Fonte

954.1

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Legge sulle borse, LBVM)

del 24 marzo 1995 (Stato 1° luglio 2015)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso1, 98 capoverso1 e 122 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19933, decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina le condizioni per la creazione e l’esercizio di borse, nonché per il commercio professionale di valori mobiliari, per garantire trasparenza e parità di trattamento nei confronti degli investitori. In quanto legge quadro garantisce la funzionalità del mercato dei valori mobiliari.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

  1. valori mobiliari: le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesimi funzioni (diritti valori) e i derivati;

  2. 4 borse: le istituzioni del commercio di valori mobiliari che perseguono lo scambio simultaneo di offerte tra più commercianti di valori mobiliari, nonché la conclusione di contratti; per borse si intendono anche i sistemi commerciali che perseguono lo scambio di energia elettrica;

  3. quotazione: ammissione al commercio sul mercato primario o sul mercato secondario;

  4. commercianti di valori mobiliari (commercianti): le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al RU 1997 68 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 4 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3425; FF 2005 1447).

pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico;

  1. offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o di permuta di azioni, di buoni di partecipazione o di godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai portatori di azioni e di altri titoli di partecipazione di società svizzere i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera;

  2. 5 informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali che, se divulgate, potrebbero esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

Art. 2a6 Commercio di energia elettrica in borsa

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il commercio di energia elettrica in borsa.

Esso può abilitare l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)7 a emanare disposizioni, d’intesa con la Commissione dell’energia elettrica e in ambiti di portata limitata, segnatamente in questioni di natura prevalentemente tecnica.

Sezione 2 Borse

Art. 3 Autorizzazione

L’esercizio di una borsa sottostà all’autorizzazione della FINMA.8

L’autorizzazione è concessa, se:

  1. i regolamenti interni della borsa e la sua organizzazione garantiscono l’adempimento degli obblighi imposti dalla presente legge;

  2. la borsa e i suoi collaboratori responsabili dimostrano di disporre delle indispensabili conoscenze professionali e offrono garanzia di un’attività irreprensibile;

  3. gli organi ottemperano ai requisiti minimi che possono essere fissati dal Consiglio federale.

Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103;

Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3425; FF 2005 1447).

Nuova espr. giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle borse straniere che desiderano operare in Svizzera senza avervi la loro sede.

Ove lo scopo della legge lo giustifichi può sottoporre interamente o parzialmente alla presente legge istituzioni analoghe alle borse o rinunciare all’assoggettamento di determinate borse o istituzioni analoghe.

Ove le condizioni dell’autorizzazione si modifichino successivamente, il proseguimento dell’esercizio sottostà all’approvazione della FINMA.

Art. 4 Autodisciplina

La borsa garantisce un’organizzazione d’esercizio, di amministrazione e di controllo adeguata alla sua attività.

Sottopone per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le relative modificazioni.

Art. 5 Organizzazione del commercio

La borsa emana un regolamento volto a organizzare un commercio efficiente e trasparente.

Tiene un giornale a titolo di registrazione cronologica di tutte le operazioni effettuate presso di essa o ad essa annunciate. Il giornale indica, in particolare, la data dell’operazione, i partecipanti, i valori mobiliari, il loro numero o valore nominale come pure il prezzo dei valori negoziati.

La borsa deve garantire la pubblicazione di tutte le indicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari, in particolare informazioni sui loro corsi, sul volume dei valori trattati in borsa e fuori borsa, nonché la designazione delle società che non sono sottoposte all’obbligo di presentare un’offerta giusta gli articoli 32 e 52 o il cui valore limite è aumentato al di là del 331/3 per cento.

Art. 6 Sorveglianza del commercio

La borsa sorveglia la formazione dei corsi, nonché la conclusione e lo svolgimento delle transazioni, affinché possano essere accertati l’abuso di informazioni confidenziali, le manipolazioni dei corsi o altre infrazioni alla presente legge.

La borsa deve informare la FINMA ove esista il sospetto di infrazioni alla legge o altre irregolarità. La FINMA ordina le indagini necessarie.

Art. 7 Ammissione dei commercianti di valori mobiliari

La borsa emana un regolamento sull’ammissione, gli obblighi e l’esclusione dei commercianti di valori mobiliari badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento.

Art. 8 Ammissione di valori mobiliari

La borsa emana un regolamento sull’ammissione dei valori mobiliari al commercio.

Il regolamento contiene disposizioni sulla negoziabilità dei valori mobiliari e stabilisce quali informazioni sono necessarie affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori e la qualità dell’emittente.

Il regolamento tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

Il regolamento subordina l’ammissione di titoli di partecipazione e di prestiti in obbligazioni all’osservanza degli articoli 7 e 8 della legge del 16 dicembre 20059 sui revisori.10

La borsa ammette al commercio i valori mobiliari che ottemperano alle esigenze del regolamento.

Art. 9 Istanza di ricorso

La borsa istituisce un’autorità indipendente di ricorso che può essere adita in caso di rifiuto dell’ammissione di un commerciante o di valori mobiliari, nonché in caso di esclusione di un commerciante o di revoca dall’ammissione al commercio. Essa ne disciplina l’organizzazione e la procedura.

La struttura organizzativa, le prescrizioni di procedura e le nomine dei membri necessitano l’approvazione della FINMA.

Alla conclusione della procedura di ricorso è fatta salva l’azione dinnanzi al giudice civile.

Sezione 3 Commerciante di valori mobiliari

Art. 10 Autorizzazione

Chi intende esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un’autorizzazione della FINMA.

L’autorizzazione è accordata se:

  1. i regolamenti interni del richiedente e la sua organizzazione garantiscono l’adempimento degli obblighi imposti dalla presente legge;

  2. il richiedente dispone del capitale minimo richiesto oppure fornisce la garanzia stabilita;

  3. il richiedente ed i suoi collaboratori responsabili dispongono delle indispensabili conoscenze professionali; e

Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3971; FF 2004 3545).

d. il richiedente, i suoi collaboratori responsabili e gli azionisti determinanti offrono garanzia di un’attività irreprensibile.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni minime per il rilascio dell’autorizzazione. In particolare fissa il capitale minimo richiesto per le persone giuridiche e la garanzia che devono fornire le persone fisiche e le società di persone.

Esso fissa le condizioni di rilascio dell’autorizzazione di esercizio in Svizzera per i commercianti che non hanno né sede né succursale in Svizzera.

Se il commerciante fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, le condizioni d’autorizzazione definite nella legge dell’8 novembre 193411 sulle banche in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari si applicano per analogia.12

Ove le condizioni dell’autorizzazione si modifichino successivamente, il proseguimento dell’attività di commerciante sottostà all’approvazione della FINMA.

L’espressione commerciante di valori mobiliari può essere utilizzata nella ragione sociale, nello scopo sociale e nella pubblicità della ditta soltanto da persone fisiche o giuridiche o da società di persone che hanno ottenuto l’autorizzazione di esercizio dalla FINMA.

Art. 10bis 13 Sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli

La FINMA può assoggettare alla legge sulle borse singoli esercenti dei sistemi di cui all’articolo19 della legge del 3 ottobre 200314 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l’autorizzazione di operare come commercianti di valori mobiliari.

Essa rilascia l’autorizzazione di operare come commerciante di valori mobiliari soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l’obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

La FINMA può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.

Art. 11 Norme di comportamento

Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:

a. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al genere di transazione effettuata;

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla LF del17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Introdotto dal n. II 6 dell’all. alla L del3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

  1. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo svolgimento delle operazioni;

  2. un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle conoscenze della clientela in materia.

Art. 11a15 Contratti di pegno L’articolo 1716 della legge dell’8 novembre 193417 sulle banche è applicabile per analogia.

Art. 12 Fondi propri

Il commerciante deve disporre di sufficienti fondi propri.

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare minimo dei fondi propri tenendo conto dei rischi inerenti all’attività del commerciante, comprese le operazioni fuori bilancio. Esso determina in quale misura le banche debbano parimenti disporre di questo ammontare minimo di fondi propri.

Art. 13 Ripartizione dei rischi

Il commerciante deve ripartire i propri rischi in modo adeguato.

Il Consiglio federale stabilisce i limiti e l’ammontare dei fondi propri supplementari necessari alla copertura dei rischi e determina in quale misura tali limiti siano applicabili alle banche.

Art. 1418 Base consolidata

Le prescrizioni in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari contenute nella legge dell’8 novembre 193419 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 15 Obbligo di tenere un giornale e di dichiarazione

Il commerciante tiene un giornale degli ordini ricevuti e delle transazioni effettuate, nel quale iscrive tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dello svolgimento di dette operazioni e alla vigilanza sulla sua attività.

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Questo art. è abrogato. Vedi oggi: la LF del3 ott. 2008 sui titoli contabili (RS 957.1).

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla LF del17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Deve comunicare tutte le informazioni necessarie alla trasparenza dei mercati.

La FINMA stabilisce la natura, la forma e i destinatari di queste informazioni.

Ove lo scopo della legge lo esiga, il Consiglio federale può sottoporre le persone e le società che acquistano e alienano professionalmente valori mobiliari senza il concorso di un commerciante all’obbligo di comunicare informazioni giusta il capoverso 2. Le società devono incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso1 della legge del 16 dicembre 200520 sui revisori di controllare l’osservanza di questo obbligo e sono tenute a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.21

Art. 1622 Presentazione dei conti

Le disposizioni della legge dell’8 novembre 193423 sulle banche concernenti la presentazione dei conti delle banche si applicano per analogia ai commercianti.

Il Consiglio federale può derogare al capoverso1 se le particolarità del commercio di valori mobiliari lo giustificano.

Art. 1724 Verifica

Gli articoli 18 e 23 della legge dell’8 novembre 193425 sulle banche sono applicabili per analogia.

Art. 18 e 1926

Sezione 4 Pubblicità delle partecipazioni

Art. 20 Obbligo di dichiarazione

Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all’estero e i cui titoli di

Nuovo testo del per. giusta il n. 6 dell’all. alla L del20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Abrogati dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205;

partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti del3, 5, 10, 15,20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno esercitare tali diritti.27

La conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento e l’esercizio dei diritti di conversione o di acquisto sono parificati a un acquisto. L’esercizio di diritti di alienazione è parificato a un’alienazione.28

Per acquisto indiretto s’intendono segnatamente anche le operazioni con strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di acquisire titoli di partecipazione in vista di un’offerta pubblica di acquisto.29

I gruppi organizzati su base convenzionale o in altra maniera sottostanno parimenti all’obbligo di dichiarazione conformemente al capoverso1 in quanto gruppi e devono indicare:

  1. la partecipazione globale del gruppo;

  2. l’identità dei singoli membri:

  3. il tipo di convenzione;

  4. i rappresentanti del gruppo.

Se la società o le borse hanno motivo di pensare che un azionista non ha ottemperato al suo obbligo di dichiarazione esse ne informano la FINMA.

La FINMA emana disposizioni sull’estensione dell’obbligo di dichiarazione, sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione, sul calcolo dei diritti di voto, nonché sui termini entro i quali deve essere osservato l’obbligo di dichiarazione ed entro i quali una società deve rendere pubbliche le modificazioni intervenute nei rapporti di proprietà giusta il capoverso1. La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto può presentare proposte. Fondandosi su standard internazionalmente riconosciuti, la FINMA può prevedere, nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, deroghe all’obbligo di dichiarazione e di pubblicazione.31

Chi intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull’esistenza o l’assenza di un obbligo di pubblicità.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5291;

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 5291; FF 2006 2625). Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007

Art. 21 Obbligo di informazione della società

La società deve pubblicare le informazioni ricevute relative alle modificazioni dei diritti di voto.

Sezione 5 Offerte pubbliche di acquisto

Art. 22 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente sezione, nonché gli articoli 52 e 53, si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di partecipazioni a società (società mirate):

  1. con sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera;

  2. con sede all’estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera.32 1bis Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un’offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:

  3. l’applicazione del diritto svizzero entra in conflitto con il diritto estero; e

  4. il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella garantita dal diritto svizzero.33 2 Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione giusta il capoverso1, le società possono stabilire nei loro statuti che l’assuntore non è obbligato a presentare un’offerta pubblica d’acquisto ai sensi degli articoli 32 e 52.

Una società può introdurre in qualsiasi momento una disposizione giusta il capoverso 2 nei propri statuti, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell’articolo 706 del Codice delle obbligazioni34.

Art. 23 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto35

Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una commissione delle offerte pubbliche di acquisto (commissione)36. Tale commissione è composta di rappresentanti specializzati dei commercianti di valori mobiliari, delle società quotate e degli investitori. L’organizzazione e la procedura della commissione37 devono essere sottoposti all’approvazione della FINMA.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103;

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

Le disposizioni emanate giusta la presente legge dalla commissione38 devono essere sottoposte all’approvazione della FINMA.

La commissione sorveglia di volta in volta l’osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).39

Essa fa rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla sua attività.40

Le borse assumono i costi della commissione. Quest’ultima può prelevare tasse dagli offerenti, dalle società mirate e dagli azionisti che hanno qualità di parte.41

Art. 24 Obblighi dell’offerente

L’offerente deve pubblicare la sua offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete.

Deve trattare in modo uguale tutti i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria.

Gli obblighi dell’offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d’intesa con lui.

Art. 25 Controllo dell’offerta

Prima della pubblicazione, l’offerente deve sottoporre l’offerta al controllo di una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso1 della legge del 16 dicembre 200542 sui revisori o di un commerciante di valori mobiliari.43

L’organo di controllo verifica se l’offerta è conforme alla legge e alle disposizioni di esecuzione.44

Art. 26 Diritto di recesso del venditore

Il venditore può recedere dal contratto o annullare un contratto già concluso se esso è stato concluso o effettuato sulla base di un’offerta vietata.

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

Art. 27 Pubblicazione dell’esito dell’offerta e proroga del termine

L’offerente deve pubblicare l’esito dell’offerta allo spirare della sua durata.

Se le condizioni dell’offerta sono adempite, l’offerente deve prorogarne il termine per i portatori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l’hanno ancora accettata.

Art. 28 Disposizioni supplementari

La commissione emana disposizioni supplementari su:

  1. l’annuncio di un’offerta prima della sua pubblicazione;

  2. il contenuto e la pubblicazione del prospetto dell’offerta, come pure le condizioni alle quali essa può essere subordinata;

  3. le norme di lealtà in materia di offerte pubbliche di acquisto:

  4. 45 la verifica dell’offerta da parte di una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso1 della legge del 16 dicembre 200546 sui revisori o di un commerciante di valori mobiliari;

  5. il termine dell’offerta e la sua proroga, le condizioni di revoca e di modificazione dell’offerta nonché il termine di recesso del venditore;

  6. le operazioni effettuate d’intesa con terzi;

  7. 47 la sua procedura.

Art. 29 Obblighi della società mirata

Il consiglio di amministrazione della società mirata (art. 22 cpv. 1) presenta ai portatori di titoli di partecipazione un rapporto nel quale prende posizione sull’offerta. Le informazioni fornite dalla società mirata devono essere veritiere e complete. Il consiglio di amministrazione della società mirata pubblica il rapporto.

Dal momento della pubblicazione dell’offerta a quella della pubblicazione del suo esito non può effettuare negozi giuridici che dovessero modificare in modo rilevante lo stato degli attivi o dei passivi. Le decisioni dell’assemblea generale non sottostanno a questa limitazione e possono essere eseguite indipendentemente dal fatto che siano state emanate prima o dopo la pubblicazione dell’offerta.

La commissione emana disposizioni sul rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata e sui provvedimenti intesi a prevenire o impedire in modo illecito la riuscita dell’offerta.

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

Introdotta dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Art. 30 Offerte concorrenti

In caso di offerte concorrenti i portatori di titoli di partecipazione della società mirata devono potere scegliere liberamente l’offerta.

La commissione emana disposizioni sulle offerte concorrenti e sui loro effetti sulla prima offerta.

Art. 31 Obbligo di dichiarazione

Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino allo spirare del termine d’offerta, l’offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata, oppure di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta, devono dichiarare alla commissione e alle borse presso le quali i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.48

I gruppi organizzati su base convenzionale o in altra maniera sottostanno all’obbligo di dichiarazione giusta il capoverso1 soltanto in quanto gruppi.

La commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che dal momento della pubblicazione dell’offerta sino allo spirare del termine d’offerta acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società mirata o di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.

Se la società o le borse hanno motivo di pensare che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di dichiarazione esse ne informano la commissione.

La commissione emana disposizioni sulla forma e il termine di dichiarazione come pure sulla percentuale determinante per l’applicazione del capoverso3.

Art. 32 Obbligo di presentare un’offerta

Colui che acquista direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi titoli di partecipazione che sommati con quelli che già detiene superano il valore limite del 331/3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, di una società mirata deve presentare un’offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa. Nei loro statuti le società mirate possono aumentare questo limite sino al

per cento dei diritti di voto.

Ove sia giustificato, la commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere deroghe all’obbligo di presentare un’offerta, in particolare:49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

  1. quando i diritti di voto sono trasferiti all’interno di un gruppo organizzato su base convenzionale o in altra maniera. In questo caso il gruppo sottostà all’obbligo di presentare un’offerta soltanto in quanto gruppo;

  2. se il superamento del limite risulta da una diminuzione del numero totale dei diritti di voto della società;

  3. se il limite è superato soltanto temporaneamente;

  4. se i titoli di partecipazione sono acquisiti a titolo gratuito o se l’acquirente ha esercitato un diritto di sottoscrizione preferenziale in seguito ad un aumento del capitale;

  5. se i titoli di partecipazione sono acquistati in vista di un risanamento.

L’obbligo di presentare un’offerta è caduco se i diritti di voto sono stati acquistati per donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata.

Il prezzo offerto deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti:

  1. il corso in borsa;

  2. il prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l’offerente ha pagato per titoli di partecipazione della società mirata.50 5 Se la società ha emesso più categorie di titoli di partecipazione, il rapporto tra i prezzi offerti per queste diverse categorie deve essere ragionevole.

La FINMA emana disposizioni sull’obbligo di presentare un’offerta. La commissione ha diritto di proposta.

Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di presentare un’offerta, la commissione può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito:

  1. sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

  2. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società mirata.51

Art. 33 Annullamento dei titoli restanti

Se allo spirare del termine dell’offerta dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società mirata, l’offerente può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti. A tale scopo l’offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti possono intervenire nella procedura.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

La società procede ad una nuova emissione di questi titoli e li consegna all’offerente, contro il pagamento del prezzo dell’offerta o l’esecuzione dell’offerta di permuta, a favore dei proprietari dei titoli annullati.

Art. 33a52 Compiti della commissione

La commissione emana le decisioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l’osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

Le persone e società sottoposte all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 31, nonché le persone e società che possono assumere la qualità di parti ai sensi dell’articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.

Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità.

Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la commissione ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 33b53 Procedura dinanzi alla commissione

Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196854 sulla procedura amministrativa.

Nelle procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte:

  1. l’offerente;

  2. le persone che operano d’intesa con l’offerente; e

  3. la società mirata.

Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se lo richiedono alla commissione.55

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

La presentazione di atti mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la commissione e riconosciuta ai fini dell’osservanza dei termini.

Art. 33c56 Procedura di ricorso alla FINMA

Le decisioni della commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

L’impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la commissione trasmette i suoi atti alla FINMA.

L’articolo 33b capoversi1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.57 Art. 33d58 Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale

Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200559 sul Tribunale amministrativo federale.

Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni a contare dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.60 Sezione 5a:61 Comportamenti non ammessi dal diritto in materia di vigilanza

Art. 33e Sfruttamento di informazioni privilegiate

Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un’informazione di cui sa o deve sapere che si tratta di un’informazione privilegiata:

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103;

Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103;

  1. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;

  2. la comunica ad altri;

  3. la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera o per raccomandare ad altri l’impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull’impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:

  1. a operazioni su titoli per la preparazione di un’offerta pubblica di acquisto;

  2. allo statuto giuridico particolare del destinatario dell’informazione.

Art. 33f Manipolazione del mercato

Agisce in maniera illecita chiunque:

  1. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera;

  2. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o di vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:

  1. operazioni su titoli volte a sostenere il corso e stabilizzare il prezzo;

  2. programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.

Sezione 6 Vigilanza62

Art. 3463 Strumenti di vigilanza

Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso1, 30, 32,34 e 35 della legge del 22 giugno 200764 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte le persone che violano gli articoli20, 21, 33e o 33f.

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 Art. 34a65 Collaborazione con altre autorità di vigilanza e con la Banca nazionale svizzera

La FINMA è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all’adempimento dei loro compiti.

Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest’ultima prima di pronunciare una decisione.

Art. 34b66 Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo20, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito:

  1. sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

  2. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.

Art. 3567 Obbligo di informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 31 o che possono avere qualità di parte ai sensi dell’articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

Art. 35a68 Divieto di esercitare l’attività La FINMA può vietare durevolmente o temporaneamente l’esercizio dell’attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collaboratori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne.

Originario art. 34bis. Introdotto dal n. II 6 dell’all. alla L del3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103;

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Art. 3669 Conseguenze del ritiro dell’autorizzazione

Il ritiro, da parte della FINMA, dell’autorizzazione d’esercizio a un commerciante di valori mobiliari determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. La FINMA può rinunciare al ritiro dell’autorizzazione nel caso dei commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge dell’8 novembre 193470 sulle banche, sempreché l’autorizzazione di esercitare come banca non debba anch’essa essere ritirata.

Art. 36a71 Applicazione delle disposizioni sull’insolvenza bancaria Gli articoli 25–37l della legge dell’8 novembre 193472 sulle banche si applicano per analogia.

Sezione 7 Relazioni internazionali

Art. 37 Ammissione di borse e commercianti stranieri

L’autorizzazione può essere negata a una borsa straniera o a una borsa dominata da stranieri se lo Stato della sua sede o del domicilio delle persone che la dominano non garantisce alle borse svizzere un vero e proprio accesso al mercato e le medesime condizioni di concorrenza offerte alle borse nazionali. Il rilascio dell’autorizzazione ai commercianti sottostà alle medesime condizioni.

Art. 3873 Assistenza amministrativa

La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della presente legge.

La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti pertinenti non accessibili al pubblico soltanto se:

a. le informazioni sono utilizzate esclusivamente per attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari o sono trasmesse a tal fine ad altre autorità, tribunali o organi;

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Introdotto dal n. II 2 della LF del3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2006 197; FF 2004 5987).

b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti.

Se le informazioni da trasmettere concernono singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196874 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 4 e 5.

La procedura amministrativa è eseguita sollecitamente. La FINMA tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. L’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura amministrativa non è applicabile.76

D’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l’assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa. La legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile.

Art. 38a77 Verifiche transfrontaliere

Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a informazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196878 sulla procedura amministrativa.

Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che manifestamente non sono coinvolte nell’affare inquisito.

Nuovo testo giusta il n. I17 dell’O dell’AF del20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Introdotto dall’allegato alla LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007). Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Sezione 8

Art. 3979

Sezione 9 Disposizioni penali

Art. 4080 Sfruttamento di informazioni privilegiate

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l’emittente o ne è dominata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

  1. sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;

  2. comunicando ad altri un’informazione privilegiata;

  3. sfruttando un’informazione privilegiata per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per raccomandare ad altri l’impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso1, o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 Art. 40a81 Manipolazione dei corsi

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera per procacciare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

  1. diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;

  2. effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

Art. 41 Violazione dell’obbligo di dichiarazione

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:

  1. omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20);

  2. omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).82 2 ...83

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.84

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.85 Art. 41a86 Violazione dell’obbligo di presentare un’offerta È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito a una decisione passata in giudicato che accerta l’obbligo di presentare un’offerta (art. 32).

Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103;

Art. 4287 Violazione degli obblighi della società mirata

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. omette di presentare ai portatori dei titoli di partecipazione il parere relativo all’offerta o non lo pubblica (art. 29 cpv. 1);

  2. fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 29 cpv. 1).

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

Art. 42a88 Violazione degli obblighi del commerciante di valori mobiliari

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. non tiene in modo conforme il giornale di cui all’articolo 15 o non conserva i libri, i giustificativi e i documenti conformemente alle prescrizioni;

  2. viola gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 15.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

Art. 4389 Violazione del segreto professionale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

  1. 90 rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari o di cui ha notizia per la sua carica o funzione;

  2. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale;

  3. 91 divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

Introdotta dal n. I3 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.92

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale93.

Art. 4494 Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 40 e 40a competono alla giurisdizione federale.

La delega di questa competenza alle autorità cantonali è esclusa.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 45 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione della presente legge.

Art. 46 Modifica del Codice penale

…95

Art. 47 Modifica della legge sulle banche

…96

Introdotto dal n. I3 della LF del 12 dic. 2014 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013

La mod. può essere consultata alla RU 1997 68.

La mod. può essere consultata alla RU 1997 68.

Art. 48 Legislazione cantonale

Le disposizioni della legislazione cantonale che limitano la creazione di nuove borse sono abrogate con l’entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni della legislazione cantonale concernenti il commercio di valori mobiliari non si applicano più alle borse e ai commercianti che hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalla presente legge.

Le disposizioni della legislazione cantonale concernenti le borse sono abrogate un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge, quelle concernenti i commercianti tre anni dopo la sua entrata in vigore.

Art. 49 Disposizioni transitorie per le borse

A contare dall’entrata in vigore della presente legge, le borse esistenti dispongono di un termine di tre mesi per annunciarsi alla FINMA e sottoporle i loro regolamenti.

Di norma la FINMA statuisce sul rilascio dell’autorizzazione entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 50 Disposizioni transitorie per i commercianti

A contare dall’entrata in vigore della presente legge, i commercianti di valori mobiliari esistenti dispongono di un termine di tre mesi per annunciarsi alla FINMA e di due anni per conformarsi alle esigenze legali. La FINMA può ridurre o prorogare questo termine in singoli casi speciali.

Di norma la FINMA statuisce sul rilascio dell’autorizzazione entro tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.

Le persone che il 31 dicembre 1992 erano ammesse a una borsa svizzera in quanto stranieri o società dominate da stranieri non sono tenute a comprovare l’adempimento delle condizioni di reciprocità ai sensi dell’articolo37.

Art. 5197

Art. 52 Obbligo di presentare un’offerta

Le persone che all’entrata in vigore della presente legge detengono direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi titoli di partecipazione che assicurano loro il controllo di oltre il 331/3 per cento ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società mirata devono presentare un’offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa, se con l’acquisto di titoli di partecipazione superano il limite del 50 per cento dei diritti di voto.

Art. 5398 Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2012

Chiunque, all’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, detiene una partecipazione retta per la prima volta dall’articolo20, deve dichiarare la sua partecipazione entro un anno.

L’articolo 52 si applica anche alle partecipazioni che, all’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, sono rette per la prima volta dalle disposizioni della sezione 5.

Art. 5499

Art. 55 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 1997100 Gli art. 2 lett. e,20 cpv. 1–4 e 6, 21, 22,23 cpv. 3–5, 24–27, 29 cpv.1 e 2, 30 cpv.1,

cpv. 1–4, 32 cpv. 1–5 e 7, 33,35 cpv. 2 lett. d ed e, 41 cpv.1 lett. a e b, nonché cpv. 2,

e 51–54: 1° gennaio 1998.101

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 100 DCF del 2 dic. 1996. 101 Art. 1 dell’O del 13 ago. 1997 (RU 1997 2044).