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0.101.07

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19872 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 febbraio 1988 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988 Emendato dal Protocollo n. 11 dell’11 maggio 19943 (Stato 15 agosto 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia collettiva di taluni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19504 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Garanzie processuali in ordine all’espulsione di stranieri

1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

  1. a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;

  2. a far esaminare il suo caso, e

  3. a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all’Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettera a, b, e c del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 2 Diritto di ricorso in materia penale

1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L’esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

RU 1988 1598; FF 1986 II 417

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

Vedi RS 0.101.09 art. 2 n. 7 2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito da legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Art. 3 Indennizzo per detenzione iniqua

Allorché una condanna penale definitiva venga annullata e allorché la grazia venga accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovino un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

Art. 4 Ne bis in idem

1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l’esito del caso. 3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 5 Eguaglianza tra coniugi

I coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

Art. 6 Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori. 2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. 4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione. 5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all’articolo 1 concernente il territorio di uno Stato. 6. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da

a 5 del presente Protocollo

Art. 7 Rapporti con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Art. 8 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all’articolo8. 2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 10 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa:

  1. tutte le firme;

  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

  3. la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;

  4. qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme) Campo d'applicazione il 23 giugno 20065 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albaniaa 2 ottobre 1996 1° gennaio 1997 Armenia 26 aprile 2002 1° luglio 2002 Austria* 14 maggio 1986 1° novembre 1988 Azerbaigian* 15 aprile 2002 1° luglio 2002 Bosnia e Erzegovina 12 luglio 2002 1° ottobre 2002 Bulgaria 4 novembre 2000 1° febbraio 2001 Cipro 15 settembre 2000 1° dicembre 2000 Croaziaa 5 novembre 1997 1° febbraio 1998 Danimarca* a 18 agosto 1988 1° novembre 1988 Isole Faeröer* a 2 settembre 1994 2 settembre 1994 Estoniaa 16 aprile 1996 1° luglio 1996 Finlandia 10 maggio 1990 1° agosto 1990 Francia* a 17 febbraio 1986 1° novembre 1988 Georgia 13 aprile 2000 1° luglio 2000 Grecia 29 ottobre 1987 1° novembre 1988 Irlanda 3 agosto 2001 1° novembre 2001 Islandaa 22 maggio 1987 1° novembre 1988 Italia* a 7 novembre 1991 1° febbraio 1992 Lettoniaa 27 giugno 1997 1° settembre 1997 Liechtenstein* 8 febbraio 2005 1° maggio 2005 Lituaniaa 20 giugno 1995 1° settembre 1995 Lussemburgo* a 19 aprile 1989 1° luglio 1989 Macedoniaa 10 aprile 1997 1° luglio 1997 Malta 15 gennaio 2003 1° aprile 2003 Moldovaa 12 settembre 1997 1° dicembre 1997 Monaco*

30 novembre 2005 1° febbraio 2006 Norvegiaa 25 ottobre 1988 1° gennaio 1989 Polonia 4 dicembre 2002 1° marzo 2003 Portogallo* 20 dicembre 2004 1° marzo 2005 Repubblica Cecab 18 marzo 1992 1° gennaio 1993 Romaniaa 20 giugno 1994 1° settembre 1994 Russia 5 maggio 1998 1° agosto 1998 San Marino* a 22 marzo 1989 1° giugno 1989 Serbia 3 marzo 2004 1° giugno 2004 Slovacchiab 18 marzo 1992 1° gennaio 1993 Sloveniaa 28 giugno 1994 1° settembre 1994 Svezia* a 8 novembre 1985 1° novembre 1988 Svizzera* a 24 febbraio 1988 1° novembre 1988

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Ucrainaa 11 settembre 1997 1° dicembre 1997 Ungheriaa 5 novembre 1992 1° febbraio 1993 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato estende agli art. 1 a 5 del Prot. n. 7 il riconoscimento del diritto di domanda individuale e della giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 34 e 46 della Conv. per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - RS 0.101) fino alla entrata in vigore del Prot. No. 11 (RS 0.101.09) il 1° nov. 1998. b 18.03.1992: Data di deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Riserve Svizzera6 Riserva relativa all’articolo 1: Qualora l’espulsione avvenga su decisione del Consiglio federale basata sull’articolo 70 della Costituzione federale7 per minaccia alla sicurezza interna od esterna della Svizzera, alla persona espulsa non saranno garantiti i diritti enunciati al capoverso 1 neppure dopo l’esecuzione dell’espulsione. Riserva relativa all’articolo 5: Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni rivedute del Codice civile svizzero del 5 ottobre 19848, le disposizioni dell’articolo 5 del Protocollo addizionale no7 saranno applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 CC9 e 8a tit. fin. CC) e, d’altro lato, di quelle concernenti l’acquisto della cittadinanza (art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CC e 8b tit. fin. CC). Inoltre sono riservate talune disposizioni del diritto transitorio relative al

Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 mar. 1987 (RU 1988 1596).