Fonte

831.305

Ordinanza 93 sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 31 agosto 1992 (Stato 29 ottobre 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3a della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 12

Art. 23

Art. 3 Adeguamento dei sussidi alle istituzioni di utilità pubblica

I sussidi alle istituzioni di utilità pubblica previsti nell’articolo 10 capoverso 1 LPC sono fissati come segue:

  1. 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;

  2. 4 ...

  3. 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.

Art. 4 Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore

L’ordinanza 91 del 24 ottobre 19905 sull’adeguamento della deduzione per pigione nelle prestazioni complementari all’AVS/AI e gli articoli1 e 36 dell’ordinanza 92 del 21 agosto 19917 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sono abrogati.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

RU 1992 1836