Fonte

922.32

Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
(ORUAM)

del 21 gennaio 1991 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo11 della legge federale del 20 giugno 19861 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia) e l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio, nonché in applicazione della Convenzione del 2 febbraio 19713 sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, ordina:

Sezione 1 Riserve d’importanza internazionale e nazionale di uccelli acquatici

e migratori

Art. 1 Scopo

Le riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l’anno in Svizzera.

Art. 2 Designazione

Sono riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori quelle enumerate nell’allegato1.

L’inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:

  1. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione della zona;

  2. lo scopo della protezione;

  3. provvedimenti particolari per la protezione delle specie come pure la loro durata di validità;

  4. eventualmente, un perimetro all’esterno della zona protetta, nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina.

RU 1991 298

L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì sotto forma di tiratura a parte (art.

della L del 21 mar. 19864 sulle pubblicazioni ufficiali).

Art. 35 Modifiche minime

D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

  1. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell’oggetto;

  2. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente.

Art. 4 Misure particolari in caso di soppressione o di modificazione di zone protette

Nelle zone riaperte alla caccia, i Cantoni provvedono affinché l’attività venatoria sia in un primo tempo praticata con moderazione e espletata appieno soltanto dopo un periodo di transizione appropriato.

Sezione 2 Protezione della diversità delle specie e dei biotopi

Art. 5 Protezione delle specie

Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

  1. la caccia è vietata; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell’articolo2 capoverso2;

  2. gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona;

  3. i cani devono essere condotti al guinzaglio; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell’articolo2 capoverso2;

  4. è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all’interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche;

[RU 1987 600. RU 2004 4929 art. 20]. Vedi ora la LF del 18 giu. 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (RS 170.512).

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1265).

  1. gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio sono vietati. È fatta salva l’utilizzazione di speciali poligoni di tiro e impianti militari secondo disposizioni contrattuali;

  2. i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui in tal modo non sia compromesso l’obiettivo delle riserve di uccelli acquatici e migratori.

L’organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un’autorizzazione cantonale.

Sono fatte salve, giusta l’articolo2 capoverso2, altre misure di portata più ampia o d’altro tenore intese a proteggere le specie.

Art. 6 Protezione dei biotopi

Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.

Se sono competenti per l’esecuzione autorità federali diverse dall’Ufficio federale dell’ambiente6 (Ufficio federale), la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.8

Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l’elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.

Rimangono salvi altri provvedimenti di più ampia portata o di altro tenore intesi a proteggere i biotopi giusta l’articolo2 capoverso2 della presente ordinanza o gli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 7 Segnaletica e informazione

I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori.

Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d’uccelli acquatici e migratori.

Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all’interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotto dal II 21 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).

Sezione 3 Danni causati dalla selvaggina

Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli.

Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.

Art. 9 Provvedimenti particolari

Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni di mammiferi appartenenti a specie cacciabili, sempreché necessario per la prevenzione di danni intollerabili e non pregiudizievole per gli scopi della protezione. Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall’Ufficio federale9.

Il servizio cantonale competente provvede a coordinare siffatti provvedimenti con il servizio della protezione della natura e il servizio forestale.

Per l’esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati.

Art. 10 Abbattimenti selettivi

I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali malati o feriti.

Annunciano immediatamente questi tiri al servizio cantonale competente.

Sezione 4 Sorveglianti delle riserve

Art. 11 Statuto e nomina

I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l’articolo 26 della legge sulla caccia.

I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono funzionari cantonali.

Sono subordinati al servizio cantonale competente.

Sono nominati dal Cantone. La documentazione in vista delle nomine deve essere sottoposta per parere all’Ufficio cantonale.

Nuova espressione giusta il n. II 21 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).

Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.

Art. 12 Compiti

Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:

  1. esecuzione dei compiti di polizia della caccia secondo la legge sulla caccia;

  2. censimento e sorveglianza delle popolazioni d’animali selvatici nella riserva;

  3. partecipazione alla pianificazione, alla cura e alla manutenzione di particolari biotopi;

  4. demarcazione e segnaletica in loco delle riserve;

  5. informazione e sorveglianza dei visitatori della riserva;

  6. partecipazione alla pianificazione di misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina, nonché all’esecuzione di questi provvedimenti;

  7. organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nella riserva;

  8. allacciamento di contatti, informazione e collaborazione con i rappresentanti dei Comuni, dell’agricoltura e della selvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della caccia;

  9. difesa degli interessi della protezione delle specie all’atto dell’elaborazione dei piani direttori e dei piani d’utilizzazione comunali e regionali, nella misura in cui questi ultimi concernano la riserva;

  10. presa di contatto con i servizi regionali responsabili delle piazze d’armi e dei poligoni di tiro, nella misura in cui la riserva ne sia coinvolta, e consulenza ai comandanti di truppe in loco;

  11. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale competente e l’Ufficio federale.

Il servizio cantonale competente può, di moto proprio o su domanda dell’Ufficio federale, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve.

I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.

Sull’adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all’Ufficio federale.

Art. 13 Formazione

I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.

L’Ufficio federale organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.

Sezione 5:10 Indennità

Art. 14 Sorveglianza

L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base:

  1. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;

  2. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve;

  3. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;

  4. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

Il sussidio di base annuo è fissato come segue:

  1. per tutte le riserve d’importanza internazionale: 28 000 franchi;

  2. per tutte le riserve d’importanza nazionale: 14 000 franchi.

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

Indennità globali sono accordate per coprire i costi:

  1. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d’uccelli acquatici o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo2 capoverso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina;

  2. della prevenzione di tali danni.

L’ammontare delle indennità è stabilito in base:

  1. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;

  2. in via eccezionale, all’entità dei danni superiori alla media.

L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato.

Non è versata alcuna indennità se non sono stati presi provvedimenti conformemente all’articolo 8 o 10.

Art. 16

Abrogato

Nuovo testo giusta il n. I 23 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 16a Competenza e procedura

L’Ufficio federale stipula gli accordi programmatici con l’autorità cantonale competente.

L’Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 199111 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

Allegato 112 (art.2 cpv. 1) Riserve d’importanza internazionale N. Località Cantone (i) Iscrizione Revisione

Ermatingerbecken TG 1991

Stein am Rhein SH, TG 1991 2001

Klingnauerstausee AG 1991

Fanel - Chablais de Cudrefin, BE, FR, 1991 2001 Pointe de Marin VD, NE

Chevroux fino a Portalban FR, VD 1991 2001

Yvonand fino a Cheyres FR, VD 1991 2001

Grandson fino a Champ-Pittet VD 1991 2001

Les Grangettes VD, VS 1991 2001

Rhône fino a Verbois GE 1991 2001

Versoix fino a Ginevra GE 2001 Riserve d’importanza nazionale N. Località Cantone (i) Iscrizione Revisione 101 Col de Bretolet VS 1991 2001 102 Witi BE, SO 1992 2001 103 Alter Rhein: Rheineck SG 2001 104 Rorschacher Bucht / Arbon SG 2001 105 Zürich-Obersee: Guntliweid SZ 2001 fino a Bätzimatt 106 Reuss: Bremgarten - Zufikon AG 2001 fino al ponte di Rottenschwil 108 Kanderdelta fino a Hilterfingen BE 2001 109 Wohlensee BE 2001 (Halenbrücke fino a Wohleibrücke) 110 Stausee Niederried BE 2001 111 Hagneckdelta e St. Petersinsel BE 2001 112 Häftli presso Büren BE 2001 113 Aare presso Soletta e riserva SO 2001 naturale Aare Flumenthal 114 Plaine de l’Orbe: Chavornay fino a Bochuz VD 2001 115 Salavaux VD 2001 116 Mies / Versoix VD, GE 2001 117 Pointe de Promenthoux VD 2001 118 Port Noir fino a Hermance GE 2001 119 Bolle di Magadino TI 2001

Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1908).

Allegato 213 (art.2 cpv.2 e 3) Inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Il testo del presente all. e delle sue modifiche non viene pubblicato nella RU (vedi RU 1991 305, 1992 1311, 2001 1908). Il testo può essere consultato in ogni momento presso la Cancelleria federale, presso l’Ufficio federale dell’ambiente e presso i Cantoni.