431.903
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(ORIS)
del 30 giugno 1993 (Stato 13 luglio 2004)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (legge), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici e a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone.
Art. 2 Organizzazione e competenze
L’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è responsabile della gestione del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, l’Ufficio emana le necessarie istruzioni tecniche.
Possono partecipare al RIS:
le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico.
Sezione 2 Contenuto e gestione
Art. 3 Dati registrati
Il RIS si estende a tutte le imprese e stabilimenti di diritto pubblico e privato aventi sede in Svizzera.
RU 1993 2253
Esso contiene i dati seguenti:
il nome e l’indirizzo dell’impresa o dello stabilimento;
il numero della località secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS);
il numero di persone occupate in funzione del sesso e del grado di occupazione;
il genere dell’attività economica;
la forma giuridica;
la data di iscrizione nel RIS;
la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
il capitale sociale delle società anonime;
per le aziende agricole: il numero delle unità di bestiame grosso, indicazioni sull’utilizzazione del suolo, la professione e l’età del capo azienda;
per le aziende forestali pubbliche: dati sulla superficie boschiva e sulle forniture di legname;
2 per le aziende forestali pubbliche: la superficie boschiva.
Possono inoltre essere registrati dalle imprese e dalle aziende i seguenti dati:3
il numero telefonico;
4 l’indirizzo elettronico;
5 le coordinate degli edifici
6 l’appartenenza a zone di pianificazione o di produzione;
7 il numero di apprendisti;
8 il settore istituzionale;
9 la struttura dell’impresa (sede principale, filiale);
10 connessioni internazionali;
Introdotta dal n. I dell’O del25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1989).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001
Originaria lett. b
Originaria lett. c
Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
11 la cifra d’affari;
12 codici per rilevazioni statistiche e dati supplementari necessari alla gestione del registro;
13 partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale.
Art. 4 Fonti
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
inchieste sulle nuove imprese giusta l’ordinanza del 30 giugno 199314 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
Registro di commercio;
registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
15 comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
16 elenchi ufficiali di indirizzi;
17 comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
18 comunicazioni di utenti di dati del registro;
19 Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
20 Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
21 Banche dati d’imprese private;
22 Registro IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
23 Banca dati STOLIS dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
24 Banca dati AGIS dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Originaria lett. d
Originaria lett. e
Originaria lett. f. Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
Nuovo testo giusta il n. II25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
Introdotta dal n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3373).
Art. 5 Accesso ai dati
L’entità e le modalità dell’accesso ai dati sono definiti nell’allegato.
Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati
I dati sono registrati dall’Ufficio federale e modificati previa necessaria verificazione.
...25
Art. 7 Archiviazione
I dati sono archiviati durante dieci anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente completamente distrutti, sempre che non debbano essere trasmessi all’Archivio federale. I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’Ufficio federale
Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’Ufficio federale presso le imprese e gli stabilimenti.
L’Ufficio può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
Il RIS serve in particolare all’Ufficio federale per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’Ufficio federale può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.
Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici
Per consentire alle unità amministrative e agli organi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure ai Cantoni e ai Comuni l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 della legge, l’Ufficio può rendere noti i dati contenuti nel RIS, con l’eccezione della cifra d’affari.
L’Ufficio federale può comunicare il nome, l’indirizzo, il numero RIS, il genere dell’attività economica, la classe di grandezza, l’appartenenza a zone di produzione e di pianificazione, le coordinate degli edifici, la struttura dell’impresa e la forma giuridica delle imprese e degli stabilimenti a servizi ufficiali e a privati, conformemente all’articolo 19 della legge.26
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001
Art. 1027 Comunicazione dei dati ad altri scopi
L’Ufficio federale può comunicare in generale il numero RIS, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
Può inoltre comunicare il nome, l’indirizzo, il numero RIS, il genere dell’attività economica, la classe di grandezza, l’appartenenza a zone di produzione e di pianificazione, le coordinate degli edifici, la struttura dell’impresa e la forma giuridica delle imprese e degli stabilimenti a servizi ufficiali e a privati per scopi personali di interesse pubblico, sempre che:
i dati siano necessari a tali lavori;
essi vengano utilizzati per gli stessi scopi e non vengano trasmessi a terzi;
siano state prese le misure organizzative e tecniche atte a garantire la protezione dei dati.
L’utilizzazione durevole dei dati secondo il capoverso 2 nonché le loro modalità di accesso sono disciplinate nell’allegato.
Per il resto, l’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199228 sulla protezione dei dati.
Art. 11 Servizi ufficiali autorizzati a accedere ai dati
I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema a scopi statistici:29
l’Ufficio federale;
30 Segretariato di Stato dell’economia (Seco);
31 l’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione (IMES);
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
l’Ufficio federale dell’energia (UFE);
gli uffici cantonali e comunali di statistica (UCS);
32 gli uffici cantonali dell’economia e del lavoro (UECL);
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
33 gli uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro (URCEL);
34 amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
...
35 Uffici cantonali dell’agricoltura (UCA);
36 Regia federale degli alcool (RFA);
I seguenti servizi sono collegati al sistema ad altri scopi:37
38 Seco;
IMES;
UFAS;
l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP);
l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
39 l’Ufficio federale par l’approvvigionamento economico del Paese, Segreteria settore alimentazione (UFAE);
40 UCEL;
41 URCEL;
42 Ufficio federale di veterinaria (UFV);
43 Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI);
44 UCA;
45 Uffici cantonali di veterinaria (UCV);
46 RFA;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
Introdotta dal n. I dell’O del 29 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).
Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3373).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3502).
Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
47 Amministrazione federale delle dogane (AFD);
48 Casse di compensazione cantonali (CCC);
49 Casse di compensazione professionali (CCP);
50 Banca Nazionale Svizzera (BNS);
51 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU).
Le modalità d’accesso e il diritto di elaborare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell’allegato.
Art. 1252 Pubblicazione dei dati
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.
Art. 13 Emolumenti
Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’Ufficio riscuote di norma un emolumento.
La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199353 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
Introdotta dal n. I dell’O del25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1989).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
[RU 1993 2243, 1995 153 all.1 n. 3, 2000 667 1555 art. 18. RU 2003 2197 art. 23]. Attualmente O del25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).
Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali
Art. 14 Diritti delle persone interessate
I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettificazione e di cancellazione, sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199254 sulla protezione dei dati.
I dati inesatti devono essere rettificati.
Art. 1555 Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199356 relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle dell’ordinanza del 26 settembre 200357 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
Art. 16 Disposizioni penali
La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 12 dicembre 198858 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. all’O del 26 set. 2003 sull’informatica nell’amministrazione federale (RS 172.010.58).
[RU 1988 2187, 1990 521] Allegato59 (art. 5, 9, 10) Contenuto e accesso al RIS Abbreviazioni e spiegazioni: RIS Registro delle imprese e degli stabilimenti dei settori economici primario, secondario e terziario In ordine alfabetico, nella rispettiva lingua: AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane BNS Banca Nazionale Svizzera CCC Casse di compensazione cantonali CCP Casse di compensazione professionali CD Casse di disoccupazione (riconosciute) IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi IMES Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni RFA Regia federale degli alcool Seco Segretariato di Stato dell’economia UFAE Ufficio federale par l’approvvigionamento economico del Paese, Segreteria settore alimentazione UCA Uffici cantonali dell’agricoltura UCEL Uffici cantonali dell’economia e del lavoro UCV Uffici cantonali di veterinaria UCS Uffici cantonali e comunali di statistica URCEL Uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAFP Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFE Ufficio federale dell’energia UST Ufficio federale di statistica UFV Ufficio federale di veterinaria UFU Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
Sistema AGIS – Sistema d’informazione della politica agricola (UFAG)
Nuovo testo giusta n. II dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3373).
…
Sistema COLSTA – mediazione di posti di lavoro e statistica del mercato del lavoro (seco)
Sistema RCS – Registro centrale degli stranieri (IMES)
Sistema rifiuti speciali (UFAFP)
Sistema del registro IVA (AFC)
Sistema STOLIS (AFC)
SPAD Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (Seco)
Registri cantonali e comunali X Contenuto obbligatorio F Contenuto facoltativo – Nessun contenuto A Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di notifica di modificazione B Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di registrazione di modificazione C Accesso per il tramite di chiave comune (numeri RIS) D Accesso sotto altre forme (liste, copie e supporti elettronici) Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 1. RIS Tipo di accesso e contenuto Conte- Scambio Utente (Parte 1) nuto con altri RIS sistemi UFS Seco IMES UFAS UFAFP UFE INSAI UCEL UCS URCEL AFC AFD UFV Numero RIS X 1,3,4,5,6, A,D A,C A,D A, D A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Nome e indirizzo dell’impresa X 1,3,4,5,6, B A,C A,D A A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Numero del Comune X 1,3,4,5,6, B A,C A,D A, D A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Numero delle persone addette X 4 B A,D D A,D secondo il sesso e il grado di occupazione Genere dell’attività economica X 1,3,4,5,6, B A,C A,D A, D A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Forma giuridica X 1,3,4,5,6, B A,C A,D A A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Data dell’iscrizione nel RIS X 1,3,4,5,6, B A,C A,D A A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Data dell’iscrizione o eventuale X 4,9 B A,D A,C,D A,D A,C,D radiazione dal registro di commercio Data alla quale è stata resa nota X 4,9 B A,D A,C,D A,D A,C,D la chiusura di un’impresa o di uno stabilimento Capitale sociale delle società X B
A,C,D A,D A,C,D anonime Statistica 431.903 Tipo di accesso e contenuto Conte- Scambio Utente (Parte 1) nuto con altri RIS sistemi IVI CCC CCP CD BNS UFU RFA UFAG UFAE UCA UCV Numero RIS X 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A A,D A, D A,D A,D A,D Nome e indirizzo dell’impresa X 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A A,D A, D A,D A,D A,D Numero del Comune X 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A A,D A, D A,D A,D A,D Numero delle persone addette X 4 A A,D secondo il sesso e il grado di occupazione Genere dell’attività economica X 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A A,D A, D A,D A,D A,D Forma giuridica X 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A A,D A, D A,D A,D A,D Data dell’iscrizione nel RIS X 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A A,D A, D A,D A,D A,D Data dell’iscrizione o eventuale X 4,9 A A,D radiazione dal registro di commercio Data alla quale è stata resa nota X 4,9 A A,D A,D A,D la chiusura di un’impresa o di uno stabilimento Capitale sociale delle società X A anonime Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 Tipo di accesso e contenuto Conte- Scambio Utente (Parte 2) nuto con altri RIS sistemi UFS Seco IMES UFAS UFAFP UFE INSAI UCEL UCS URCEL AFC AFD UFV Per le imprese agricole: numero X B delle unità di bestiame grosso, dati sullo sfruttamento del suolo, la professione e l’età del capo azienda Per le imprese forestali pubbliche: X B dati sulla
superficie boschiva e sulle forniture di legna Numero di telefono F 1,3,4,5,6, B A,D A,D A,D A,D A,D A,D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Indirizzo elettronico F B A,D A,D A,D A,D A,D A,D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Coordinate degli edifici F B A,C,D A,D A,C,D D Appartenenza a zone di F B A,D produzione e di pianificazione Numero di apprendisti F B A,D Settore istituzionale F B Struttura dell’impresa F 1,3,4,5,6, B A,C A,D A A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D Connessioni con imprese estere F 8 B A,C Cifra d’affari F B Partecipazioni finanziarie di F B maggioranza ad altre imprese in percentuale Codici per le rilevazioni statistiche F 1,3,4,5,6, B A,C A,D A A A D A,C,D A,D A,C,D A,D A,D A,D e dati supplementari necessari alla 7,8,9 gestione del registro Statistica 431.903 Tipo di accesso e contenuto Conte- Scambio Utente (Parte 2) nuto con altri RIS sistemi IVI CCC CCP CD BNS UFU RFA UFAG UFAE UCA UCV Per le imprese agricole: numero X delle unità di bestiame grosso, dati sullo sfruttamento del suolo, la professione e l’età del capo azienda Per le imprese forestali pubbliche: X dati sulla superficie boschiva e sulle forniture di legna Numero di telefono F 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,D A,D A A,D A,D A,D A,D Indirizzo elettronico F A,D A,D A,D A,D A,D A A,D Coordinate degli edifici F
D A A,D D D Appartenenza a zone di F A,D A,D A,D A,D produzione e di pianificazione Numero di apprendisti F Settore istituzionale F A Struttura dell’impresa F 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A A,D A,D A,D A,D Connessioni con imprese estere F A,D Cifra d’affari F Partecipazioni finanziarie di F maggioranza ad altre imprese in percentuale Codici per le rilevazioni statistiche F 1,3,4,5,6, A,D A,D A,D A,C A,C A,D A,D A,D A,D e dati supplementari necessari alla 7,8,9 gestione del registro