Fonte

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Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC)
(LUC)

del 7 ottobre 1994 (Stato 5 dicembre 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis e 85 numero 7 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 19944, decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Principio

La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.

Art. 2 Compiti

Gli uffici centrali giusta la presente legge:

  1. elaborano le informazioni provenienti dall’interno e dall’estero e rientranti nelle loro competenze;

  2. coordinano le indagini intercantonali e internazionali;

  3. stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale;

  4. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall’estero;

RU 1995 875

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal15 giu. 2000 (RU 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1029).

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 123 e 173 cpv. 1 lett. b della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull’istituzione di nuove competenze

  1. insediano gli agenti di collegamento all’estero;

  2. conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Confederazione.

Art. 3 Ricerca di informazioni

Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti nel modo seguente:

  1. valutano le fonti accessibili al pubblico;

  2. richiedono informazioni;

  3. consultano documenti ufficiali;

  4. ricevono e valutano informazioni;

  5. ricercano l’identità delle persone e il loro soggiorno;

  6. interpretano informazioni risultanti dall’osservazione diretta.

Art. 4 Collaborazione con autorità e uffici

Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l’ufficio centrale:

  1. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;

  2. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d’asilo o di ammissione provvisoria;

  3. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;

  4. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;

  5. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni.

In merito alle controversie che sorgono nell’Amministrazione federale decide l’autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.5

Art. 5 Agenti di collegamento

Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all’estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell’ufficio

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.

Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell’intervento.

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.

Art. 6 Creazione di uffici centrali

Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un’altra legge federale.

Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d’applicazione della legge.

Sezione 2 Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

Art. 7 Compiti

L’Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell’articolo 260ter del Codice penale6 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta (art. 340bis 7 del Codice penale).8

Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria, secondo le disposizioni della legge federale del 15 giugno 19349 sulla procedura penale.10

Art. 8 Obblighi d’informazione

Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all’Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un’or-

Ora: art. 337

Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull’istituzione di nuove competenze

Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull’istituzione di nuove competenze ganizzazione ai sensi dell’articolo 260ter numero 1 capoverso 1 del Codice penale11 o un reato ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta. Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l’apertura e l’archiviazione di un’inchiesta nell’ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta. 12

L’Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

Sezione 3 Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti

Art. 9 Compiti

L’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 giugno 193413 sulla procedura penale.

…14

Art. 10 Obblighi d’informazione

I Cantoni devono comunicare tempestivamente all’Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195115 sugli stupefacenti.

Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull’istituzione di nuove competenze

Sezione 4 Trattamento dei dati personali

Art. 11 e 1216

Art. 13 Comunicazione di dati personali

L’Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell’ambito dell’obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l’Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.

L’Ufficio centrale può comunicare dati personali ad autorità straniere preposte al perseguimento penale ove lo preveda una legge o un trattato internazionale oppure se:

  1. l’informazione è necessaria per impedire o chiarire un reato che rientra nelle competenze dell’Ufficio centrale;

  2. dev’essere motivata una domanda svizzera in vista d’ottenere un’informazione;

  3. la comunicazione avviene nell’interesse della persona in causa e questa l’ha approvata o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Art. 1417

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

  1. le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi;

  2. il diritto d’accesso nonché i limiti dell’accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali;

  3. la durata dell’archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.

Abrogati dal n. 8 dell’all. 1 alla LF del13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RS 361).

Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 15 marzo 199518

DCF del 22 feb. 1995 (RU 1995 880)