742.100
Legge federale
concernente il progetto FERROVIA 2000
1
del 19 dicembre 1986 (Stato 1° settembre 2009)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale2;3
visto il rapporto sul progetto Ferrovia 2000;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 19854,
decreta:
Art. 1
La Confederazione attua il progetto Ferrovia 2000 al fine di promuovere i trasporti pubblici in Svizzera.
Art. 2
A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti:
5Vauderens–Siviriez;
Mattstetten–Rothrist;
6Muttenz–Liestal (escl. la stazione di Liestal);
7…
Art. 3
Il Consiglio federale approva le fasi dei lavori e determina lo scadenzario.
Nel rapporto di gestione, informa l’Assemblea federale sullo stato d’attuazione del progetto.
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale, nel corso del 2007, una visione d’assieme sull’ulteriore sviluppo dei grandi progetti ferroviari, precisando le fasi ulteriori e il loro finanziamento.8
Art. 3a9
La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionatamente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.10
Il finanziamento è retto dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 199811 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari.12
I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte.
Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui.
Art. 413
Il presente decreto14, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
Esso15 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell’accettazione in votazione popolare.
Esso16 ha effetto sino all’attuazione del progetto FERROVIA 2000.
Data dell’entrata in vigore: 6 dicembre 198717