Fonte

961.611

Ordinanza sull’assicurazione diretta sulla vita
(Ordinanza sull’assicurazione vita, OAssV1)

del 29 novembre 1993 (Stato 21 giugno 2005)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6a capoversi3 e 4 e 18 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 19932 sull’assicurazione diretta sulla vita (legge sull’assicurazione vita); visto l’articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 19783 sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati (legge sulla sorveglianza delle assicurazioni); visto l’articolo 42 della legge federale del 25 giugno 19304 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazione sulla vita,5 ordina:

Capitolo 1 Condizioni d’esercizio

Sezione 1 Portata dell’autorizzazione

Art. 1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) rilascia agli istituti assicurativi sulla vita l’autorizzazione per l’esercizio di uno o più rami d’assicurazione menzionati nell’allegato alla presente ordinanza.

Sezione 2 Istituti assicurativi svizzeri

Art. 2 Capitale minimo

L’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) fissa il capitale minimo versato per un istituto assicurativo sulla vita ad un importo compreso fra i 5 e i 10 milioni di franchi, secondo il volume d’affari prevedibile ed i rami d’assicurazione esercitati.

L’UFAP può, in circostanze particolari, ammettere deroghe a quanto definito nel capoverso 1; il capitale versato deve tuttavia ammontare almeno ad 1 milione di franchi.

RU 1993 3230

Nuova abbreviazione giusta l’art.2 lett. t dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di atti normativi (RU 1996 208).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615).

Art. 3 Calcolo del margine di solvibilità richiesto per i rami assicurativi 1 e 2 senza assicurazioni complementari6

Ilmargine di solvibilità richiesto corrisponde alla somma del primo risultato (cpv. 2) e del secondo risultato (cpv. 3).7

Il primo risultato si ottiene moltiplicando il4 per cento del totale delle riserve matematiche per il rapporto esistente tra le riserve matematiche, dedotta la quota destinata a riassicurazione e retrocessione, e il totale delle riserve matematiche. Detto rapporto deve ammontare almeno a 0,85.

Il secondo risultato è calcolato come segue:

  1. L’importo totale del capitale a rischio, dedotta la quota destinata a riassicurazione e retrocessione, viene diviso per l’importo totale del capitale a rischio. Il rapporto così ottenuto costituisce il fattore di riassicurazione, che deve ammontare almeno a 0,5.

  2. Il capitale a rischio delle assicurazioni in caso di morte di una durata massima di tre anni viene moltiplicato per un tasso dello 0,1 per cento e successivamente per il fattore di riassicurazione definito nella lettera a.

  3. Il capitale a rischio delle assicurazioni in caso di morte di una durata superiore a tre anni ma che non oltrepassano i cinque anni è moltiplicato per un tasso dello 0,15 per cento e successivamente per il fattore di riassicurazione definito nella lettera a.

  4. Per le altre assicurazioni, il capitale a rischio è moltiplicato per un tasso dello 0,3 per cento e successivamente per il fattore di riassicurazione definito nella lettera a.

  5. La somma degli importi calcolati secondo le lettere b, c e d costituisce il secondo risultato.

Art. 48 Margine di solvibilità richiesto per le assicurazioni complementari

Per le assicurazioni complementari del ramo assicurativo 1, il margine di solvibilità richiesto è calcolato in base alla cifra più elevata tra i premi lordi contabilizzati e quelli di competenza, nel modo seguente:

  1. dalla somma dei premi lordi incassati nell’ambito delle assicurazioni dirette e delle riassicurazioni nel corso dell’ultimo esercizio, entrate accessorie comprese, devono essere dapprima dedotti i premi annullati e le imposte e tasse riscosse direttamente con i premi;

  2. all’importo così ottenuto si aggiunge il 18 per cento calcolato sui primi 80 milioni di franchi e il 16 per cento sulla parte eccedente tale importo. Il risultato di queste operazioni costituisce il risultato intermedio;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4991).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

c. tale risultato intermedio viene poi moltiplicato per il rapporto esistente, durante gli ultimi tre esercizi, tra l’importo dei sinistri per le assicurazioni complementari a carico dell’istituto assicurativo, dedotti i sinistri riassicurati, e l’importo lordo dei sinistri. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,5.

Calcolo del margine di solvibilità richiesto per il ramo assicurativo3

Ilmargine di solvibilità richiesto corrisponde alla somma del primo risultato (cpv. 2) con il secondo risultato (cpv. 3).

Il primo risultato è calcolato come segue:

  1. il4 per cento delle riserve matematiche per le assicurazioni per le quali l’assicuratore assume un rischio d’investimento, è moltiplicato per il rapporto esistente tra queste riserve matematiche, dedotta la quota destinata a riassicurazione e retrocessione, e le riserve matematiche complessive per le assicurazioni con rischio d’investimento. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,85;

  2. all’importo così ottenuto si aggiunge l’1 per cento delle riserve matematiche per le assicurazioni con una durata superiore a cinque anni, per le quali l’assicuratore non assume alcun rischio d’investimento, moltiplicato per il rapporto esistente tra queste riserve matematiche, dedotta la quota destinata a riassicurazione e retrocessione, e le riserve matematiche complessive per le assicurazioni con una durata superiore a cinque anni e senza rischio d’investimento. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,85;

  3. si aggiunge infine il 25 per cento delle spese amministrative nette relative a tali operazioni, se l’istituto assicurativo non assume alcun rischio d’investimento e l’importo destinato a coprire tali spese amministrative non è fissato per un periodo superiore a cinque anni.

Il secondo risultato corrisponde allo 0,3 per cento del capitale a rischio, moltiplicato per il rapporto esistente tra l’importo di tale capitale a rischio, dedotta la quota destinata a riassicurazione e retrocessione, e l’importo totale del capitale a rischio. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,5.

Calcolo del margine di solvibilità richiesto per il ramo assicurativo 4 Per l’assicurazione contro le malattie, il margine di solvibilità richiesto si calcola secondo gli articoli 3–6 dell’ordinanza dell’8 settembre 199311 sull’assicurazione

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Art. 712 Calcolo del margine di solvibilità richiesto per l’intero esercizio

Il margine di solvibilità richiesto per l’intero esercizio dell’istituto assicurativo è ottenuto sommando i margini di solvibilità richiesti secondo gli articoli 3–6.

Art. 813 Fondo di garanzia e fondo di garanzia minimo

Il fondo di garanzia è pari a un terzo del margine di solvibilità richiesto per l’intero esercizio dell’istituto assicurativo.

Esso non può essere inferiore a4,8 milioni di franchi.

Art. 8a14 Adeguamento degli importi

Gli importi di cui agli articoli4 lettera b e 8 capoverso2 vengono adeguati all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo per l’inizio dell’anno successivo, se l’aumento è pari o superiore al 5 per cento dall’ultimo adeguamento.

Essi sono aumentati della variazione percentuale dell’indice svizzero dei prezzi al consumo e arrotondati al multiplo di 100 000 franchi successivo.

L’autorità di sorveglianza provvede affinché gli importi vengano adeguati.

Art. 915 Margine di solvibilità disponibile; disposizioni generali

Gli istituti assicurativi sono tenuti a disporre in ogni tempo di un margine di solvibilità che, in ragione del volume dell’intero esercizio, corrisponda almeno agli importi di cui agli articoli 3–7.

Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal capitale proprio, non vincolato, dell’istituto assicurativo, al netto dei valori immateriali, delle azioni proprie in possesso dell’istituto e delle perdite riportate. I mezzi propri computabili sono segnatamente:

  1. il capitale versato;

  2. un eventuale capitale in buoni di partecipazione;

  3. le riserve legali, statutarie e libere;

  4. il fondo d’organizzazione;

  5. gli utili riportati, al netto dei dividendi da distribuire;

  6. le riserve per la partecipazione futura alle eccedenze, nella misura in cui quest’ultima non sia ancora stata attribuita agli assicurati.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4991). Vedi anche le disp. fin. della mod. alla fine del presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Su richiesta motivata dell’istituto assicurativo, l’autorità di sorveglianza può autorizzare che i seguenti elementi siano computati come fondi propri:

  1. la metà della parte non versata del capitale, purché la parte versata raggiunga il 25 per cento dell’importo nominale del capitale, fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto;

  2. la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata e la riserva matematica zillmerata al tasso di zillmeraggio pari alle spese d’acquisizione del premio; per tutti i contratti in cui lo zillmeraggio è possibile, tale importo non può tuttavia superare il3,5 per cento della differenza tra la somma d’assicurazione e la riserva matematica non zillmerata e deve essere ridotto di eventuali spese d’acquisizione non ammortizzate iscritte all’attivo;

  3. le riserve per impegni e perdite futuri non manifestamente attribuite a un caso specifico;

  4. le riserve latenti nette, risultanti dalla sottovalutazione degli attivi e che non presentano un carattere eccezionale. Tuttavia, almeno il 50 per cento del margine di solvibilità richiesto deve essere coperto con altri fondi propri;

  5. i mutui subordinati, purché le condizioni dell’articolo 9a capoversi 1–5 siano adempiute;

  6. i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, purché le condizioni dell’articolo 9a capoverso 6 siano adempiute.

Su richiesta motivata dell’istituto assicurativo e con il consenso dell’autorità di sorveglianza, il 50 per cento degli utili futuri possono essere considerati come fondi propri alle condizioni seguenti:

  1. l’istituto assicurativo presenta all’autorità di sorveglianza un rapporto attuariale che dimostri la probabilità che tali utili futuri vengano realizzati;

  2. gli utili futuri non eccedono il 25 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto;

  3. l’importo degli utili futuri è ottenuto moltiplicando la stima dell’utile annuo per il fattore che corrisponde alla durata residua media dei contratti. Tale fattore non deve essere superiore a 6;

  4. la stima dell’utile annuo non deve eccedere la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nei rami assicurativi esercitati;

  5. gli utili futuri non sono ancora stati considerati riserve latenti nette secondo il capoverso3 lettera d.

I fondi propri computabili per la copertura del fondo di garanzia minimo sono quelli del capoverso2 e, con il consenso dell’autorità di sorveglianza, quelli del capoverso3 lettere c–f.

Art. 9a16 Margine di solvibilità disponibile; disposizioni particolari

I prestiti subordinati possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto; possono essere considerati unicamente i fondi effettivamente versati. Tale computazione è possibile solo a condizione che, in caso di fallimento o liquidazione dell’istituto assicurativo, esistano accordi vincolanti che attribuiscano ai prestiti subordinati un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e li dichiarino rimborsabili unicamente previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

Il contratto di prestito non deve contenere clausole che prevedono un rimborso anticipato in determinate circostanze diverse dallo scioglimento dell’istituto assicurativo. Il contratto di prestito può essere modificato soltanto con il consenso dell’autorità di sorveglianza.

I prestiti subordinati a scadenza fissa possono essere computati fino a concorrenza del 25 per cento del totale dei prestiti subordinati computabili.

La scadenza iniziale dei prestiti subordinati a scadenza fissa dev’essere di almeno cinque anni. Salvo che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia stato gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno precedenti la scadenza, l’istituto assicurativo sottopone per approvazione all’autorità di sorveglianza, al più tardi un anno prima della scadenza, un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello richiesto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile. L’autorità di sorveglianza può autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a condizione che la richiesta sia stata fatta dall’istituto assicurativo emittente e che il margine di solvibilità disponibile dello stesso non scenda al di sotto del livello richiesto.

I prestiti subordinati senza scadenza fissa sono rimborsabili unicamente mediante preavviso di cinque anni, salvo che non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che per il rimborso anticipato sia formalmente richiesto il consenso dell’autorità di sorveglianza. In tal caso, l’istituto assicurativo informa l’autorità di sorveglianza almeno sei mesi prima della data prevista per il rimborso, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo tale rimborso. L’autorità di sorveglianza autorizza il rimborso unicamente se il margine di solvibilità disponibile dell’istituto assicurativo non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto.

I titoli a durata indeterminata e altri strumenti possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto per il totale di tali titoli e strumenti e dei prestiti subordinati di cui ai capoversi 1–5, se:

a. non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso dell’autorità di sorveglianza;

Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4991).

  1. trattandosi di un prestito, il contratto di emissione dà all’istituto assicurativo la possibilità di differire il pagamento degli interessi;

  2. i crediti del prestatore all’istituto assicurativo sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

  3. i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli prevedono che le perdite possano essere compensate dal debito e dagli interessi non versati, senza che questo impedisca all’istituto assicurativo di proseguire le proprie attività; e

  4. sono considerati unicamente gli importi effettivamente versati.

Art. 9b17 Controllo del margine di solvibilità disponibile

L’istituto assicurativo incarica un organo interno di svolgere il controllo della solvibilità. Tale organo allestisce un rapporto alla fine di ogni semestre e lo sottopone alla direzione e all’autorità di sorveglianza entro tre mesi.

Il rapporto deve menzionare i fondi propri computabili, come pure i singoli attivi che sono stati loro attribuiti, con indicazione del valore. Il rapporto del primo semestre è riferito al margine di solvibilità richiesto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio precedente. Il rapporto del secondo semestre si basa sul margine di solvibilità richiesto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio in corso.

Art. 9c18 Misure cautelari

Qualora ritenga che i diritti degli assicurati siano pregiudicati, l’autorità di sorveglianza prende le misure cautelari appropriate. Può in particolare:

  1. esigere che l’istituto assicurativo fornisca un piano di risanamento finanziario. Tale piano deve contenere almeno indicazioni dettagliate o giustificativi per i tre successivi esercizi in merito a: 1. una stima delle spese amministrative, in particolare delle spese generali correnti e delle commissioni, 2. una rappresentazione dettagliata delle entrate e delle uscite previste per le assicurazioni dirette, come pure per i casi in riassicurazione assunti o ceduti, 3. una previsione di bilancio, 4. una stima delle risorse finanziarie destinate a coprire gli impegni assunti e il margine di solvibilità richiesto, 5. la politica generale dell’istituto assicurativo in materia di riassicurazione;

  2. aumentare il margine di solvibilità richiesto dell’istituto assicurativo, se l’autorità di sorveglianza si aspetta che l’importo minimo dei fondi propri richiesti divenga rapidamente insufficiente, considerata la situazione specifica dell’istituto assicurativo interessato. Il livello del nuovo margine di sol-

Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4991).

vibilità richiesto è determinato dagli elementi del piano di risanamento di cui alla lettera a;

  1. deprezzare tutti i fondi propri computabili ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile secondo l’articolo 9, specie se il loro valore di mercato ha subito sensibili modifiche dalla fine dell’ultimo esercizio;

  2. limitare la riduzione del margine di solvibilità sulla base della riassicurazione conformemente agli articoli 3–5, se: 1. il genere o la qualità dei contratti di rassicurazione ha subito sensibili modifiche dall’ultimo esercizio, 2. i contratti di riassicurazione non prevedono alcun trasferimento di rischi o soltanto un trasferimento irrilevante.

L’autorità di sorveglianza, se ha considerato pregiudicati i diritti degli assicurati e ha chiesto all’istituto assicurativo un piano di risanamento finanziario, non è autorizzata a certificare l’esistenza di un margine di solvibilità sufficiente.

Art. 10 Fondo d’organizzazione

L’UFAP fissa l’ammontare del fondo d’organizzazione tra il 20 ed il 50 per cento del capitale minimo. Esso tiene conto a tal fine delle condizioni d’esercizio dell’istituto assicurativo.

Il fondo d’organizzazione deve essere costituito da attivi utilizzabili a breve termine.

Il fondo d’organizzazione può essere impiegato per scopi diversi da quelli previsti nell’articolo 6 capoverso 1 della legge del 18 giugno 199319 sull’assicurazione vita al più presto tre anni dopo essere stato costituito o ricostituito e solo d’intesa con l’UFAP.

L’UFAP può esigere l’aumento o la ricostituzione del fondo di organizzazione, qualora il conto annuale dovesse presentare una perdita.

Sezione 3 Istituti assicurativi di Paesi terzi

Art. 11 Elementi patrimoniali

Gli istituti assicurativi di Paesi terzi devono disporre in Svizzera di elementi patrimoniali per un ammontare equivalente al margine di solvibilità calcolato sulla base delle operazioni svizzere. L’importo deve tuttavia raggiungere perlomeno i 750 000 franchi svizzeri.

Art. 12 Cauzione

Gli istituti assicurativi di Paesi terzi devono costituire una cauzione calcolata secondo l’articolo3 della legge sulla garanzia e l’articolo 15 della presente ordinanza. La cauzione deve ammontare perlomeno a 750 000 franchi svizzeri.

Capitolo 2 Il fondo di garanzia

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 13 Principi

L’istituto assicurativo svizzero sulla vita, nel suo rapporto annuale all’UFAP, deve fornire informazioni distinte in merito ad ogni portafoglio d’assicurazioni per il quale abbia costituito un fondo di garanzia, debba costituire garanzie all’estero o conservi volontariamente degli elementi all’estero.

Devono imperativamente essere costituiti fondi di garanzia speciali per:

  1. la quota di risparmio dell’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni, e

  2. l’esercizio della previdenza professionale.20 3 Possono essere costituiti fondi di garanzia speciali21 per i contratti in valuta estera del portafoglio di assicurazioni svizzero.

Art. 1422 Custodia all’estero

L’UFAFP decide se l’istituto assicurativo è autorizzato a custodire volontariamente all’estero elementi concernenti un portafoglio estero.

Per quanto concerne il modo di custodia di questi elementi, l’istituto assicurativo deve consegnare all’UFAFP una dichiarazione facente parte del suo piano d’esercizio (art. 8 cpv. 1 della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni).

Sezione 2 Importo legale

Art. 15 Versamento suppletivo

Il versamento suppletivo secondo l’articolo3 capoverso 1 numero4 della legge del 25 giugno 1930 sulla garanzia ammonta all’1 per cento dell’importo calcolato giusta il numero 1 del capoverso citato, ma almeno a 100 000 franchi.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615).

Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I39 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle

Art. 16 Ammontare minimo del fondo di garanzia

Al momento della sua costituzione, il fondo di garanzia deve ammontare almeno a 750 000 franchi. Per gli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza semplificata, tale fondo deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Se l’istituto assicurativo costituisce parecchi fondi, l’UFAFP fissa l’importo minimo da accantonare per ciascuno di essi.23

Art. 17 Determinazione dell’importo legale

L’importo legale è calcolato al momento della chiusura dei conti. Gli istituti assicurativi lo determinano entro i primi quattro mesi del nuovo anno finanziario. Per gli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza semplificata tale termine è di sei mesi.

Negli anni in cui non procedono a un calcolo delle riserve matematiche, gli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza semplificata devono, per determinare l’importo legale, aggiungere alle riserve matematiche dell’anno precedente una percentuale adeguata dell’eccedenza d’entrate dell’ultimo esercizio. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra le riserve matematiche ed il totale degli attivi al momento dell’ultimo calcolo esatto. In circostanze particolari, segnatamente nei casi di conteggi annui con eccedenza di uscite, l’istituto assicurativo calcola le riserve matematiche d’intesa con l’UFAP.

Per ragioni speciali, l’UFAFP può ordinare che l’importo legale sia determinato durante l’anno finanziario prendendo come base una data da esso stabilita.24

Gli istituti assicurativi devono inoltre stimare l’importo legale alla successiva chiusura dei conti. Detta disposizione non è applicabile agli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza semplificata.

L’UFAP può ordinare in ogni tempo una stima di questo importo.

Art. 18 Comunicazione dell’importo legale

L’istituto assicurativo deve comunicare all’UFAP nel termine di un mese l’importo legale determinato secondo l’articolo 17 capoversi 1 e 2. Il responsabile del competente servizio dell’istituto assicurativo certifica l’esattezza di questo calcolo.

L’istituto assicurativo deve comunicare immediatamente all’UFAP l’importo legale determinato secondo l’articolo 17 capoverso3 oppure stimato secondo l’articolo 17 capoversi4 e 5.

Nuovo testo giusta il n. I39 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle

Art. 19 Presentazione separata delle componenti dell’importo legale

Per ciascun fondo di garanzia l’istituto assicurativo deve indicare separatamente le componenti dell’importo legale (art.3 cpv. 1 n. 1 a3 della L sulla garanzia), nonché i mutui, le anticipazioni su polizze, i premi scaduti ma non ancora pagati e quelli per cui è stata concessa una proroga.

Art. 20 Registri tecnici

I registri tecnici devono indicare a quale portafoglio appartengono le assicurazioni.

Art. 21 Copertura insufficiente del fondo di garanzia

Se all’atto della determinazione dell’importo legale giusta l’articolo 17 capoversi 1 e 2 risulta che il fondo di garanzia deve essere integrato, l’istituto assicurativo deve devolvervi entro un mese gli elementi occorrenti.

Se la determinazione dell’importo legale secondo l’articolo 17 capoverso3 o la sua stima secondo l’articolo 17 capoversi4 e 5 rivela che il fondo non è coperto interamente, l’istituto assicurativo deve completarlo senza indugio. Per ragioni speciali, l’UFAP può accordare un termine.

Art. 22 Eccedenza del fondo di garanzia

Se, nel determinare l’importo legale, secondo l’articolo 17 capoversi 1 e 2, si constata un’eccedenza del fondo di garanzia, l’UFAP autorizza l’istituto assicurativo a svincolare degli elementi fino all’importo di questa eccedenza.

L’UFAP può autorizzare lo svincolo fino all’importo dell’eccedenza del fondo quando tale eccedenza risulti dalla determinazione secondo l’articolo 17 capoverso 3 o dalla stima secondo l’articolo 17 capoversi4 e 5 oppure quando l’istituto assicurativo provi di moto proprio che vi è un’eccedenza.

Sezione 3 Costituzione del fondo di garanzia

Art. 23 Disposizioni generali

Gli elementi del fondo di garanzia sono scelti innanzitutto secondo il criterio della sicurezza. Per il rimanente deve essere perseguito un reddito sufficiente e a tal fine si deve provvedere affinché i rischi siano ripartiti adeguatamente e il fabbisogno prevedibile di liquidità possa essere coperto.

Art. 24 Elementi ammessi

Possono essere devoluti al fondo di garanzia:

a. i crediti con importi fissi segnatamente le obbligazioni, comprese quelle con diritto di conversione o di opzione, e altri riconoscimenti di debito, compresi i depositi a termine;

  1. i beni fondiari di proprietà dell’istituto assicurativo situati in Svizzera come anche le società svizzere il cui scopo sociale sia esclusivamente l’acquisto e la vendita nonché la locazione e l’affitto di beni fondiari propri (società immobiliari), se più del 50 per cento è di proprietà dell’istituto assicurativo.

  2. le azioni, i buoni di godimento e di partecipazione, i certificati d’opzione, le quote di società cooperative e di fondi d’investimento come altri titoli e partecipazioni analoghi;

  3. le partecipazioni a imprese, con sede all’estero, i cui titoli sono quotati in borsa;

  4. i crediti garantiti da pegni su immobili situati in Svizzera;

  5. i beni fondiari situati all’estero, di proprietà dell’istituto assicurativo, come anche le società immobiliari estere, se più del 50 per cento è di proprietà dell’istituto assicurativo;

  6. 25 liquidità su un conto corrente postale o su un conto bancario assegnato al fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia per le assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni può essere costituito unicamente mediante quote di fondi d’investimento, assoggettati alla legge federale del 1 luglio 196626 sui fondi d’investimento o all’ordinanza del 13 gennaio 197127 sui fondi d’investimento stranieri.

Art. 25 Limitazioni

Per gli elementi devoluti al fondo di garanzia in virtù dell’articolo 24 si applicano le seguenti limitazioni:

  1. 28 per crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all’estero, 50 per cento dell’importo legale, ma al massimo 5 per cento per ciascun debitore; gli elementi che eccedono il 30 per cento dell’importo legale devono essere quotati in borsa;

  2. per crediti in valute estere, compresi i crediti in valute estere convertibili, 20 per cento dell’importo legale ma al massimo 5 per cento per ciascun debitore;

  3. per partecipazioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera c, 30 per cento dell’importo legale ma al massimo 10 per cento per ciascuna impresa;

  4. per partecipazioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera d, 30 per cento dell’importo legale ma al massimo 5 per cento per ciascuna impresa;

  5. per investimenti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera f, 5 per cento dell’importo legale.

Introdotta dal n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615).

[RU 1967 117, 1971 809 n. III3; RS 313.0 all. n. 21. RU 1994 2523].

[RU 1967 139, 1971 145 art. 16 cpv.2, 1985 1769. RU 1994 2523].

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2387).

Per gli impegni espressi in valuta estera, l’istituto assicurativo deve costituire il fondo di garanzia per l’80 per cento almeno in valori della valuta di cui si tratta. Per motivi particolari, l’UFAP può ammettere deroghe.

Per la costituzione del fondo di garanzia si applicano inoltre le seguenti limitazioni globali:

  1. 29 per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b, 50 per cento dell’importo globale;

  2. per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere c e d, 50 per cento dell’importo legale;

  3. per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b e d, 30 per cento dell’importo legale.

Art. 26 Limitazioni applicabili a fondi di garanzia speciali

Per fondi di garanzia per il risparmio di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni vale unicamente il limite di cui all’articolo 25 capoverso2.

I crediti per debitore e le azioni per società non possono eccedere per categoria il 5 per cento dell’importo di ogni fondo di garanzia destinato alla garanzia del portafoglio svizzero in valuta estera; inoltre, a questi fondi sono applicabili solo i limiti di cui all’articolo 25 capoversi2 e 3 lettera b.

Per il rimanente, le limitazioni di cui all’articolo 25 sono applicabili separatamente per ogni fondo di garanzia speciale.30

Art. 27 Deroghe

L’UFAP può fissare limiti inferiori a quelli menzionati nell’articolo 25, se ciò è necessario per garantire le pretese degli assicurati.

Può ammettere anche altri elementi per la costituzione del fondo di garanzia diversi da quelli menzionati nell’articolo 24 se, per quanto concerne rischio, reddito e liquidità, sono equivalenti.

Può vincolare le sue decisioni a condizioni. A tale scopo, tiene conto segnatamente delle conoscenze professionali dell’istituto assicurativo e della sua organizzazione.

Art. 28 Congruenza

E’ vietato all’istituto assicurativo di pattuire la conclusione in oro o a un corso di conversione fisso di contratti d’assicurazione che devono essere garantiti dal fondo di garanzia.

I contratti del portafoglio svizzero di assicurazione possono essere conclusi in valuta estera se i premi e le prestazioni assicurative sono espressi nella medesima valuta.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2387).

Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615).

Sezione 4 Valutazione per il fondo di garanzia

Art. 29 Titoli a interesse fisso

L’istituto assicurativo determina il valore massimo computabile per i titoli a interesse fisso, emessi in una valuta determinata, che devono essere rimborsati o ammortizzati a una data stabilita, eccettuati i crediti garantiti da pegno immobiliare, secondo:

  1. il metodo matematico (art. 36) o

  2. il metodo scientifico o lineare dell’ammortamento dei costi (metodo dell’Amortized Cost, art. 37).

L’istituto assicurativo valuta i titoli convertibili che fruttano un interesse fisso al massimo al valore venale. Se del caso, tiene adeguatamente conto dell’eventuale rischio legato ad un credito.

Valuta i crediti iscritti nel libro del debito della Confederazione conformemente alla legge federale del 21 settembre 193931 che istituisce un libro del debito della Confederazione.

Gli istituti assicurativi sottoposti a sorveglianza semplificata possono computare i titoli giusta il capoverso 1 al massimo al valore nominale. Se capitale o interessi sono compromessi, sono necessari adeguati ammortamenti.

Art. 30 Titoli di partecipazione

L’istituto assicurativo può computare le azioni, i buoni di godimento e di partecipazione, i certificati d’opzione e di quote di partecipazione al massimo al 90 per cento del valore di borsa.

Se i titoli non sono quotati in borsa, l’UFAP ne fissa il valore computabile.

I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle partecipazioni e ai titoli analoghi a quelli elencati nel capoverso 1.

Art. 31 Altri elementi mobili

L’istituto assicurativo valuta gli altri elementi mobili, compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare, i crediti contabili e i depositi a termine, tenuto conto della loro sicurezza e del loro reddito, al massimo però al valore nominale.

Esso valuta secondo le norme del capoverso 1 i titoli con interesse variabile, nella misura in cui il saggio attuale dell’interesse produca un reddito superiore almeno di un mezzo per cento alla media ponderata dei saggi d’interesse tecnici che sono serviti, l’anno precedente, al calcolo delle riserve matematiche; altrimenti, la valutazione avviene in modo che tale reddito minimo sia raggiunto per il resto della decorrenza.

[CS 6 13. RU 2004 1985 all. n. I 1]. Ora la L del3 ott. 2003 sulla Banca nazionale (RS 951.11).

Gli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza semplificata possono valutare i titoli di credito di cui al capoverso2 al massimo al loro valore nominale. Se capitale o interessi sono compromessi, sono necessari adeguati ammortamenti.

Art. 32 Elementi in valuta estera

Al momento della valutazione in franchi svizzeri, l’istituto assicurativo può convertire gli elementi in valuta estera al massimo in base al corso medio delle divise.

Art. 33 Fondi e società immobiliari

L’istituto assicurativo computa i fondi di sua proprietà al massimo al 90 per cento del loro valore di stima.

Nel caso delle società immobiliari nelle quali l’istituto assicurativo ha una partecipazione di oltre il 50 per cento, l’UFAP fissa il valore computabile. Esso si fonda a tal fine sul valore di stima degli immobili esistenti e tiene conto di eventuali impegni.

Art. 33a32 Strumenti finanziari derivati Gli strumenti finanziari derivati che dipendono dai valori attribuiti al fondo di garanzia possono essere utilizzati, con la dovuta prudenza, per la stima di questi valori.

Art. 34 Fondo di garanzia speciali per la quota risparmio delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni

I beni adibiti alla garanzia della quota di risparmio delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni sono devoluti al fondo di garanzia al valore di bilancio.

Il valore di bilancio dei titoli è stimato secondo l’articolo 46a capoverso4 dell’ordinanza dell’11 settembre 193133 sulla sorveglianza.

Art. 34a34 Fondo di garanzia speciale per l’esercizio della previdenza professionale La limitazione del valore computabile di cui agli articoli 30 capoverso 1 e 33 capoverso 1 non si applica agli elementi del fondo di garanzia per l’esercizio della previdenza professionale.

Art. 35 Scelta del metodo di valutazione

Per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 29 capoverso 1, l’istituto assicurativo deve optare per la valutazione matematica o per la valutazione secondo il metodo di ammortamento dei costi.

Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del19 nov. 1997 sull’impiego di strumenti finanziari derivati da parte degli istituti d’assicurazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 961.015).

Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615).

Il metodo scelto può essere cambiato solo previa autorizzazione dell’UFAP.

Se l’istituto assicurativo passa dalla valutazione secondo il metodo matematico a quella dell’ammortamento dei costi, l’ultima valutazione del bilancio dei titoli prima del cambiamento vale come prezzo d’acquisto. Esso permetterà di determinare l’ammortamento o la rivalutazione necessaria per raggiungere il valore di rimborso.

Art. 36 Valutazione secondo il metodo matematico

Il valore matematico è uguale al valore attuale del capitale e degli interessi futuri. Il valore attuale e gli interessi sono calcolati in base al tempo che resta da decorrere, se quest’ultimo è fisso, o del piano d’ammortamento.

Per i titoli di credito che possono essere rimborsati anticipatamente o in ogni tempo, si parte dall’ipotesi che conduce al minor valore matematico.

Il tasso adottato per il calcolo del valore attuale del capitale e degli interessi deve superare almeno di un mezzo per cento la media aritmetica dei tassi adottati l’anno precedente per il calcolo delle riserve matematiche.

Per ragioni gravi, l’UFAP può prescrivere che sia applicato un tasso più elevato per il calcolo del valore matematico dell’insieme o di una parte dei crediti.

Art. 37 Valutazione secondo il metodo di ammortamento dei costi

Con il metodo scientifico di ammortamento dei costi è ammortizzata o rivalutata la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso durante la durata residua di validità del titolo nel giorno di chiusura del bilancio, in modo che il reddito del valore di acquisizione (tasso d’interesse interno iniziale, «yield to maturity») possa essere mantenuto.

Con il metodo lineare di ammortamento dei costi, la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso nel giorno di chiusura del bilancio dev’essere ripartita in importi uguali sulla durata residua di validità, quale ammortamento o rivalutazione.

Art. 38 Ammissione di beni fondiari

Per la costituzione del fondo di garanzia possono essere utilizzati beni fondiari solo previa autorizzazione dell’UFAP. L’istituto assicurativo deve fornire a quest’ultimo certificati ufficiali e perizie d’esperti indipendenti riguardanti il valore di stima.

Art. 39 Ammissione degli elementi

L’UFAP decide se gli elementi sono idonei ad essere devoluti al fondo e se la loro valutazione è corretta. Esso può domandare all’istituto assicurativo le informazioni necessarie a tale scopo e consultare esperti.

Gli elementi che non si prestano ad essere devoluti al fondo devono essere sostituiti entro il termine fissato dall’UFAP.

Art. 40 Valutazione ordinata dall’UFAP

L’UFAP può ordinare in qualsiasi tempo una valutazione degli elementi appartenenti al fondo.

Se questa valutazione rivela che il fondo non è coperto interamente, l’istituto assicurativo deve provvedere immediatamente a completarlo. Se motivi speciali lo richiedono, l’UFAP può accordare a quest’ultimo una proroga.

Sezione 5 Registro del fondo di garanzia

Art. 41 Iscrizione e cancellazione

Gli elementi sono devoluti al fondo di garanzia iscrivendoli in un apposito registro, chiamato «Registro del fondo di garanzia».

Se esistono parecchi fondi, l’istituto assicurativo tiene un registro speciale per ciascuno di essi.

Il ritiro di elementi si fa annullando la loro iscrizione nel registro.

Art. 42 Tenuta del registro

La disposizione del registro del fondo di garanzia, compresa la rappresentazione su un supporto d’immagini, dev’essere approvata dall’UFAP.

L’UFAP emana istruzioni sulle varie categorie di elementi del fondo di garanzia.

Se esistono più fondi, deve essere designato il fondo al quale è devoluto l’elemento. Gli elementi sono numerati separatamente, per ogni fondo e per ogni categoria di elementi.

L’UFAP fissa le indicazioni richieste per il controllo delle diverse categorie di elementi. Tali indicazioni devono figurare nel registro.

Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni d’iscrizioni sono datate.

Sezione 6 Elenco degli elementi

Art. 43

Nel comunicare l’importo limite secondo l’articolo 18, la società deve unire un elenco degli elementi patrimoniali allestito nella forma prescritta dall’UFAP.

Sezione 7 Verifiche

Art. 44 Verifiche dell’UFAP

L’UFAP verifica almeno una volta all’anno se:

  1. l’importo limite è calcolato correttamente;

  2. il registro del fondo di garanzia è tenuto regolarmente e i prelievi gli sono stati comunicati conformemente alle prescrizioni;

  3. gli elementi iscritti nel registro del fondo di garanzia: 1. sono disponibili e custoditi conformemente alle prescrizioni; 2. corrispondono almeno all’importo limite; 3. soddisfano le prescrizioni sugli investimenti della legge e della presente ordinanza.

Se gli elementi non sono custoditi dall’istituto assicurativo, l’UFAP può procedere ad un controllo in base ad un registro allestito dal depositario.

Può effettuare il controllo mediante verifiche saltuarie.

Può tenere conto dei risultati di un controllo effettuato dagli organismi interni dell’istituto assicurativo o da terzi su delega.

Art. 45 Disponibilità e custodia degli elementi

L’istituto assicurativo deve poter dimostrare in ogni momento senza indugio che gli elementi del fondo di garanzia sono disponibili.

Esso deve tenere gli elementi custodibili in un luogo sicuro e separati dal resto del suo patrimonio (custodia in proprio) oppure depositarli presso un terzo che li tiene in un conto separato (custodia presso un depositario).

Art. 46 Approvazione del luogo di custodia

All’UFAP sono sottoposti per approvazione:

  1. in caso di custodia in proprio, il luogo di custodia;

  2. in caso di custodia presso un depositario: 1. il depositario; 2. un’eventuale custodia presso terzi o un deposito collettivo; 3. un’eventuale custodia all’estero.

L’approvazione è data se sono salvaguardati gli interessi degli assicurati.

Per la custodia presso terzi o per il deposito collettivo in Svizzera, gli interessi degli assicurati sono ritenuti salvaguardati quando il depositario risponde verso la società per l’adempimento degli obblighi di custodia.

Per motivi importanti, l’UFAP può disporre, in ogni tempo, che sia mutato il luogo di custodia, il depositario o il tipo di custodia.

Sezione 8 Ritiro di elementi

Art. 47 Ritiro previo avvertimento

L’istituto assicurativo può ritirare elementi dal fondo di garanzia solo alla condizione di sostituirli in pari tempo con altri equivalenti e d’avvertirne immediatamente l’UFAP.

Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni d’iscrizioni devono essere comunicate all’UFAP nella forma da esso prescritta.

L’UFAP può tuttavia concedere, per ragioni speciali, un termine per la sostituzione degli elementi ritirati.

Art. 48 Ritiro senza avvertimento

Se la gestione del fondo lo esige, l’istituto assicurativo può, senza avvertirne l’UFAP, ritirare elementi dal posto dove sono custoditi, ma soltanto per il tempo necessario al compimento delle operazioni amministrative.

Capitolo 3 Disposizioni speciali per l’esercizio della previdenza professionale35

Sezione 1 Conto d’esercizio annuo e obbligo d’informare

Art. 49 Conto d’esercizio annuo

Per l’esercizio della previdenza professionale, deve essere tenuto un conto d’esercizio separato secondo le prescrizioni del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Gli elementi del fondo di garanzia per l’esercizio della previdenza professionale fanno parte del conto d’esercizio per la previdenza professionale.

Il trasferimento di valori patrimoniali dal conto d’esercizio per la previdenza professionale a quello per il rimanente esercizio e viceversa avviene al valore contabile. La differenza rispetto al valore di mercato è contabilizzata nel conto d’esercizio per la previdenza professionale quale profitto o perdita. Se manca il valore di mercato, l’istituto assicurativo determina la valutazione conforme al mercato. Il metodo di valutazione deve essere approvato dall’UFAP.

Art. 49a Obbligo d’informare

Entro cinque mesi dal giorno di chiusura del bilancio, gli istituti assicurativi trasmettono agli assicurati il conto d’esercizio per la previdenza professionale, le indicazioni sul calcolo e la distribuzione della partecipazione alle eccedenze e tutte le altre informazioni necessarie agli assicurati per adempiere gli obblighi legali di informare.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615).

Sezione 2 Partecipazione alle eccedenze

Art. 49b Diritto alla partecipazione alle eccedenze

Gli assicurati hanno diritto al versamento di una partecipazione alle eccedenze conformemente alla presente sezione.

Fatto salvo l’articolo 49m capoverso3, la partecipazione alle eccedenze deve essere versata la prima volta al termine del primo anno d’assicurazione.

Citato in

Art. 49c Principi generali per il calcolo della partecipazione alle eccedenze

La partecipazione alle eccedenze è calcolata in base al conto d’esercizio. Le voci consuntive vanno suddivise in processo di risparmio, di rischio e di costo, secondo gli articoli 49d–49f.

La partecipazione alle eccedenze va calcolata almeno una volta all’anno.

Art. 49d Processo di risparmio

Il processo di risparmio comprende l’alimentazione dell’accredito di vecchiaia, la trasformazione in rendite di vecchiaia e la liquidazione delle rendite di vecchiaia in corso con i loro diritti in fase di acquisizione e le rendite per superstiti che ne risultano.

Il provento del processo di risparmio (componente risparmio) corrisponde ai redditi di capitale nel conto d’esercizio, dedotti i costi di investimento e di gestione di capitali nonché di versamento delle rendite e aggiunto l’utile della liquidazione delle rendite in corso.

Art. 49e Processo di rischio

Il processo di rischio comprende il pagamento di prestazioni in caso di decesso e la loro liquidazione sotto forma di prestazioni in capitale, di rendite per vedove, per vedovi e per orfani nonché il pagamento di prestazioni di invalidità e la loro liquidazione sotto forma di capitale d’invalidità, di rendite d’invalidità, di rendite d’invalidità per figli e di esenzione dai premi.

Il provento del processo di rischio (componente rischio) corrisponde ai premi di rischio scaduti, aggiunto l’utile della liquidazione delle rendite per superstiti e di invalidità in corso (reddito di capitale netto).

Art. 49f Processo di costo

Il processo di costo comprende le spese per la gestione e la vendita di soluzioni assicurative della previdenza professionale. La liquidazione delle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità in corso non è inclusa nel processo di costo.

Il provento del processo di costo (componente costo) corrisponde ai premi di costo scaduti, esclusi i costi di investimento e di gestione di capitali, di versamento delle rendite e di liquidazione delle rendite in corso.

Art. 49g Casi particolari

I contratti di assicurazione o parti di essi per i quali sono stati concordati conti di entrate e uscite separati sono registrati separatamente anche nel conto d’esercizio per i relativi processi; non sono considerati per il calcolo delle componenti di cui agli articoli 49d–49f.

I contratti di assicurazione per i quali è stato concordato il trasferimento sull’assicurato del rischio legato all’investimento di capitali («Separate Account» o «Fonds cantonnés») non sono considerati per il calcolo della componente risparmio di cui all’articolo 49d.

I contratti di tipo puramente stop-loss non sono considerati per il calcolo della componente rischio e della componente costo di cui agli articoli 49e e 49f.

Art. 49h Quota minima

Almeno il 90 per cento delle singole componenti di cui agli articoli 49d–49f (quota minima) va impiegato conformemente agli articoli 49i–49k.

Se il reddito di capitale netto conformemente all’articolo 49d capoverso2 corrisponde al sei per cento o più della riserva matematica e l’interesse minimo LPP corrisponde a due terzi o meno di questo tasso in percentuale, le eccedenze vanno ripartite come segue:

  1. il reddito di capitale sul margine di solvibilità in favore dell’istituto assicurativo;

  2. il 90 per cento del risultato in favore degli assicurati e il 10 per cento in favore dell’istituto assicurativo. Per risultato va inteso il saldo totale positivo conformemente all’articolo 49j capoverso 1 dedotta la costituzione di accantonamenti prevista in funzione del piano d’esercizio conformemente all’articolo 49j capoverso 1 lettera a.

Un istituto assicurativo che viene a trovarsi in una situazione particolare deve segnalarlo all’UFAP. Quest’ultimo può, su domanda o d’ufficio, prevedere un disciplinamento che deroghi ai capoversi 1 e 2. Sussiste una situazione particolare se:

  1. l’istituto assicurativo necessita di fondi propri supplementari per soddisfare i requisiti in materia di solvibilità;

  2. la parte degli investitori è sproporzionata rispetto alla distribuzione delle eccedenze agli assicurati.

L’impiego delle parti eccedenti la quota minima delle singole componenti di cui agli articoli 49d–49f deve essere sottoposto per approvazione all’UFAP con un’eventuale domanda di distribuzione dell’utile agli investitori.

Citato in

Art. 49i Impiego delle singole componenti

Le singole componenti di cui agli articoli 49d–49f sono impiegati, per l’ammontare della quota minima di cui all’articolo 49h, come segue:

  1. componente risparmio: per gli interessi tecnici creditori al tasso d’interesse garantito e per la liquidazione delle rendite di vecchiaia in corso con i loro diritti in fase di acquisizione e le prestazioni per superstiti che ne risultano;

  2. componente rischio: per le spese in relazione alle prestazioni assicurative, in particolare per la costituzione della riserva matematica di nuove rendite d’invalidità e rendite per superstiti, per la liquidazione delle rendite d’invalidità e delle rendite per superstiti in corso nonché per il trattamento dei sinistri;

  3. componente costo: per i costi di gestione e commercializzazione nell’esercizio della previdenza professionale.

Art. 49j Procedura in caso di saldo totale positivo

Il saldo totale positivo dopo l’impiego delle componenti secondo l’articolo 49i, è utilizzato in funzione del piano d’esercizio dell’istituto assicurativo per:

  1. la costituzione di accantonamenti per: 1. il rischio di longevità, 2. future lacune di copertura in caso di conversione delle rendite, 3. gli eventi assicurati annunciati ma non ancora liquidati, ivi compresi i consolidamenti della riserva matematica per le rendite d’invalidità e le rendite per superstiti, 4. gli eventi assicurati insorti ma non ancora annunciati, 5. le fluttuazioni dei danni, 6. le fluttuazioni di valore degli investimenti di capitale;

  2. la copertura dei costi per il capitale di rischio supplementare assunto con l’approvazione dell’UFAP; esso può essere impiegato, da un lato, per adempiere le prescrizioni concernenti la vigilanza oppure, dall’altro, per migliorare i proventi dell’investimento di capitali;

  3. l’alimentazione del fondo eccedenze.

Gli accantonamenti non più necessari costituiti conformemente al capoverso 1 lettera a vanno attribuiti al fondo eccedenze.

Art. 49k Procedura in caso di saldo totale negativo

Se dopo l’impiego delle componenti secondo l’articolo 49i risulta un saldo totale negativo, occorre dapprima sciogliere gli accantonamenti non più necessari.

Se la misura di cui al capoverso 1 non è sufficiente, per coprire il disavanzo si utilizzano le parti eccedenti la quota minima conformemente all’articolo 49h delle singole componenti di cui agli articoli 49d–49f.

Se la misura di cui al capoverso2 non è sufficiente per coprire il disavanzo, l’importo mancante può essere riportato, tuttavia al massimo per un ammontare pari al fondo eccedenze disponibile.

Se anche la misura di cui al capoverso3 non è sufficiente, il disavanzo viene coperto mediante i fondi propri liberi.

Art. 49l Fondo eccedenze

Il fondo eccedenze è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote eccedentarie spettanti agli assicurati.

Gli importi accreditati al fondo eccedenze devono, fatto salvo l’articolo 49k capoverso3, essere impiegati esclusivamente per il versamento di quote eccedentarie agli assicurati.

Art. 49m Condizioni per la ripartizione della partecipazione alle eccedenze

La partecipazione alle eccedenze per gli assicurati va prelevata esclusivamente dal fondo eccedenze.

Un apporto al fondo eccedenze va distribuito al più tardi entro cinque anni.

In caso di saldo totale negativo delle componenti (art. 49k cpv. 1), per l’anno in questione non può essere distribuita alcuna partecipazione alle eccedenze.

Art. 49n Principi per la ripartizione della partecipazione alle eccedenze

L’eccedenza accumulata nel fondo eccedenze va trasmessa secondo metodi attuariali riconosciuti, tuttavia ogni anno per un ammontare pari al massimo ai due terzi del fondo eccedenze.

La ripartizione della partecipazione alle eccedenze tra gli istituti di previdenza ha luogo conformemente alla proporzione della riserva matematica, all’andamento dei danni legati ai rischi assicurati e ai costi amministrativi causati nonché tenendo conto dell’articolo 68a della legge federale del 25 giugno 198236 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Il DFF può emanare prescrizioni concernenti:

  1. la scelta dei criteri e dei metodi per la ripartizione della partecipazione alle eccedenze;

  2. i presupposti secondo i quali l’UFAP può decidere una deroga alla regola dei due terzi di cui al capoverso 1.

Citato in

Sezione 3 Copertura per gli istituti assicurativi in favore del personale

Art. 49o

Gli istituti assicurativi svizzeri o esteri non autorizzati a praticare l’assicurazione sulla vita possono riassicurare i rischi assunti dagli istituti assicurativi in favore del personale o delle associazioni non sottoposti a sorveglianza, se:

  1. la copertura è concessa sotto forma globale, non proporzionale;

  2. la copertura concerne unicamente i rischi «decesso» e «invalidità», e se

  3. l’istituto assicurativo del personale o dell’associazione copre da sé più del totale delle prestazioni per tali rischi, prevedibili secondo principi attuariali riconosciuti.

Capitolo 4 Verifica dei valori di liquidazione

Art. 50

L’UFAP decide circa l’adeguatezza dei valori di liquidazione all’atto della conversione e del riscatto di polizze dell’assicurazione sulla vita.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 51 Disposizioni transitorie

Le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza per l’esercizio dell’assicurazione sulla vita sono applicabili per l’esercizio dei rami assicurativi 1,2 e 3.

Le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza per la gestione di assicurazioni indipendenti contro le malattie o l’invalidità sono applicabili alla gestione del ramo assicurativo4.

Gli articoli 16 capoverso 1 secondo periodo, 17 capoverso 1 terzo periodo, capoverso2 e capoverso4 secondo periodo, 29 capoverso4 e 31 capoverso3 sono applicabili fino al 31 dicembre 2003, data in cui scade il termine transitorio accordato agli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza semplificata secondo l’articolo 53 capoverso3 della legge del 23 giugno 197837 sulla sorveglianza degli assicuratori.

Art. 51a38 Disposizioni transitorie della modifica del 24 marzo 2004

L’istituto assicurativo attivo nel settore della previdenza professionale deve sottoporre all’UFAP per approvazione entro il 30 giugno 2004:

  1. il piano di suddivisione del conto per l’insieme dell’esercizio tra il conto d’esercizio per la previdenza professionale e quello per il rimanente esercizio;

  2. il piano di suddivisione del fondo di garanzia tra il fondo di garanzia della previdenza professionale e quello per le rimanenti assicurazioni sulla vita;

Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1615).

c. il piano di alimentazione dell’accantonamento per le fluttuazioni di valore degli investimenti di capitali e degli accantonamenti destinati ad ammortizzare il rischio di cambiamento delle basi biometriche, del tasso d’interesse garantito o dell’aliquota di conversione della rendita.

La comunicazione dell’importo legale definitivo al 31 dicembre 2003 e il rapporto sul fondo di garanzia al 31 maggio 2004 vanno presentati separatamente per il fondo di garanzia per la previdenza professionale e per i fondi di garanzia per le rimanenti assicurazioni sulla vita.

Dal 1° gennaio 2005, il conto d’esercizio deve tenere conto dei requisiti di cui all’articolo 49.

Le informazioni di cui all’articolo 49a vanno comunicate per la prima volta nel 2006 per l’anno d’esercizio 2005.

Le prescrizioni del capitolo 3 sezione 2 concernenti il calcolo, il trasferimento e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze vanno applicate dal 1° gennaio 2005 in base all’anno d’esercizio 2004. L’UFAP può autorizzare stime.

Il piano per la procedura di costituzione del fondo eccedenze speciale per la previdenza professionale e il piano per il calcolo della partecipazione alle eccedenze per l’anno d’esercizio 2004 vanno sottoposti all’UFAP per approvazione.

Art. 52 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 200339 L’autorità di sorveglianza può, su richiesta motivata, concedere agli istituti assicurativi un termine di due anni a contare dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2003 relativa al margine di solvibilità e al fondo di garanzia per adeguarsi alle nuove esigenze (art. 4–9).

Classificazione dei rami assicurativi

1 Assicurazione sulla vita – assicurazione del capitale per il caso di sopravvivenza e di morte – assicurazione di rendita – assicurazione complementare per il caso di morte a seguito di incidente, di malattia o di invalidità 2 Assicurazione nuzialità e assicurazione natalità 3 Assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni 4 Assicurazione contro le malattie (compresa l’assicurazione contro l’invalidità)