514.42
Ordinanza concernente i cavalli dell’esercito
del 17 febbraio 1999 (Stato 13 aprile 1999)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 della legge militare1, ordina:
Art. 1 Acquisto
Le Forze terrestri acquistano i cavalli e i muli (cavalli dell’esercito) di cui le truppe del treno e le truppe veterinarie necessitano nelle scuole e nei corsi.
Art. 2 Origine
I cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo sangue e i cavalli del treno dall’allevamento indigeno della razza del Giura. I muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) può prevedere eccezioni.
Art. 3 Vendita
Le Forze terrestri possono vendere i cavalli dell’esercito a militari.
I cavalli del treno e i muli possono essere parimenti venduti ai fornitori di cavalli.
Art. 4 Noleggio
Le Forze terrestri noleggiano i cavalli dell’esercito appartenenti ai militari e ai fornitori di cavalli per le scuole e i corsi delle truppe del treno e delle truppe veterinarie.
Art. 5 Disposizioni d’esecuzione
Il Dipartimento emana le disposizioni d’esecuzione.
Esso regola segnatamente:
i requisiti ai quali i cavalli dell’esercito devono soddisfare;
l’addestramento dei cavalli dell’esercito;
il diritto all’acquisto di un cavallo dell’esercito;
i diritti e gli obblighi degli acquirenti di cavalli dell’esercito;
l’impiego dei cavalli dell’esercito nelle scuole e nei corsi;
il noleggio dei cavalli dell’esercito di proprietà dei militari o dei fornitori di cavalli.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 3 settembre 19862 concernente i cavalli del treno e i muli della Confederazione è abrogata.
Art. 7 Disposizione transitoria
L’ordinanza del 10 giugno 19963 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione è abrogata dall’entrata in vigore della pertinente ordinanza del Dipartimento.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1999.
[RU 1986 1568, 19903 art. 8]