142.215
Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS)
del 23 novembre 1994 (Stato 16 luglio 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22b a 22g nonché 25b e 25c della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),2 ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Organo responsabile
L’Ufficio federale degli stranieri (Ufficio federale) tiene, in collaborazione con i servizi federali interessati nonché i Cantoni, un registro automatizzato degli stranieri (Registro centrale degli stranieri: RCS).
Art. 23 Compiti
Il RCS permette di:
4 gestire i dati in maniera automatizzata e di controllare le condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS, dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;
registrare in maniera automatizzata le misure di respingimento;
registrare le decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro;
allestire le statistiche degli stranieri.
Esso comprende:
a. un sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA);
RU 1994 2859
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Nuovo testo giusta l’art. 35 n. 3 dell’O del 22 mag. 2002 sull’introduzione della libera circolazione delle persone ( RS 142.203).
b. un sistema di gestione elettronica degli incarti personali, dell’informazione e della documentazione (EPOS).
La ricerca nel RCS conduce a una consultazione diretta (on-line) all’interno della banca dati RIPOL. Per l’elaborazione dei visti mediante il sistema EVA, tale consultazione si estende alla banca dati AUPER.
Sezione 2 Raccolta dei dati personali
Art. 3 Principio
L’Ufficio federale rileva i dati personali riguardanti gli stranieri, necessari all’adempimento dei compiti secondo la legge, o li fa rilevare dalle autorità cantonali e comunali preposte alla polizia degli stranieri nonché dai posti di frontiera e dalle rappresentanze all’estero.
Sono rilevati segnatamente i dati personali delle seguenti categorie:
identità;
indirizzi;
entrata, soggiorno e partenza dalla Svizzera;
7 dichiarazioni di garanzia e nome e indirizzo dei garanti;
attività lucrativa, datori di lavoro;
misure d’allontanamento e divieti d’entrata;
osservazioni strutturate;
8 genitori affilianti.
I dati personali contenuti nel RCS figurano nell’appendice insieme all’indicazione dell’entità dell’accesso nonché all’autorizzazione di trattare i dati.
Art. 4 Notificazioni dei Cantoni e dei Comuni
I Cantoni e i Comuni notificano senza indugio al RCS:
i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti e le revoche;
le trasformazioni di permessi stagionali;
l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di posto o di professione nel Cantone;
i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;
9 gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;
i rilasci di nuovi permessi di domicilio;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Introdotta dal n. I dell’O del 4 dic. 1995 (RU 1996 194).
Nuovo testo giusta l’art. 35 n. 3 dell’O del 22 mag. 2002 sull’introduzione della libera circolazione delle persone ( RS 142.203).
la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;
le nascite e i decessi;
le adozioni;
le naturalizzazioni ordinarie e gli accertamenti del diritto di cittadinanza;
i cambiamenti e le rettifiche d’identità.
10 le autorizzazioni per il rilascio del visto, i visti di ritorno e le modifiche di visti;
11 le garanzie relative al permesso di dimora.
Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano regolarmente al RCS:
gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;
le decisioni in merito ai permessi.
Art. 5 Notificazioni da parte di altri servizi
Al RCS:
12 ...
13 l’Ufficio federale dei rifugiati notifica regolarmente i rifugiati riconosciuti e la fine dell’asilo nonché i dati personali necessari per il rilascio dei documenti d’identità dei richiedenti l’asilo, degli stranieri ammessi provvisoriamente nonché delle persone bisognose di protezione;
...14
l’Ufficio federale della statistica notifica il numero RIS nonché il ramo rispettivo delle imprese e aziende;
15 conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale, la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e le rappresentanze svizzere all’estero notificano i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti secondo la LDDS;
conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale, i posti di confine notificano i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale.
Introdotta dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Introdotta dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
g. 16 le autorità federali e cantonali competenti notificano gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora.
L’Ufficio federale può ricevere anche notificazioni concernenti stranieri che non hanno adempiuto i loro obblighi di diritto pubblico o relativi ad alimenti, se hanno lasciato la Svizzera o sono di ignota dimora.
Art. 6 Procedura di notificazione
I dati personali possono essere comunicati:
tramite terminali di dati collegati all’ordinatore (on-line);
a lotti su supporti elettronici di dati (ad es. bande magnetiche);
per scritto (moduli di notificazione).
L’Ufficio federale determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati in maniera automatizzata e indica i controlli da eseguire prima della loro trasmissione (prova di plausibilità).
L’Ufficio federale emana istruzioni sulla notificazione dei dati personali da parte dei servizi federali, Cantoni e Comuni nonché delle rappresentanze svizzere all’estero e dei posti di confine; approva inoltre i moduli di notificazione.17 I servizi federali, i Cantoni e i Comuni sono consultati in merito alla procedura di notificazione.
Sezione 3 Comunicazione di dati da parte dell’Ufficio federale
Art. 7 Comunicazione mediante una procedura di richiamo
Conformemente ai compiti prescritti dalla LDDS l’Ufficio federale comunica i dati personali mediante una procedura di richiamo:
alle autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, per l’adempimento dei propri compiti;
al Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, per l’istruzione dei ricorsi;
18 alle autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro per l’adempimento dei compiti prescritti dall’ordinanza del 6 ottobre 198619 che limita l’effettivo degli stranieri;
ai posti di frontiera, per l’esecuzione dei controlli delle persone alla frontiera e il rilascio di visti in via eccezionale;
Introdotta dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
e. 20 alla Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e alle rappresentanze svizzere all’estero per il rilascio e il controllo automatizzato dei visti.
Per altri compiti, l’Ufficio federale comunica dati personali mediante procedura di richiamo:
alla Centrale di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, per la formazione del numero AVS;
alla Cassa svizzera di compensazione, per il chiarimento delle domande di prestazioni da parte di stranieri partiti nonché per il calcolo delle prestazioni che spettano loro;
all’Ufficio federale dei rifugiati, per l’adempimento dei compiti secondo la legge sull’asilo del 5 ottobre 197921 e la LDDS;
alle autorità cantonali e comunali di polizia, per i compiti di controllo di polizia degli stranieri nonché per l’identificazione di persone nell’ambito d’indagini di polizia di sicurezza nonché criminale;
22 alla Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo per l’incasso delle spese procedurali;
23 all’Ufficio federale di polizia: 1. al Servizio degli stranieri per le indagini della polizia preventiva, segnatamente in merito ai divieti d’entrata e agli allontanamenti decisi per la tutela della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, 2. al servizio incaricato della gestione del RIPOL, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 199524, 3. ai servizi di permanenza in materia di corrispondenza Interpol, esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, 4. ai servizi competenti della Polizia giudiziaria federale, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, 5. al servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche di persone scomparse, esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
[RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv.1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262 art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3184).
6. al servizio incaricato della gestione dell’AFIS, esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’ordinanza del 21 novembre 200125 sul trattamento dei dati segnaletici;
g. 26 alla Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del perseguimento in via sostitutiva e dell’esecuzione delle pene, di procedure d’estradizione e dell’assistenza giudiziaria e amministrativa.
I dati personali di terzi non interessati non devono, di regola, essere accessibili, e in nessun caso devono essere trattati ulteriormente.
Il Dipartimento emana le istruzioni necessarie.
Art. 8 Comunicazione nel caso particolare per l’adempimento dei compiti secondo la LDDS
L’Ufficio federale comunica nel caso particolare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i dati personali di cui esse hanno bisogno per l’adempimento dei compiti secondo la LDDS.
L’Ufficio federale può, quando i suoi compiti lo esigano, comunicare dati sugli stranieri alle autorità e a persone o organizzazioni private.
Può notificare in singoli casi, mediante il sistema EVA, i dati personali ad altre autorità federali nonché alle autorità cantonali di polizia degli stranieri per ottenere informazioni su uno straniero che ha depositato una domanda d’entrata.27
Art. 9 Comunicazione nel caso particolare per altri scopi
L’Ufficio federale può comunicare nel caso particolare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i dati personali di cui esse hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali. L’Ufficio federale trasmette alla persona interessata, onde permetterle di darvi seguito, le domande d’informazione emananti da autorità estere nonché da persone o organizzazioni private. Viene fatto presente all’interessato che non vi è l’obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che l’Ufficio federale non comunicherà l’informazione desiderata; è fatto salvo il capoverso 2.
L’Ufficio federale può eccezionalmente comunicare i dati personali, segnatamente l’indirizzo e il tipo di permesso di polizia degli stranieri di uno straniero, a autorità estere o a persone o organizzazioni private ove il richiedente renda verosimile che la persona interessata rifiuti di fornire l’informazione allo scopo di impedirgli l’esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione; alla persona interessata è data prima, nella misura del possibile, l’opportunità di pronunciarsi.
e 4 ...28
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3184).
Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Abrogati dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Art. 9a29 Ripresa di dati immessi nel RCS
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare un’autorità cantonale o comunale alla quale sono conferiti compiti di polizia degli stranieri a ritrasferire, per motivi di razionalizzazione, nel proprio sistema d’informazione i dati del RCS che lei stessa ha elaborato precedentemente. L’autorità citata può elaborare tali dati per adempiere a compiti che esulano dall’ambito della polizia degli stranieri solo se il diritto cantonale lo prevede esplicitamente.
L’Ufficio federale disciplina d’intesa con le autorità interessate la sicurezza e la protezione dei dati. Le istruzioni emanate dalla Confederazione concernenti la sicurezza informatica sono applicabili per analogia. I dettagli sono fissati in un contratto scritto.
L’organo di controllo cantonale previsto dall’articolo37 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati30 (LPD) vigila sul rispetto della protezione dei dati.
Art. 10 Comunicazione di dati personali per mezzo di liste
L’Ufficio federale può consegnare ad autorità, su supporti di dati, liste contenenti dati personali, se tali liste sono direttamente utili all’adempimento dei loro compiti legali e se l’impiego che le autorità richiedenti ne fanno è compatibile con lo scopo dell’elaborazione secondo la LDDS. È fatto salvo l’articolo6 capoverso 1 LPD31 .
Non è permesso consegnare, su qualsivoglia supporto di dati, liste nominative di stranieri a persone o organizzazioni private.
Art. 11 Dati personali per scopi di pianificazione, scientifici e statistici
L’Ufficio federale collabora alla stesura della statistica federale sullo stato annuale della popolazione, di quelle sulla migrazione e sull’attività lucrativa. Fornisce regolarmente a tale scopo all’Ufficio federale di statistica dati singoli resi anonimi, con indicazioni socio-demografiche e geografiche su effettivi e movimento degli stranieri che figurano nel Registro.
Può comunicare dati personali resi anonimi relativi a stranieri:
per scopi di pianificazione, ad autorità svizzere come pure a persone incaricate dalle stesse di procedere a studi di pianificazione;
per scopi scientifici, alle università svizzere e ai loro istituti;
per rilievi statistici, ai servizi ufficiali svizzeri.
Eccezionalmente possono essere comunicati a tali servizi, d’intesa con l’Incaricato federale della protezione dei dati, anche dati personali non resi anonimi. In siffatti casi la protezione della personalità sarà garantita da oneri; in particolare occorre fissare:
il modo di utilizzare i dati;
la scelta delle persone che li possono consultare;
Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
il modo di proteggere i dati;
l’obbligo o meno di restituire i dati o di distruggerli dopo l’uso.
Art. 12 Limitazioni poste alla comunicazione
L’Ufficio federale può comunicare dati personali relativi a un rifugiato riconosciuto ad autorità straniere, come pure a persone o organizzazioni private soltanto se sia escluso che vengano lesi interessi dello stesso degni di protezione.
Sezione 4 Comunicazione di dati personali da parte dei Cantoni e dei Comuni
Art. 13
Le autorità cantonali di polizia degli stranieri, i servizi ufficiali incaricati di tenere per i Comuni il controllo degli stranieri nonché tutti gli altri servizi ufficiali che, in applicazione della LDDS, raccolgono o utilizzano dati personali relativi agli stranieri possono comunicare tali dati ad altre autorità soltanto se lo permettono il segreto d’ufficio e le prescrizioni cantonali e comunali sulla protezione dei dati e se non sono lesi interessi dello straniero degni di protezione.
Gli articoli 8 a 10 della presente ordinanza sono applicabili per analogia alla comunicazione di dati personali del RCS da parte di organi cantonali e comunali, nella misura in cui non esistano prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati.
Liste nominative di stranieri possono essere consegnate alle autorità svizzere soltanto se tali dati personali sono direttamente utili all’adempimento dei loro compiti legali e se l’impiego che le autorità richiedenti ne fanno è compatibile con lo scopo dell’elaborazione secondo la LDDS.
L’articolo 11 capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia alla comunicazione di dati a scopi di pianificazione e scientifici.
Sezione 5 Statistiche
Art. 14
L’Ufficio federale, nella misura in cui sia necessario per adempiere ai compiti previsti dalla LDDS e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche sugli stranieri e in particolare sulle domande di visto rifiutate.32
L’Ufficio federale trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche di cui questi hanno bisogno per l’adempimento dei compiti secondo la LDDS.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
L’Ufficio federale pubblica le statistiche più importanti e può, su richiesta, mettere a disposizione di autorità, come pure di persone o organizzazioni private, per le loro necessità, dati statistici complementari.
L’Ufficio federale può procedere a rilievi statistici speciali per le autorità come pure per persone o organizzazioni private.
Le statistiche non devono consentire di trarre conclusioni nei riguardi degli interessati.
Sezione 6 Controlli
Art. 15
Con l’aiuto del RCS, l’Ufficio federale tiene controlli periodici sui permessi rilasciati e sull’effettivo degli stranieri.
L’Ufficio federale comunica a questo scopo le liste degli effettivi degli stranieri nonché le liste con le date di scadenza dei loro permessi alle autorità cantonali di polizia degli stranieri, come pure ai servizi ufficiali incaricati di tenere per i Comuni il controllo degli stranieri. Tali autorità collaborano ai lavori di controllo.
Sezione 7 Disposizioni generali sulla protezione dei dati
Art. 16 Sicurezza dei dati
L’Ufficio federale, le autorità cantonali di polizia degli stranieri, i servizi ufficiali incaricati di tenere per i Comuni il controllo degli stranieri e gli altri servizi che collaborano con il RCS adottano, ciascuno nel proprio settore, le misure d’organizzazione e d’ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati. L’Ufficio federale emana istruzioni sulle esigenze poste alla sicurezza dei dati e assicura il coordinamento giusta le raccomandazioni dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione33.
I dati personali, i programmi e la documentazione relativa a tali programmi devono essere protetti onde impedirne l’accesso, la modificazione o la distruzione da parte di persone non autorizzate, come pure la sottrazione.
In caso di distruzione, sottrazione o perdita, la ricostituzione dei dati personali e dei programmi del RCS deve essere assicurata mediante una copia protetta separatamente. Occorre curare che il Registro possa continuare a essere tenuto in modo appropriato anche in caso di disfunzione degli impianti.
Art. 17 Consulenza in materia di protezione dei dati
L’Ufficio federale designa un consulente in materia di protezione e sicurezza dei dati. Questi verifica periodicamente esattezza e sicurezza dei dati del RCS.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del19 dic. 1997.
Stabilisce in un apposito regolamento le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare l’elaborazione non autorizzata dei dati e disciplina l’aggiornamento automatico dell’elaborazione dei dati.34
Art. 18 Esattezza dei dati personali
Controlli periodici garantiscono la trasmissione esatta e completa dei dati personali registrati su supporti di dati.
Art. 19 Archiviazione e cancellazione
L’Ufficio federale regola il modo e la durata dell’archiviazione dei dati personali del RCS.
I dati degli stranieri naturalizzati in Svizzera vanno cancellati dal RCS dopo due anni.
Il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto; al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, devono essere cancellati nel RCS tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti.35
I dati personali notificati dall’Ufficio federale dei rifugiati giusta l’articolo5 capoverso1 lettera b per il rilascio dei documenti d’identità dei richiedenti l’asilo, degli stranieri ammessi provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione devono essere resi accessibili agli utenti del RCS unicamente per questo scopo e in vista del prelievo delle tasse corrispondenti.36
L’Ufficio federale propone all’Archivio federale tutti i dati destinati alla radiazione, conformemente alla legge federale del 26 giugno 199837 sull’archiviazione. Esso distrugge i dati che l’Archivio federale giudica senza valore archivistico. 38
Sezione 8 Tasse
Art. 20
L’Ufficio federale riscuote una tassa di 20 franchi per le domande d’informazione concernenti l’indirizzo da parte di persone o organizzazioni private conformemente all’articolo 9 capoverso 2.39
L’Ufficio federale riscuote una tassa che copre le spese per:
a. statistiche che mette a disposizione di persone o organizzazioni private (art. 14 cpv. 3) o che elabora specialmente per esse (art.14 cpv. 4);
Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 1995 (RU 1996 194).
Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 1995 (RU 1996 194). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 febbraio 1999 (RU 1999 1240).
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3184).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
b. procedere a rilievi speciali secondo gli articoli 11 e 14 capoverso 4 per servizi cantonali e comunali, nella misura in cui ne risultino spese importanti.
Può eccezionalmente ridurre la tassa o rinunciare a riscuoterla. Disciplina i dettagli nel quadro di apposite istruzioni.40
Sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 20 maggio 199741 sulle tasse LDDS.42
Sezione 9 Ripartizione delle spese ed esigenze d’ordine tecnico
Art. 21
I Cantoni partecipanti e le altre autorità collegate al RCS si assumono le spese d’acquisto e gestione dei loro apparecchi. L’installazione e la gestione delle linee dei dati sono finanziate dalla Confederazione fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nella capitale cantonale. I Cantoni prendono a carico le spese d’installazione e gestione delle linee secondarie necessarie sui loro territori.
Le stazioni dei dati previste per l’utilizzazione esterna all’amministrazione federale devono corrispondere alle prescrizioni d’ordine tecnico relative agli impianti informatici della Confederazione. Il Dipartimento fissa i dettagli.
Sezione 10 Disposizioni finali
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
È abrogata l’ordinanza del 20 ottobre 198243 sul RCS.
Art. 23 Disposizione transitoria
A partire dal 1° luglio 1998, al più tardi, il numero AVS non sarà più creato a nuovo per il RCS.
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).
[RU 1982 1906, 1990 1591 n. I 2, 1993 2012] Appendice44 (art. 3 cpv. 3) Spiegazione dei segni Livello d’accesso: A: Consultazione A1: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri nonché persone che sono oggetto di rapporti di controllo alla frontiera A2: Consultazione limitata a persone colpite da misure di respingimento A3: Consultazione limitata alla procedura in materia di rilascio di visti A4: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri, a persone che sono oggetto di un rapporto di controllo alla frontiera nonché alla procedura in materia di rilascio di visti B: Trattamento B1: Consultazione. Trattamento esclusivamente nel contesto di rapporti di controllo alla frontiera e della procedura in materia di rilascio di visti B2: Consultazione. Trattamento limitato a persone colpite da misure di respingimento B3: Consultazione. Trattamento limitato ai dati personali per il rilascio dei documenti d’identità per richiedenti l’asilo, per stranieri ammessi provvisoriamente e per persone bisognose di protezione nonché alla procedura in materia di rilascio di visti che rientra nel campo del diritto d’asilo B4: Trattamento limitato alla procedura in materia di rilascio di visti Vuoto: Nessun accesso Unità operazionali: CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione politica OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze svizzere all’estero
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240). Aggiornata giusta il n. II dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3184).
SR/DFGP: Servizio dei ricorsi DFGP SSC Berna: Polizia cantonale di Berna, Servizio degli stranieri e della cittadinanza del Cantone di Berna UCC/CSC: Ufficio centrale di compensazione e Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro UFDS: Ufficio federale degli stranieri – I: Registro centrale degli stranieri – II: Collaboratore responsabile – III: Servizio dei fascicoli UFG: Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale UFP: Ufficio federale di polizia – I: Servizio degli stranieri – II: Polizia giudiziaria federale – III: Ufficio centrale nazionale Interpol, Servizio permanente su24 ore, Centrale d’intervento PGF, Sezione documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS Services – IV: Sezione RIPOL UFR: Ufficio federale dei rifugiati Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.215 Catalogo dei dati Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * 1. Identità N. RCS A A A A A A A4 A A A A A A A A A A3 A3 A Numero personale UFR A A A A A Data della prima registrazione A A A A A A A A A A A A A A A A3 A3 A Statuto personale (codice) A A A A A A A4 A A A A A A A A A A3 A3 A Nome “alias” (codice) B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A3 A3 A N.
AVS B A A A A A4 A4 A1 A A A A A A A Cognome, nome B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A B4 B4 A Data di nascita B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A B4 B4 A Sesso B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A B4 B4 A Stato civile B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A B4 B4 A Cittadinanza B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A B4 B4 A Paese d’origine B B B B B A A A Luogo d’origine B B B B B A A A Cittadinanza del coniuge B B B B B B1 B3 A A B4 B4 Luogo di nascita B B B B B B1 B2 B3 A A A B4 B4 Nato/a in Svizzera B B B B B A4 A4 A1 A A A A A A A A3 A3 Deceduto/a il B B A B A A A A A A A A A A A A Registro centrale degli stranieri 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Coniuge svizzero/a B B B B B A4 A4 A1 A A A A A A A Libretto per stranieri dei genitori B B B
B B A A A Genitore svizzero B B B B B A4 A4 A1 A A A A A A A Cognome e nome dei genitori B B B B B B1 B2 B3 A2 A A B4 B4 Cognome, nome e data di nascita dei figli B A B B A4 A Famiglia o gruppo (codice) B B B B A A A A N. di famiglia o di gruppo B B B B A A A A N. di controllo del processo B A A A A A A A A A A A B4 A 2. Indirizzi Indirizzo in Svizzera B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A B4 B4 A Comune di residenza B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A A B4 B4 A Indirizzo all’estero B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A2 A A B4 B4 A Indirizzo postale A B B3 Indirizzo valido a partire dal A B B3 3.
Documenti di viaggio Tipo del documento di legittimazione B B A B B B1 A4 A1 B3 A A A A A A B4 B4 Autorità che lo ha rilasciato B B A B B B1 A4 A1 B3 A A A A A A B4 B4 Data del rilascio B B A B B B1 A4 A1 B3 A A A A A A B4 B4 Durata di validità B B A B B B1 A4 A1 B3 A A A A A A B4 B4 Numero B B A B B B1 A4 A1 B3 A A A A A B4 B4 Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * 4. Entrata Paese limitrofo B A B B A4 A Rappr.
all’estero responsabile B B A B A B1 B2 B3 A4 A4 A4 A4 A2 A A B4 B4 Decisione d’entrata valida dal/al B B A B A A4 A4 A1 A A4 A4 A A4 A A A3 A3 Durata probabile del soggiorno B B A B A B1 B3 A A B4 B4 Numero dei familiari partecipi al viaggio B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 A A B4 B4 Professione B B A B B1 B3 A4 A4 A4 B4 B4 Condizioni d’entrata B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 A A B4 B4 Durata del soggiorno richiesta B B A B B1 B3 B4 B4 Copertura delle spese di soggiorno B B A B B1 B3 B4 B4 Ospite / partner d’affari (cognome, indi- B B A B B1 B3 A4 A4 A4 B4 B4 rizzo) Dichiarazione di garanzia sì/no B B A B A A4 B3 A3 A3 Garante (cognome, indirizzo) B B A B A B1 B3 B4 B4 Data d.
rilascio della dichiarazione di ga- B B A B B1 B3 B4 B4 ranzia Identità e professione dei familiari B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 (solo per visto familiare) Categoria di stranieri del coniuge B B A B B1 B3 B4 B4 Preavviso A A A A A3 Arrivo da (luogo) B B A B B1 B3 B4 B4 Registro centrale degli stranieri 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Paese di destinazione B B A B B1 B3 B4 B4 Visto del Paese di destinazione valido fi- B B A B B1 B3 B4 B4 no al Numero del biglietto d’aereo B B A B B1 B3 B4 B4 Avviso temporaneo di trasmissione B B A B B1 B3 B4 B4 Genere di visto B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 A B4 B4 Suddivisione del genere di visto B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 B4 B4 Tipo del visto B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 B4
B4 Scopo del visto B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 A B4 B4 Numero del visto A A A A A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A A3 A3 Dati complementari concernenti il visto B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 B4 B4 Numero massimo di giorni del soggiorno B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 B4 B4 Durata di validità del visto B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 A A B4 B4 Numero di entrate autorizzate B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 A B4 B4 Notificazione dei visti rilasciati B B A B B1 B3 A4 A4 A4 B4 B4 Motivo del rifiuto B B A B B1 B3 A4 A4 B4 B4 Decisione di rifiuto B B A B A4 B3 A4 A4 A4 A3 B4 Modo d’annullamento B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 B4 B4 Data dell’annullamento B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 B4 B4 Motivo dell’annullamento B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A4 B4 B4 Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * 5. Soggiorno e partenza Tipo doc.
legittimazione A A A A A A4 A4 A A A A A A A A A A Data effettiva d’entrata B B A B B A4 A4 A B3 A A A A A A A A Data determinante per il domicilio B B A B A A A A A A Data cambiamento statuto B B A B A A A A A Motivo della data determinante B B A B A A A A A Data di notificazione B B A B B A A A Autorizzazione valida dal / al B B A B B A4 A4 A1 B3 A A A A A A A3 A3 A Tipo dell’ammissione (codice) B B A B B A3 B3 A A A3 A3 A Scopo del soggiorno B B A B B A4 A4 A1 B3 A A A A A A A3 A3 A Approvazione UFDS (codice e data) B B A A A A A A A Camb.
luogo domicilio (codice e data) B B A B A A A A A A A A A Condizioni soggiorno B B A B B A A A Indicazione decisione preliminare B B A B B A A A A Tipo di naturalizzazione B A A A A A A A Comune di naturalizzazione B A A A A A A A Data di naturalizzazione B A A A A A A A A A A Data annullamento della decisione B B A B B A A A A A Notifica domanda d’asilo (data) A B B3 Data ammissione provvisoria A B B3 N. centro d’accoglienza A B B3 Registro centrale degli stranieri 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Indicazione su "azione" A B B3 Indicazione “La presente decisione può A A B A4 A4 A1 A A A A A essere utilizzata quale permesso di dimora” 6.
Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro Riferimento dell’ufficio del lavoro B B A B B A Durata di validità della decisione B B A A B A Tipo di contingente A A A A A A N. del contingente A A A A A A Periodo del contingente B B A A B A N. delle unità del contingente A A A A Data della registrazione B B B A A A Data della domanda B B B A A A Articolo (richiesto/autorizzato) B B B A A A Numero di mesi (massimo/minimo) B B B A A A Stato del trattamento B B B A A A Motivazione B B B A A A Riferimento della ditta B B B A A A 7. Attività lucrativa Attività esercitata B B A B B B1 A4 B2 B3 A A A A A2 A A B4 B4 A Cittadinanza. Domicilio.
Dimora 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Posizione professionale B B A B B B3 A A A Inizio e fine dell’impiego B B A B B B3 A A Paese di lavoro B B A B B A A A A Attività lucrativa secondaria B B A B B B3 A A A N. ore di lavoro settimanali B B A B B A A A A 8. Aziende N.
RIS A A A A A A A A A Nome della ditta B B A B B A4 A4 A1 B3 A A A A A A A Indirizzo B B A B B A4 A4 A1 B3 A A A A A A A Agglomerazione B B A B B B3 A A Gruppo economico B B A B B B3 A A Comune di lavoro B B A B B B3 A A A Notificato all’UFDS B A A A A A A A Ultima mutazione (utente, data) A A A A A A A A Paese (codice) B B A B B B3 A A N. collettivo delle aziende B B A B B B3 A A Effettivo mass. ballerine per impresa B B B A A Registro centrale degli stranieri 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * 9.
Misure d’allontanamento e di respingimento Data di notificazione B B A B B2 B2 A A2 A Valevole dal B B A B B2 B2 A A A A A A2 A Valevole fino B B A B B2 B2 A A2 A Abrogato il B B A B B2 B2 A A2 A Motivazione B B A B B2 B2 A A2 A Ramo economico B B A B B2 B2 A A2 A Domanda del B B A B B2 B2 A A Termine di partenza B B A B A B2 B2 A A A A A A A Proroga del termine di partenza fino B B A B A B2 B2 A A A A A A A Data di partenza B B A B B2 B2 A A Proroga del B B A B B2 B2 A A A A A A Sospensione dal/al B B A B B2 B2 A A A A A A Osservazione come da decisione B B A B B2 B2 A A 10. Rapporto di controllo alla frontiera N. posto di confine B A A A B1 A1 A1 A A A A A A A3 A3 Designazione posto di confi- B A A A B1 A1 A1 A A A A A A A3 A3 ne/funzionario Luogo del passaggio di frontiera B A A A B1 A1 A1 A A A A A A Cittadinanza. Domicilio.
Dimora 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Entrata / partenza / sul terreno B A A A B1 A1 A1 A A A A A A Mezzi di trasporto B A A A B1 A1 A1 A A A A A A Motivazione B A A A B1 Motivo del trattenimento B A A A B1 Passaggio di frontiera osservato da/non B A A A B1 osservato Fatti B A A A B1 Osservazioni interne B A A A B1 Descrizione della falsificazione B A A A B1 Data e ora del respingimento B A A A B1 A1 A1 A A A A A A A3 A3 Stesura rapporto di polizia (sì/no) B A A A B1 A1 A1 A A A A A A Motivi del respingimento (codice) B A A A B1 A1 A1 A A A A A A A3 A3 Data e ora della consegna B A A A B1 A1 A1 A A A A A A dell’interessato/a alla polizia 11.
Osservazioni strutturate Data del matrimonio B B A B A A A A Primo soggiorno in Svizzera dal/al B B A B A A A A Arrivo di / il B B A B A A A A Consenso dal/al B B A B B A A A Permesso di domicilio dal B B A B A A A A Registro centrale degli stranieri 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Data del rilascio dal controllo B B A B A A A A Soggiorno all’estero dal/al B B A B A A A A Motivo del soggiorno all’estero B B A B A A A A Decisione del ... è abrogata B B A B B A A A Incarto precedente: cfr. n. rif.
B B A B B A A A Codici d’osservazione B B B B A A A Codici d’osservazione valevoli dal/al B B B B A A A Collaboratore B B B B A A A Utente B B B B A A A A Data della mutazione B B B B A A A A 12. Domande d’indirizzi Richiedente (cognome/indirizzo: soltanto B per conto finale tasse) 13. Tasse Tasse della polizia degli stranieri B B A B B B1 B3 B4 B4 Tasse dell’ufficio cantonale del lavoro B B B B Saldo cassa B B B 14. Protocollo delle mutazioni Tipo di mutazioni A A A A A A A A A A3 A3 Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Utente A A A A A A A A A A3 A3 Data della mutazione A A A A A A A A A A3 A3 Data dell’evento A A A A A A A A A A3 A3 Data allestimento del doc.
A A A A A A A A A A3 A3 Autorità decisionale e autorità richiedente A A A A A A A A A A3 A3 Tipo di decisione A A A A A A A4 A1 A A A A A A A A3 A3 15. Gestione dei fascicoli N. fascicolo UFDS ** B B B A A A A1 A A A A A A A2 A A A3 A3 A N. fascicolo UFR A B B3 N. rif. cantonale B B B B B A A4 B2 A A A A A A A A A3 A3 A N. rif. comunale B B B B A B2 A A A A A Fascicolo (ubicazione/data/ora dalle-alle) B B B B A A A A Collaboratore responsabile B B B Categoria documento ** B A B A A Denominazione fascicolo ** B B B A A Data del documento ** B B B A A Data di annulamento ** B B B A A Detentore del fascicolo ** A A A A A Sigla del collaboratore ** B B B A A Registro centrale degli stranieri 142.215 Campi dati RCS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFG UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA
I II III * * Berna * I II IIII IV DFGP CSC * * Cognome del collaboratore ** B B B A A Nome del collaboratore ** B B B A A Identificazione ** B B B A A Data di apertura ** A B A A A Data di riservazione (dal...al...) ** A B A A A N. di riservazioni ** A A A A A Qualifica ** A B A A A Accesso fino al ** A B A A A Classificatore ** A A A A A Pagine ** A A A A A * Accesso e campo dati EVA ** Accesso e campo dati EPOS