0.837.913.61
Protocollo aggiuntivo
Preambolo
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,
desiderose di adattare l’Accordo d’assicurazione-disoccupazione concluso il 20 ottobre 19821 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, in seguito definito «Accordo», alle condizioni attuali,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Nell’articolo 3 dell’Accordo, il punto che si trova alla fine della lettera b è sostituito da una virgola e all’articolo è aggiunta una nuova lettera c con il seguente tenore:
…2
Art. 2
Il presente protocollo aggiuntivo è applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1988. Nella misura in cui sia applicabile l’articolo 8, i periodi di occupazione stabiliti prima di tale data sono presi in considerazione come se il presente protocollo fosse già stato in vigore.
Art. 3
Il presente protocollo aggiuntivo è sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn non appena possibile.
Il presente protocollo aggiuntivo entra in vigore il primo giorno del dodicesimo mese che segue quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.
Art. 4
Il presente protocollo aggiuntivo è applicabile per la stessa durata dell’Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo aggiuntivo.Fatto a Berna il 22 dicembre 1992, in due esemplari in lingua tedesca.Per laConfederazione Svizzera:Per laRepubblica federale di Germania:Jean-Luc NordmannWerner Graf von der Schulenburg