Fonte

0.192.122.784

Accordo

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato
e
la Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA),

qui di seguito SITA, dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo per regolare lo statuto fiscale della SITA e del suo personale in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La SITA, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali, è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

La SITA non è tenuta ad imposte sulle pigioni che essa paga per locali affittati e occupati dai propri servizi.

Art. 2

La SITA è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali, fatta eccezione per l’imposta federale sulla cifra d’affari e i dazi doganali.

Art. 3

La SITA è esente dalle tasse federali cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

Art. 4

Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui la SITA è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.

Art. 5

Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda della SITA e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

I membri del personale della SITA, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunerazioni e le indennità loro pagate dalla SITA.

Le prestazioni in capitale, dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti, al momento del loro pagamento in Svizzera, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale eventualmente pagate come indennità per malattia, infortunio, invalidità ecc.. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali, come anche le rendite e le pensioni che la SITA paga agli ex membri del suo personale.

Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati, per determinare l’aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 7

I membri del personale della SITA che non sono cittadini svizzeri e che godono delle esenzioni fiscali previste nell’articolo 6 del presente accordo non soggiacciono alla legislazione svizzera su l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza obbligatoria professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

I membri del personale della SITA che sono cittadini svizzeri, soggiacciono alla legislazione menzionata nel numero I.

La SITA provvede affinché i membri del suo personale, che non soggiacciono alla legislazione di cui al numero 1, fruiscano di una protezione sociale equivalente.

Art. 8

I privilegi fiscali previsti nel presente accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale della SITA. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività della SITA.

Art. 9

La SITA coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente accordo.

Art. 10

Qualsiasi divergenza d’opinione riguardo all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, che non possa essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, al giudizio di un tribunale arbitrale trimembre.

Il Consiglio federale e la SITA designano ciascuno un membro del tribunale. I membri così designati cooptano il presidente. Nel caso di divergenza riguardo alla cooptazione, il presidente viene designato dal presidente del Tribunale federale svizzero.

Art. 11

Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata di eseguire il presente accordo.

Art. 12

Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti convengono le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Art. 13

Il presente accordo può essere denunciato in ogni momento, con preavviso di due anni, dall’una o dall’altra parte.

Art. 14

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Berna, il 4 giugno 1992, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per la Società internazionale
di telecomunicazioni aeronautiche (SITA):

Il Direttore della Direzione
delle organizzazioni internazionali:

Il Direttore Generale:

François Nordmann

Claude Lalanne