Fonte

955.0

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)1

del 10 ottobre 1997 (Stato 18 febbraio 2020)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2,3

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19964,

decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 15 Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge si applica:

  1. agli intermediari finanziari;

  2. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7

Sono intermediari finanziari:

  • a. 8le banche secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l’articolo 1b LBCR;

  • abis. 10i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi) nonché i saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 193312 sul controllo dei metalli preziosi;

  • b. 13le direzioni dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;

  • bbis.14 le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso ai sensi della legge del 23 giugno 200615 sugli investimenti collettivi nonché i gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

  • c. 16gli istituti d’assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200417 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l’assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;

  • d. 18le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;

  • dbis. 19le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201520 sull’infrastruttura finanziaria;

  • dter. 21i sistemi di pagamento, in quanto necessitino di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge sull’infrastruttura finanziaria;

  • e. 22le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);

  • f. 24gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD.

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

  1. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);

  2. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;

  3. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;

  4. 25...

  5. 26...

  6. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;

  7. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

  1. la Banca nazionale svizzera;

  2. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;

  3. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;

  4. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

Art. 2a27 Definizioni

Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s’intendono le seguenti persone:

  1. persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d’importanza nazionale (persone politicamente esposte all’estero);

  2. persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell’amministrazione, nell’esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d’amministrazione o della direzione di imprese statali d’importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera);

  3. persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d’amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui al capoverso 1.

Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d’intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l’identità del membro superiore dell’organo direttivo.

Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l’esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

Capitolo 2 Obblighi28

Sezione 1 Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari29

Art. 3 Identificazione della controparte

Al momento dell’avvio di relazioni d’affari, l’intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l’intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l’identità delle persone che stabiliscono la relazione d’affari in nome della persona giuridica.30

Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all’obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l’importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all’identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.31

La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG)32 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.33

Art. 434 Accertamento dell’avente economicamente diritto

L’intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l’avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall’accertare l’avente economicamente diritto.

L’intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

  1. non c’è identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;

  2. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o

  3. viene effettuata un’operazione di cassa di valore rilevante secondo l’articolo 3 capoverso 2.

L’intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

Se nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi in merito all’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un’identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

Nel caso di un’assicurazione riscattabile, l’istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l’accertamento dell’avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

Art. 635 Obblighi di diligenza particolari

L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. L’entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d’affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se:

  1. la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

  2. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bis numero 1bis CP36, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

  3. la transazione o la relazione d’affari comporta un rischio elevato;

  4. 37i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all’articolo 22a capoverso 2 lettera a, da un organismo di vigilanza conformemente all’articolo 22a capoverso 2 lettera b, da un organismo di autodisciplina conformemente all’articolo 22a capoverso 2 lettera c o dalla CFCG conformemente all’articolo 22a capoverso 3, oppure sono molto simili a tali dati.

Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte all’estero nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.

Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

L’intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari come pure sull’ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

L’intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’affari o dalla conclusione della transazione.

Art. 7a38 Valori patrimoniali di poca entità

L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.39 Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Sezione 1a Obblighi di diligenza dei commercianti

Art. 8a

Se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:

  1. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);

  2. accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);

  3. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

  1. essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

  2. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP41 oppure sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP).

I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.

I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

Sezione 2 Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9 Obbligo di comunicazione

L’intermediario finanziario che:

  1. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:

    1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP42,

    2. 43provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP,

    3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o

    4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

  2. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;

  3. 44alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG, da un organismo di vigilanza o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione).45

Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

  1. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;

  2. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP; o

  3. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale,

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.46

Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell’intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.47

Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP.

Art. 9a48 Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Durante l’analisi svolta dall’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 23 capoverso 2, l’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP49.

Art. 1050 Blocco dei beni

L’intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP51 non appena l’Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un’autorità di perseguimento penale.

L’intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera c.

L’intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l’Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.

Art. 10a52 Divieto d’informazione

L’intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP53. Non è considerato un terzo l’organismo di autodisciplina cui l’intermediario finanziario è affiliato. Lo stesso vale per la FINMA e la CFCG, per quanto attiene agli intermediari finanziari loro assoggettati.54

Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l’intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all’articolo 9, se ciò è necessario all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

  1. forniscono a un cliente servizi comuni nell’ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure

  2. appartengono al medesimo gruppo di società.

L’intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d’informazione di cui al capoverso 1.

Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9.55

Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari quando tutelino interessi propri nell’ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.56

Art. 1157 Esclusione della responsabilità penale e civile

Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all’articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all’articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP58 e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4.

Sezione 3 Consegna di informazioni

Art. 11a

Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP60, l’intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

Se da quest’analisi risulta che in una transazione o in una relazione d’affari sono o sono stati coinvolti, oltre all’intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1.

L’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 si applica per analogia.

Capitolo 3 Vigilanza

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1261 Competenza

La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

  • a. 62alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dter;

  • b. 63alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e;

  • bbis. 64all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD65, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f;

  • c. 66agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 1367

Art. 1468 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all’affiliazione a un organismo di autodisciplina se:

  1. dispongono di prescrizioni interne e di un’organizzazione che garantiscono l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;

  2. godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;

  3. anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e

  4. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.

Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l’affiliazione all’esercizio dell’attività in determinati settori.

Art. 1569 Obbligo di verifica per i commercianti

I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8a incaricano un ufficio di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

Può essere incaricato quale ufficio di revisione chiunque è abilitato come revisore ai sensi dell’articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 200570 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie.

I commercianti sono tenuti a fornire all’ufficio di revisione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica.

L’ufficio di revisione verifica l’osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all’attenzione dell’organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.

Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

  1. è stato commesso uno dei reati di cui all’articolo 260ter numero 1 o 305bis CP71;

  2. i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP; o

  3. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale.

Sezione 2 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e dell’organismo di vigilanza73

Art. 1674

La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secon-do l’articolo 105 LGD75 e l’organismo di vigilanza secondo l’articolo 43a della legge del 22 giugno 200776 sulla vigilanza dei mercati finanziari, se hanno il sospetto fondato che:77

  1. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP78;

  2. 79valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bis numero 1bis CP;

  3. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o

  4. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l’intermediario finanziario o l’organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.

L’organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione.80

Sezione 3 Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2

Art. 1782

Se non esistono norme di autoregolamentazione riconosciute, gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati:

  1. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dter;

  2. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e;

  3. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f.

Sezione 3a Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 383

Art. 18 Compiti della FINMA84

La FINMA ha i seguenti compiti nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3:85

  1. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento;

  2. 86vigila sugli organismi di autodisciplina;

  3. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l’articolo 25, come pure le relative modifiche;

  4. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;

  5. e. ed f.87 ...

...88

Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).89

Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono:

  1. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;

  2. garantire un’attività di controllo ineccepibile;

  3. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;

  4. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.90

Art. 18a91 Elenco pubblico

La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

Art. 1992

Art. 19a93

Art. 19b94

Art. 2095

Art. 21 e 2296

Sezione 3b Trasmissione di dati su attività terroristiche

Art. 22a

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA e alla CFCG i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)98 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

  1. 99agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b–dter a essa sottoposti;

  2. 100agli organismi di vigilanza, all’attenzione degli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera abis sottoposti alla loro vigilanza continua;

  3. agli organismi di autodisciplina, all’attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.

L’obbligo di trasmissione di cui al capoverso 2 lettera a si applica anche alla CFCG.

Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA e alla CFCG se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

Sezione 4 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall’Ufficio federale di polizia101.

L’Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all’articolo 11a.102

L’Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

  1. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP103;

  2. 104valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bis numero 1bis CP;

  3. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o

  4. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.105

L’Ufficio di comunicazione informa entro 20 giorni feriali l’intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a a un’autorità di perseguimento penale.106

L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario interessato circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 CP a un’autorità di perseguimento penale.107

Sezione 5 Organismi di autodisciplina

Art. 24 Riconoscimento

Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

  1. dispongono di un regolamento conformemente all’articolo 25;

  2. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e

  3. offrono la garanzia di un’attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:108

    1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie,

    2. offrano la garanzia di un’attività di controllo ineccepibile, e

    3. siano indipendenti dalla direzione e dall’amministrazione degli intermediari finanziari da controllare;

  4. 109assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all’articolo 24a.

Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 2009110 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.111

Art. 24a112 Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

L’organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

La società di audit è abilitata se:

  1. è abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005113 sui revisori;

  2. è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e

  3. non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007114 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

L’auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se:

  1. è abilitato dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;

  2. dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

Alla revoca dell’abilitazione nonché all’ammonizione da parte dell’organismo di autodisciplina si applica per analogia l’articolo 17 della legge sui revisori.

Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l’abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.

Art. 25 Regolamento

Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

Il regolamento determina inoltre:

  1. le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari;

  2. le modalità di controllo dell’osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

  3. sanzioni adeguate.

Art. 26 Elenchi

Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l’affiliazione.

Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.115

Art. 26a116 Società svizzere di un gruppo

Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dter, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

La FINMA pubblica un elenco delle società di cui al capoverso 1.

Art. 27117 Scambio di informazioni e obbligo di denuncia

Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.

Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:

  1. le disdette di affiliazioni;

  2. le decisioni di diniego dell’affiliazione;

  3. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;

  4. l’avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l’esclusione.

Fanno rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla loro attività nell’ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

  1. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP118;

  2. 119valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bis numero 1bis CP;

  3. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o

  4. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denunciano senza indugio il fatto all’Ufficio di comunicazione.120

L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.121

Art. 28122 Revoca del riconoscimento

La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull’articolo 37 della legge del 22 giugno 2007123 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.124

e 4 ...125

Capitolo 4 Assistenza amministrativa

Sezione 1 Collaborazione tra autorità svizzere

Art. 29 Scambio di informazioni tra autorità126

La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD127 e l’Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all’applicazione della presente legge.128

Se l’Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità acquisiti nell’ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, ivi compresi i procedimenti pendenti.129

L’Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L’articolo 30 capoversi 2–5 si applica per analogia.130

L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.131

L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG e all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.132

Art. 29a133 Autorità penali

Le autorità penali comunicano quanto prima all’Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter numero 1, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP134. Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all’Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso.

Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla CFCG e all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD135 tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.136

La FINMA, la CFCG e l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale.137 Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Sezione 2 Collaborazione con autorità straniere

Art. 30138 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero:

  1. garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;

  2. garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;

  3. garantisce che rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale;

  4. garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l’esplicito consenso dell’Ufficio di comunicazione; e

  5. rispetta le condizioni e le restrizioni d’uso dell’Ufficio di comunicazione.

L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

  1. 139il nome dell’intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare sancito dalla presente legge;

  2. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;

  3. l’avente economicamente diritto;

  4. indicazioni sulle transazioni.

L’Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

L’Ufficio di comunicazione può autorizzare l’ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce che:

  1. utilizzerà le informazioni esclusivamente:

    1. a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o

    2. per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;

  2. non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;

  3. non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e

  4. rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale.

Se la richiesta di trasmissione a un’altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l’Ufficio di comunicazione chiede dapprima l’autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

L’Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.

Art. 31140 Rifiuto di fornire informazioni

L’Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:

  1. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;

  2. per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all’assistenza giudiziaria o a un’altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;

  3. la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l’ordine pubblici.

Art. 31a141 Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l’assistenza amministrativa da parte dell’Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994142 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 32 Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale143

Per l’Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994144 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

...145

L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell’intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare di cui all’articolo 11a.146

Capitolo 5 Trattamento di dati personali

Art. 33 Principio

Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1992147 sulla protezione dei dati.

Art. 34 Collezioni di dati in rapporto con l’obbligo di comunicazione

Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD148, all’organismo di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.149

Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992150 sulla protezione dei dati è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 della presente legge o l’articolo 305ter capoverso 2 CP151 fino al momento in cui l’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario secondo l’articolo 23 capoverso 5 o 6, nonché durante un blocco dei beni secondo l’articolo 10.152

I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l’avvenuta comunicazione.

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione

Il trattamento di dati personali da parte dell’Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994153 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d’accesso dei privati è disciplinato dall’articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008154 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.155

Lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD156 e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo.157

Art. 35a158 Verifica

Per svolgere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d’informazione seguenti:

  1. registro nazionale di polizia;

  2. sistema d’informazione centrale sulla migrazione;

  3. casellario giudiziale informatizzato;

  4. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;

  5. sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

L’accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d’informazione.

Capitolo 6 Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 36159

Art. 37160 Violazione dell’obbligo di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 9.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

...161

Art. 38162 Violazione dell’obbligo di verifica

Il commerciante che viola intenzionalmente l’obbligo di incaricare un ufficio di revisione di cui all’articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Il commerciante che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 39 e 40163

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 41164 Attuazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge.

Esso può autorizzare la FINMA e la CFCG a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 42165 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.

Art. 43 Modifica del diritto vigente

Concerne solo il testo francese

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1998166