632.411.3
Ordinanza sull’approntamento delle prove d’origine
del 28 maggio 1997 (Stato 4 aprile 2006)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso2 della legge federale del 1° ottobre 19921 sulle dogane; visti gli articoli4 e 5 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne, ordina:
Art. 1 Principio e campo d’applicazione
Sul territorio svizzero, le prove d’origine e le dichiarazioni dei fornitori devono essere approntate secondo le disposizioni degli accordi internazionali menzionati nell’articolo1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20023 sul libero scambio, nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse la CE e l’AELS) e nell’ordinanza del 17 aprile 19965 sulle regole d’origine.6
Per territorio svizzero si intendono il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.
Art. 2 Diritto applicabile
Salvo disposizioni contrarie degli accordi internazionali che figurano nell’allegato e della presente ordinanza, è applicabile la legislazione doganale.
Art. 3 Prove d’origine
Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati prove d’origine:
7 i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED;
8 le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED;
i certificati d’origine sostitutivi modulo A;
RU 1997 1382
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006
le dichiarazioni, consegnate da fornitori svizzeri ai loro clienti svizzeri, concernenti il carattere originario delle merci (dichiarazioni dei fornitori);
9 le dichiarazioni dei fornitori e le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine ai sensi dell’articolo 27a del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa10 dell’accordo di libero scambio del 17 dicembre 200411 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina.
Art. 4 Obblighi del richiedente, del mandante e di chi appronta prove d’origine
Chi richiede una prova d’origine, la commissiona o la appronta, deve:
fornire le indicazioni necessarie e comprovarne l’esattezza;
conservare durante almeno tre anni i documenti che provano il carattere originario delle merci.
Art. 5 Esame preliminare
L’esportatore può sottoporre, per esame preliminare, la richiesta di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED alla competente Direzione di circondario delle dogane, a un ispettorato doganale designato dalla Direzione generale delle dogane, alla competente camera di commercio o alla Camera dell’industria e del commercio del Liechtenstein.12
L’ufficio consultato esamina gli elementi determinanti.
Se le condizioni per il rilascio del certificato di circolazione delle merci sono adempite, l’ufficio appone un visto sul modulo di richiesta.
Art. 6 Esame successivo
In seguito, l’Amministrazione delle dogane può verificare in qualsiasi momento l’esattezza delle prove d’origine.
La Direzione generale delle dogane può chiamare a collaborare all’esame successivo la camera di commercio che ha svolto l’esame preliminare e apposto il visto.
Art. 7 Rilevamenti
Purché la verifica dell’origine lo esiga, l’Amministrazione delle dogane ha il diritto, nei confronti di coloro che richiedono, commissionano o approntano prove d’origine come pure di tutti coloro che partecipano all’esportazione domiciliati in Svizzera, in
Introdotta dal n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 1079).
Non pubblicato nella RU; il Prot. può essere consultato sulle pagine internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese o in inglese oppure su quelle dell’amministrazione delle dogane (http://www.ezv.admin.ch).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006 particolare produttori della merce e fornitori di prodotti utilizzati nella fabbricazione, di:
domandare informazioni come pure consultare libri contabili, atti aziendali, documenti nonché processi di fabbricazione;
procedere in qualsiasi momento e senza preavviso ad un sopralluogo.
Art. 8 Responsabilità e obblighi delle camere di commercio
Conformemente all’articolo4 capoverso3 della legge federale del 25 giugno 198213 sulle misure economiche esterne, gli organi, gli agenti e gli incaricati delle camere di commercio sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché all’obbligo del segreto dei funzionari federali.
Le camere di commercio devono rimuovere dalle loro funzioni le persone che, in qualità di loro organi, agenti o incaricati, hanno commesso reati intenzionalmente o ripetutamente per negligenza.
Se accertano un’infrazione contro la presente ordinanza o hanno fondati motivi per sospettarla, le camere di commercio informano senza indugio la competente direzione di circondario delle dogane.
Art. 9 Compiti della Direzione generale delle dogane
La Direzione generale delle dogane emana istruzioni concernenti l’esame preliminare, l’approntamento e l’esame successivo delle prove d’origine.
Essa esercita la sorveglianza diretta sulle camere di commercio per quanto concerne le attività loro assegnate dalla presente ordinanza.
Può rilasciare agli esportatori che esportano merci regolarmente l’autorizzazione per l’approntamento semplificato di prove d’origine.
Art. 10 Tasse
Per operazioni effettuate nell’esecuzione della presente ordinanza, l’Amministrazione delle dogane riscuote tasse conformemente all’ordinanza del 22 agosto 198414 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane.
Per prestazioni effettuate nell’esecuzione della presente ordinanza, le camere di commercio riscuotono tasse conformemente all’ordinanza del 22 agosto 1984 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane.
Art. 11 Infrazioni
È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque:
15 in un procedimento di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED oppure di un certificato d’origine sostitutivo modulo A o nella procedura di esame preliminare o successivo, fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte, tace fatti rilevanti o presenta documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
intenzionalmente o per negligenza appronta o utilizza prove d’origine inesatte;
intenzionalmente non adempie l’obbligo di dare informazioni o di permettere la consultazione secondo l’articolo 7 lettera a;
intenzionalmente o per negligenza non adempie l’obbligo di conservare i documenti di cui all’articolo4 lettera b;
intenzionalmente intralcia, impedisce o rende impossibile la normale esecuzione di un controllo o di un sopralluogo;
intenzionalmente, in qualità di organo, agente o incaricato di una camera di commercio, appone indebitamente nella procedura di esame preliminare un visto sul modulo di richiesta o fornisce, nella procedura di esame successivo, un risultato inesatto.
Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione delle dogane conformemente alla legge federale del 22 marzo 197916 sul diritto penale amministrati-
La prescrizione del perseguimento è disciplinata dall’articolo11 capoverso2 della legge federale sul diritto penale amministrativo.
Esecuzione L’Amministrazione delle dogane è incaricata dell’esecuzione.
Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 18 aprile 197317 sull’approntamento delle prove dell’origine è abro- Modifica del diritto vigente L’appendice (tariffa delle tasse) dell’ordinanza del 22 agosto 198418 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane è modificata come segue:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006
[RU 1973 703, 1974 1954, 1987 2665, 1992 823 art. 5 n. 1 1315 art. 5 n. 1, 199318
art. 5 n. 1 1319 art. 5 1482 art. 5 n. 1 2272 art. 5 n. 1 2773 art. 5 2970 art. 5, 1994 670
art. 3 ]
Cifre 103 e 104 ...
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.
Allegato19 (art. 1)