviene a temperature superiori a 120 °C.
2 Per flussi di massa superiori a 250 g/h le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare i valori seguenti:
per le macchine tipografiche per stampa offset a rulli
20 mg/m3
per le altre macchine
50 mg/m3
615 Applicabilità della cifra 81
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
7 Rifiuti
71 Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali
711 Campo d’applicazione e definizioni
1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica i rifiuti urbani e quelli speciali. Sono esclusi gli impianti d’incenerimento di legno, carta e di rifiuti simili (cifra 72), gli impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa (cifra 73) e i forni per cemento (cifra 11).
2 Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di:
rifiuti di giardino;
rifiuti di mercato;
rifiuti di strada;
rifiuti d’ufficio, imballaggi e rifiuti di cucina dell’industria alberghiera;
rifiuti urbani pretrattati;
carcasse di animali e rifiuti di macellazione;
fanghi delle stazioni di depurazione delle acque usate domestiche;
gas di rifiuto ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 2;
rifiuti ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera b.
3 Sono considerati rifiuti speciali quelli designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 200584 sul traffico di rifiuti (OTRif).
712 Applicabilità dell’allegato 1
1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2 Nella misura in cui valgono le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1, esse sono applicabili indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.
713 Grandezze di riferimento e valutazione delle emissioni
1 I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:
3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti liquidi;
3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti gassosi da soli o insieme a rifiuti liquidi;
11 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti solidi da soli o insieme a rifiuti liquidi o gassosi.
2 Per la valutazione delle emissioni sono determinanti le medie dei valori misurati su un periodo d’esercizio di parecchie ore.
714 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni non devono superare i valori seguenti:
Polvere
10 mg/m3
Piombo e zinco nonché i loro composti,
indicati come metalli, in totale
1 mg/m3
Mercurio e cadmio nonché i loro composti,
indicati come metalli, ciascuno
0,05 mg/m3
Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa
50 mg/m3
Ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come
diossido d’azoto, per un flusso di massa pari o
superiore a 2,5 kg/h
80 mg/m3
Composti gassosi inorganici del cloro, indicati come
acido cloridrico
20 mg/m3
Composti gassosi inorganici del fluoro, indicati come
acido fluoridrico
2 mg/m3
Ammoniaca e composti dell’ammoniaca, indicati
come ammoniaca
5 mg/m3
Sostanze organiche gassose, indicate come
carbonio totale
20 mg/m3
Monossido di carbonio
50 mg/m3
Policloro-dibenzo-p-diossine (diossine) e policloro
dibenzofurano (furani), indicati come totale degli
equivalenti di tossicità secondo EN 1948‑185
0,1 ng/m3
2 Per gli impianti con un tenore di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, nel gas grezzo, pari o superiore a 1000 mg/m3, l’autorità può stabilire, in deroga al capoverso 1 lettera h, un valore limite d’emissione dell’ammoniaca e dei composti dell’ammoniaca meno severo.
715 …
716 Sorveglianza
1 Si devono continuamente misurare e registrare:
la temperatura dei gas di scarico sia nella zona di consunzione sia nel camino;
il tenore di ossigeno nei gas di scarico all’uscita della zona di consunzione;
il tenore di monossido di carbonio nei gas di scarico.
2 Il funzionamento dell’impianto di depurazione dei gas di scarico deve essere sorvegliato in modo continuo mediante misurazione di un valore d’emissione o di un altro parametro idoneo dell’esercizio come la temperatura dei gas di scarico, la caduta di pressione o il flusso d’acqua del depuratore dei gas combusti.
717 Deposito
I rifiuti maleodoranti e i rifiuti che producono vapori pericolosi devono essere depositati in locali chiusi o in sili. L’aria di scarico deve essere aspirata e depurata.
718 Divieto di bruciare rifiuti in piccoli impianti
1 I rifiuti urbani e i rifiuti speciali non possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.
2 Il divieto non è applicabile per l’incenerimento di rifiuti speciali provenienti da ospedali e che, per la loro composizione, non possono essere eliminati come rifiuti urbani.
719 Incenerimento di rifiuti particolarmente pericolosi per l’ambiente
1 Prima di bruciare rifiuti dai quali potrebbero sprigionarsi emissioni particolarmente pericolose per l’ambiente, il titolare dell’impianto deve determinare, mediante prove d’incenerimento su piccole quantità, le future emissioni e ne deve comunicare il risultato all’autorità competente.
2 Sono considerate particolarmente pericolose per l’ambiente le emissioni che sono allo stesso tempo altamente tossiche e difficilmente degradabili come gli idrocarburi aromatici polialogenati.
72 Impianti d’incenerimento di legno, carta e rifiuti simili
721 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell’allegato 5:
legname di scarto ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a, se soddisfa i requisiti ai sensi dell’articolo 14a capoverso 2 OPSR;
carta e cartone:
altri rifiuti della combustione dei quali si producono emissioni simili a quelle prodotte dai rifiuti secondo le lettere a e b.
2 Se tali rifiuti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alla cifra 711, valgono le disposizioni della cifra 71.
3 Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili per i forni per cemento (cifra 11).
722 Grandezze di riferimento
I valori d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico dell’11 per cento (% vol).
723 Polvere
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
negli impianti con una potenza termica pari o
inferiore a 10 MW:
20 mg/m3
negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW:
10 mg/m3
724 Piombo e zinco
Le emissioni di piombo e zinco, insieme, non devono superare 5 mg/m3.
725 Sostanze organiche
1 Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2 Le emissioni di sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.
726 Monossido di carbonio e ossidi di azoto
1 Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 250 mg/m3.
1bis Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 150 mg/m3.
2 Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di ossidi di azoto, indicati come diossido di azoto, non possono superare 150 mg/m3.
727 Regolazione della combustione
L’impianto deve funzionare con una regolazione automatica del sistema di comando della combustione.
728 Divieto di bruciare rifiuti nei piccoli impianti
I rifiuti ai sensi della cifra 721 non possono essere bruciati negli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.
73 Impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa
731 Ossidi di zolfo
1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.
2 Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 4,0 kg per tonnellata di lisciva bruciata.
732 Valutazione delle emissioni
Per valutare se i valori limite d’emissione sono rispettati, si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di 24 ore.
74 Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell’agricoltura
741 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura, frammisti o meno a legna da ardere secondo l’allegato 5. I concimi aziendali e gli altri rifiuti e prodotti maleodoranti non devono essere bruciati né essere sottoposti a decomposizione termica in tali impianti.
2 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alle cifre 711 o 721, si applicano le disposizioni della cifra 71 o della cifra 72.
3 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati frammisti ad altri combustibili secondo l’allegato 5, si applica il valore limite di miscela per combustibili misti secondo l’allegato 3 cifra 82.
4 Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili ai forni per cemento (cifra 11).
742 Valori limite d’emissione
Le emissioni non devono superare i valori seguenti:
Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|
fino | da più | oltre | ||
| ||||
| %vol | 13 | 11 | 11 |
| mg/m3 | 20 | 20 | 10 |
| mg/m3 | 500 | 250 | 150 |
| mg/m3 | 250 | 250 | 150 |
|
743 Divieto di incenerimento in piccoli impianti
È vietato bruciare rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura secondo la cifra 741 negli impianti con una potenza termica inferiore a 70 kW.
8 Altri impianti
81 Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione
1 Si possono impiegare solo i combustibili secondo l’allegato 5.
2 L’allegato 1 cifra 6 non si applica alle emissioni di ossidi di zolfo prodotte da combustibili. Se si impiegano carbone o olio da riscaldamento «medio» o «pesante», le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa, devono essere limitate in modo tale da non risultare superiori a quelle che si produrrebbero impiegando una qualità di combustibili con un tenore di zolfo pari all’1,0 per cento (% massa) senza ridurne le emissioni.
3 Per le emissioni di ossidi di zolfo prodotte da merci trattate vale l’allegato 1 cifra 6.
82 Motori a combustione stazionari
821 Grandezze di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).
822 Combustibili e carburanti
I motori a combustione stazionari possono essere alimentati soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».
823 Particelle solide
1 Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
2 Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 2.
824 Monossido di carbonio, ossidi d’azoto e ammoniaca
1 Le emissioni dei motori a combustione stazionari non devono superare i seguenti valori limite:
Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|
fino | superiore | superiore | ||
| mg/m3 | |||
| 650 | 300 | 300 | |
| 1300 | 650 | 300 | |
| 650 | 300 | 300 | |
| mg/m3 | |||
| 250 | 150 | 100 | |
| 400 | 250 | 100 | |
| 400 | 250 | 250 |
2 Per l’impiego di un motore a combustione stazionario con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 30 mg/m3.
825 Banchi di collaudo
Per i banchi di collaudo sui quali i motori a combustione vengono sottoposti a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 821–824 non sono applicabili.
826 Misurazione e controllo
1 La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni due anni.
2 Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 3.
827 Gruppi elettrogeni d’emergenza
1 Per i motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza che sono messi in funzione al massimo per 50 ore l’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 6, l’allegato 2 cifra 824, nonché l’allegato 6 non si applicano.
2 Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.
3 La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni 6 anni.
83 Turbine a gas
831 Grandezza di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 15 per cento (% vol).
832 Combustibili
Le turbine a gas possono essere alimentate soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».
833 Indice di fuliggine
Nell’impiego di combustibili o carburanti liquidi le emissioni di fuliggine non devono superare l’indice di fuliggine 2 (all. 1 cifra 22).
834 Monossido di carbonio
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare i seguenti valori limite:
Potenza termica | |||
|---|---|---|---|
fino | superiore | ||
| mg/m3 | ||
| 100 | 35 | |
| 240 | 35 |
835 Ossidi di zolfo
Per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 120 mg/m3.
836 Ossidi d’azoto e ammoniaca
1 Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare i seguenti valori limite:
Potenza termica | |||
|---|---|---|---|
fino | superiore | ||
| mg/m3 | ||
|
|
| |
| 50 | 40 |
2 Per l’impiego di una turbina a gas con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 10 mg/m3.
837 Banchi di collaudo e gruppi elettrogeni d’emergenza
1 Per i banchi di collaudo sui quali le turbine a gas sono sottoposte a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 831–836 non sono applicabili.
2 Per le turbine a gas dei gruppi elettrogeni d’emergenza che vengono fatte funzionare al massimo per 50 ore all’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 833, 834 e 836 non sono applicabili.
84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno
841 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i pannelli di truciolato e di fibre di legno vengono prodotti con un procedimento a secco.
842 Applicabilità della cifra 81
1 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
2 In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione energetica secondo l’articolo 14a capoverso 2 OPSR.
843 Grandezze di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:
negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente
18 per cento (% vol.)
negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente,
i cui gas di scarico sono trattati insieme ai gas di
scarico delle presse
18 per cento (% vol.)
844 Polvere
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
negli essiccatori di trucioli e fibre
10 mg/m3
nelle presse
10 mg/m3
nella lavorazione meccanica dei pannelli di legno
5 mg/m3
845 Sostanze organiche
1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore sono indicate come carbonio totale e non devono superare i valori seguenti:
negli essiccatori di trucioli
120 mg/m3
nelle presse
70 mg/m3
3 Per gli essiccatori di fibre le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore, indicate come carbonio totale, devono essere limitate per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, ma ad almeno 100 mg/m3.
846 Formaldeide
Le emissioni di formaldeide non devono superare 10 mg/m3.
847 Ossidi di azoto
Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e biossido), indicati come diossido di azoto, non devono superare i valori seguenti:
negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente
150 mg/m3
negli essiccatori di fibre riscaldati direttamente
50 mg/m3
848 Sorveglianza
Nei gas di scarico deve essere continuamente misurato e registrato il tenore di:
sostanze organiche gassose;
ossidi di azoto.
85 Pulitura di prodotti tessili
1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti di pulitura di prodotti tessili che utilizzano idrocarburi alogenati.
2 Il portello di carico della macchina per la pulitura di prodotti tessili deve restare bloccato, mediante un dispositivo automatico di sicurezza, fintanto che la concentrazione delle sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore non scende al di sotto dei 2 g/m3.
3 La concentrazione di cui al capoverso 1, determinante per il bloccaggio della porta, deve essere sorvegliata in modo continuo, mediante un appropriato metodo di misurazione nei pressi della porta all’interno della macchina.
4 Prima di essere levati dalla macchina, i capi di vestiario devono avere una temperatura di almeno 35 °C.
5 Se l’aria che si trova all’interno della macchina viene aspirata, occorre poi depurarla mediante un filtro a carbone attivo o un dispositivo equivalente.
6 L’aria dei locali d’esercizio va aspirata in modo che in detti locali esista continuamente una depressione.
86 Forni crematori
861 Sostanze organiche
1 Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare 20 mg/m3.
862 Monossido di carbonio
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 50 mg/m3.
87 Impianti per il trattamento della superficie
1 Le disposizioni della presente cifra sono applicabili agli impianti nei quali la superficie di oggetti o prodotti di metallo, vetro, ceramica, materia plastica, gomma o altre sostanze è trattata con sostanze organiche alogenate che, alla pressione di 1013 mbar, presentano un punto di ebollizione inferiore a 150 °C.
2 Gli impianti per il trattamento della superficie devono essere equipaggiati e fatti funzionare come segue:
gli oggetti e i prodotti devono essere trattati in una cappa che, fatta eccezione delle aperture che servono all’aspirazione dei gas di scarico, è chiusa;
un dispositivo automatico di bloccaggio deve impedire che si possano togliere gli oggetti e i prodotti prima che la concentrazione di sostanze organiche alogenate sia pari o inferiore a 1 g/m3 nell’area dalla quale vengono tolti;
i gas di scarico aspirati devono essere lavati in un separatore. Le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell’allegato 1 cifra 72 non devono superare un flusso di massa di 100 g/h e le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell’allegato 1 cifra 83 non devono superare un flusso di massa di 25 g/h. Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili;
al momento di introdurre nell’impianto o di togliere da esso sostanze organiche alogenate, le emissioni devono essere ridotte mediante un sistema di ricupero dei gas o provvedimenti equivalenti.
3 Se in un impianto le esigenze di cui al capoverso 2 lettere a e b non possono essere rispettate, in particolare perché gli oggetti e i prodotti trattati sono ingombranti, le emissioni devono essere ridotte nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico mediante provvedimenti come l’incapsulamento, la chiusura ermetica, la separazione dall’aria di scarico dell’impianto, camere di separazione o l’aspirazione.
88 Cantieri edili
1 Le emissioni provenienti da cantieri edili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l’ubicazione del cantiere nonché la durata dei lavori di costruzione. L’UFAM emana direttive.
2 I valori limite delle emissioni secondo l’allegato 1 non sono applicabili alle macchine di cantiere e ai cantieri edili.
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione
(art. 3 cpv. 2 lett. b)
1 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione che servono ai seguenti scopi:
riscaldamento di locali;
produzione di calore di processo, compreso il calore di cottura per uso industriale;
produzione di acqua calda o surriscaldata;
produzione di vapore.
2 Non sono applicabili agli impianti a combustione nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione.
2 Disposizioni generali
21 Combustibili
Gli impianti a combustione ai sensi della cifra 1 possono essere alimentati soltanto con combustibili ai sensi dell’allegato 5.
22 Controllo degli impianti a combustione
I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3:
a. gli impianti a combustione che vengono fatti funzionare per meno di 100 ore durante l’anno civile;
b. gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 12 kW che servono unicamente a riscaldare locali singoli;
c. e d. …
e. gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con carbone;
f gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con combustibili solidi, se viene impiegata unicamente legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
23 Misurazione e valutazione delle emissioni
1 Per ogni singolo focolare, le emissioni vanno misurate, a funzionamento costante, per i vari carichi termici importanti ai fini della valutazione: di solito sono tali almeno il carico termico minimo e massimo nei quali l’impianto viene fatto funzionare in condizioni normali d’esercizio.
2 Negli impianti che vengono fatti funzionare con un ventilatore per la fuliggine o con analoghi dispositivi di depurazione le emissioni di polvere devono essere misurate e valutate su un periodo di trenta minuti. La misurazione deve comprendere la fase di depurazione.
3 Prescrizioni particolari per gli impianti a combustione a più focolari
1 Se più focolari formano un’unità d’esercizio, per la limitazione delle emissioni di ogni singolo focolare è determinante la potenza termica (allegato 1 cifra 24) dell’intera unità d’esercizio (potenza termica totale).
2 La potenza termica totale risulta dalla somma delle potenze termiche dei singoli focolari dell’unità d’esercizio.
3 Se singoli focolari della stessa unità d’esercizio sono impiegati in varie combinazioni per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile, la limitazione delle emissioni si deve di regola basare sulla potenza termica dei singoli focolari.
4 Impianti a combustione alimentati con olio
41 Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero»
411 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono superare i seguenti valori:
Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» | |
| 3 % vol |
| 1 |
| 80 mg/m3 |
| |
| 200 mg/m3 |
| 150 mg/m3 |
| 120 mg/m3 |
| 30 mg/m3 |
Osservazioni:
|
2 Per la limitazione delle emissioni di ossidi di zolfo sono applicabili i valori limite sul tenore di zolfo secondo l’allegato 5 cifra 11. Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili per gli ossidi di zolfo.
3 In deroga al capoverso 1, negli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW, le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.
412 Disposizioni completive sulle emissioni di ossidi d’azoto
Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 150 mg/m3 conformemente alla cifra 411, sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali il vettore termico ha una temperatura superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 250 mg/m3.
413 …
414 Esigenze energetiche
1 Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:
per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità
e i bruciatori a vaporizzazione d’olio
7 per cento
per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità:
nella prima velocità
6 per cento
nella seconda velocità
8 per cento
1bis Le perdite di calore delle caldaie per produrre calore ambientale o acqua calda messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.
2 Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.
415 Impiego di olio da riscaldamento «extra leggero Euro»
L’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» non può essere impiegato negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.
42 Impianti a combustione alimentati con olio «medio» e «pesante»
421 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «medio» o «pesante» non devono superare i seguenti valori:
Potenza termica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
da 5 MW | da più | da più | oltre | ||
Olio da riscaldamento «medio» e «pesante» | |||||
| |||||
| % vol | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||
| mg/m3 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| mg/m3 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| mg/m3 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| mg/m3 | 1700 | 350 | 200 | 150 |
| mg/m3 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 Per quanto concerne gli ossidi di zolfo, il valore limite di emissione di 1700 mg/m3 è considerato rispettato se nell’olio da riscaldamento impiegato il tenore di zolfo non supera l’1 per cento (% massa).
422 Impiego degli oli da riscaldamento «medio» e «pesante»
Gli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» non possono essere impiegati negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.
5 Impianti a combustione per combustibili solidi
51 Impianti a combustione alimentati con carbone
511 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i seguenti valori:
Potenza termica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a | da più di | da più di | da più di | da più di | oltre | ||
Carbone, mattonelle di carbone, coke | |||||||
| |||||||
| % vol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| mg/m3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| mg/m3 | 2500 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 |
| |||||||
| mg/m3 | – | – | – | 350 | 350 | 200 |
| mg/m3 | – | – | – | 1300 | 350 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | 1000 | 350 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | 500 | 200 | 150 |
| mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Osservazioni:
|
2 L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di sostanze anorganiche prevalentemente sotto forma di polvere come i composti del cloro e del fluoro, secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 5 e le limitazioni delle emissioni di composti del cloro e del fluoro secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.
3 In deroga al capoverso 1, per le termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale e individuali si applica un valore limite d’emissione per il monossido di carbonio di 4000 mg/m3.
512 Controlli e misurazioni
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui alla cifra 22 lettera e e per le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentati con combustibili a base di carbone di cui alla cifra 513 si applicano per analogia le esigenze di cui alla cifra 524.
513 Impiego di carbone
Negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 1 MW possono essere impiegati soltanto carbone, mattonelle di carbone e coke con un tenore di zolfo non superiore all’1 per cento (% massa).
52 Impianti a combustione alimentati con legna
521 Tipi di impianto e di combustibile
1 Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti.
2 Negli impianti che si caricano a mano con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW e nei caminetti si può bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a o d numero 1.
3 Negli impianti a combustione automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW si può bruciare solo legna allo stato naturale ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
522 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i seguenti valori:
Potenza termica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
fino a | da più di | da più di | da più di | oltre | ||
Legna da ardere | ||||||
| ||||||
| % vol | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| ||||||
| ||||||
| mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| mg/m3 | 4000 | 4000 | – | – | – |
| ||||||
| mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| mg/m3 | 2500 | 500 | – | – | – |
| ||||||
| mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| ||||||
| mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| mg/m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | – | 50 |
| mg/m3 | – | – | – | 30 | 30 |
Osservazioni:
|
2 Le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 %, non devono superare i seguenti valori:
per gli impianti con una potenza termica da 50 a 300 MW
200 mg/m3
per gli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW
150 mg/m3
3 In deroga al capoverso 1, le emissioni di ossidi d’azoto indicate come diossido d’azoto e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 % non devono superare i seguenti valori:
per gli impianti con una potenza termica da 100 a 300 MW
200 mg/m3
per gli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW
150 mg/m3
4 L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di composti del cloro e di sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o particelle secondo l’articolo 4; le limitazioni delle emissioni di composti del cloro secondo l’allegato 1 cifra 6 e le limitazioni delle emissioni di sostanze organiche secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
5 Sono salve le esigenze particolari secondo la cifra 523.
523 Esigenze particolari relative a caldaie
1 Le caldaie a carica manuale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 12 litri per ogni litro di combustibile. Il volume non deve essere inferiore a 55 litri per kW di potenza termica nominale.
2 Le caldaie a carica automatica con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale. Sono eccettuate le caldaie per pellet con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.
2bis L’autorità fissa la capacità di accumulazione per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore ambientale o per riscaldare l’acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.
3 In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis, l’autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se:
più focolari sono impiegati in varie combinazioni come un’unica unità d’esercizio per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile;
ciò è indicato per altri motivi d’esercizio o per motivi tecnici.
524 Misurazioni e controlli
1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale prodotti in serie di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati da una misurazione di collaudo se è disponibile una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° novembre 201787 sull’efficienza energetica (OEEne) che attesta che l’impianto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 1.19 OEEne.
2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale realizzati artigianalmente di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati dalle misurazioni in occasione del collaudo se:
sono stati costruiti secondo un metodo di calcolo riconosciuto, in particolare secondo il programma per la progettazione di stufe in maiolica dell’Associazione feusuisse; o
sono stati dotati di un sistema di separazione delle polveri che corrisponda allo stato della tecnica, in particolare ai requisiti della norma tecnica VDI 367088 (depurazione dei gas di scarico – sistemi di riduzione delle polveri a valle per piccoli impianti a combustione alimentati con combustibili solidi).
3 Anche le stufe storiche meritevoli di protezione con un volume pari o inferiore a 0,4 m3 e le termocucine realizzate artigianalmente sono esentate dalle misurazioni in occasione del collaudo se sono state costruite secondo le norme riconosciute della tecnica della combustione o dotate di un sistema di separazione delle polveri di cui al capoverso 2 lettera b.
4 Per le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentate con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1, nell’ambito dei controlli periodici degli impianti a combustione non devono essere misurate le emissioni di particelle solide.
5 L’UFAM raccomanda procedure di misurazione e di valutazione idonee.
6 Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale non sottoposti a misurazioni periodiche conformemente alla cifra 22 lettera f, l’autorità controlla in particolare i residui di combustione e lo stato dell’impianto. La prima volta informa anche in merito all’uso corretto dell’impianto nonché all’impiego e allo stoccaggio del combustibile.
525 Esigenze relative ai sistemi di separazione delle polveri
Per i sistemi di separazione delle polveri per gli impianti con una potenza termica superiore a 70 kW, di regola la disponibilità deve essere almeno del 90 per cento. La disponibilità è determinata in base al tempo di funzionamento dell’impianto.
6 Impianti a combustione alimentati con gas
61 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con combustibili gassosi non devono superare i seguenti valori:
Impianti a gas alimentati con combustibili gassosi | |
| 3 % vol |
| 100 mg/m3 |
| |
| 200 mg/m3 |
| 110 mg/m3 |
| 80 mg/m3 |
| 30 mg/m3 |
Osservazione:
|
2 In deroga al capoverso 1, le emissioni degli impianti a combustione con una potenza termica superiore a 50 MW non devono superare i seguenti valori:
Polvere
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b–e
10 mg/m3
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera a
5 mg/m3
Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere a e c–e
35 mg/m3
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera b
5 mg/m3
Ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come
diossido d’azoto
100 mg/m3
62 Disposizioni completive concernenti le emissioni di ossidi d’azoto
1 Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 110 mg/m3 ai sensi della cifra 61, sia per ragioni tecniche o d’esercizio, sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali la temperatura del vettore termico è superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 200 mg/m3.
2 In deroga alla cifra 61 e per quanto concerne gli ossidi d’azoto, per gli impianti a gas alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b, d ed e valgono i valori limite ai sensi dell’allegato 3 cifra 411.
3 Per gli scaldacqua ad azione istantanea a gas e per gli scaldacqua a gas ad accumulazione non valgono le limitazioni delle emissioni di ossidi d’azoto secondo gli allegati 1 cifra 6 e 3 cifra 61; non vengono ordinate limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4.
63 Esigenze energetiche
1 Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:
per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i
bruciatori atmosferici
7 per cento
per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità:
nella prima velocità
6 per cento
nella seconda velocità
8 per cento
1bis Le perdite di calore delle caldaie per la produzione di calore ambientale o il riscaldamento dell’acqua messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.
2 Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.
7 Impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13
1 Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13 valgono le esigenze di cui alla cifra 41.
2 I combustibili secondo l’allegato 5 cifra 13 possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW se:
soddisfano i requisiti di qualità di una norma;
è stato dimostrato, mediante un programma di misurazione sotto la supervisione di un’autorità, che la combustione nel tipo di impianto previsto soddisfa le esigenze applicabili.
8 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli o misti
81 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli
Per gli impianti a combustione che possono essere alimentati alternativamente con combustibili diversi è determinante la limitazione delle emissioni del combustibile impiegato di volta in volta.
82 Impianti a combustione alimentati con combustibili misti
1 Per gli impianti a combustione alimentati contemporaneamente con combustibili diversi, le concentrazioni d’emissione non devono superare il valore limite di miscela per combustibili misti.
2 Il valore limite di miscela per combustibili misti è calcolato mediante la formula seguente:
Gm=G1×E1Etot+G2×E2(21−B1)Etot(21−B2)+⋯+Gn×En(21−B1)Etot(21−Bn)
dove:
Gm =
valore limite di miscela per combustibili misti, riferito ad un tenore in ossigeno B1
G1, G2 … Gn =
valore limite d’emissione dei diversi combustibili89
E1, E2 … En =
energia fornita all’ora dai singoli combustibili
Etot =
E1 + E2 + … + En
B1, B2 … Bn =
grandezze di riferimento (tenore in ossigeno al quale si riferisce il valore limite d’emissione del primo, del secondo e degli altri combustibili)
3 Per calcolare il tasso d’emissione determinante dello zolfo, occorre procedere per analogia secondo il capoverso 2.
Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
(art. 3 cpv. 2 lett. c)
1 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente allegato si applicano alle macchine di cantiere e ai relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all’articolo 19a nonché alle macchine e agli apparecchi con motore a combustione interna di cui all’articolo 20b.
2 …
3 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine di cantieree i relativi sistemi di filtro antiparticolato
31 Esigenze per le macchine di cantiere
1 Le emissioni delle macchine di cantiere devono soddisfare, in riferimento all’anno di fabbricazione, le esigenze definite per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE90.
2 Le emissioni delle macchine di cantiere non devono inoltre superare 1×1012 1/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente in base al programma UN/ECE sulla misurazione delle particelle91 e in base ai cicli di prova della direttiva 97/68/CE.
2bis Le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 si considerano rispettate se la macchina di cantiere soddisfa i requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/162892.
3 Le esigenze di cui al capoverso 2 si considerano soddisfatte se la macchina di cantiere è munita di un sistema di filtro antiparticolato che soddisfa le esigenze di cui al numero 32.
32 Esigenze per i sistemi di filtro antiparticolato
1 I sistemi di filtri antiparticolato per le macchine di cantiere devono:
separare il 97 per cento delle particelle solide di diametro compreso tra 20 e 300 nm, da nuovi e dopo 1000 ore di funzionamento in un’utilizzazione tipica;
separare il 90 per cento delle particelle solide durante il processo di rigenerazione;
disporre di un sistema di sorveglianza elettronico che registri le perdite di pressione pericolose per il funzionamento, lanci un apposito allarme e interrompa l’aggiunta di additivi in caso di danno;
presentare un coefficiente d’opacità inferiore a 0.15 m–1 durante la libera accelerazione del motore;
essere fabbricati in modo tale da renderne impossibile l’installazione in senso contrario alla direzione d’attraversamento del flusso;
essere corredati da istruzioni per la pulizia e la manutenzione;
funzionare senza additivi contenenti rame né rivestimenti catalitici a base di rame nel sistema di trattamento dei gas di scarico; e
limitare le emissioni secondarie di inquinanti per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio, e sostenibile sotto il profilo economico.
2 I metodi di misura e lo svolgimento delle prove sono stabiliti in base allo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente secondo la norma SN 27720693 oppure secondo il regolamento n. 132 UN/ECE94.
33 Contrassegno
1 I fabbricanti o gli importatori devono applicare su ogni macchina di cantiere e su ogni sistema di filtro antiparticolato un contrassegno ben visibile, resistente e chiaramente leggibile. Tale contrassegno deve contenere i seguenti dati:
nome del fabbricante o dell’importatore;
numero di serie;
designazione del tipo;
nome dell’organismo di valutazione della conformità, per quanto sia prescritta una valutazione.
2 Il contrassegno della macchina di cantiere deve contenere inoltre i seguenti dati:
anno di fabbricazione della macchina di cantiere;
potenza del motore in kW;
designazione del tipo di sistema di riduzione del particolato.
3 Se una macchina di cantiere già in circolazione viene equipaggiata successivamente con un sistema di filtro antiparticolato, l’installatore del sistema di filtro antiparticolato deve munire la macchina di cantiere di un contrassegno contenente i dati di cui ai capoversi 1 e 2.
4 Le macchine di cantiere con motori che figurano nella lista delle famiglie di motori di cui all’articolo 19b capoverso 2 non necessitano di targhetta di identificazione sul sistema di filtro antiparticolato.
34 Manutenzione del sistema antinquinamento e controllo
1 Il detentore o il gestore di una macchina di cantiere deve eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento almeno una volta ogni 24 mesi. Egli deve conservare i risultati di detta manutenzione per almeno 2 anni e, se richiesto, esibirli alle autorità.
2 Le macchine di cantiere non sono soggette al controllo periodico ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive di particolato, essa può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.
4 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
41 Esigenze per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
1 I motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi devono rispettare le esigenze applicabili secondo il regolamento (UE) 2016/162895.
2 Le limitazioni delle emissioni di cui all’allegato 1 non sono applicabili.
42 Manutenzione del sistema antinquinamento e controllo
1 I detentori o i gestori di macchine o apparecchi con motore a combustione interna devono eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento ogni 24 mesi. Devono conservare i risultati di detta manutenzione per almeno due anni e, se richiesto, esibirli alle autorità. L’UFAM emana raccomandazioni.
2 Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna non sono soggetti al controllo periodico di cui all’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive, può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.
Esigenze in materia di combustibili e carburanti
(art. 21 e 24)
1 Oli da riscaldamento e altri combustibili liquidi
11 Definizioni
1 Per olio «extra leggero» s’intendono gli oli da riscaldamento «extra leggero Euro» ed «extra leggero Eco».
2 L’olio vegetale allo stato naturale e il metilestere di olio vegetale che soddisfa i requisiti della norma EN 14214 (Prodotti petroliferi liquidi – Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per motori diesel e per impianti di riscaldamento – Requisiti e metodi di prova)96 sono equiparati all’olio da riscaldamento «extra leggero Eco».
11bis Tenore in zolfo degli oli da riscaldamento
Il tenore in zolfo:
dell’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» non deve superare lo 0,1 per cento (% m/m);
dell’olio da riscaldamento «extra leggero Eco» non deve superare lo 0,005 per cento (% m/m);
dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante» non deve superare il 2,8 per cento (% m/m).
12 Ulteriori esigenze per gli oli da riscaldamento
1 Agli oli da riscaldamento è vietato aggiungere additivi che contengono composti alogenati o di metalli pesanti (composti del ferro esclusi).
2 Inoltre all’olio da riscaldamento «extra leggero» è vietato aggiungere additivi che contengono sostanze, come i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati con olio.
3 È vietato aggiungere oli esausti agli oli da riscaldamento.
13 Altri combustibili liquidi
131 Definizione
Sono considerati altri combustibili liquidi i composti organici liquidi che bruciano come l’olio da riscaldamento «extra leggero» e che soddisfano le esigenze secondo la cifra 132.
132 Esigenze
1 Gli altri combustibili liquidi, bruciando, non devono produrre né emissioni più elevate né emissioni di altre sostanze nocive rispetto alle emissioni prodotte dalla combustione dell’olio da riscaldamento «extra leggero».
2 Il tenore di sostanze nocive nel combustibile non deve superare i valori seguenti:
Cenere | 50 mg/kg |
Cloro | 50 mg/kg |
Bario | 5 mg/kg |
Piombo | 5 mg/kg |
Nichel | 5 mg/kg |
Vanadio | 10 mg/kg |
Zinco | 5 mg/kg |
Fosforo | 5 mg/kg |
Idrocarburi aromatici policlorurati (p. es. PCB) | 1 mg/kg |
3 In deroga al capoverso 2, per la cenere e il fosforo dei combustibili biogeni liquidi si applicano i seguenti valori:
Cenere | 100 mg/kg |
Fosforo | 20 mg/kg |
133 Applicabilità dell’allegato 2, cifra 71
Gli altri composti organici liquidi che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 132 sono considerati rifiuti speciali.
2 Carbone, mattonelle di carbone e coke
Il tenore in zolfo nel carbone, nelle mattonelle di carbone e nel coke non deve superare il 3,0 per cento (% massa).
3 Legna da ardere
31 Definizioni
1 Sono considerati legna da ardere:
la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne come pure parti in legno massiccio non utilizzate e ricavate esclusivamente con procedimenti meccanici;
la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia;
gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché il legno sia dipinto, rivestito, incollato o trattato secondo processi simili; è escluso il legno che è stato impregnato con un procedimento a getto oppure ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati;
legname di scarto non trattato da:
pali di steccati, sostegni e altri oggetti di legno massiccio utilizzati in giardino o nell’agricoltura,
palette a perdere in legno massiccio.
2 Non sono considerati legna da ardere:
il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, gli scarti di legno provenienti da cantieri, da mobili di legno usati e il legname di scarto proveniente da imballaggi, incluse le palette come pure quello frammisto a legna da ardere di cui al capoverso 1; fanno eccezione le palette a perdere di cui al capoverso 1 lettera d numero 2;
tutti gli altri materiali in legno, come:
il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure di piombo,
i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo,
i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a.
32 Esigenze per pellet e mattonelle di legno
Il pellet e le mattonelle, considerati legno allo stato naturale ai sensi della cifra 31 capoverso 1 lettere a e b, possono essere importati a scopo commerciale e messi in commercio soltanto se:
il pellet adempie i requisiti della norma SN EN ISO 17225-2 (Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - parte 2: Definizione delle classi di pellet di legno)97 relativi alle classi di qualità A1 o A2 o è di qualità equivalente;
le mattonelle adempiono i requisiti della norma SN EN ISO 17225-3 (Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - parte 3: Definizione delle classi di bricchette di legno)98 relativi alle classi di qualità A1 o A2 o sono di qualità equivalente.
4 Combustibili e carburanti gassosi
41 Definizione
1 Sono considerati combustibili e carburanti gassosi:
il gas naturale, il gas di petrolio e il gas di città che sono forniti dalle aziende pubbliche del gas;
il gas liquido costituito da propano o butano o da una miscela dei due;
l’idrogeno;
i gas assimilabili al gas naturale, al gas di petrolio o al gas di città, come il biogas, il gas risultante dalla gassificazione di legna da ardere secondo la cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1 o i gas provenienti dagli impianti di depurazione delle acque;
i gas provenienti dalle discariche nella misura in cui il tenore in composti organici e inorganici del fluoro e del cloro, indicati come acido fluoridrico e acido cloridrico, non supera, insieme, 50 mg/m3.
2 Tutti gli altri gas sono considerati rifiuti; la loro eliminazione mediante combustione deve dunque rispettare le esigenze secondo la cifra 71 dell’allegato 2. Ciò vale segnatamente per i gas provenienti dalle discariche, qualora tali gas non soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 lettera e.
42 Esigenze
Nei gas secondo la cifra 41 lettere a e b, il tenore in zolfo non deve superare il valore di 190 mg/kg.
5 Benzine
1 La benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:
Parametro | Unità | Minimoa | Massimoa | Metodo di provab |
|---|---|---|---|---|
Benzina per motori | ||||
| 95,0c | – | EN ISO 5164 | |
| 85,0c | – | EN ISO 5163 | |
| ||||
| kPa | – | 60,0d | EN 13016‑1 |
| EN ISO 3405 | |||
| % (V/V) | 46,0 | – | |
| % (V/V) | 75,0 | – | |
| ||||
| % (V/V) | – | 18,0 | EN 15553, EN ISO 22854 |
| % (V/V) | – | 35,0 | EN 15553, EN ISO 22854 |
| % (V/V) | – | 1,00 | EN 12177, EN 238, EN ISO 22854 |
| % (m/m) | – | 3,7 | EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 |
| EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 | |||
| % (V/V) | – | 3,0 | |
| % (V/V) | – | 10,0 | |
| % (V/V) | – | 12,0 | |
| % (V/V) | – | 15,0 | |
| % (V/V) | – | 15,0 | |
| % (V/V) | – | 22,0 | |
| % (V/V) | – | 15,0 | |
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|
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| mg/l | – | 5,0 | EN 237 |
Osservazioni:
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1bis Se la benzina per motori è miscelata con bioetanolo, fino al 30 settembre 2030 la tensione di vapore massima di 60,0 kPa di cui al capoverso 1 può essere superata durante il periodo estivo nel rispetto dei seguenti limiti:
Tenore in bioetanolo | % (V/V) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Superamento massimo della tensione di vapore prescrittaa | kPa | 3,7 | 6,0 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
Osservazione:
|
2 La benzina per aerei può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se il tenore in piombo non supera il valore di 0,56 g/l e il tenore in benzene l’1 per cento (% V/V). La benzina per aerei messa in commercio deve essere colorata di blu.
6 Olio diesel
L’olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:
Parametro | Unità | Minimoa | Massimoa | Metodo di provab |
|---|---|---|---|---|
Olio diesel | ||||
| 51,0c | – | EN ISO 5165, EN 15195, EN 16144, EN 16715 | |
| kg/m3 | – | 845,0 | EN ISO 3675, EN ISO 12185 |
| °C | – | 360 | EN ISO 3405, EN ISO 3924 |
| % (m/m) | – | 8,0 | EN 12916 |
| mg/kg | – | 10,0 | EN ISO 20846, EN ISO 20884, EN ISO 13032 |
Osservazioni: | ||||
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Altezza minima dei camini industriali
(art. 6 cpv. 3)
1 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti nei quali il rapporto Q/S è superiore a 5, dove:
Q = flusso di massa dell’inquinante atmosferico emesso in g/h;
S = valore secondo la cifra 9.
2 Procedimento per il calcolo
1 L’altezza del camino è calcolata secondo le cifre 3 a 6.
2 Se sono emessi più inquinanti atmosferici, l’altezza del camino deve essere calcolata in base alla sostanza con il rapporto Q/S più alto.
3 Parametro H0
31 Determinazione di H0 secondo il diagramma 1
1 Il parametro H0 tiene conto degli influssi di breve durata di un inquinante atmosferico emesso da un singolo impianto. Viene determinato mediante il diagramma 1.
2 I fattori Q e F dipendono dalle condizioni d’emissione dell’impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori a pieno carico, assumendo per il combustibile e le emissioni le condizioni più sfavorevoli dal profilo della protezione dell’aria.
3 Il fattore S limita ad un valore determinato (= valore S) le immissioni massime di breve durata provocate da un impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori S secondo la cifra 9.
32 Determinazione di H0 nei singoli casi
1 Il parametro H0 è determinato nei singoli casi secondo le regole di calcolo riconosciute per l’altezza dei camini e la diffusione dei gas di scarico, se:
i valori Q/S o F non sono compresi nel diagramma 1 oppure
la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C.
2 Anche se la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C, il parametro H0 non può assumere un valore inferiore a quello indicato nel diagramma 1 per una temperatura di 55 °C.
4 Altezza minima in una zona piana senza ostacoli
1 L’altezza minima del camino in una zona piana senza ostacoli è:
H1 = f × H0
Il fattore di correzione f tiene conto degli influssi di lunga durata, dovuti all’incanalamento del vento.
2 Ad f si attribuiscono valori compresi fra 1,0 e 1,5 secondo i criteri seguenti:
f = 1,00 per luoghi senza una direzione prevalente dei venti;
f = 1,25 per luoghi con una situazione intermedia;
f = 1,50 per valli con vento canalizzato in modo marcato.
3 A seconda dell’ubicazione dell’impianto, f può assumere anche valori intermedi.
5 Determinazione della maggiorazione dell’altezzanelle zone edificate e boschive
Si deve tener conto degli ostacoli elevati (come costruzioni o boschi) in prossimità di camini industriali mediante una maggiorazione dell’altezza I1:
I1 = g × I
dove:
I = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante nella sfera d’influsso dell’impianto. Per I si prendono valori compresi fra 0 (nessun ostacolo) e 30 metri (p. es. bosco).
g = fattore di correzione con valori che variano da 0 a 1 secondo il diagramma 2.
6 Altezza di costruzione del camino
L’altezza di costruzione H del camino risulta dalla seguente formula:
H = H1 + I1
7 Esigenze più severe
In casi giustificati l’autorità esige camini più alti, per esempio quando:
l’edificio presenta una forma particolare;
le condizioni meteorologiche di diffusione sono particolarmente sfavorevoli;
la situazione topografica è particolare, come in caso di valle angusta, pendio o conca del terreno.
8 Simboli
H (m) = altezza di costruzione del camino
H0 (m) = parametro per la determinazione di H1
H1 (m) = altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli
I (m) = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante
I1 (m) = maggiorazione dell’altezza in zona edificata o boschiva
f (–) = fattore di correzione, che tiene conto degli influssi di lunga durata dovuti all’incanalamento del vento
g (–) = fattore di correzione per zone edificate e boschive
Q (g/h) = flusso di massa dell’inquinante atmosferico emesso; le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido) sono indicate come diossido d’azoto
Rn (m3/h) = flusso volumetrico del gas di scarico in condizioni standard (0 °C, 1013 mbar)
t (°C) = temperatura del gas di scarico allo sbocco del camino
Δt (°C) = t–10 °C
F (m4/s3) = flusso ascensionale; F = 3,18 × 10–6 × Rn × Δt
S (µg/m3) = valore S (cfr. cifre 3 e 9)
9 Valori S
Sostanza nociva | S (µg/m3) |
|---|---|
Polvere in sospensione (PM10)a | 50 |
Acido cloridrico, indicato come HCl | 100 |
Cloro | 150 |
Acido fluoridrico e composti inorganici gassosi del fluoro, indicati come HF | 1 |
Monossido di carbonio | 8000 |
Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa | 100 |
Idrogeno solforato | 5 |
Ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto | 100 |
Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 5: | |
| 0,5 |
| 2 |
| 5 |
Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 7: | |
| 50 |
| 200 |
| 1000 |
Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 8: | |
| 0,1 |
| 1 |
| 10 |
|
Determinazione del parametro H0 per camini industriali
Diagramma 1
Determinazione del fattore di correzione g in zone edificate e boschive
Diagramma 2
I = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante (cifra 5)
H1 = altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli (cifra 4)
Valori limite d’immissione
(art. 2 cpv. 5)
Sostanza nociva | Valore limite | Definizione statistica |
|---|---|---|
Anidride solforosa (SO2) | 30 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
100 µg/m3 | 95 % dei valori medi su ½ h di un anno ≤ 100 µg/m3 | |
100 µg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno | |
Diossido d’azoto (NO2) | 30 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
100 µg/m3 | 95 % dei valori medi su ½ h di un anno ≤ 100 µg/m3 | |
80 µg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno | |
Monossido di carbonio (CO) | 8 mg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno |
Ozono (O3) | 100 µg/m3 | 98 % dei valori medi su ½ h di un mese ≤ 100 µg/m3 |
120 µg/m3 | Valore medio su 1 h; può essere superato al massimo una volta all’anno | |
Polvere in sospensione (PM10)a | 20 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
50 µg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo tre volte all’anno | |
Polvere in sospensione (PM2.5)b | 10 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Piombo (Pb) nella polvere in sospensione (PM10) | 500 ng /m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Cadmio (Cd) nella polvere in sospensione (PM10) | 1,5 ng/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Ricaduta di polvere in totale | 200 mg/(m2 × d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Piombo (Pb) | 100 µg/(m2 × d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Cadmio (Cd) | 2 µg/(m2 × d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Zinco (Zn) | 400 µg/(m2 × d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Tallio (Tl) | 2 µg/(m2 × d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
Osservazioni: mg = milligrammo: 1 mg = 0,001 g µg = microgrammo: 1 µg = 0,001 mg ng = nanogrammo: 1 ng = 0,001 µg d = giorno Il segno «≤» significa «inferiore o uguale».
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