412.105.7
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali
del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Il Dipartimento federale dell’economia pubblica1, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 19782 sulla formazione professionale (LFP); visto l’articolo 53 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 novembre 19793 sulla formazione professionale (OFP), ordina:
Sezione 1 Principio
Art. 1
La presente ordinanza disciplina gli esami per gli economisti aziendali che hanno acquisito le necessarie conoscenze senza frequentare una scuola superiore per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA) riconosciuta dalla Confederazione.
Gli esami devono stabilire se il candidato ha assimilato le conoscenze fondamentali delle scienze economiche e sviluppato la sua cultura generale e se è capace di assumere compiti impegnativi di economia aziendale nell’economia e nell’amministrazione.
Sezione 2 Organizzazione degli esami e organi responsabili
Art. 2 Organizzazione
L’organizzazione degli esami è affidata alla Commissione federale delle scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (detta qui di seguito «commissione»).
RU 1987 1130
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 allegato n. 4, 1992 288 allegato n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e allegato n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 allegato n. II 2. RU 2003 4557 allegato n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).
[RU 1979 1712, 1985 670 n. I 1, 1993 7, 1998 1822 art. 26, 2001 979 n. II. RU 2003 5047 allegato n. I]. Vedi ora l’O del 19 nov. 2003 (RS 412.101).
Art. 3 Scadenza e lingua d’esame
Di regola gli esami hanno luogo annualmente purché si siano annunciati almeno dieci candidati che adempiono le condizioni d’ammissione.
Il candidato può sostenere gli esami in una delle tre lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco).
Art. 4 Compiti della commissione
La commissione presenta all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia4 (detto qui di seguito «Ufficio federale») proposte su:
la nomina del direttore degli esami, dei periti e degli esaminatori;
la revisione, all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia5 (detto qui di seguito «Dipartimento»), dell’ordinanza concernente gli esami;
la determinazione della tassa d’iscrizione agli esami;
la determinazione degli onorari per il direttore degli esami, i periti e gli esaminatori;
la pubblicazione di direttive volte a precisare la materia d’esame definita negli articoli 17 e 18;
la determinazione del luogo e della data degli esami, la stesura del loro programma e la loro pubblicazione;
la decisione relativa all’ammissione o meno agli esami;
la decisione relativa al superamento degli esami e all’attribuzione del diploma.
Art. 5 Organi responsabili
Gli organi responsabili dell’organizzazione degli esami sono:
la commissione e il suo presidente;
uno o più membri della commissione quali direttori degli esami;
i periti d’esame (membri della commissione e loro delegati);
gli esaminatori (di norma docenti di SSQEA riconosciute);
il segretariato, affidato all’Ufficio federale;
il personale incaricato della sorveglianza durante gli esami scritti.
Il direttore degli esami attende alla loro organizzazione in collaborazione con il segretariato. Questo si occupa dei lavori contabili e della corrispondenza. Esso stende, all’attenzione della commissione, un rapporto sulla chiusura dei conti. Il segretariato conserva durante dieci anni gli atti relativi agli esami.
Nuova espressione giusta l’art. 2 lett. c dell’O del DFE del 10 lug. 1998 (RU 1998 1833).
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic, 1997.
Sezione 3 Pubblicazione, ammissione ed iscrizione
Art. 6 Pubblicazione
La commissione pubblica gli esami, almeno sei mesi prima dell’inizio, sul Foglio federale. La pubblicazione menziona la data e il luogo degli esami, la tassa d’iscrizione, l’indirizzo a cui inviare l’iscrizione e il termine d’iscrizione.
Art. 7 Ammissione
È ammesso agli esami chiunque gode dei diritti civici, è titolare di uno dei certificati o diplomi menzionati qui di seguito e può addurre la prova di aver assolto, nell’economia o nell’amministrazione, la pratica professionale richiesta:
attestato federale di capacità d’impiegato di commercio, come pure almeno cinque anni di pratica professionale dopo la fine del tirocinio;
diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla Confederazione, come pure almeno cinque anni di pratica professionale;
maturità riconosciuta dalla Confederazione o da università svizzere, come pure almeno cinque anni di pratica professionale;
certificato di un altro tipo di formazione, riconosciuta almeno equivalente dalla commissione, come pure almeno cinque anni di pratica professionale.
Al momento in cui sostiene l’esame propedeutico il candidato deve già aver compiuto la pratica professionale richiesta.
Un’attività a tempo parziale di almeno il 50 per cento viene computata proporzionalmente sulla pratica richiesta.
Chiunque ha superato l’esame propedeutico è ammesso all’esame finale.
Art. 8 Iscrizione
Il candidato deve effettuare l’iscrizione utilizzando il modulo ufficiale previsto a tale scopo.
L’iscrizione dev’essere corredata:
di un curriculum vitae con l’indicazione esatta e senza lacune della formazione, nonché dell’attività professionale svolta;
un estratto del casellario giudiziale centrale di recente data;
un certificato o diploma come richiesto all’articolo 7;
gli attestati di lavoro sulla pratica professionale come richiesta all’articolo 7;
la ricevuta attestante il pagamento della tassa d’iscrizione agli esami.
Art. 9 Decisione
La commissione propone all’Ufficio federale, sulla base dei documenti presentati, l’ammissione o meno del candidato agli esami.
Il segretariato, 60 giorni prima dell’inizio degli esami, comunica per scritto al candidato la decisione. Ove l’iscrizione venisse negata, gliene comunica i motivi.
Sezione 4 Tassa d’iscrizione agli esami
Art. 10 Determinazione
L’Ufficio federale determina, prima della pubblicazione degli esami, la tassa d’iscrizione.
I candidati che alla scadenza del termine d’iscrizione non hanno ancora versato la tassa sono considerati non iscritti.
Art. 11 Rimborso
Se un candidato non è ammesso agli esami o se prima o durante gli stessi deve desistervi per motivi perentori quali servizio militare, malattia o infortunio attestati dal medico oppure per decesso in famiglia, la tassa d’iscrizione agli esami gli viene rimborsata dopo deduzione delle spese già sostenute. Il candidato comunicherà per scritto al segretariato della commissione, adducendone le prove, i motivi del suo ritiro.
Colui che fallisce gli esami, vi desiste senza un motivo perentorio prima o durante lo svolgimento degli stessi o ne viene escluso, non ha alcun diritto al rimborso della tassa d’iscrizione.
Sezione 5 Svolgimento degli esami
Art. 12 Suddivisione
Gli esami comprendono un esame propedeutico, un esame finale e un lavoro scritto di diploma.
L’esame finale può essere sostenuto un anno dopo l’esame propedeutico, ma deve aver luogo non oltre tre anni dopo lo stesso.
Gli esami non sono pubblici.
Art. 13 Programma d’esame
Il segretariato recapita ai candidati, almeno 30 giorni prima degli esami, il loro programma. Esso contiene l’elenco dei periti e degli esaminatori.
Un eventuale rifiuto di periti o di esaminatori da parte di un candidato dev’essere comunicato per scritto al segretariato, almeno 20 giorni prima degli esami, indicandone i motivi. La commissione decide in modo inappellabile e prende con il direttore degli esami le disposizioni necessarie.
Art. 14 Periti e esaminatori
In ogni materia d’esame, un perito e un esaminatore apprezzano in comune i lavori scritti e procedono alle prove orali e alla loro valutazione.
Art. 15 Mezzi ausiliari
I mezzi ausiliari autorizzati sono resi noti ai candidati contemporaneamente al programma d’esame.
Chiunque impiega mezzi ausiliari non autorizzati viene escluso dall’esame.
Art. 16 Esclusione
L’esame non è superato se il candidato:
non si presenta all’esame o lo lascia anzitempo senza addurre motivi perentori secondo l’articolo 11;
è escluso dall’esame per aver utilizzato mezzi ausiliari non autorizzati o in seguito ad altre infrazioni.
Sezione 6 Materie e materia d’esame
Art. 17 Esame propedeutico
L’esame propedeutico comprende le materie menzionate qui di seguito; esso è disciplinato come segue:
Genere d’esame Durata
Ragioneria scritto 6 ore (contabilità finanziaria, bilancio)
Matematica, compresa la statistica scritto 3 ore
Diritto scritto 2 ore orale 20 minuti
Lingua materna (secondo art. 3 cpv. 2) scritto 3 ore orale 1 ora
Storia orale 20 minuti
Geografia economica orale 20 minuti
Art. 18 Esame finale
L’esame finale comprende le materie menzionate qui di seguito; esso è disciplinato come segue:
Genere d’esame Durata
Economia aziendale scritto 5 ore orale 20 minuti
Ragioneria scritto 6 ore
Informatica economica scritto 4 ore
Economia politica scritto 4 ore orale 20 minuti
Diritto fiscale scritto 3 ore
1a lingua straniera scritto 3 ore (francese o tedesco) orale 20 minuti
2a lingua straniera* scritto 3 ore (francese, tedesco, inglese o spagnolo) orale 20 minuti
Approfondimento delle conoscenze scritto 5 ore (ragioneria, marketing o amministrazione orale 20 minuti pubblica) * L’esame nella seconda lingua straniera non è obbligatorio; se viene sostenuto, il suo risultato verrà tuttavia iscritto nel certificato.
Art. 19 Lavoro di diploma
Il lavoro di diploma consiste nell’elaborazione scientifica, durante cinque settimane, di un problema tratto dalla pratica. Uno degli esaminatori, scelto dal candidato, assegna il tema, apprezza il lavoro e conduce la relativa discussione.
Il lavoro di diploma può essere steso soltanto dopo l’esame finale. La discussione si svolgerà nel corso del semestre successivo all’esame finale, a una data stabilita dall’Ufficio federale.
Art. 20 Materia d’esame
La commissione pubblica la materia d’esame nelle direttive riguardanti l’organizzazione dell’esame.
Sezione 7 Assegnazione delle note, condizioni per superare l’esame
Art. 21 Assegnazione delle note
Tutte le materie d’esame e il lavoro di diploma sono apprezzati con le note da 6 a 1, tenendo presente che il 6 è la nota migliore e l’1 la peggiore.
Le note inferiori al 4 designano prestazioni insufficienti.
Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti.
Se una materia è oggetto di un esame scritto e di un esame orale, la nota è data dalla media aritmetica arrotondata fino ad una decimale.
Art. 22 Condizioni per superare l’esame
L’esame propedeutico è superato, se il candidato ha ottenuto le seguenti note:
una nota complessiva di almeno 4,0;
nessuna nota di materia inferiore a 3,0 e
al massimo due note di materia insufficienti, di cui soltanto una inferiore a 3,5.
L’esame finale è superato, se il candidato ha ottenuto le seguenti note:
una nota complessiva di almeno 4,0;
nessuna nota di materia inferiore a 3,0 e
al massimo due note di materia insufficienti, di cui soltanto una inferiore a 3,5.
Il lavoro di diploma e la relativa discussione sono apprezzati con una nota globale.
Nel suo assieme l’esame è superato se questa nota è pari o superiore a 4,0.
Art. 23 Ripetizione dell’esame
L’esame propedeutico, l’esame finale e il lavoro di diploma possono, ciascuno, essere ripetuti una volta.
Sezione 8 Attestato delle note, diploma, titolo
Art. 24 Attestato delle note
Dopo aver sostenuto l’esame propedeutico e l’esame finale, ogni candidato riceve un attestato delle note.
Art. 25 Diploma e titolo
Se un candidato ha superato l’esame finale e sostenuto con successo il suo lavoro di diploma, la commissione gli rilascia un diploma che l’autorizza a denominarsi pubblicamente «economista aziendale SSQEA».
Sezione 9 Ricorsi
Art. 266
I ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale concernenti l’ammissione all’esame o il rifiuto del rilascio del diploma sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
Nuovo testo giusta il n. II 26 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Sezione 10 Entrata in vigore
Art. 27
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.