916.341
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
del 7 dicembre 1998 (Stato 13 febbraio 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 23 capoverso1, 48 capoversi 2 e 4, 49, 51 capoversi1 e 3 e 177 della legge sull’agricoltura1, ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina e alle loro carni nonché alle carni di pollame e alle frattaglie di pollame delle voci di tariffa riportate nell’allegato.
Art. 2 Definizioni
Sono considerati animali da macello indigeni (di seguito animali) gli animali il cui aumento di peso è avvenuto preponderantemente sul territorio doganale svizzero o che hanno trascorso sul territorio doganale svizzero una parte preponderante della loro vita. Per animali della specie equina deve inoltre esistere un documento di identificazione rilasciato da un’organizzazione d’allevamento indigena riconosciuta.
Sono considerati muscoli di manzo preparati indigeni i muscoli di manzo preparati provenienti da animali indigeni.
Un acquisto è considerato libero se non è effettuato sulla base di un’assegnazione di cui all’articolo9 lettera b.
Per macellazioni ai sensi della presente ordinanza si intendono le macellazioni ispezionate di animali indigeni che, al momento della macellazione, erano di proprietà del richiedente dell’assegnazione di una quota del contingente doganale.
Per lombi importati in virtù della disposizione prevista all’articolo 21 capoverso1, si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti.2 RU 1999 111
Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 401).
Capitolo 2 Classificazione della qualità
Art. 3 Principio
Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all’articolo 5.
Sono esclusi dal capoverso1:
le macellazioni domestiche;
le macellazioni per il consumo proprio privato;
gli animali macellati della specie suina nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue; e
gli animali macellati nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue, per le quali il fornitore rinuncia a una classificazione della qualità.
Art. 4 Classificazione neutrale della qualità
Nei macelli in cui sono macellate annualmente oltre 1200 unità di macellazione, e per tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina sui mercati pubblici sorvegliati, l’organizzazione incaricata conformemente all’articolo 34 capoverso1 lettera a deve effettuare una classificazione neutrale della qualità.
Per unità di macellazione si intendono1 vacca,1 manzo, 2 vitelli,1 cavallo,1 puledro, 5 maiali,10 pecore,10 capre, 20 suinetti, 20 agnelli e 20 capretti.
Art. 53 Criteri per la classificazione della qualità
I criteri per la classificazione della qualità di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina sono costituiti dall’età, dalla carnosità e dal tessuto grasso. Possono anche essere presi in considerazione i criteri scientifici riconosciuti della qualità della carne e del grasso.
Per gli animali macellati della specie suina la carnosità è considerata un criterio per la classificazione della qualità. Possono anche essere presi in considerazione i criteri scientifici riconosciuti della qualità della carne e del grasso.
Art. 6 Sistemi di valutazione e di classificazione
L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) disciplina mediante ordinanza, sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, i sistemi di valutazione e di classificazione.
L’Ufficio federale designa mediante ordinanza gli apparecchi tecnici nonché la loro applicazione e il loro controllo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 401).
Capitolo 3 Sorveglianza dei mercati pubblici e dell’andamento del mercato
nei macelli nonché provvedimenti tesi a sgravare il mercato
Art. 7 Designazione dei mercati pubblici e dei macelli nonché sorveglianza dell’andamento del mercato
L’organizzazione incaricata di cui all’articolo 34 capoverso1 lettera b designa e organizza, d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine, i mercati pubblici cui possono essere assegnati animali della specie bovina e ovina (pecore da macello, agnelli da macello e agnelli magri) al fine di sgravare il mercato.4
Designa, d’intesa con i partner di mercato, i macelli cui possono essere assegnati animali della specie bovina, suina, equina (cavalli da macello e puledri) nonché capretti al fine di sgravare il mercato.5
Sorveglia costantemente l’andamento del mercato nei mercati pubblici e nei macelli.
Art. 8 Applicazione di provvedimenti tesi a sgravare il mercato
In caso di eccedenze stagionali o di altre eccedenze temporanee, l’organizzazione incaricata di cui all’articolo 34 capoverso1 lettera c può decidere e applicare i seguenti provvedimenti tesi a sgravare il mercato:
sgombero del mercato sui mercati pubblici sorvegliati;
sgombero del mercato nei macelli;
azioni d’immagazzinamento;
azioni di vendita a prezzo ridotto.
Dopo aver sentito le cerchie interessate decide il momento, il tipo e la portata dei provvedimenti tesi a sgravare il mercato nonché l’importo dei contributi per le azioni d’immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.
Art. 9 Sgombero del mercato
L’organizzazione incaricata conformemente all’articolo 34 capoverso1 lettera c assegna:
in caso di sgombero del mercato nei macelli, gli animali da macello non venduti, sulla base del peso morto conformemente alle percentuali stabilite secondo l’articolo10 capoversi1 e 3, ai prezzi usuali di mercato da essa rilevati;
in caso di sgombero del mercato sui mercati pubblici sorvegliati, gli animali non venduti liberamente, sulla base delle percentuali stabilite conformemente all’articolo10 capoverso 2, ai prezzi usuali di mercato da essa rilevati.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001
Art. 10 Quote di sgombero del mercato
In caso di sgombero del mercato nei macelli, i titolari di quote del contingente doganale di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera a numeri1 e 3 soggiacciono all’obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 95 per cento degli animali da macello non venduti.
I titolari di quote del contingente doganale di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera a numero 2 e lettera c numero 2 soggiacciono all’obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 5 per cento rispettivamente per il10 per cento, in linea di massima, degli animali non venduti liberamente sui mercati pubblici sorvegliati. Durante il periodo di commercializzazione degli agnelli magri, i titolari di quote del contingente doganale conformemente all’articolo 19 capoverso1 lettera c numero1 possono essere assoggettati all’obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 90 per cento di pecore da macello e agnelli da macello non venduti sui mercati pubblici sorvegliati.
In caso di sgombero del mercato nei macelli, i titolari di quote del contingente doganale di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera d soggiacciono all’obbligo di ritiro, conformemente alla loro quota, per il 100 per cento degli animali da macello non venduti.
Le quote di sgombero del mercato sono assegnate in percentuali ai titolari di quote del contingente doganale contemporaneamente all’assegnazione delle quote del contingente doganale.
Art. 11 Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato
Al fine di assicurare lo sgombero del mercato sui mercati pubblici sorvegliati e nei macelli, l’organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente doganale a depositare una garanzia a favore del fondo per la carne, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.
L’importo della garanzia è determinato sulla base dell’entità della quota del contingente doganale e non può superare i 300 000 franchi.
Art. 12 Azioni di immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto
In caso di azioni di immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi prelevati dal fondo per la carne.
In caso di azioni di vendita a prezzo ridotto, le cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca o le cosce di maiale per la produzione di prosciutto crudo e la carne da banco per la lavorazione possono essere vendute a prezzo ridotto mediante contributi prelevati dal fondo per la carne.
I contributi di immagazzinamento sono determinati sulla base della perdita di qualità e di peso nonché dei costi di immagazzinamento e non possono superare di oltre un terzo il valore di mercato rappresentato dal prodotto agricolo al momento dell’immagazzinamento.
L’organizzazione incaricata allestisce i documenti contabili dell’Ufficio federale e glieli trasmette.
L’Ufficio federale versa i contributi ai beneficiari.
Capitolo 4 Fondo per la carne
Art. 13
Il fondo per la carne serve a finanziare i compiti affidati alle organizzazioni private conformemente all’articolo 34 capoverso1 nonché i contributi per l’immagazzinamento e le azioni di vendita a prezzo ridotto.
L’Ufficio federale amministra il fondo per la carne.
Capitolo 5 Importazione
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 14 Contingente doganale n. 5 “carne rossa”
Il contingente doganale n. 5 “carne rossa” (prodotta sulla base di foraggio grezzo) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali (CP):
CP n. 5.1: carne secca essiccata all’aria (carne secca/bresaola);
CP n. 5.2: conserve di carne di manzo (Corned beef ecc.);
CP n. 5.3: carne kasher di animali della specie bovina;
CP n. 5.4: carne kasher di animali della specie ovina;
CP n. 5.5: carne halal di animali della specie bovina;
CP n. 5.6: carne halal di animali della specie ovina;
CP n. 5.7: altro.
Il contingente doganale parziale “altro” comprende le seguenti categorie di carne e prodotti carnei:
carne di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati;
muscoli di manzo preparati;
carne di animali della specie equina;
carne di animali della specie ovina;
carne di animali della specie caprina;
frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina;
pâté, granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l’industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.
Art. 15 Contingente doganale n. 6 “carne bianca”
Il contingente doganale n. 6 “carne bianca” (prodotto sulla base di foraggio concentrato) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali (CP):
CP n. 6.1: prosciutto crudo essiccato all’aria;
CP n. 6.2: prosciutto in scatola e cotto;
CP n. 6.3: insaccati;
CP n. 6.4: altro.
Il contingente doganale “altro” è suddiviso nelle seguenti categorie di carne e prodotti carnei:
carne di maiale in mezzene;
carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame;
pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre.
Sezione 2 di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina, per maiali
in mezzene nonché per le frattaglie
Art. 16 Assegnazione delle quote del contingente doganale
Le quote del contingente doganale per il periodo di contingentamento sono assegnate percentualmente in base alla prestazione all’interno del Paese del singolo avente diritto a quote del contingente doganale in rapporto alla prestazione complessiva all’interno del Paese legittimamente fatta valere.
Art. 17 Periodo di calcolo per la prestazione all’interno del Paese
La prestazione all’interno del Paese è calcolata in base alla prestazione tra il 18° e il 7° mese precedenti il periodo di contingentamento.
Art. 18 Prestazione minima all’interno del Paese
Per l’assegnazione di quote del contingente doganale è necessaria una prestazione minima all’interno del Paese nelle corrispondenti categorie di carne:
carne di animali della specie bovina: 8 tonnellate in peso morto;
carne di animali della specie suina: 8 tonnellate in peso morto;
carne di animali della specie ovina:1 tonnellata in peso morto;
carne di animali della specie caprina:1 tonnellata in peso morto;
cavalli o puledri:1 macellazione;
acquisti sui mercati pubblici sorvegliati: 100 acquisti liberi della relativa specie;
g. lombi:1 tonnellata di acquisti liberi di lombi disossati o con ossi.
Art. 19 Ripartizione in funzione del tipo di prestazione all’interno del Paese
Le quote del contingente doganale delle singole categorie di carne sono assegnate in funzione dei seguenti tipi di prestazione all’interno del Paese:
per la carne e le frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati: 1. per il 90 per cento secondo il numero di macellazioni ispezionate di animali indigeni della specie bovina nel periodo di calcolo, 2. per il 5 per cento secondo il numero di acquisti liberi di animali indigeni della specie bovina sui mercati pubblici sorvegliati nel periodo di calcolo, 3. per il 5 per cento secondo il quantitativo degli acquisti di lombi disossati o con ossi di animali indigeni della specie bovina nei macelli nel periodo di calcolo;
6 per i muscoli di manzo preparati: secondo il quantitativo di muscoli di manzo di animali indigeni, preparati e salati nel periodo di calcolo;
per la carne e le frattaglie di animali della specie ovina: 1. per il 90 per cento secondo il numero di macellazioni ispezionate di animali indigeni della specie ovina nel periodo di calcolo, 2. per il10 per cento secondo il numero di acquisti liberi di animali della specie ovina sui mercati pubblici sorvegliati nel periodo di calcolo;
per la carne e le frattaglie di animali delle specie equina e caprina e per la carne di maiali in mezzene: secondo il numero delle macellazioni ispezionate di animali indigeni della relativa specie nel periodo di calcolo.
Le macellazioni ispezionate possono essere fatte valere quale prestazione all’interno del Paese solo dal proprietario dell’animale al momento della macellazione. Il richiedente comunica all’organizzazione incaricata il numero delle macellazioni nonché i relativi pesi morti. Il numero delle macellazioni è confermato dall’ispettore delle carni, i pesi morti dal macello o da una persona designata dal Cantone o dal Comune.7
Gli acquisti liberi possono essere fatti valere quale prestazione all’interno del Paese solo dall’acquirente diretto. Solo il primo acquisto libero sui mercati pubblici sorvegliati vale come prestazione all’interno del Paese.
I muscoli di manzo preparati e salati possono essere fatti valere quale prestazione all’interno del Paese solo dal proprietario dei muscoli di manzo preparati al momento della salatura. Possono essere fatti valere come muscoli di manzo preparati e salati soltanto le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati interi. Le salature
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 401).
Nuovo testo del terzo per. giusta il n. I dell’O del10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 314).
sono notificate settimanalmente all’organizzazione incaricata, al più tardi il lunedì della settimana seguente la salatura.
Il quantitativo di acquisti di lombi di cui al capoverso1 lettera a numero 3 può essere fatto valere quale prestazione all’interno del Paese soltanto dall’acquirente diretto. Solo il primo acquisto nei macelli indigeni vale come prestazione all’interno del Paese.
Art. 20 Domanda di quote del contingente doganale
Le domande di quote del contingente doganale devono essere inoltrate entro il 15 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento all’organizzazione incaricata, di cui all’articolo 34 capoverso1 lettera d, utilizzando il formulario previsto a tal fine o il supporto dati autorizzato dall’Ufficio federale.
L’organizzazione incaricata trasmette all’Ufficio federale i dati necessari per il calcolo e l’assegnazione delle quote del contingente doganale.
Art. 21 Ripartizione dei contingenti doganali parziali fra le categorie di carne e di prodotti carnei nonché liberazione delle importazioni
L’Ufficio federale, dopo aver sentito le cerchie interessate, rappresentate dalle organizzazioni incaricate dei compiti di cui all’articolo 34, e tenendo conto della situazione del mercato, determina periodicamente mediante decisione i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenute da importare. 8
L’Ufficio federale determina il periodo in cui i prodotti agricoli possono essere importati dai titolari di un contingente doganale conformemente all’articolo 16 rispettivamente 19 capoverso1. Il periodo si estende al massimo a tre mesi, ad eccezione delle importazioni di carne di animali delle specie ovina, caprina e equina. Tale durata può eccezionalmente essere adeguatamente prolungata mediante richiesta motivata inoltrata all’Ufficio federale prima della scadenza del termine.
...9
Sezione 3 di pollame
Art. 22 Assegnazione in funzione della prestazione all’interno del Paese
Le quote del contingente doganale per la carne di pollame sono assegnate in funzione della prestazione all’interno del Paese.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001
La prestazione all’interno del Paese è costituita dagli acquisti regolari, controllati e diretti di carne di pollame indigena (di seguito acquisti), in quantitativi di peso morto, effettuati nei macelli indigeni, comprese le frattaglie e esclusi i polli da lessare.
...10
Su richiesta dell’Ufficio federale, i macelli devono documentare il prodotto della macellazione sulla base del peso degli animali entrati vivi.
Sono considerati acquisti regolari gli acquisti effettuati almeno mensilmente.
Entro il10 di ogni mese, gli importatori devono fornire all’Ufficio federale la prova della prestazione all’interno del Paese del mese precedente.
Le persone che desiderano utilizzare per la prima volta quote del contingente doganale devono fornire anticipatamente la prestazione all’interno del Paese durante almeno un trimestre.
Art. 23 Proporzione delle parti ritirate
Per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente (ADC), la prestazione all’interno del Paese deve essere fornita entro il termine del rispettivo periodo di contingentamento. Gli acquisti supplementari di merce indigena, che superano la proporzione, non possono essere computati quale prestazione all’interno del Paese per il successivo periodo di contingentamento.
Il Dipartimento federale dell’economia fissa annualmente la proporzione tra gli acquisti di carne di pollame indigena e la carne di pollame importata. A tal fine si basa sul periodo di riferimento fra il 15° e il 4° mese precedenti il periodo di contingentamento in questione.
La carne di pollame sezionata e le preparazioni a base di carne di pollame sono convertite in pollame intero mediante un coefficiente di1,65 sia in caso di importazione che di acquisto nel macello.
Art. 24 Disciplinamento contrattuale della prestazione all’interno del Paese
Gli importatori possono liberamente disciplinare fra di loro l’adempimento della prestazione all’interno del Paese. Le parti contraenti devono darne notifica all’Ufficio federale, allegando i relativi contratti, almeno un mese prima dell’inizio del periodo di contingentamento.
Art. 25 Tassa sostitutiva
Per ogni periodo di contingentamento può essere versata una tassa sostitutiva per un quantitativo massimo di 1000 chilogrammi netti di specialità non ottenibili in Svizzera.
La tassa ammonta a franchi 3,15 per chilogrammo netto ed è devoluta alla Cassa generale della Confederazione.
Sezione 4 Assegnazione delle quote del contingente doganale per la carne kasher e
per la carne halal
Art. 2611 Condizioni particolari per l’assegnazione di quote del contingente
Ha diritto a quote del contingente per la carne halal e per la carne kascher chi:
si impegna a consegnare i prodotti agricoli da importare esclusivamente ai punti di vendita riconosciuti dall’Ufficio federale e prova, mediante le ordinazioni dei punti di vendita riconosciuti, che la merce risponde a un bisogno; o
si impegna a commercializzare la merce importata esclusivamente nei suoi punti di vendita riconosciuti e prova, nel mese successivo al periodo fissato per le importazioni, che la quantità che gli è stata assegnata risponde a un bisogno.
Art. 27 Assegnazione delle quote del contingente doganale
Le quote del contingente doganale del contingente doganale parziale carne halal e carne kasher di animali delle specie bovina e ovina sono assegnate conformemente all’ordine di deposito delle domande di permesso presso l’Ufficio federale.
Il giorno in cui sono esauriti i contingenti doganali parziali, il quantitativo rimanente è assegnato proporzionalmente alle domande depositate entro tale data.
Art. 28 Riconoscimento dei punti di vendita
L’Ufficio federale riconosce un punto di vendita se questi vende unicamente carne di animali abbattuti secondo prescrizioni rituali e insaccati a base di tale carne.
Art. 2912 Termine d’importazione
Le quote del contingente doganale assegnate devono essere importate e fatte pervenire ai punti di vendita riconosciuti o commercializzate dai punti di vendita degli aventi diritto entro tre mesi dall’assegnazione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001
Sezione 5 essiccata all’aria, le conserve di carne di manzo, il prosciutto crudo
essiccato all’aria, il prosciutto in scatola e cotto nonché gli insaccati
Art. 30 Contingenti doganali parziali
Sono messi all’asta i seguenti contingenti doganali parziali:
carne secca essiccata all’aria (carne secca/bresaola);
conserve di carne di manzo;
prosciutto crudo essiccato all’aria;
prosciutto in scatola e cotto;
insaccati.
Art. 31 Quantitativo minimo e quota massima del contingente doganale
Il quantitativo minimo assegnato a ogni offerente è di 500 kg per ogni quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta.
La quota massima assegnata a ogni offerente ammonta al 10 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta.
Art. 32 Termine di pagamento
Il termine di pagamento è di 60 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 90 giorni per il secondo terzo e 120 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dal passaggio in giudicato dell’assegnazione.
Prima del pagamento del primo terzo del prezzo di aggiudicazione non è consentita l’importazione all’ADC.
Sezione 6 Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali parziali
Art. 33
La ripartizione dei pâtés e dei granulati di carne per la fabbricazione industriale di minestre e salse istantanee (ex 1602.2071, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, ex 1602.9011, ex 0210.1991, ex 0210.2010, ex 0210.9011 e ex 0210.9012), della carne e delle frattaglie commestibili, della farina e della polvere essiccata e commestibile di carne e frattaglie di pollame (ex 0210.9031/9089) e degli alimenti dietetici e per bambini (ex 1602.3110/3990) dei contingenti doganali parziali n. 5.7 e 6.4 non è disciplinata. 13
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001
La ripartizione delle frattaglie alimentari per l’industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatine (ex 0206.3091, 0206.4191 e 0206.4991) del contingente doganale parziale n. 5.7 non è disciplinata. Le importazioni sottostanno alle disposizioni reversali di cui all’articolo18 della legge sulle dogane14.
Capitolo 6 Delega di compiti
Art. 34 Bando
L’Ufficio federale delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private:
la classificazione della qualità degli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché degli animali vivi delle specie bovina e ovina sui mercati pubblici sorvegliati;
la sorveglianza dei mercati pubblici per animali vivi delle specie bovina e ovina nonché dell’andamento del mercato nei macelli;
l’esecuzione di provvedimenti tesi a sgravare il mercato che prevedono: 1. lo sgombero del mercato sui mercati pubblici sorvegliati per animali delle specie bovina e ovina, 2. lo sgombero del mercato nei macelli per animali delle specie bovina, suina e equina nonché per i capretti, 3. le azioni di immagazzinamento per la carne di animali della specie bovina e suina, 4. le azioni di vendita a prezzo ridotto per cosce di bestiame grosso da macello, prosciutto e carne da banco, e 5. la raccolta dei documenti necessari per i pagamenti dei contributi da parte dell’Ufficio federale;
la registrazione delle domande di quote del contingente doganale di cui all’articolo 20 e l’esecuzione dei relativi controlli.
L’Ufficio federale pubblica i mandati di prestazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 35 Mandati di prestazioni
I mandatari eseguono i loro compiti nella forma di un mandato di prestazioni conferito dall’Ufficio federale. Nel contratto sono disciplinati la portata, la procedura, le condizioni e la rimunerazione delle prestazioni pretese.
La durata del contratto deve essere determinata in modo appropriato ai compiti.
I mandatari sono indipendenti, dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario, dalle singole organizzazioni e imprese del settore della carne.
I mandatari sottostanno alla sorveglianza dell’Ufficio federale.
Il Controllo federale delle finanze esamina annualmente se le organizzazioni incaricate adempiono i loro compiti in modo economico.
Art. 36 Aggiudicazione dei mandati di prestazioni
Le aggiudicazioni devono avvenire nell’ambito di una procedura libera. Sono rette dal capitolo 3 dell’ordinanza dell’11 dicembre 199515 sugli acquisti pubblici.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 37 Esecuzione
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui tale competenza non sia affidata ad altre autorità.
Art. 38 Fondo per la carne
I mezzi dell’attuale fondo di riserva sono trasferiti al fondo per la carne.
Il Dipartimento federale dell’economia stipula un accordo con la Cooperativa svizzera per l’approvvigionamento con bestiame da macello e con carne (CBC) concernente il trasferimento dal fondo di riserva al fondo per la carne e i rimborsi di prestiti della Confederazione.
Art. 39 Disposizioni transitorie applicabili ai contingenti doganali
Ad eccezione delle categorie di carne e di prodotti carnei “Carne di volatili, comprese le conserve e le interiora di volatili”, sino al 31 dicembre 2000 le quote dei contingenti doganali parziali n. 5.7 e 6.4 sono ripartite secondo il diritto vigente. Non si applicano tuttavia né il vincolo dello smercio né i prezzi indicativi.
La CBC allestisce i documenti contabili dell’Ufficio federale per l’adempimento di compiti risultanti dall’attuazione del capoverso1 e glieli trasmette. L’Ufficio federale paga i contributi ai beneficiari.
Per i contingenti doganali parziali, il cui periodo di contingentamento non corrisponde all’anno civile, il periodo di contingentamento nel 2000 si estende soltanto sino al 31 dicembre 2000.
Per il contingente doganale parziale carne equina, i quantitativi da assegnare per il periodo di contingentamento dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 sono ridotti proporzionalmente.
Tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2000 gli aventi diritto potranno importare, all’aliquota di dazio del contingente, nella categoria di carne e prodotti carnei denominata «carne di animali della specie ovina», solo la quantità corrispondente alla media delle loro importazioni effettuate nel corso dei mesi di novembre e dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999.16
Art. 40 Disposizioni transitorie per provvedimenti tesi a sgravare il mercato
Sino al 31 dicembre 2000 i provvedimenti tesi a sgravare il mercato sono retti dal diritto vigente.
La CBC allestisce i documenti contabili dell’Ufficio federale per i provvedimenti tesi a sgravare il mercato di cui al capoverso1 e glieli trasmette. L’Ufficio federale paga i contributi ai beneficiari.
Art. 41 Disposizioni transitorie per le operazioni di scambio
Fatto salvo il capoverso 2, sino al 31 dicembre 1999 le operazioni di scambio sono rette dall’ordinanza sul bestiame da macello del 22 marzo 198917. Al momento dell’importazione occorre pagare l’ADC conformemente all’allegato1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199818 sull’importazione di prodotti agricoli.
Le operazioni di scambio per la valorizzazione possono essere autorizzate soltanto se la ditta trasforma e essicca, rispettivamente cuoce nella propria azienda il prodotto agricolo da esportare, oppure se lo fa lavorare o cuocere a fattura.
Art. 42 Disposizioni transitorie per la CBC
Fatto salvo l’articolo 94 capoverso1 lettere b, c, g e h dell’ordinanza sul bestiame da macello del 22 marzo 198919, sino al 31 dicembre 2000 i compiti della CBC sono retti dalla normativa vigente.
La CBC fissa i prezzi di ritiro per il bestiame grosso da macello, i vitelli, le pecore da macello, gli agnelli magri e i capretti secondo i prezzi usuali di mercato da essa rilevati.
I costi amministrativi della CBC sono coperti con i mezzi provenienti dal fondo per la carne.
Art. 43 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Il capitolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 401).
[RU 1989 588, 1993 901 all. n. 27, 1995 1666 all. 3 n. 3 2050 5641, 1998 1537. RU 1999 295 art. 3 lett. k]
Voce di tariffaa) Designazione della merce
1. Animali da macello, vivi 0101.1911, 1919, Cavalli da macello 0102.9011, 9019 Animali della specie bovina, da macello 0103.9120, 9190, Animali della specie suina, da macello 9220, 9290 0104.1020, 1090 Animali della specie ovina, da macello 0104.2020, 2090 Animali della specie caprina, da macello
2. Carne, frattaglie commestibili e prodotti carnei di animali di cui nelle voci di tariffa 0101-104 (eccettuati quelli di cinghiale) 0201.1011/3099 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 0202.1011/3099 Carni di animali della specie bovina, congelate 0203.1191, 1199, Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o 1291, 1299, 1981, congelate 1991, 1999, 2191, 2199, 2291, 2299, 2981, 2991, 2999 0204.1010/4390 Carni di animali della specie ovina, fresche, refrigerate o 0204.5010, 5090 Carni di animali della specie caprina fresche, refrigerate o 0205.0010, 0090 Carni di cavalli, asini, muli o bardotti, fresche, refrigerate o 0206.1011/2990 Frattaglie commestibili degli animali di cui nelle voci di ta- 0206.3091, 3099 riffa 0101-0104 (eccettuate quelle di cinghiale), fresche, re- 0206.4191, 4199 frigerate o congelate 0206.4991, 4999 0206.8010/9090 0209.0011, 0019 Lardo senza parti magre, grasso di maiale, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati 0210.1191, 1199 Carni e frattaglie commestibili di animali di cui nelle voci di 0210.1291,1299 tariffa 0101-0104 (eccettuate quelle di cinghiale), salate o in 0210.1991/9019 salamoia, essiccate o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
Voce di tariffaa) Designazione della merce
3. Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali di cui nelle voci di tariffa 0101-0104 (eccettuate quelle di cinghiale e gli alimenti dietetici e per bambini) 1602.2071, 2079 Preparazioni e conserve di fegato, contenenti carni o frattaglie di animali di cui nelle voci di tariffa 0101-0104 (eccettuate quelle di cinghiale e gli alimenti dietetici e per bambini) 1602.4111/4990 Preparazioni e conserve di animali della specie suina (eccettuate quelle di cinghiale) 1602.5011/5099 Preparazioni e conserve di animali della specie bovina 1602.9011, 9019 Altre preparazioni di carni di animali di cui nelle voci di tariffa 0101-0104, inoltre preparazioni di sangue di animali di cui nelle voci di tariffa 0102 e 0103 (eccettuate quelle di cinghiale e gli alimenti dietetici e per bambini)
4. Salsicce (eccettuate quelle di cinghiale) 1601.0011/0029 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari con un contenuto in tali prodotti eccedente 20 per cento.
5. Volatili 0207.1110/3399 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce di tariffa 0105 0207. 3511/3599 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce di tariffa 0105 0207.3691/3699 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce di tariffa 0105 0210.9031/9089 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie di volatili della voce di tariffa 0105 1601.0031/0039 Insaccati di volatili 1602.3110/3990 Preparazioni a base di volatili e conserve a) RS 632.10 allegato