172.010
Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
(LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 29 agosto 2000)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 1 della Costituzione federale1; 2 visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 19963, decreta:
Titolo primo Principi
Art. 1 Governo
Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.
È composto di sette membri.
È assistito dal cancelliere della Confederazione.
Art. 2 Amministrazione federale
L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.
Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.
La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.
Art. 3 Principi dell'attività governativa e amministrativa
Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.
RU 1997 2022
[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all’art. 173 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.
Operano secondo i principi dell'efficacia e dell'economicità.
Art. 4 Responsabilità politica
Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.
Art. 5 Controllo dei compiti della Confederazione
Il Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'Amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l'attività dello Stato.
Titolo secondo: Il Governo
Capitolo 1 Il Consiglio federale
Sezione 1 Funzioni
Art. 6 Incombenze governative
Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.
Accorda la priorità alle incombenze governative.
Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.
Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.
Art. 7 Legislazione
Fatto salvo il diritto d'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all'Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
Art. 8 Direzione dell'Amministrazione federale
Il Consiglio federale definisce l'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo impongono.
Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione.
Vigila costantemente e sistematicamente sull’Amministrazione federale.
Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.
Art. 9 Esecuzione e giurisdizione
Il Consiglio federale provvede all'esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell'Assemblea federale.
Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge.
Art. 10 Informazione
Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.
Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.
Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 10a4 Portavoce del Consiglio federale
Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. Quest’ultimo informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale. Egli coordina le attività d’informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti.
Art. 11 Relazioni pubbliche
Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.
Sezione 2 Procedura e organizzazione
Art. 12 Principio di collegialità
Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.
I membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del Collegio.
Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095 2096; FF 1997 III 1291 1999 2180).
Art. 13 Deliberazioni
Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.
Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.
Art. 14 Direttive
All'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.
Art. 15 Procedura di corapporto
Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.
La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.
Art. 16 Convocazione delle sedute
Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.
Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.
Art. 17 Riunioni e sedute speciali
Il Consiglio federale organizza riunioni e sedute speciali su questioni di ampia importanza.
Art. 18 Presidenza e partecipanti
Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.
Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per gli affari della Cancelleria federale.
I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.
Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.
Art. 19 Quorum
Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio
Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.
Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.
Art. 20 Obbligo di ricusazione
I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo18 si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.
Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale sulla procedura amministrativa5.
Art. 21 Porte chiuse
Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 15 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.
Art. 22 Supplenza
Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.
Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale
Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.
Le delegazioni preparano deliberazioni e decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità interne o estere oppure con privati.
Art. 24 Ordinanza sull'organizzazione
Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni.
Capitolo 2 Il presidente della Confederazione
Art. 25 Funzioni nel Collegio governativo
Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.
Il presidente della Confederazione:
provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;
prepara le deliberazioni del Consiglio federale e fa da conciliatore in caso di divergenze;
controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;
può in ogni momento ordinare chiarimenti su determinati affari e propone al Consiglio federale le misure opportune.
Art. 26 Decisioni presidenziali
In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.
Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.
Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio
Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.
Art. 27 Supplenza
Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.
Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.
Art. 28 Rappresentanza
Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.
Art. 29 Rapporti con i Cantoni
Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.
Capitolo 3 Il cancelliere della Confederazione
Art. 30 Funzioni
Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.
Il cancelliere della Confederazione:
assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell’adempimento dei loro compiti;
nei confronti dell’Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 31 Organizzazione
Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.
I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.
L’organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all’insieme dell’Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.
Art. 32 Consulenza e assistenza
Il cancelliere della Confederazione:
consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo;
elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull’esecuzione dei medesimi;
coopera alla preparazione e all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale;
prepara, operando in stretto contatto con i dipartimenti, i rapporti del Consiglio federale all’Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale;
consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell’Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza;
assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l’Assemblea federale.
Art. 33 Coordinamento
Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.
Cura inoltre il coordinamento con l’amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell’Assemblea federale allorquando affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l’organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.6
Art. 347 Informazione
In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l’opinione pubblica.
Il cancelliere della Confederazione garantisce l’informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.
Titolo terzo: L’Amministrazione federale
Capitolo 1 Direzione e principi direttivi
Art. 35 Direzione
Il Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l'Amministrazione federale.
Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.
Il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri; questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.
Il Consiglio federale può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti.
Art. 36 Principi direttivi
Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità.
Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.
Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.
Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento.
Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000
Capitolo 2 I dipartimenti
Sezione 1 Capi di dipartimento
Art. 37 Direzione e responsabilità
Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica.
Il capo di dipartimento:
definisce gli orientamenti generali della sua direzione;
delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori;
fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento.
Art. 38 Strumenti di direzione
In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale.
Art. 39 Collaboratori personali
Il capo di dipartimento può nominare collaboratori personali, di cui definisce i compiti.
Art. 40 Informazione
Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.
Sezione 2 Segreterie generali
Art. 41 Statuto
Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che svolge la funzione di stato maggiore generale del dipartimento. La segreteria generale può essere incaricata anche di compiti di altra natura.
Il segretario generale è il capo di stato maggiore del dipartimento.
Art. 42 Funzioni
Il segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli affari che competono al capo di dipartimento.
Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento.
Vigila affinché i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli degli altri dipartimenti e del Consiglio federale.
Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio
Sezione 3 Uffici e gruppi di uffici
Art. 43 Statuto e funzioni
Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.
Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.
Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.
I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.
I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.
Art. 44 Mandati di prestazioni
Il Consiglio federale può conferire mandati di prestazioni a determinati gruppi e uffici e definire il necessario grado di indipendenza dei medesimi.
Consulta previamente la commissione parlamentare competente di ogni Consiglio.
Art. 45 Direzione e responsabilità
I direttori dei gruppi e degli uffici sono responsabili di fronte ai loro superiori della direzione delle unità amministrative loro subordinate e dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.
Art. 46 Conferimento del titolo di «segretario di Stato»
Se le relazioni con l'estero lo richiedono, il Consiglio federale designa i gruppi e gli uffici il cui capo porta il titolo di «segretario di Stato». Può conferire temporaneamente tale titolo ad altri direttori e ai segretari generali che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.
Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento
Capitolo 1 Competenze
Art. 47 Decisioni
La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.
Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.
Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.
Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.
Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.
Spettano di diritto al dipartimento competente per materia gli affari la cui decisione è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale ai sensi della legge federale sull'organizzazione giudiziaria8. Rimane salvo il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 98 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.
Art. 48 Attività normativa
Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
Art. 49 Diritto di firma
Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
al segretario generale o ai suoi supplenti;
ai membri della direzione di gruppi e uffici;
ad altre persone della segreteria generale nell'ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.
Parimenti può delegare la firma di decisioni impugnabili con ricorso di diritto amministrativo.
I direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza.
Art. 50 Rapporti con l’esterno
Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell’Amministrazione federale.
Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.
I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.
Capitolo 2 Pianificazione, coordinamento e consulenza
Art. 51 Pianificazione
I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.
Art. 52 Coordinamento a livello governativo
Il Consiglio federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 53 Conferenza dei segretari generali
La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.
Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.
Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.
Il segretario generale dell’Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.9
Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).
Art. 54 Conferenza dei responsabili dell’informazione
La Conferenza dei responsabili dell’informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell’informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.10
La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d’informazione; coordina e pianifica l’informazione.11
È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.12
Art. 55 Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento
Il Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento.
Art. 56 Gruppi di lavoro interdipartimentali
Il Consiglio federale può istituire gruppi di lavoro incaricati di importanti compiti interdipartimentali di durata limitata.
Art. 57 Consulenza esterna
Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.
Il Consiglio federale emana disposizioni sulla composizione, la nomina, i compiti e la procedura delle commissioni extraparlamentari.
Capitolo 3:13 Trattamento dei dati
Art. 57a
Ogni organo federale conformemente alla legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati può gestire un sistema d’informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispon-
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000
Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000
Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
denza o risultino dalla natura dell’affare. L’organo federale interessato può memorizzare dati personali soltanto allo scopo di:
trattare i suoi affari;
organizzare lo svolgimento del lavoro;
constatare se tratta i dati riguardanti una determinata persona;
facilitare l’accesso alla documentazione.
Soltanto i collaboratori dell’organo federale interessato hanno accesso ai dati personali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti.
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione sull’organizzazione e la gestione di questi sistemi d’informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.
Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali
Capitolo 1 Statuto giuridico
Art. 58 Sede ufficiale
La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.
Art. 59 Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione
I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.
Art. 60 Incompatibilità professionali
I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o un'industria.
Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.
Art. 61 Incompatibilità familiari
Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli.
Questa regola vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.
Capitolo 2 15 Approvazione del diritto cantonale e intercantonale,
informazione sui trattati dei Cantoni con l’estero
Art. 61a Diritto cantonale e intercantonale
Le leggi e ordinanze dei Cantoni sottostanno all’approvazione della Confederazione se previsto da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. L'approvazione è condizione della validità.
L'approvazione è accordata dai dipartimenti. Nei casi litigiosi, la decisione spetta al Consiglio federale, che può anche accordare un'approvazione con riserva.
La competenza di rifiutare l'approvazione spetta al Consiglio federale per le leggi e le ordinanze e all'Assemblea federale per i trattati del diritto intercantonale.
Art. 62 Trattati dei Cantoni con l’estero
Prima di concludere un trattato con l’estero, i Cantoni ne informano la Confederazione.
Il dipartimento competente esamina se il trattato non contraddice il diritto federale e gli interessi della Confederazione nonché i diritti degli altri Cantoni e, in caso di conflitto, propone al Consiglio federale di sollevare reclamo presso il Cantone. Qualora il conflitto non possa essere composto, il Consiglio federale solleva opposizione dinanzi all’Assemblea federale.
L’Assemblea federale decide circa l’approvazione dei trattati dei Cantoni con l’estero, nel caso in cui il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.
Capitolo 2bis:16 Accentramento delle procedure decisionali
Art. 62a Consultazione
Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l’accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.
Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l’autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l’altra.
L’autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 289; FF 1999 6784).
Introdotto dal n. I 1 della LF del18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
L’autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.
Art. 62b Eliminazione delle divergenze
Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, l’autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti.
Se l’eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l’autorità direttiva.
Se l’eliminazione delle divergenze fallisce, decide l’autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all’autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.
Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.
Art. 62c Termine
Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti.
Se uno di questi termini non può essere rispettato, l’autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.
Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 63 Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione
La legge federale del 19 settembre 197817 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale (Legge sull'organizzazione dell'amministrazione ) è abrogata.
Art. 64 Deroga a particolari disposizioni organizzative di altre leggi federali o di decreti federali di obbligatorietà generale
Nell'ambito della competenza organizzativa prevista dall'articolo 43 della presente legge, il Consiglio federale è autorizzato a derogare, per una durata limitata, a particolari disposizioni organizzative di altre leggi federali o di decreti federali di obbligatorietà generale.
[RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 19903 art. 1 1530
n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1, 1996 1486; RU 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2]
Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, i necessari adeguamenti di leggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale.
Art. 65 Valutazione di esperienze fatte con mandati di prestazioni
Al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali un rapporto di valutazione riguardo all'applicazione dell'articolo 44 della presente legge, dell'articolo 38a della legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione18 e dell'articolo 2a della legge federale del 4 ottobre 197419 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
Art. 66 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199720
DCF del 3 set. 1997 (RU 1997 2035).
Modifica di altre leggi federali
1. La legge federale sulla procedura amministrativa21 è modificata come segue:
Art. 47a ...
2. La legge federale del 6 ott. 198922 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 37 ...
Art. 37 , titolo ...
Art. 38a ...
3. La legge federale del 4 ottobre 197423 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:
Art. 2a, titolo e cpv. 2 ...
4. La legge del 23 marzo 196224 sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:
Art. 22quater ...