Fonte

817.191.54

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell’igiene delle carni (OFIgC)
(OFIgC)

del 1° marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 41 capoverso1 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari, ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i requisiti che devono soddisfare:

  1. i veterinari dirigenti designati dai Cantoni secondo l’articolo 40 capoverso 5 della legge sulle derrate alimentari;

  2. gli ispettori delle carni;

  3. i controllori delle carni con titolo di veterinari;

  4. i controllori delle carni senza titolo di veterinari.

Per i supplenti che esercitano le funzioni di cui alle lettere b-d valgono le stesse esigenze.

Sezione 2 Condizioni di nomina

Art. 2 Diploma

Chi intenda essere nominato a una delle funzioni di cui all’articolo1 deve essere titolare del diploma dell’organo di controllo corrispondente per la nomina alla rispettiva funzione.

I veterinari cantonali appena nominati che non dispongono del relativo diploma, esercitano ad interim la funzione di veterinario dirigente, sempre che questo posto non sia già occupato. Il diploma deve essere conseguito entro 18 mesi dall’entrata in funzione.

RU 1995 1744

Art. 3 Ulteriori condizioni per la nomina

I Cantoni possono stabilire ulteriori condizioni per la nomina.

Sezione 3 Formazione

Art. 4 Formazione di base

Chiunque intenda conseguire un diploma per una funzione di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a-c deve aver concluso gli studi di medicina veterinaria.

Art. 5 Studi all’estero

Chi ha compiuto gli studi all’estero, deve sottoporre il suo diploma finale alla commissione d’esame del Dipartimento federale dell’economia pubblica, prima dell’inizio della formazione.

I diplomi finali esteri sono riconosciuti se:

  1. comprovano che il titolare ha acquisito conoscenze basilari di medicina veterinaria equivalenti alle esigenze dell’esame svizzero per veterinari (O del 19 nov. 19802 sugli esami dei veterinari); e

  2. il titolare conosce a sufficienza una lingua ufficiale svizzera.

La commissione d’esame decide in merito al riconoscimento del diploma e comunica la sua decisione al candidato. Può subordinare la sua decisione al risultato di un esame orale.

Art. 6 Formazione per veterinari dirigenti

Chiunque intenda conseguire il diploma di veterinario dirigente, deve:

  1. essere titolare del diploma di ispettore delle carni o comprovare conoscenze o esperienze equivalenti;

  2. portare a termine un corso pratico di un mese presso l’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) nei settori della: 1. direzione dell’ispezione delle carni, 2. procedura d’approvazione dei progetti per macelli.

Art. 7 Formazione per ispettori delle carni

Chiunque intenda conseguire il diploma di ispettore delle carni deve:

  1. essere titolare del diploma di controllore delle carni;

  2. comprovare una formazione pratica di almeno 50 giorni lavorativi presso diversi organi di controllo della Confederazione e dei Cantoni che gli abbia consentito di acquisire conoscenze nell’attività amministrativa, nel controllo degli animali da macello e delle carni, nonché nell’ispezione dei macelli e delle aziende per il sezionamento, la lavorazione, la refrigerazione e il deposito;

  3. acquisire conoscenze in materia di:

1. legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sui medicinali, 2. patologia, microbiologia e parassitologia nell’ambito dell’ispezione degli animali da macello e delle carni, 3. detenzione di bestiame, 4. tecnica di macellazione e tecnologia delle derrate alimentari, 5. igiene aziendale e delle derrate alimentari, 6. dei più importanti metodi di analisi di laboratorio, 7. procedura nell’ambito dell’ispezione di aziende.

La formazione pratica e teorica è diretta da un veterinario dirigente. Le conoscenze teoriche possono essere acquisite frequentando corsi o in modo autodidattico.

Formazione per controllori delle carni con titolo di veterinario

Chiunque intenda conseguire il diploma di controllore delle carni con titolo di

  1. dar prova di attitudine alla cooperazione multidisciplinare;

  2. comprovare una formazione pratica di almeno 30 giorni lavorativi in una grande azienda che:

1. contempli lo svolgimento del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni e 2. comprenda una verifica dei sistemi di gestione della sicurezza delle derrate alimentari o della salute animale nei macelli e nelle aziende di sezionamento;

c. acquisire conoscenze in materia di: 1. legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sui medicinali, comprese la procedure amministrative, nella misura in cui siano di rilievo per i controlli ufficiali nei macelli e nelle aziende di sezionamento, 2. epizooziologia, patologia, microbiologia, parassitologia, epidemiologia, igiene delle derrate alimentari, inclusa la valutazione dei risultati di laboratorio, tecnologia della carne ed etologia, nella misura in cui siano di rilievo per i controlli ufficiali nei macelli e nelle aziende di sezionamento,

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e 3. gestione della qualità nell’ambito della macellazione e dell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; 4. comunicazione e metodi di formazione.

La formazione pratica è diretta da un veterinario dirigente o da un ispettore delle carni, a scelta, secondo gli obiettivi didattici dell’Ufficio federale. Le conoscenze teoriche possono essere acquisite nell’ambito della formazione di base attraverso la partecipazione a corsi o in modo autodidattico.

Art. 94 Formazione per controllori delle carni senza titolo di veterinario

Chiunque intenda conseguire il diploma di controllore delle carni senza titolo di veterinario deve seguire una formazione teorica e pratica di almeno quattro settimane e portare a termine un periodo di prova di 16 settimane, al fine di acquisire conoscenze pratiche e teoriche in materia di:

  1. elementi fondamentali della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, nella misura in cui siano di rilievo per il controllo degli animali da macello e delle carni;

  2. anatomia e alterazioni patologiche;

  3. tecnica e igiene della macellazione;

  4. procedura nell’ambito del controllo degli animali da macello e delle carni.

Se i controllori delle carni sono preposti unicamente al prelievo e all’esame trichinoscopico di campioni, il corso introduttivo dura tre giorni.

La formazione teorica e pratica e il corso introduttivo sono diretti da un veterinario dirigente o da un ispettore delle carni secondo gli obiettivi didattici dell’Ufficio federale.

Durante il periodo di prova di cui al capoverso1, le persone in formazione possono adempiere i compiti di cui all’articolo 57 dell’ordinanza del 23 novembre 20055 concernente la macellazione e il controllo delle carni, sotto la supervisione di un controllore delle carni con titolo di veterinario.

Art. 9a6 Obiettivi didattici Su proposta della commissione d’esame, l’Ufficio federale definisce gli obiettivi didattici per le formazioni di cui agli articoli 6–9.

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e

Introdotto dal n. II1 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 817.190).

Sezione 4 Esami

Art. 10 Iscrizione all’esame per veterinari dirigenti e ispettori delle carni

Chiunque intenda sostenere l’esame di veterinario dirigente o di ispettore delle carni, si iscrive all’esame presso la commissione d’esame del Dipartimento federale dell’economia pubblica.

Per l’iscrizione all’esame occorre allegare:

  1. il diploma di controllore delle carni;

  2. per veterinari dirigenti: il diploma di ispettore delle carni;

  3. un attestato rilasciato dall’autorità che ha diretto la formazione, comprovante che la stessa è avvenuta conformemente alle norme;

  4. la conferma dell’avvenuto pagamento della tassa d’esame.

La commissione d’esame decide in merito all’ammissione all’esame e svolge gli esami.

Art. 11 Iscrizione per controllori delle carni

Chiunque intenda sostenere l’esame di controllore delle carni, si iscrive all’esame presso l’autorità designata dal Cantone. All’iscrizione all’esame deve essere allegato un attestato rilasciato dall’autorità che ha diretto la formazione, comprovante che la stessa è avvenuta conformemente alle norme.

I veterinari devono inoltre inviare il diploma federale di veterinario o il certificato estero corrispondente, con la decisione della commissione d’esame del Dipartimento federale dell’economia pubblica.

L’autorità designata dal Cantone decide in merito all’ammissione all’esame, prepara e svolge l’esame.

Art. 12 Esame per veterinari dirigenti

Per i veterinari dirigenti, gli esami sono valutati con tre note e comprendono:

  1. un esame scritto su una problematica attinente all’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari (dieci giorni);

  2. la valutazione pratica di un macello sulla base dei progetti (un giorno);

  3. un esame orale sulle conoscenze attinenti alla sfera di competenze del veterinario dirigente (un’ora).

Art. 13 Esame per ispettori delle carni

Per gli ispettori delle carni, gli esami sono valutati con quattro note e comprendono:

a. un lavoro scritto su una problematica attinente all’ispezione degli animali da macello e delle carni (un’ora);

  1. un lavoro scritto su una problematica attinente alla produzione di animali (un’ora);

  2. la valutazione pratica di un macello in seguito a un controllo dell’azienda (un giorno);

  3. un esame orale sulle conoscenze attinenti alla sfera di competenze dell’ispettore delle carni (un’ora).

Art. 14 Esame per controllori delle carni con titolo di veterinari

Per i controllori delle carni con titolo di veterinari, gli esami sono valutati con quattro note e comprendono:

  1. un esame orale o scritto sulle conoscenze attinenti alla sfera di competenze del controllore delle carni;

  2. il controllo pratico degli animali da macello e delle carni per tre specie animali (30 minuti ciascuna).

Art. 15 Esame per controllori delle carni senza titolo di veterinari

Per i controllori delle carni senza titolo di veterinari, gli esami sono valutati con tre note e comprendono:

  1. un esame orale o scritto sulle conoscenze attinenti alla sfera di competenze del controllore delle carni senza titolo di veterinari;

  2. il controllo pratico degli animali da macello e delle carni per due specie animali (30 minuti ciascuna).

Se i controllori delle carni sono preposti unicamente al prelievo e all’esame trichinoscopico dei campioni, solo questa attività è esaminata e valutata con una nota. 7

Art. 16 Note

Per ogni materia d’esame è assegnata una nota. Essa viene comunicata per scritto al termine di tutti gli esami.

I lavori sono valutati come segue:

= molto bene

= sufficiente

= insufficiente

= molto male Sono ammesse le mezze note.

La nota media è calcolata sulla base delle singole note.

Introdotto dal n. II1 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 817.190).

Se la nota media è almeno 4,0 l’esame è superato, a condizione che non siano state assegnate note inferiori al 3 o non più di una nota inferiore al 4.

Art. 17 Ripetizione

Chi non ha superato l’esame di diploma può ripeterlo una volta, al più presto dopo tre mesi.

Art. 18 Rilascio dei diplomi

La commissione d’esame del Dipartimento federale dell’economia pubblica rilascia i diplomi ai veterinari dirigenti e agli ispettori delle carni.

L’autorità designata dal Cantone rilascia i diplomi ai controllori delle carni.

Art. 19 Ricorso a mezzi illeciti

L’autorità preposta a valutare l’esame può dichiarare l’esame non superato se per l’ammissione all’esame o durante l’esame il candidato ha fatto ricorso a mezzi illeciti.

Sezione 5 Organizzazione delle autorità d’esame

Art. 20 Commissione d’esame del Dipartimento federale dell’economia pubblica

Il Dipartimento federale dell’economia pubblica nomina una commissione d’esame.

Essa si compone di un rappresentante dell’Ufficio federale quale presidente, di due veterinari dirigenti e di due ispettori delle carni.

La commissione d’esame può deliberare quando sono presenti almeno tre membri.

L’Ufficio federale assicura la direzione e la segreteria.

Art. 21 Autorità cantonale d’esame

I Cantoni designano l’autorità incaricata di svolgere gli esami.

Sezione 6 Perfezionamento

Art. 22 Offerta di corsi

L’Ufficio federale organizza corsi di perfezionamento per veterinari dirigenti e ispettori delle carni.

I Cantoni organizzano corsi di perfezionamento per controllori delle carni.

I Cantoni possono organizzare corsi comuni o incaricare organizzazioni a tale scopo.

Art. 23 Obbligo di perfezionamento

Tutti gli organi di controllo sono tenuti a partecipare a un corso di perfezionamento almeno ogni due anni.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 248 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 novembre 2005

I controllori delle carni con o senza titolo di veterinario devono frequentare entro

mesi un corso di formazione continua della durata di cinque giorni se operano in grandi aziende e di due giorni se operano in aziende con un’esigua capacità produttiva.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e