172.121
Legge federale
concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
del 6 ottobre 1989 (Stato 1° gennaio 2007)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 85 numero 3 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 19883,
decreta:
Art. 1 Onorario e assegno presidenziale
L’Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza l’importo della retribuzione dei membri del Consiglio federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione (magistrati), nonché le diarie dei giudici federali non di carriera. La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione è fissata in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale.4
All’onorario di cui al capoverso 1 si aggiungono le indennità di rincaro secondo l’ordinamento dei funzionari.
Il presidente della Confederazione come anche i presidenti del Tribunale federale ricevono un assegno presidenziale non assicurato, stabilito nel bilancio di previsione.
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Art. 2 Spese di rappresentanza
Un credito annuo destinato a coprire le spese di rappresentanza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione è iscritto nel bilancio di previsione.
Art. 2a6 Spese di viaggio
Il rimborso delle spese per le trasferte ufficiali dei giudici ordinari e dei giudici non di carriera del Tribunale federale è disciplinato mediante ordinanza dell’Assemblea federale.
Art. 3 Previdenza professionale
L’Assemblea federale disciplina la previdenza professionale dei magistrati mediante decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referendum.
Le prestazioni della previdenza professionale si compongono della pensione e delle rendite per superstiti.
I magistrati in carica non sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Per i magistrati che, prima della loro entrata in funzione, erano assicurati presso la Cassa federale d’assicurazione8, presso la Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere9 o presso un altro istituto di previdenza della Confederazione può essere previsto un regime che deroghi agli statuti e ai regolamenti di dette istituzioni.
Art. 4 Disposizioni finali
Sono abrogati:
il decreto federale del 3 ottobre 196810 concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale;
il decreto federale del 3 ottobre 196811 concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;
il decreto federale del 3 ottobre 196812 concernente l’onorario del Cancelliere della Confederazione.
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 24 gennaio 1990.13