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510.622

Ordinanza sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU)
(ORDMU)

del 9 settembre 1998 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),2 ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione e definizioni

Art. 13 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per l’utilizzazione di dati della misurazione ufficiale trasmessi da servizi della Confederazione oppure ottenuti per il tramite di geoservizi della Confederazione.

Art. 2 e 34

Sezione 2:5 …

Art. 4 a 11

RU 1998 2141

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale,

Abrogati dal n. 1 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale, con effetto

Sezione 3 Emolumenti

Art. 12 Principio

L’autorità competente preleva un emolumento per le riproduzioni soggette ad autorizzazione.

e 3 …6

Art. 13 Riproduzione esente da emolumenti

Nessun emolumento è riscosso per la riproduzione di dati:

  1. a scopi scolastici e per pubblicazioni scientifiche;

  2. per l’esercizio dei diritti politici.

Art. 14 Basi per il calcolo degli emolumenti

L’emolumento è calcolato secondo:

  1. la tiratura;

  2. la quantità dei dati contenuti;

  3. il genere della riproduzione dei dati;

  4. l’esattezza della riproduzione dei dati;

  5. l’uso previsto dei dati.

Per ogni richiedente gli emolumenti dovuti per la riproduzione di dati della misurazione ufficiale, unitamente agli emolumenti pagati ai sensi dell’articolo 38 dell’ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale (OMU), non possono superare le spese che andrebbero sostenute per un rilevamento ex novo degli stessi dati.

Per la riproduzione di dati rilevati in ragione delle maggiori esigenze cantonali ai sensi dell’articolo 10 OMU il diritto cantonale può prevedere un proprio tariffario.

Citato in

Art. 15 Emolumento di base

L’emolumento per la riproduzione di tutti i dati del catalogo dei dati di base riguardanti un’area urbana della superficie di1 km2, riprodotta in formato reticolare con un’esattezza di1 metro, ammonta a 75 centesimi per esemplare.

Art. 16 Tiratura determinante

Quale tiratura vale il numero di esemplari che contengono dati identici di analoga attualità, presentazione e forma, e che sono oggetto della stessa autorizzazione.

Abrogati dal n. 1 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale, con effetto

Per i dati digitali, ogni copia che può essere installata secondo contratto di licenza vale quale esemplare. Se diversi posti di lavoro hanno accesso a una copia, si calcola almeno un esemplare per tre posti di lavoro.

Per gli offerenti in rete di dati pubblicamente accessibili il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) regola la definizione della tiratura determinante.

Art. 17 Sconto per tirature

Nel caso di tirature di oltre 100 esemplari l’emolumento di base non è moltiplicato per la tiratura, ma moltiplicato per il fattore (1.2 * 1001/6 * tiratura5/6) – 20.

Per tirature di oltre1 milione di esemplari o per una tiratura illimitata o non definibile è dovuto l’emolumento per1 milione di esemplari.

Art. 18 Quantità di dati

La quantità di dati è definita o sulla base della superficie riprodotta, della densità dei dati per rapporto alle aree urbane e dei livelli d’informazione riprodotti o sulla base della quantità di informazioni digitali contenute.

Ogni moltiplicazione per otto della quantità dei dati comporta una moltiplicazione per quattro dell’emolumento.

Sono calcolati soltanto una volta gli stessi dati riprodotti più volte nello stesso prodotto.

I dati che comprovatamente non provengono dalla misurazione ufficiale non sono considerati per il calcolo degli emolumenti.

Il dispendio per il calcolo della quantità dei dati deve stare in un rapporto sensato con l’emolumento da attendersi e il presumibile risparmio di emolumenti.

Art. 19 Formato dei dati

Se il prodotto contiene unicamente dati non reticolari, l’emolumento aumenta di cinque volte, qualora i dati si trovino in un sistema chiuso, altrimenti l’emolumento aumenta di dieci volte.

Per prodotti con mescolanza di dati reticolari e dati d’altro formato, l’emolumento è aumentato del doppio fino al decuplo.

Art. 20 Esattezza della riproduzione

Ogni riduzione quadrupla dell’esattezza con la quale i dati della misurazione ufficiale sono riprodotti porta a una riduzione della metà dell’emolumento.

Art. 21 Portata dei principi di calcolo

I principi per il calcolo degli emolumenti ai sensi degli articoli 18–20 valgono sia per la riduzione degli emolumenti sia per l’aumento degli stessi.

Per quantità tra i valori indicati si procede per interpolazione.

Art. 22 Uso previsto

Ove, secondo il carattere del prodotto, il valore dei dati della misurazione ufficiale ivi contenuti, il prezzo e il genere di commercializzazione, sia da ritenere che la sua durata sia breve (ad es. carte CO, giornali, affissi) o l’interesse degli utenti medi ai dati della misurazione ufficiale contenuti sia modesto o secondario (ad es. libri, giornali, riviste, prodotti distribuiti gratuitamente all’utente finale), l’emolumento può essere ridotto fino a 1/25.

Se gli esemplari di una nuova tiratura sostituiscono gli esemplari di una tiratura anteriore, l’emolumento per la nuova tiratura può essere ridotto fino all’80 per cento.

Art. 23 Emolumento minimo

L’emolumento minimo riscosso ammonta a 50 franchi; nell’ambito dell’autorizzazione generale secondo l’articolo10 esso ammonta a 20 franchi per notifica e a 100 franchi per conteggio.

Art. 24 Esportazione

Se il richiedente dimostra che all’estero sono distribuiti prodotti della concorrenza per i quali non sono stati versati gli emolumenti secondo la presente ordinanza e ove tale distorsione concorrenziale non possa essere altrimenti eliminata, l’emolumento per i prodotti esportati va adeguatamente ridotto.

Art. 25 Disposizioni d’esecuzione

Il Dipartimento emana disposizioni su:

  1. la determinazione della tiratura decisiva per le trasmissioni di dati mediante reti di dati accessibili al pubblico;

  2. la determinazione della quantità dei dati ai sensi dell’articolo 18;

  3. l’aumento e la riduzione dell’emolumento ai sensi degli articoli 19 e 22;

  4. la determinazione dell’esattezza nel caso di dati in formato reticolare;

  5. le interpolazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2;

  6. il calcolo forfettario di emolumenti minimi.

Sezione 4:8 …

Art. 26

Citato in

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 27 e 289

Citato in

Art. 29 Disposizioni transitorie

…10

Le disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia restano in vigore fintanto che non saranno modificate o abrogate da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 3011 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

Essa si applica fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli emolumenti per l’utilizzazione di geoinformazioni della Confederazione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009.

Abrogati dal n. 1 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale, con effetto

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale,