Fonte

142.241

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS, Oem LDDS)
(Oem LDDS)

del 20 maggio 1987 (Stato 12 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo25 capoverso 1 lettera c della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (legge), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 13 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della legge e dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

Art. 1a6 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.

Citato in

Art. 2 Assoggettamento

È tenuto a pagare una tassa chi sollecita una decisione o una prestazione ai sensi dell’articolo 1. Le spese sono calcolate a parte.8 RU 1987 784

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Introdotto dal n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Le persone che hanno inoltrato una domanda a favore di uno straniero rispondono solidalmente con quest’ultimo.

...9

...10

Citato in

Art. 311 Determinazione delle tasse

Se non è prevista un’aliquota speciale, le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

La tariffa oraria varia da 100–350 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

Art. 412 Supplemento

Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento della tassa di base.

Art. 5 a 813

Art. 914 Incasso

Le tasse possono essere riscosse anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.

All’estero le tasse vanno pagate anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le tasse possono essere riscosse in un’altra valuta.

Il corso del cambio di cui al capoverso2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 9a15 Tasse cantonali Per le tasse cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Abrogati dal n. I dell’O del5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3363).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Introdotto dal n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Art. 10 e 1116

Sezione 2 Tasse cantonali

Art. 1217 Tasse massime per gli stranieri

Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a: Fr.

  1. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso 65

  2. per i permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri o per la loro proroga o il loro rinnovo 65

  3. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne) 65

  4. per il consenso ai sensi dell’articolo 8 capoverso2 della legge 65

  5. per il permesso di domicilio 65

  6. per la proroga del termine di controllo del libretto per stranieri certificante il domicilio 65

  7. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero 65

  8. per la modifica o la sostituzione di un libretto per stranieri 65

  9. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale 25

  10. per il cambiamento di indirizzo nel Comune di domicilio 25

  11. per il cambiamento degli indirizzi di un frontaliero 25

  12. per la proroga dell’accettazione provvisoria 65

  13. per la modifica o la sostituzione di un libretto per stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente 65

  14. 18 per la conferma della notifica per i lavoratori distaccati 25

  15. 19 per la conferma della notifica dei lavoratori dipendenti e indipendenti 25.20

Abrogati dal n. I dell’O del5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3363).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Introdotta dall’art. 18 n. 2 dell’O del 21 mag. 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS 823.201).

Introdotta dal n. II4 dell’O del 18 feb. 2004 sull’introduzione della libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Per i figli non coniugati minori di 18 anni, la tassa giusta il capoverso 1 lettere i, j e k ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi.21

I Cantoni stessi possono fissare tasse per altre decisioni di polizia degli stranieri, per prestazione di servizi nonché per le decisioni degli uffici cantonali preposti al mercato del lavoro prese in applicazione dell’ordinanza del 6 ottobre 198622 che limita l’effettivo degli stranieri.

Possono essere prelevate tasse per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in funzione del dispendio che esse hanno effettivamente causato e non può, di norma, superare le rispettive tasse massime giusta il capoverso 1.

Per l’amministrazione di una cauzione i Cantoni possono riscuotere una tassa annua pari a un mezzo per cento al massimo della somma versata, ma non superiore a 26 franchi. La tassa per il conteggio di chiusura non deve essere superiore alla tassa d’amministrazione annuale.

Per le decisioni e le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tassa di gruppo unitaria. Essa ammonta al massimo a dodici tasse singole.23

Agli stranieri che possono appellarsi all’Accordo del 21 giugno 199924 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché all’Accordo del 21 giugno 200125 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di breve durata, di dimora o di domicilio.26

Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2713). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3363).

Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Sezione 3 Tasse federali

Art. 1327 Tasse federali

Le tasse dell’Ufficio federale della migrazione28 ammontano a: Fr.

  1. per il consenso a un permesso annuale o a un permesso di breve durata secondo l’articolo 42 capoverso5 dell’ordinanza del 6 ottobre 198629 che limita l’effettivo degli stranieri 80

  2. 30 per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 100

  3. 31 per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 100 2 La tassa per il trattamento dei dati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è compresa nell’ammontare della tassa secondo l’articolo 12 ed è prelevata dall’Ufficio federale della migrazione direttamente presso i Cantoni.32 Essa ammonta al massimo a10 franchi per straniero. Per il calcolo della tassa da parte dell’Ufficio federale della migrazione sono determinanti:

  4. gli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31 agosto dell’anno corrente; e

  5. 33 le spese annue dell’Ufficio federale della migrazione per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del SIMIC nonché per l’esecuzione delle prescrizioni della legge nella misura in cui non sia già prevista una tassa speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 14 Tasse per i datori di lavoro

Le tasse relative al mercato del lavoro riscosse per le decisioni dell’Ufficio federale della migrazione sono rette dall’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 196934 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.35

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 3 all’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal29 mag. 2006 (RS 142.513).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 feb. 1998 (RU 1998 847).

Le tasse prelevate per le decisioni prese in applicazione dell’ordinanza del 6 ottobre 198636 che limita l’effettivo degli stranieri e che sono dirette al datore di lavoro, sono a carico di quest’ultimo.37

Sezione 4 Tasse per il rilascio di visti

Art. 1538 Tasse

La tassa ammonta a: Fr.

  1. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare 55 se il visto è rilasciato con un termine di utilizzo di oltre sei mesi fino a 165

  2. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero 90

  3. per un visto rilasciato dall’Ufficio federale della migrazione o dalla polizia cantonale degli stranieri 45

  4. per la modificazione di un visto valido fino a 45.39 2 La tassa per un visto collettivo è ridotta:

  1. 40 della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. La tassa ammonta a 350 franchi al massimo;

  2. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è apposto su un foglio separato.

Se le spese supplementari sono rilevanti, la tassa prelevata giusta il capoverso 1 lettera b può essere aumentata dalla metà al massimo.

L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà della tassa all’Ufficio federale della migrazione.41

L’Ufficio federale della migrazione può prelevare una tassa per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati.42

Introdotto dal n. I dell’O del22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5266).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Introdotto dall’art. 30 dell’O del 14 gen. 1998 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (RS 142.211).

Art. 16 Visti esenti da tassa

I visti sono esenti da tassa per i seguenti stranieri:

  1. fanciulli minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e viaggianti con loro;

  2. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative;

  3. titolari di passaporti ufficiali;

  4. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;

  5. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;

  6. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;

  7. familiari delle persone menzionate nelle lettere b a f;

  8. visitatori della Fiera campionaria svizzera, del Salone internazionale dell’automobile, del Comptoir svizzero, dell’OLMA o della Fiera svizzera dell’agricoltura e dell’industria lattiera;

  9. 43 i membri del Comitato olimpico;

  10. 44 le persone straniere che sono sposate con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero.

L’Ufficio federale della migrazione può, in singoli casi, ridurre o condonare la tassa se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.

D’intesa con il DFAE, può assoggettare alla tassa i titolari di passaporti ufficiali se questi ultimi sono stati rilasciati:45

  1. da uno Stato che non accorda la reciprocità;

  2. per scopi che, secondo la prassi costante della Svizzera o il diritto internazionale pubblico, non giustificano siffatto rilascio.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Introdotta dal n. I dell’O del22 nov. 1995 (RU 1995 5266). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 20 aprile 198346 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1987

[RU 1983 537, 1986 1791 art. 57 cpv. 3].