172.057.31
Ordinanza concernente l’impiego di veicoli di noleggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione
del 21 novembre 1990 (Stato 1° febbraio 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione1(LOA), ordina:
Capitolo 1 Campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza disciplina per gli agenti delle unità amministrative della Confederazione, fatta eccezione per il settore dei Politecnici federali (settore dei PF): 2
l’ordine di priorità nella scelta dei mezzi di trasporto in occasione di viaggi di servizio;
l’impiego di veicoli a motore noleggiati presso una ditta privata;
il noleggio di veicoli militari;
l’impiego di veicoli di rappresentanza condotti da autisti della Confederazione;
il ricorso ai servizi di un autista da parte di un detentore di una vettura di istruttore.
Capitolo 2 Noleggio di veicoli
Art. 2 Scelta dei mezzi di trasporto in occasione di viaggi di servizio
La scelta dei mezzi di trasporto in occasione di viaggi di servizio nel Paese sottostà, per ragioni ecologiche ed economiche, al seguente ordine di priorità: 1. impiego dei mezzi di trasporto pubblici;
RU 1990 1838
[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510 581 appendice n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).
Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 2 dell'O del6 dic. 1999 sul settore dei PF (RS 414.110.3).
2. impiego del veicolo privato dell’agente (per una distanza massima di 100 km) se non vi è nessun veicolo di servizio a disposizione; 3. noleggio di veicoli.
Art. 3 Impiego di veicoli a motore noleggiati presso ditte private
In applicazione analogica dei principi contenuti nell’ordinanza dell’8 dicembre 19753 concernente gli acquisti della Confederazione, l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con una ditta privata di noleggio di veicoli un contratto di durata limitata ed emana istruzioni relative all’impiego dei veicoli noleggiati.
I servizi che desiderano concludere individualmente contratti di noleggio di veicoli a motore devono ottenere l’autorizzazione dell’AFF.
Art. 4 Noleggio di veicoli militari
In accordo con la Direzione dei parchi automobilistici dell’esercito (DPAE), l’AFF emana direttive relative al noleggio di veicoli militari.
In caso di richieste di noleggio di veicoli militari per al massimo una settimana, i servizi possono rivolgersi direttamente agli organi di consegna. In caso di richieste per periodi superiori, deve essere inoltrata domanda al DPAE.
Le richieste relative a noleggi per periodi superiori a un mese devono essere sottoposte all’AFF.
Il noleggio di veicoli militari è effettuato nei limiti delle disponibilità.
La prenotazione di determinati veicoli, per servizi o singole persone, è autorizzata a titolo eccezionale e necessita dell’autorizzazione dell’AFF.
L’AFF conteggia ai servizi l’impiego dei veicoli militari. Gli importi relativi a un impiego di un mese al massimo sono determinati ogni anno nelle direttive del Consiglio federale concernenti l’allestimento del preventivo. In caso di impiego del veicolo per periodi più lunghi, i costi vengono determinati dall’AFF al momento dell’autorizzazione.
Capitolo 3 Impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli di istruttori
condotti da un autista della Confederazione
Art. 5 Parco automobilistico dei veicoli di rappresentanza e attribuzione degli autisti
Il parco automobilistico dei veicoli destinati a funzioni di rappresentanza è composto di veicoli dei dipartimenti e veicoli di rappresentanza (compresi i veicoli blindati).
[RU 1975 2373, 1988 1206, 1993 2525. RS 172.056.11 art. 71 lett. b].
I veicoli di servizio dei capi di dipartimento e del cancelliere della Confederazione possono, secondo i bisogni e nei limiti delle disponibilità, essere impiegati come veicoli di rappresentanza.
Gli autisti dei veicoli di rappresentanza sono reclutati presso gli uffici federali e le aziende della Confederazione e seguono un corso di formazione speciale. Il loro elenco degli obblighi prevede la guida di veicoli di rappresentanza come compito ausiliario.
L’Ufficio federale delle truppe della logistica4 è l’organo di coordinamento. Esso disciplina i dettagli relativi all’impiego di veicoli e di autisti.
Art. 6 Impiego di veicoli di rappresentanza
I veicoli di rappresentanza possono essere impiegati per:
il trasporto di ospiti stranieri in visita ufficiale in Svizzera;
la rappresentanza di un dipartimento o della Confederazione presso rappresentanti di Stati esteri;
altri compiti di rappresentanza, se necessario e proporzionato.
L’impiego di veicoli di rappresentanza per corse che non dipendono da obblighi di servizio, segnatamente per motivi privati, è vietato.
I dipartimenti designano i servizi abilitati ad annunciare i bisogni di veicoli all’organo di coordinamento. Quest’ultimo può respingere le domande che infrangono le disposizioni della presente ordinanza.
L’organo di coordinamento può mettere i veicoli di rappresentanza a disposizione delle seguenti persone esterne all’amministrazione generale della Confederazione, sempreché i loro compiti di rappresentanza lo esigano:
presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
segretario generale dell’Assemblea federale;
presidente e vicepresidente del Tribunale federale;
5 direttori generali della Posta Svizzera;
rappresentanti di Stati esteri e ufficiali stranieri con rango di generale in visita ufficiale in Svizzera.
Art. 7 Ricorso ai servizi di un autista da parte di detentori di vetture di istruttori
Le vetture di istruttori sono di massima condotte dai loro detentori.
Se l’adempimento di un obbligo di servizio richiede il ricorso ad un autista, questi è messo a disposizione dalla truppa.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Nuovo testo giusta il n. II7 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
Il ricorso ai servizi di un autista dell’amministrazione militare è autorizzato unicamente in via eccezionale. La Direzione dell’amministrazione militare federale emana le relative direttive.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 8 Modificazione del diritto in vigore
L’ordinanza del 31 marzo 19716 concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti è modificata come segue:7 Termini stralciati Nell’articolo 1 lettere a e b, i termini «giusta l’articolo 2», rispettivamente «secondo l’articolo 2» sono stralciati.
Art. 2
Abrogato
Art. 17 a 19
Abrogati
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1990.