Fonte

431.011

Ordinanza
sull’organizzazione della statistica federale

del 30 giugno 1993 (Stato 1° gennaio 2024)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (legge),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina:

  1. il campo d’applicazione della legge;

  2. l’elaborazione del programma pluriennale;

  3. la collaborazione dei vari servizi; e

  4. la diffusione.

Art. 2 Campo d’applicazione

Sono parzialmente sottoposti alla legge gli istituti, le corporazioni e le altre persone giuridiche menzionati nell’allegato. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza concernenti i seguenti campi:

  1. compiti della statistica federale (art. 3 della legge);

  2. principi per la rilevazione dei dati (art. 4 e 6 cpv. 2 della legge);

  3. competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 della legge);

  4. partecipazione di altri servizi (art. 8 della legge);

  5. collaborazione con l’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) (art. 10 cpv. 4 della legge);

  6. compiti dei produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 della legge);

  7. consultazione dell’Ufficio federale (art. 12 cpv. 1 della legge, art. 8 cpv. 1 della presente ordinanza);

  8. protezione e sicurezza dei dati (art. 14–16 e 23 della legge, art. 10 della presente ordinanza);

  9. pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 della legge, art. 11 cpv. 1 della presente ordinanza);

  10. altre prestazioni (art. 19 cpv. 1 e 2 della legge).

Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a–e. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge.

Art. 3 Definizioni

Sono produttori di statistiche della Confederazione le unità amministrative della Confederazione (art. 58 legge del 19 set. 19782 sull’organizzazione dell’amminis-trazione) o parti di esse nonché le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla legge, nella misura in cui eseguono lavori statistici.

Per lavori statistici s’intendono:

  1. la realizzazione di rilevazioni dirette ed indirette;

  2. l’elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi;

  3. la realizzazione e l’aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;

  4. l’elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura;

  5. l’analisi statistica, la diffusione e l’archiviazione;

  6. l’elaborazione di metodi statistici per la statistica federale e dei relativi programmi informatici;

  7. la formazione e la ricerca in campo statistico;

  8. le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l’armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche.

Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna delle unità amministrative e delle altre corporazioni, istituti e privati e i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.

Art. 4 Programma pluriennale

Il programma pluriennale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l’onere degli ambienti partecipanti alle rilevazioni, sui mezzi finanziari e sul personale necessari e sulla collaborazione internazionale.

L’Ufficio federale partecipa alla preparazione del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.

Nell’allestire il programma pluriennale, l’Ufficio federale tiene conto, nella misura del possibile, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.

I produttori di statistiche della Confederazione forniscono all’Ufficio federale informazioni sullo scopo, il contenuto e la natura dei lavori statistici progettati, nonché un elenco delle risorse previste.

Quando si prevede un nuovo lavoro statistico, una modificazione fondamentale oppure la soppressione di un lavoro statistico in corso, l’Ufficio federale ne dev’essere informato tempestivamente. Esso dev’essere regolarmente informato sull’evoluzione della pianificazione dei lavori statistici.

Art. 5 Commissione della statistica federale

La Commissione della statistica federale (Commissione) presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:

  1. allestimento e aggiornamento del programma pluriennale;

  2. elaborazione di raccomandazioni e direttive per i lavori statistici;

  3. progetti statistici di portata generale;

  4. politica di diffusione dell’informazione statistica;

  5. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera.

Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla legge.

La Commissione redige annualmente all’attenzione del Consiglio federale un rapporto sugli sviluppi del programma pluriennale e sulla situazione ed evoluzione della statistica ufficiale svizzera.

Per il trattamento di affari specifici, la Commissione può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti. Lo statuto giuridico, la durata del mandato e le indennità dei membri della Commissione sono disciplinati secondo le prescrizioni sulle commissioni extraparlamentari.

La Commissione è composta di un massimo di 25 membri e, di regola, si riunisce due volte all’anno. Il segretariato della Commissione è assunto dall’Ufficio federale.

Il Dipartimento federale dell’interno emana il regolamento.

Art. 6 Collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione

Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale, l’Ufficio federale istituisce un organo di contatto (FEDESTAT), in cui sono rappresentati i produttori di statistiche della Confederazione.

Il Dipartimento federale dell’interno emana il regolamento previa consultazione degli interessati.

Art. 7 Collaborazione con i Cantoni e i Comuni

Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l’Ufficio federale istituisce un organo di contatto (REGIOSTAT), di cui possono fare parte gli uffici di statistica dei Cantoni, i rappresentanti dei Cantoni che non hanno un ufficio di statistica e gli uffici di statistica delle Città.

Il Dipartimento federale dell’interno emana il regolamento previa consultazione degli interessati.

Art. 8 Gruppi di periti

L’Ufficio federale può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, come consulenti dei produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche.

Le indennità sono disciplinate dall’ordinanza del 1° ottobre 19733 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Art. 9 Coordinamento

I produttori di statistiche della Confederazione devono consultare l’Ufficio federale prima di introdurre, modificare sostanzialmente e sopprimere lavori statistici ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c. L’Ufficio federale dev’essere anche consultato prima di creare, modificare sostanzialmente e sopprimere insiemi di dati amministrativi e registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale.4

L’Ufficio federale presta consulenza ai produttori di statistiche della Confederazione e agli uffici regionali di statistica nelle questioni statistiche. Offre loro possibilità di formazione e di perfezionamento specifici.

L’Ufficio federale può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni e direttive sui lavori di statistica secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c, allo scopo di coordinare e armonizzare la statistica federale.

L’Ufficio federale allestisce un inventario dei lavori statistici secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c, degli insiemi di dati amministrativi e dei registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale, nonché delle reti di osservazione e di misura. L’inventario viene aggiornato annualmente.5

L’Ufficio federale coordina le relazioni della Confederazione con le organizzazioni internazionali nel settore della statistica. Inoltre, assicura lo scambio di dati tra la statistica federale e le organizzazioni internazionali competenti, a meno che ciò non sia garantito da altri produttori di statistiche della Confederazione. Lo scambio di dati via rete è effettuato in collaborazione con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione6.

Art. 107 Protezione e sicurezza dei dati

La protezione dei dati personali è assicurata dalle disposizioni della legge e dell’ordinanza del 30 giugno 19938 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali, nonché da quelle della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati e dell’ordinanza del 31 agosto 202210 sulla protezione dei dati (OPDa).

La sicurezza dei dati personali nonché dei dati delle persone giuridiche è garantita dalle disposizioni della legge nonché da quelle dell’ordinanza dell’8 novembre 202311 sulla sicurezza delle informazioni e dell’OPDa. Le disposizioni dell’OPDa si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.12

Art. 11 Diffusione

I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici attraverso media adeguati come comunicati stampa, pubblicazioni, supporti di dati informatici e banche di dati. Nella misura del possibile essi gestiscono un servizio informazioni. Possono fornire altre prestazioni di servizi contro rimunerazione.

L’Ufficio federale gestisce:

  1. una raccolta integrata e strutturata di dati statistici e geografici (Datawarehouse);

  2. un sistema di diffusione online centralizzato che rende accessibili a vari gruppi di destinatari risultati statistici e metadati provenienti dalle banche dati collegate.13

Mette queste strutture a disposizione dei produttori di statistiche della Confederazione e di altri fornitori di dati per la loro diffusione.14

Può emanare raccomandazioni e direttive per la fornitura di dati a queste strutture.15

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

Istituzioni sottoposte alla legge sulla statistica federale ai sensi dell’articolo 2 capoversi 2 e 3

(art. 2 cpv. 1)

Politecnico federale di Zurigo (PFZ), Politecnico federale di Losanna (PFL), Segreteria generale del Consiglio dei PF e i seguenti istituti di ricerca:

  • – Istituto Paul Scherrer (IPS)

  • – Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP)

  • – Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR)

  • – Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI)

Segretariato dell’Unione svizzera dei contadini (USC)

Istituto svizzero di profilassi dell’alcolismo (ISPA)

Istituzione comune LAMal