Fonte

704

Legge federale
sui percorsi pedonali ed i sentieri
(LPS)

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° gennaio 2023)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 19833,

decreta:

Sezione 1 Scopo e definizioni

Art. 14 Oggetto

La presente legge:

  1. stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;

  2. disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell’informazione del pubblico su queste reti;

  3. disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.

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Art. 2 Reti di percorsi pedonali

Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all’interno delle località.

Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d’incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.5

I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d’acquisto.

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Art. 3 Reti di sentieri

Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all’esterno delle località.

Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.

I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.

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Sezione 2 Pianificazione, sistemazione e preservazione

Art. 4 Allestimento di piani

I Cantoni:

  1. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;

  2. rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano.

Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di modificazione.

Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.

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Art. 5 Coordinamento

I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

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Art. 6 Sistemazione e preservazione

I Cantoni:

  1. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;

  2. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;

  3. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.

Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

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Art. 7 Sostituzione

I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:

  1. non sono più liberamente accessibili;

  2. sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;

  3. su lunghi tratti vi è un’intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o

  4. lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.

I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione.

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Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate

Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).

Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

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Art. 9 Considerazione di altri interessi

Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell’agricoltura, dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

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Art. 9a6 Messa a disposizione di geodati di base

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.

Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

Sezione 3 Compiti speciali della Confederazione

Art. 10 Nell’ambito delle proprie competenze

Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:

  1. progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;

  2. vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;

  3. vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.

Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

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Art. 11 Consulenza ai Cantoni

Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

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Art. 11a7 Informazione del pubblico

La Confederazione informa il pubblico in merito:

  1. all’importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;

  2. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Può sostenere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.

L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

Art. 128 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:

  1. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;

  2. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;

  3. informazione del pubblico.

Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:

  1. operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e

  2. secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

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Sezione 4 Organizzazione e protezione giuridica

Art. 13 Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.

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Art. 14 Legittimazione a ricorrere

Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:

  1. i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;

  2. le organizzazioni specializzate d’importanza nazionale9, riconosciute dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni10.

Contro le decisioni dell’autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed esse ne risultano lese.11

Se il diritto federale o cantonale prevede l’attuazione di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d’opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.12

Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 193013 sull’espropriazione.14

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Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 15 Termine per l’allestimento dei piani

I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

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Art. 16 Disposizioni transitorie

I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all’entrata in vigore dei piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.

I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.

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Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: il 1° gennaio 198715