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Ordinanza concernente i cavalli dell’esercito

del 17 febbraio 1999 (Stato 13 aprile 1999)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 della legge militare1, ordina:

Art. 1 Acquisto

Le Forze terrestri acquistano i cavalli e i muli (cavalli dell’esercito) di cui le truppe del treno e le truppe veterinarie necessitano nelle scuole e nei corsi.

Art. 2 Origine

I cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo sangue e i cavalli del treno dall’allevamento indigeno della razza del Giura. I muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) può prevedere eccezioni.

Art. 3 Vendita

Le Forze terrestri possono vendere i cavalli dell’esercito a militari.

I cavalli del treno e i muli possono essere parimenti venduti ai fornitori di cavalli.

Art. 4 Noleggio

Le Forze terrestri noleggiano i cavalli dell’esercito appartenenti ai militari e ai fornitori di cavalli per le scuole e i corsi delle truppe del treno e delle truppe veterinarie.

Art. 5 Disposizioni d’esecuzione

Il Dipartimento emana le disposizioni d’esecuzione.

Esso regola segnatamente:

  1. i requisiti ai quali i cavalli dell’esercito devono soddisfare;

  2. l’addestramento dei cavalli dell’esercito;

  3. il diritto all’acquisto di un cavallo dell’esercito;

  4. i diritti e gli obblighi degli acquirenti di cavalli dell’esercito;

RU 1999 1331

  1. l’impiego dei cavalli dell’esercito nelle scuole e nei corsi;

  2. il noleggio dei cavalli dell’esercito di proprietà dei militari o dei fornitori di cavalli.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 3 settembre 19862 concernente i cavalli del treno e i muli della Confederazione è abrogata.

Art. 7 Disposizione transitoria

L’ordinanza del 10 giugno 19963 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione è abrogata dall’entrata in vigore della pertinente ordinanza del Dipartimento.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1999.

[RU 1986 1568, 19903 art. 8]