818.141.1
Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (Ordinanza sulla dichiarazione)
del 13 gennaio 1999 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 27 della legge sulle epidemie del 18 dicembre 19701 (legge), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
La presente ordinanza disciplina la dichiarazione di malattie trasmissibili causate da agenti patogeni di origine umana.
Le dichiarazioni hanno lo scopo di individuare in anticipo i focolai di malattie, di sorvegliare epidemiologicamente le malattie trasmissibili e di valutare costantemente i provvedimenti preventivi.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza sono:
osservazioni: tutti i sintomi, i referti clinici, le sindromi, le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi, le prove di agenti patogeni microbiologiche, istologiche o di altra natura, i risultati di test, le diagnosi di laboratorio, le tipizzazioni e le prove di resistenza, in relazione con malattie trasmissibili;
provvedimenti di carattere personale: 1. richieste urgenti di ulteriori informazioni relative ad una diagnosi presso medici e laboratori, 2. ricerca e interrogazione di singole persone o gruppi di persone contagiate o esposte e consulenza fornita loro, 3. interrogazione di persone malate e sane al fine di accertare e controllare focolai di malattie, 4. informazione urgente delle autorità sanitarie per la ricerca a livello internazionale delle persone esposte e messa al corrente di quest’ultime, 5. ricerca di persone precedentemente esposte tramite sangue, suoi derivati e organi;
dati che permettono l’identificazione di persone: il nome e il cognome, compreso quello prima del matrimonio, l’indirizzo e il numero di telefono;
dati che non permettono l’identificazione di persone: il sesso, la data di nascita, le iniziali, il Paese di residenza, la nazionalità, il cantone di residenza, il luogo di residenza e la professione.
Art. 3 Obbligo di dichiarazione
L’obbligo di dichiarazione incombe ai medici e ai capi di laboratori privati e pubblici che nell’esercizio della loro attività professionale fanno osservazioni conformemente al capoverso 2. Per quanto concerne gli accertamenti supplementari quali la tipizzazione o l’esame di resistenza, l’obbligo di dichiarazione incombe al laboratorio incaricato, mentre per mandati all’estero l’obbligo incombe al laboratorio committente.
Vanno dichiarate le osservazioni effettuate su persone malate, contagiate ed esposte, relativamente a malattie trasmissibili:
contro i cui effetti esistono provvedimenti preventivi riconosciuti;
che possono causare grandi focolai;
la cui conseguenza è un decorso grave, ma influenzabile della malattia;
la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale; o
che sono nuove e inaspettate.
Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) stabilisce le singole osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione, nonché i relativi criteri e termini. Può rendere obbligatoria la dichiarazione sia dei risultati delle analisi positivi sia di quelli negativi. Esso determina inoltre per quali osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono essere effettuate dichiarazioni complementari e quali dichiarazioni devono permettere l’identificazione di una persona in modo da poter adottare provvedimenti di carattere personale conformemente alla legislazione sulle epidemie.2
Le osservazioni devono essere dichiarate non appena i criteri di dichiarazione sono soddisfatti per la prima volta. Qualora tra due osservazioni concernenti una medesima persona intercorra un intervallo di tempo superiore a un anno, la seconda osservazione va nuovamente dichiarata, salvo quando si tratti di HIV, AIDS, epatite B o epatite C.
Art. 4 Modalità di dichiarazione
I medici comunicano le loro osservazioni al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona in esame. Qualora manchino i dati relativi al luogo di domicilio o di dimora, la competenza è del medico cantonale del Cantone in cui è eseguita l’osservazione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4841).
I capi laboratorio dichiarano le loro osservazioni allʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP) e simultaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona in esame.3
Le dichiarazioni elettroniche vanno inviate esclusivamente all’UFSP4; questo le trasmette, entro il termine di dichiarazione, ai medici cantonali.
Art. 5 Mezzi per la dichiarazione
I medici e i laboratori effettuano le dichiarazioni mediante un modulo e, in caso di pericolo d’epidemia, anche telefonicamente. I laboratori possono procedere alla dichiarazione anche mediante un tabulato d’elaboratore elettronico o per posta elettronica.
L’UFSP può concordare con i medici cantonali interessati la trasmissione e il rilevamento elettronici dei dati a livello locale.
Devono essere adottati appropriati provvedimenti di carattere tecnico e organizzativo a garanzia della protezione dei dati trasmessi con le dichiarazioni. Siffatti provvedimenti vengono riesaminati periodicamente e adeguati allo stato della tecnica.
Sezione 2 Contenuto delle dichiarazioni
Art. 6 Prima dichiarazione dei medici
La prima dichiarazione deve contenere le indicazioni seguenti:
l’osservazione soggetta all’obbligo di dichiarazione;
i primi dati epidemiologici;
per quanto concerne la persona interessata: 1. il sesso, 2. la data di nascita, 3. il luogo di residenza, 4. il nome nonché l’indirizzo e il numero di telefono, qualora l’ordinanza del 13 gennaio 19995 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori lo esiga per i provvedimenti di carattere personale, altrimenti solo le
Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della
Nuova espr. giusta il n. I 10 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
d. per quanto concerne il medico:
Art. 7 Dichiarazione complementare dei medici
Per valutare la necessità di agire e per disporre di dati epidemiologici più estesi, in particolare per quanto concerne la diagnosi, l’immunità da vaccinazione, i fattori di rischio e le modalità di trasmissione, i medici dichiaranti o curanti sono tenuti a fornire al medico cantonale, a sua richiesta, entro il termine di dichiarazione, una dichiarazione complementare.
La dichiarazione complementare deve contenere le indicazioni seguenti:
per quanto concerne l’osservazione soggetta all’obbligo di dichiarazione: 1. la descrizione, 2. la data della diagnosi o dell’inizio della malattia, 3. le analisi di laboratorio, 4. il decorso, 5. lo stato vaccinico;
per quanto concerne l’esposizione: 1. il luogo, 2. l’ora, 3. altri dati epidemiologici di rilievo;
i provvedimenti adottati:
per quanto concerne la persona interessata; 1. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono, qualora l’ordinanza del 13 gennaio 19996 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori lo esiga per i provvedimenti di carattere personale, altrimenti solo le 2. il sesso, 3. la data di nascita, 4. la nazionalità, 5. la professione, se rilevante dal profilo epidemiologico;
per quanto concerne il medico:
Art. 8 Dichiarazione di laboratorio
La dichiarazione di laboratorio deve contenere le indicazioni seguenti:
la diagnosi di laboratorio con il risultato del test e una sua eventuale interpretazione, nella medesima forma con cui questa è comunicata al medico committente;
il materiale d’analisi, il metodo d’accertamento e la data dell’indagine;
per quanto concerne la persona in esame: 1. il sesso, 2. la data di nascita, 3. il luogo di residenza, 4. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono, qualora l’ordinanza del 13 gennaio 19997 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori lo esiga per i provvedimenti di carattere personale, altrimenti solo le
per quanto concerne il medico committente: 3. l’indirizzo;
per quanto concerne il laboratorio:
Art. 9 Altre informazioni e altre dichiarazioni
I medici e i laboratori sono tenuti a fornire al medico cantonale e all’UFSP, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie nell’ambito delle indagini epidemiologiche.
I medici e i laboratori che, nell’esercizio della loro attività, costatano focolai di malattie o un aumento inatteso di osservazioni sono tenuti, entro il termine di dichiarazione, a dichiararli al medico cantonale anche se non soggiacciono all’obbligo di dichiarazione secondo l’ordinanza del 13 gennaio 19998 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori.
Per ottenere dati più precisi su un’osservazione, l’UFSP può incaricare i laboratori di trasmettere ai medici curanti un questionario speciale unitamente al risultato dell’analisi.
Sezione 3 Compiti dei medici cantonali
Art. 10 Coordinazione e trasmissione delle dichiarazioni
I medici cantonali sono competenti per ricevere le dichiarazioni e per una prima elaborazione delle medesime secondo gli articoli6, 7 e 8.
Entro il termine di dichiarazione, essi trasmettono le dichiarazioni all’ UFSP e, qualora necessario per la lotta contro una malattia, ne informano il medico cantonale di un altro Cantone o l’autorità sanitaria regionale di uno Stato vicino.
Nel loro Cantone, provvedono al reciproco scambio di informazioni con il chimico cantonale, il veterinario cantonale nonché il farmacista cantonale.
Art. 11 Richiesta di ulteriori informazioni e indagini in caso di focolai di malattie
I medici cantonali sono competenti per la richiesta di ulteriori informazioni presso medici e laboratori (art.9 cpv. 1). Essi informano l’UFSP in merito ai risultati.
Essi sono competenti per l’indagine su focolai di malattie. Possono avvalersi della collaborazione dell’UFSP.
Sezione 4 Compiti dell’UFSP
Art. 12 Mezzi per la dichiarazione
L’UFSP mette a disposizione dei medici cantonali, degli altri medici nonché dei laboratori moduli per la dichiarazione.
Esso definisce il sistema, il programma e gli strumenti per le trasmissioni elettroniche.
Art. 13 Contenuti della dichiarazione, coordinazione e informazione
L’UFSP verifica una volta all’anno, all’occorrenza insieme ai medici cantonali e a società specializzate, la necessità e l’adeguatezza delle dichiarazioni. Pubblica nel suo bollettino gli allegati adattati dell’ordinanza del 13 gennaio 19999 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori.
Esso coordina con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) la sorveglianza delle infezioni provenienti da animali, da derrate alimentari o da oggetti dʼuso.10
Elabora i dati contenuti nelle dichiarazioni, mette a disposizione statistiche elettroniche anonimizzate, pubblica settimanalmente nel suo bollettino una statistica anonimizzata e commenta i risultati importanti.
Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della
Art. 14 Trasmissione delle dichiarazioni alle autorità
L’UFSP trasmette le dichiarazioni ad altri uffici federali e alle istituzioni della sanità pubblica svizzere ed estere, qualora sia necessario alla lotta contro una malattia o sia previsto da una disposizione di legge o di diritto internazionale pubblico.
Art. 15 Raccolta di dati statistici
LʼUFSP, su sua iniziativa o su domanda di un medico cantonale, può chiedere dati che non permettono lʼidentificazione di persone in merito a malattie trasmissibili, segnatamente a:11
l’Ufficio federale di statistica: dati demografici, dati relativi alle cause di decessi (statistica dei decessi e delle loro cause secondo l’O del 30 giu. 199312 sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche federali) e ai ricoveri in ospedale (statistica medica ospedaliera) in seguito a malattie trasmissibili;
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: dati demografici e dati medici relativi a malattie trasmissibili congenite e disabilitanti;
13 lʼUSAV: dati di medicina veterinaria, dati epidemiologici e di altra natura relativi a malattie trasmissibili dagli animali, dalle derrate alimentari e dagli oggetti dʼuso allʼuomo;
l’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni: dati demografici, clinici, epidemiologici e di altra natura relativi a malattie trasmissibili professionali;
la Croce Rossa Svizzera: dati relativi alle malattie trasmissibili cagionate da sangue, da suoi derivati e da organi; o
14 l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici: dati relativi agli effetti collaterali di vaccini e di immunoglobuline.
Art. 16 Richiesta di ulteriori informazioni e indagini in caso di focolai di malattie
L’UFSP può chiedere informazioni a medici, a laboratori (art.9 cpv. 1) nonché a ospedali che hanno fornito dati a uffici e istituzioni (art. 15). Esso è tenuto ad informare i medici cantonali sull’esito di tale richiesta.
L’UFSP può incaricare un Cantone di indagare su un focolaio di malattia.
Art. 17 Decisioni dell’UFSP
L’UFSP può decidere che:
Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della
Nuovo testo giusta il n. II12 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).
15 ...
dichiarazioni che non permettono l’identificazione di persone siano invece precisate quanto all’identità di quest’ultime, qualora circostanze straordinarie lo esigano; o
l’obbligo di dichiarazione dei centri nazionali (art.5 cpv. 3 della legge) sia meglio definito.
Art. 18 Custodia di documenti e dati
L’UFSP è tenuto ad anonimizzare o a distruggere i dati che permettono l’identificazione di persone, quando essi non siano più necessari per provvedimenti di carattere personale.
I moduli di dichiarazione devono essere distrutti dopo il rilevamento elettronico.
Art. 19 Coordinazione con l’esercito
L’obbligo e la procedura di dichiarazione per medici militari e laboratori militari sono retti dalla presente ordinanza.
D’intesa con il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il Dipartimento può disciplinare altrimenti l’obbligo e la procedura di dichiarazione per i servizi dell’esercito in caso di situazioni straordinarie (mobilitazione, eventi bellici, catastrofi ecc.).
Art. 20 Ricerca epidemiologica
L’UFSP può pianificare ed eseguire ricerche epidemiologiche.
A tal fine può collaborare con i medici cantonali.
Può affidare a terzi l’esecuzione.
Sezione 5 Dichiarazioni volontarie
Art. 21 Principi
L’UFSP può accordarsi con medici, laboratori, ospedali, cliniche universitarie o altre istituzioni in merito all’effettuazione di dichiarazioni volontarie.
Esso elabora le dichiarazioni ricevute. Può affidarne a terzi la valutazione. Pubblica i risultati nel suo bollettino e li mette a disposizione delle persone che partecipano alla dichiarazione nonché dei medici cantonali.
L’UFSP stabilisce per scritto il programma di rilevazione. All’uopo, può costituire un’apposita commissione.
Art. 22 Procedura e contenuto delle dichiarazioni
Chiunque partecipa alle dichiarazioni volontarie notifica le osservazioni concordate conformemente a un programma di rilevazione.
Le dichiarazioni devono limitarsi ai dati che non permettono l’identificazione delle persone.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 21 settembre 198716 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo è abrogata.
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1999.
[RU 1987 1297 1421, 1993 967 art. 20 n. 2, 1994 2265]