Fonte

172.31

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni)

del 3 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),2 ordina:

Art. 1 a 163

Citato in

Art. 17 Indennità giornaliere e altre indennità

I membri delle commissioni hanno diritto a indennità giornaliere e ad altre indennità. Ai presidenti può essere versata un’indennità annua.

Il Dipartimento federale delle finanze determina le modalità delle indennità giornaliere; il loro ammontare massimo non può superare 1000 franchi. È fatta salva la competenza della Cancelleria federale e dei dipartimenti, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, di emanare disciplinamenti speciali. ...4

Gli agenti della Confederazione non hanno, di massima, diritto alle indennità giornaliere. Ricevono le indennità fissate dalle prescrizioni sui rapporti di servizio.

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli.

Art. 18 a 235

Citato in

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

RU 1996 1651

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° giu. 2000 (RU 2000 1157).

Abrogati dal n. II dell'O del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5949).

Per. abrogato dal n. I dell’O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1157).

Abrogati dal n. II dell'O del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5949).