Fonte

142.315

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER)

del 18 novembre 1992 (Stato 7 dicembre 2004)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 54 capoverso1 della legge federale del 29 settembre 19521 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera; visto l’articolo 25 della legge federale del 21 marzo 19732 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero; visto l’articolo 111 capoverso1 della legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza internazionale in materia penale,4 ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina la tenuta e l’utilizzazione del sistema di trattamento dei dati AUPER.

Art. 2 Descrizione del sistema AUPER

L’AUPER serve a razionalizzare lo svolgimento dei lavori nonché allo scambio delle informazioni e dei dati e rende possibili rilevamenti statistici delle autorità partecipanti.

L’AUPER consiste di una banca dei dati personali nonché di quattro amministrazioni delle pratiche.5 RU 1992 2425

Nuovo testo giusta l’all.3 dell’O3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999

Art. 36 Autorità partecipanti

Partecipano all’AUPER:

  1. l’Ufficio federale di giustizia;

  2. l’Ufficio federale di polizia;

  3. 7 l’Ufficio federale della migrazione;

  4. il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Art. 4 Responsabilità

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) assume la responsabilità del sistema AUPER. Esso coordina le proprie attività con quelle delle autorità partecipanti dell’AUPER. Rilascia all’utente le necessarie autorizzazioni per l’uso del sistema e controlla il rispetto della presente ordinanza. Dopo aver udito i servizi partecipanti rilascia le direttive necessarie.

Le autorità partecipanti assumono nel loro ambito la responsabilità del trattamento dei dati nell’AUPER. Esse sono segnatamente responsabili dell’esattezza dei dati da loro immessi.

...8

Sezione 2 Dati

Art. 59 Trattamento dei dati

L’utente ha accesso ai dati di cui ha bisogno per adempiere i compiti legali. Il diritto di accesso ai dati che sono ottenuti mediante procedimenti di richiamo è retto nei dettagli dagli articoli 6 capoverso2, 7 e 8 nonché dall’allegato1.

Art. 6 Contenuto della banca dei dati personali AUPER10

Nella banca dei dati personali AUPER sono contenuti i dati seguenti:11

  1. cognome (nome, nomi precedenti, nome (i) «alias»);

  2. nomi delle ditte e organizzazioni;

  3. designazione dei fascicoli, designazione della pratica, numero personale;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. all’O del3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

Nuovo testo giusta l’all.3 dell’O3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

  1. sesso;

  2. data e luogo di nascita, data di morte;

  3. stato civile;

  4. cognomi e nomi dei genitori;

  5. cittadinanza svizzera del coniuge, del padre o della madre;

  6. cittadinanza, luogo d’origine, apolidi a, assenza di documenti;

  7. 12 richiedente asilo, rifugiato con asilo, rifugiato o straniero temporaneamente ammesso;

  8. data d’entrata e d’uscita;

  9. indirizzo(i) in Svizzera e all’estero;

  10. tipo e durata del permesso di presenza;

  11. attività esercitata, appartenenza al ramo lavorativo, posizione nella professione (indipendente, dipendente), tipo e durata del permesso di lavoro;

  12. Cantone in cui è esercitata l’attività, datore di lavoro e numero BUR;

  13. gruppo etnico;

  14. religione;

  15. lingua materna;

  16. documenti di viaggio e d’identità nonché documenti di polizia degli stranieri;

  17. 13 rinvii standardizzati ad altre persone, ditte, organizzazioni e fascicoli con relazioni rilevanti per materia, che figurano nell’AUPER.

Nei limiti del diritto d’accesso (art. 8), l’utente dispone dei campi di dati necessari all’adempimento del compito legale.14

Art. 7 Contenuto dell’amministrazione delle pratiche AUPER

Il sistema AUPER di gestione delle pratiche contiene dati sui settori seguenti:

  1. ...15

  2. Prestazioni agli Svizzeri all’estero: segnatamente patrocinatori legali e parenti;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5047).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta l’all.3 dell’O3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 4. controllo del disbrigo; 5. durata della permanenza all’estero; 6. richieste dei servizi/ delle autorità; 7. servizio di mediazione; 8. Cantone di rimpatrio; 9. durata della garanzia d’assistenza; 10. assistenze concesse e rimborsi; 11. blocco delle prestazioni alimentari e abrogazione;

c. Cittadinanza: segnatamente autorità cantonali e rappresentanze svizzere all’estero; 4. controllo del disbrigo;

d. Assistenza giudiziaria internazionale (assistenza giudiziaria internazionale ed estradizione):16 4. generalità dei testimoni; 5. controllo del disbrigo; 6. controllo dei termini; 7. dati dell’esecuzione; 8. regioni nelle quali s’è svolta la ricerca; 9. autorità richiedenti l’assistenza giudiziaria e partecipanti;

e. Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia: 4. controllo del disbrigo; 5. priorità di trattamento delle pratiche; 6. ammontare e termini degli anticipi per le spese e delle spese procedurali nonché del pagamento/rimborso tempestivi; 7. termini perentori per il disbrigo delle pratiche;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).

f. 17 Affari di polizia (documenti e ricerche di persone scomparse nonché ricer- 4. generalità dei testimoni; 5. controllo del disbrigo; 6. controllo dei termini; 7. dati dell’esecuzione; 8. regioni nelle quali s’è svolta la ricerca; 9. autorità richiedenti l’assistenza giudiziaria e partecipanti.

Art. 818 Diritto al trattamento

Non è permesso trattare dati memorizzati nell’AUPER per uno scopo diverso da quello che giustifica il diritto all’accesso. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 9 capoverso1.

L’Ufficio federale di giustizia e il Servizio dei ricorsi del DFGP hanno accesso ai dati risultanti dagli ambiti delle pratiche sull’assistenza degli Svizzeri all’estero e sull’assistenza giudiziaria internazionale.

L’Ufficio federale di polizia e il Servizio dei ricorsi del DFGP hanno accesso ai dati risultanti dall’ambito delle pratiche di polizia.

L’Ufficio federale della migrazione e il Servizio dei ricorsi del DFGP hanno accesso ai dati risultanti dall’ambito delle pratiche sulla cittadinanza.19

Le disposizioni del capoverso1 secondo periodo si applicano per analogia alle unità organizzative dell’Ufficio federale di giustizia e dell’Ufficio federale di polizia.

Nell’allegato1 è fissata in dettaglio la portata dell’accesso e del diritto a trattare i dati (interrogare e trattare).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).

Nuovo testo giusta il n.6 dell’all. all’O del3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

Sezione 3 Comunicazione dei dati

Art. 9 Comunicazione dei dati nel caso singolo

Le autorità federali partecipanti possono nel caso singolo comunicare dati risultanti dall’AUPER a altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ove tali dati siano indispensabili per l’adempimento dei compiti legali dei destinatari.

...20

Art. 1021

Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati

Art. 11 Diritti degli interessati

I diritti degli interessati, segnatamente il diritto all’informazione, alla rettifica e alla cancellazione sono retti dalle disposizioni della legge sulla protezione dei dati22 e dalla legge del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa.

I dati inesatti devono essere cancellati d’ufficio.

Se una persona interessata intende far valere diritti, deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alla competente autorità partecipante.

Se l’istanza è diretta a una o più autorità partecipanti, è competente il Dipartimento. Quest’ultimo sente prima le autorità partecipanti.

Art. 12 Sicurezza dei dati

Le autorità partecipanti prendono nei rispettivi settori i provvedimenti adeguati d’ordine organizzativo e tecnico contro la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati. Il Dipartimento emana, in collaborazione con l’Organo strategia informatica della Confederazione, le istruzioni concernenti le esigenze poste alla sicurezza dei dati e ne cura il coordinamento.24

L’accesso all’AUPER è assicurato con profili individuali d’utente e parole chiave.25

In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre assicurarsi che questi non siano letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato.

Fino al 1° lug. 1993 le direttive del 16 mar. 1981 concernenti l’elaborazione dei dati personali nell’Amministrazione federale, FF 1981 I 1229, in seguito la LF del

giu. 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.

Nuovo testo del per. giusta il n. II2 dell’all. dell’O del23 feb. 2000 sull’informatica nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 [RU 2000 1227].

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Le autorità con collegamenti diretti all’AUPER disciplinano il diritto d’accesso alle stazioni dei dati e si assicurano che persone non autorizzate non abbiano accesso ai locali di lavoro.

I dati e programmi dell’AUPER devono poter essere ristabiliti dopo la distruzione, il furto o la perdita.

Art. 13 Archiviazione e cancellazione

I dati che non sono più utilizzati, devono essere cancellati, nella misura in cui non debbano essere versati all’Archivio federale.

Il Dipartimento disciplina il modo e la durata della conservazione fino al momento in cui tali dati saranno cancellati o consegnati all’Archivio federale.

Sezione 5 Statistiche e pianificazione

Art. 14 Principio

Il trattamento dei dati personali memorizzati nell’AUPER per scopi statistici o di pianificazione è retto dalle disposizioni sulla protezione dei dati26.

Per il controllo interno e la pianificazione delle pratiche è permesso trattare dati personali non resi anonimi. Questi devono essere distrutti dopo l’uso.

I dati necessari per scopi statistici e che sono pubblicati devono essere trattati in modo che non sia possibile risalire alle persone interessate.

Art. 15 a 1727

Art. 1828 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993 ed è valida fino al 31 dicembre 2000.

La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2003.29

La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2005.30

Fino al 1° lug. 1993 le direttive del 16 mar. 1981 concernenti l’elaborazione dei dati personali nell’Amministrazione federale, FF 1981 I 1229, in seguito la LF del

giu. 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.

Abrogati dall’all.3 dell’O3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo (RS 142.314).

Nuovo testo giusta l’all.3 dell’O3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999

Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).

Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4333).

Allegato 131 Legenda Livelli d’accesso A: interrogare B: trattare vuoto: nessun accesso Unità organizzative: Ufficio federale di giustizia: – I Amministratore del sistema – II Registrazione – III Assistenza giudiziaria internazionale, estradizioni – IV Assistenza agli Svizzeri all’estero Ufficio federale di polizia: – I Servizio d’identificazione, Interpol, Polizia criminale federale – II Documenti e ricerche di persone scomparse, gestione dei fascicoli nonché ricerche/RIPOL UFM (Cit) Ufficio federale della migrazione (Sezione della cittadinanza)32 SR Servizio dei ricorsi DFGP

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 16 cpv.3 dell’O del

nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Campo dei dati AUPER Ufficio federale di giustizia Ufficio Autorità federale partecipanti di polizia I II III IV I II SR UFM / Cit

Art. 6

Cognome, nome B B A B A A A B Appellativo (codice) B B A B A A A B Nomi di ditte e organizzazioni B B A A Numero fascicolo, categoria fascicolo B B A B A A A B Tipo di pratica, numero di pratica B B A B A A B Numero personale B B A B A A A B Sesso B B A B A A A B Data e luogo di nascita, data di morte B B A B A A A B Stato civile B B A B A A A B Cognome e nome dei genitori B B A B A A A B Cittadinanza svizzera del coniuge e della madre o del padre B B A B A A B Tipo e durata del permesso di soggiorno A A A B A A A A Cittadinanza B B A B A A A B Luogo d’origine B B A B A A B Data di entrata e di uscita B B A A A A A Indirizzo in Svizzera e all’estero B B A B A A A B Rinvii standardizzati B B A B A A A B

Art. 7 lett. b

Stato attuale delle singole pratiche B B B A Ordini/Provvedimenti presi B A B A Nome e indirizzo degli interessati B A B A Controllo del disbrigo B A B A Durata del soggiorno all’estero B A B A Richiesta dei servizi/delle autorità B A B A Servizio di trasmissione B A B A Cantone di rimpatrio B B B A Durata assicurata dell’assistenza B A B A Assistenze accordate e rimborsi B A B A A B A Blocco di prestazioni assistenziali e abrogazioni B A B A

Art. 7 lett. c

Stato attuale delle singole pratiche A B Ordini/Provvedimenti presi A B Campo dei dati AUPER Ufficio federale di giustizia Ufficio Autorità federale partecipanti di polizia I II III IV I II SR UFM / Cit Nome e indirizzo degli interessati A B Controllo del disbrigo A B

Art. 7 lett. d

Stato attuale delle singole pratiche B B B A Ordini/provvedimenti presi B B B A Nome e indirizzo degli interessati B B B A Dati personali dei testimoni B B B A Controllo del disbrigo B A B A Controllo dei termini B A B A Date d’esecuzione B A B A Regioni di ricerca B A B A Autorità e persone interessate richiedenti assistenza giudiziaria B B B A

Art. 7 lett. e

Stato attuale delle singole pratiche B Ordini/Provvedimenti presi B Persone e servizi interessati B Controllo del disbrigo B Priorità di trattazione delle pratiche B Anticipo dei costi e spese procedurali B Termini perentori di trattazione pratiche B

Art. 7 lett. f

Stato attuale delle singole pratiche B B A Ordini/Provvedimenti presi B B A Nome e indirizzo degli interessati B B A Dati personali dei testimoni B B A Controllo del disbrigo A B A Controllo dei termini A B A Date d’esecuzione A B A Regioni di ricerca A B A Autorità e persone interessate richiedenti assistenza giudiziaria B B A Allegato 233