Fonte

142.31

Legge sull’asilo
(LAsi)

del 26 giugno 1998 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 121 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19953, decreta:

Capitolo 1 Principi

Art. 1 Oggetto

La presente legge definisce:

  1. la concessione dell’asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera;

  2. la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno.

Art. 2 Asilo

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.

L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»

Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica RU 1999 2262

Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

Art. 4 Protezione provvisoria

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Art. 5 Divieto di respingimento

Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell’articolo3 capoverso1, o dal quale rischierebbe d’essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l’interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.

Art. 64 Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (legge sulla procedura amministrativa), dalla legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

Capitolo 2 Richiedenti l’asilo

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 6a8 Autorità competente 1 L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera. 2 Il Consiglio federale designa:

a. come Stati d’origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;

4 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo 8 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

b. come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo5 capoverso1. 3 Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.

Art. 7 Prova della qualità di rifugiato

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.

Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

Art. 8 Obbligo di collaborare

Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare:

  1. dichiarare le sue generalità;

  2. consegnare i documenti di viaggio e d’identità9 nel centro di registrazione;

  3. indicare, in occasione dell’audizione, le ragioni della sua domanda d’asilo;

  4. designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;

  5. 10 collaborare al rilevamento dei dati biometrici.

Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.

Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.

In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.

Art. 9 Perquisizione

L’autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta

Nuova espressione giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotta dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d’identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.11

Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.

Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

L’Ufficio federale mette agli atti i documenti di viaggio e d’identità dei richiedenti.12

Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell’Ufficio federale, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità dei richiedenti.

L’autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l’autenticità deve comunicare all’Ufficio federale il risultato di tale verifica.

L’Ufficio federale o l’istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.

I passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione dell’Ufficio federale.13

Art. 11 Procedura d’assunzione delle prove

Il richiedente non può esprimere un preavviso sulla decisione dell’autorità di procedere a un’assunzione di prove per l’accertamento dei fatti.

Art. 12 Recapito

Una notificazione o comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappresentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile.

Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l’autorità invia le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

Chi presenta una domanda d’asilo dall’estero non è tenuto a designare un recapito in Svizzera.14

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni

In casi adeguati, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente.

La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente ne riceve un estratto.

Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l’articolo 11 capoverso3 della legge del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa. La notificazione è comunicata al procuratore.

In altri casi urgenti, l’Ufficio federale può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

L’Ufficio federale può notificare al richiedente rappresentato da un procuratore una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’articolo34 capoverso 2 lettera d. La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore.16

Art. 1417 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

Dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d’asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente l’asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

Con il benestare dell’Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:

  1. l’interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo;

  2. il luogo di soggiorno dell’interessato era sempre noto alle autorità; e

  3. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato.

Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007

Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l’Ufficio

L’interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell’Ufficio

Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l’inoltro della domanda d’asilo.

I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.

Art. 15 Servizi intercantonali

I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l’adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l’esecuzione degli allontanamenti.

Art. 16 Lingua della procedura

Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera.

La procedura davanti all’Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l’audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.

…18

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

La disposizione della legge del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d’asilo.

Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d’asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.

Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata:

  1. della procedura all’aeroporto, se vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione;

  2. del soggiorno presso un centro di registrazione, se oltre all’interrogazione sommaria di cui all’articolo 26 capoverso 2 vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione; o

  3. della procedura, dopo l’attribuzione al Cantone.20

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Il Consiglio federale disciplina l’accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale presso i centri di registrazione e gli aeroporti.21 Art. 17a22 Emolumenti per prestazioni L’Ufficio federale può fatturare a terzi emolumenti e spese per prestazioni a loro favore.

Art. 17b23 Emolumenti

Se una persona presenta una domanda di riesame dopo che la procedura d’asilo e d’allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l’Ufficio federale riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda. Se la domanda di riesame è parzialmente accolta, l’emolumento è proporzionalmente ridotto. Non sono assegnate indennità.

A richiesta, l’Ufficio federale esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame non sembri a priori destinata all’insuccesso.

L’Ufficio federale può esigere dal richiedente un anticipo dell’emolumento, sino all’importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:

  1. sono date le premesse di cui al capoverso 2; o

  2. nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame non sembra a priori destinata all’insuccesso.

Se una persona ripresenta domanda d’asilo dopo averla ritirata o presenta una nuova domanda d’asilo dopo che la procedura d’asilo e d’allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, i capoversi 1–3 si applicano per analogia eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d’origine o di provenienza.

Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell’emolumento e l’ammontare dell’anticipo.

Sezione 2 Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera

Art. 18 Domanda d’asilo

È considerata domanda d’asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745 4767; FF 2002 6087).

Art. 19 Deposito della domanda

La domanda d’asilo deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera o, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione.

Chi in Svizzera abbia ottenuto da un Cantone un’autorizzazione di residenza rivolge la domanda d’asilo alle autorità di tale Cantone.

In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo.

Art. 20 Domanda d’asilo presentata all’estero e autorizzazione d’entrata

La rappresentanza svizzera trasmette all’Ufficio federale la domanda corredata da un rapporto.

L’Ufficio federale autorizza il richiedente a entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può abilitare le rappresentanze svizzere ad accordare l’autorizzazione d’entrata in Svizzera a richiedenti i quali rendano verosimile che la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà è esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell’articolo 3 capoverso1.

Art. 2124 Domanda d’asilo presentata alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese

Le autorità competenti assegnano, di regola a un centro di registrazione, le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese.

L’Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato1.

Art. 2225 Procedura all’aeroporto

L’autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopi-

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 che. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull’itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.26

L’Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.27

L’Ufficio federale autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 200328 e:

  1. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l’asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo3 capoverso1 o minacciato di trattamento inumano; oppure

  2. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.29 2 L’entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso1 e la verifica di cui al capoverso 1bis non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’entrata secondo il capoverso 1ter.30 2bis Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.31 3 Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, l’Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato.

La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito; dev’essergli inoltre accordata l’opportunità di farsi patrocinare.

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag.1

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all’aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.

L’Ufficio federale può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 30, 36 e 37.

Art. 2332 Decisioni all’aeroporto

Se non autorizza l’entrata in Svizzera, l’Ufficio federale può:

  1. respingere la domanda d’asilo conformemente agli articoli 40 e 41; o

  2. non entrare nel merito della domanda d’asilo conformemente agli arti- 2 La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l’Ufficio federale attribuisce il richiedente a un Cantone.

Art. 2433

Sezione 3 Procedura di prima istanza

Art. 2534

Art. 26 Centri di registrazione

La Confederazione istituisce centri di registrazione la cui gestione è affidata all’Ufficio federale.

Il centro di registrazione rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici e interrogarlo sommariamente sull’itinerario seguito e sui motivi che l’hanno indotto a lasciare il suo Paese.35

Se nell’ambito di un procedimento penale o di diritto degli stranieri sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, il centro di registrazione dispone una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.36

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Il Dipartimento emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato.

Art. 27 Ripartizione fra i Cantoni

I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti.

Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un’ordinanza i criteri di ripartizione.

L’Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione).37 Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.

Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d’asilo presso i centri di registrazione (art. 32–34). Questa norma non si applica segnatamente se:

  1. non è stata pronunciata una decisione su ricorso entro un termine adeguato dalla presentazione della domanda d’asilo;

  2. il richiedente è perseguito penalmente o è stato condannato per aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto; oppure

  3. l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.38

Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio

L’Ufficio federale o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.

Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.39

Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo

L’Ufficio federale procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo:

  1. nel centro di registrazione; o

  2. entro 20 giorni dalla decisione di attribuzione nel Cantone.40 1bis Se necessario, l’Ufficio federale fa capo a un interprete.41

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Introdotto dal n. I 2 della LF del19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Il richiedente può farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l’asilo.

L’audizione è consegnata in un verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti, ad eccezione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso.

L’Ufficio federale può incaricare le autorità cantonali di sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata. L’audizione si svolge in conformità dei capoversi 1–3.42

Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso

Le istituzioni di soccorso autorizzate inviano un rappresentante all’audizione ai sensi dell’articolo 29, a meno che il richiedente non vi si opponga.

Il Consiglio federale definisce le condizioni d’autorizzazione delle istituzioni di soccorso. L’autorizzazione è di competenza del Dipartimento. Le istituzioni di soccorso s’incaricano di coordinare la partecipazione all’audizione.

Le autorità comunicano per tempo alle istituzioni di soccorso le date delle audizioni. Se il rappresentante dell’istituzione di soccorso non dà seguito all’invito, le audizioni esplicano comunque pieno effetto giuridico.

Il rappresentante dell’istituzione di soccorso assiste all’audizione, ma non ha qualità di parte. Apponendo la propria firma, conferma nel verbale la propria partecipazione all’audizione e ha l’obbligo di rispettare il segreto nei confronti di terzi. Può chiedere che siano poste domande volte a chiarire i fatti, suggerire che si proceda ad altri chiarimenti e formulare obiezioni a proposito del verbale.

Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che i funzionari cantonali preparino, sotto la direzione dell’Ufficio federale e a sua destinazione, decisioni ai sensi degli articoli 32–35 e 38–40.

Art. 32 Motivi di non entrata nel merito

Non si entra nel merito di domande d’asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall’articolo18.

Non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente:

  1. 43 non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

  2. inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell’esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;

  3. si rende colpevole di un’altra violazione grave del suo dovere di collaborare;

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007

  1. …44

  2. 45 è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d’asilo è rientrato nel Paese d’origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

  3. 46 è stato oggetto di una decisione negativa in materia d’asilo in uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, a meno che dall’audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Il capoverso 2 lettera a non si applica se:

  1. il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

  2. la qualità di rifugiato è accertata in base all’audizione, nonché in base agli articoli3 e 7; o

  3. l’audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento. 47

Art. 33 Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda

Non si entra nel merito della domanda d’asilo di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera se, con tale domanda, essa mira manifestamente a sottrarsi all’esecuzione imminente di un’espulsione o di un allontanamento.

Tale scopo è presunto se l’inoltro della domanda precede o segue di poco un arresto, un procedimento penale, l’esecuzione di una pena o l’emanazione di una decisione di allontanamento.

Il capoverso1 non è applicabile se:

  1. l’inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente essere preteso prima; o

  2. sussistono indizi di persecuzione.

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotta dal n. I 2 della LF del19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

Art. 3448 Non entrata nel merito in caso di assenza di pericolo di persecuzioni all’estero

Se il richiedente proviene da uno Stato sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera a, non si entra nel merito della domanda, a meno che non risultino indizi di persecuzione.

Di norma non si entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:

  1. può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;

  2. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente e in cui, nel singolo caso, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo5 capoverso1;

  3. può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;

  4. può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento;

  5. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono persone con cui egli intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi.

Il capoverso 2 lettere a, b, c ed e non si applica se:49

  1. in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi;

  2. il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l’articolo3;

  3. vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo5 capoverso1.

Art. 35a50 Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura

La procedura d’asilo è ripresa se una persona la cui domanda d’asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda d’asilo.

Si entra nel merito della nuova domanda d’asilo di cui al capoverso1 soltanto se vi siano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Art. 35 Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria

Se la protezione provvisoria è revocata e nessun indizio di persecuzione risulta al momento in cui l’interessato fa uso del diritto d’essere sentito, non si entra nel merito della domanda d’asilo.

Art. 3651 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

Un’audizione secondo gli articoli 29 e 30 ha luogo nei casi di cui:

  1. 52 agli articoli 32 capoversi1 e 2 lettere a e f,33 e 34 capoversi1 e 2 lettere a, b, c ed e;

  2. all’articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d’origine o di provenienza;

  3. all’articolo 35a capoverso 2, se nella procedura sinora svolta non vi è stata alcuna audizione o la persona interessata, avvalendosi del diritto di essere sentita, adduce nuovi elementi e vi sono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Negli altri casi secondo gli articoli 32,34 capoverso 2 lettera d e 35a, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.53

Art. 3754 Termini procedurali in prima istanza

Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev’essere presa entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda e dev’essere motivata sommariamente.

Le decisioni di cui agli articoli 38–40 devono essere prese di norma entro 20 giorni lavorativi dal deposito della domanda.

Se sono necessari ulteriori chiarimenti secondo l’articolo 41, la decisione dev’essere presa di norma entro tre mesi dal deposito della domanda.

Art. 38 Concessione dell’asilo senza ulteriori chiarimenti

L’asilo è accordato al richiedente in seguito all’audizione e senza procedere a ulteriori chiarimenti se questi può provare o rendere verosimile la qualità di rifugiato e non esiste motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 52–54.

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Art. 39 Concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti

Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione o dall’audizione sui motivi d’asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da proteggere ai sensi dell’articolo 66, la protezione gli è accordata senza ulteriori chiarimenti.

Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti

Se in base all’audizione sui motivi d’asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all’allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.

La decisione dev’essere motivata almeno sommariamente.55

Art. 41 Ulteriori chiarimenti

Se la domanda non può essere decisa secondo gli articoli 38–40, l’Ufficio federale procede ad altri chiarimenti. Può domandare informazioni alle rappresentanze svizzere. Può interrogare nuovamente il richiedente o chiedere all’autorità cantonale di porgli domande completive. La procedura è retta dagli articoli 29 e 30.

Se il richiedente si trova all’estero durante la procedura, l’Ufficio federale accerta i fatti tramite la rappresentanza svizzera competente.

Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d’origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l’itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.56

Sezione 4 Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo

Art. 4257 Soggiorno durante la procedura d’asilo

Chi ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

Art. 43 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa

Durante i primi tre mesi dopo l’inoltro della domanda d’asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. Se prima della scadenza del ter-

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 mine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri tre mesi l’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa.

Le ulteriori condizioni d’ammissione per esercitare un’attività lucrativa sono rette dalla legge federale del 16 dicembre 200558 sugli stranieri (LStr).59

L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario o di un rimedio di diritto e se l’esecuzione dell’allontanamento è stata sospesa. Se l’Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa.

Per determinate categorie di persone, il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, può permettere ai Cantoni di prorogare l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa al di là del termine di partenza, ove circostanze particolari lo giustificano.

Per determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto temporaneo di lavoro.60

I richiedenti autorizzati a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o partecipanti a programmi d’occupazione di pubblica utilità non sottostanno al divieto di lavorare.

Sezione 5 Esecuzione dell’allontanamento e misure sostitutive61

Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria

Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, l’Ufficio federale pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia.

Se l’esecuzione dell’allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l’Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all’ammissione provvisoria della LStr62.63

a 5 …64

Introdotto dal n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal

Abrogati dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

Art. 45 Decisione d’allontanamento66

La decisione d’allontanamento indica:

  1. l’obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera;

  2. la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata ordinata l’ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;

  3. i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza;

  4. se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;

  5. se del caso, la misura sostitutiva dell’esecuzione;

  6. il Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o della misura sostitutiva.

Con la decisione d’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.67

Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino68, l’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.69

Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.70

Introdotto dal n. I 2 della LF del19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Tali Accordi sono elencati nell’all.1.

Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni

Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.71

Per l’esecuzione dell’allontanamento delle persone che conformemente all’articolo 27 capoverso 4 non sono state attribuite ad alcun Cantone è competente il Cantone indicato nella decisione d’allontanamento in base all’articolo 45 capoverso 1 lettera f. Per designare il Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento, si applica per analogia la chiave per la ripartizione dei richiedenti l’asilo fra i Cantoni.72

Se l’allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda all’Ufficio federale di ordinare l’ammissione provvisoria.

Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto

Se il richiedente allontanato si sottrae all’esecuzione dell’allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o l’Ufficio federale possono ordinarne l’iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l’allontanamento o nell’esecuzione diretta dell’allontanamento.

Capitolo 3 Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati

Sezione 1 Concessione dell’asilo

Art. 49 Principio

L’asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d’esclusione.

Art. 50 Secondo asilo

L’asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Introdotto dal n. I 2 della LF del19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore

Art. 51 Asilo accordato a famiglie

I coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.73

Altri parenti prossimi di rifugiati che vivono in Svizzera possono essere inclusi nell’asilo accordato alle famiglie, se motivi particolari perorano il ricongiungimento familiare.

I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch’essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.74

Se gli aventi diritto di cui ai capoversi1 e 2 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera.

…75

Art. 52 Ammissione in un Paese terzo

…76

La domanda d’asilo di una persona che si trova all’estero può essere respinta quando sia ragionevole pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese.

Art. 53 Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta.

Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga

Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.

Art. 55 Circostanze eccezionali

In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata,

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disciplinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell’asilo e lo statuto dei rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediatamente all’Assemblea federale.

Se l’accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l’asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese.

Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio federale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro ripartizione.

Sezione 2 Asilo per gruppi di rifugiati

Art. 56 Decisione

L’asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al Dipartimento.

L’Ufficio federale designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.

Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

Sezione 3 Statuto dei rifugiati

Art. 58 Principio

Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente legge o della convenzione del 28 luglio 195177 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 59 Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della convenzione del 28 luglio 195178 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché:

  1. non siano state condannate in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei loro confronti non sia stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 61 o 64 del Codice penale79; o

  2. non abbiano violato in modo rilevante o ripetutamente o non espongano a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.80

Art. 61 Attività lucrativa

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un’attività lucrativa e a cambiare posto o professione.

Art. 62 Esami per le professioni mediche

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per le professioni mediche; il Dipartimento federale dell’interno determina le condizioni.

Sezione 4 Fine dell’asilo

Art. 63 Revoca

L’Ufficio federale revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato:

  1. se lo straniero ha ottenuto l’asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;

  2. per i motivi menzionati nell’articolo1 sezione C numeri 1–6 della convenzione del 28 luglio 195181 sullo statuto dei rifugiati.

L’Ufficio federale revoca l’asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.

La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge o al partner registrato né ai figli.82

Art. 64 Termine dell’asilo

L’asilo in Svizzera ha termine se:

  1. il rifugiato ha soggiornato per più di tre anni all’estero;

  2. il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l’autorizzazione di risiedervi durevolmente;

  3. il rifugiato vi rinuncia;

  4. è stata eseguita l’espulsione amministrativa o giudiziaria.

In circostanze speciali l’Ufficio federale può prorogare il termine previsto nel capoverso1 lettera a.

Lo statuto di rifugiato e l’asilo hanno termine se lo straniero acquista la cittadinanza svizzera conformemente all’articolo1 sezione C numero3 della convenzione del 28 luglio 195183 sullo statuto dei rifugiati.84

Art. 65 Espulsione

I rifugiati possono essere espulsi soltanto se compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure hanno violato in modo grave l’ordine pubblico. È fatto salvo l’articolo5.

Capitolo 4 Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federale

Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4.

Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata,

Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

Art. 67 Misure di politica estera

La protezione provvisoria, le misure e l’assistenza nello Stato d’origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.

La Confederazione collabora con lo Stato d’origine o di provenienza, con altri Paesi d’accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

Sezione 2 Procedura

Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all’estero

L’Ufficio federale definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell’unità della famiglia.

Ladecisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.

L’articolo 20 si applica per analogia alle domande individuali presentate all’estero.

Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera

Gli articoli18, 19 e 21–24 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.

Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell’articolo3, l’Ufficio federale determina, esperito l’interrogatorio presso il centro di registrazione conformemente all’articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.

Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d’esame di un’eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa.

Se intende rifiutare la protezione provvisoria, l’Ufficio federale prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento.

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all’articolo 69 capoverso3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.

Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie

La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:85

  1. chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 73;

  2. la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell’articolo 4 e intende riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.

La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.

Deve essere autorizzata l’entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all’estero.

Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare.

Art. 72 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni1 e 3 del capitolo 2.

Art. 73 Motivi d’esclusione

La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione adempie la fattispecie dell’articolo 53 o ha attentato all’ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente.

Sezione 3 Statuto

Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza

Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.

Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria.

Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.

Art. 75 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa

Durante i primi tre mesi che seguono l’entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d’esercitare un’attività lucrativa. Trascorso tale termine

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, sono applicabili le condizioni di ammissione per l’esercizio di un’attività lucrativa previste dalla LStr86.87

IlConsiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l’esercizio di un’attività lucrativa.

Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.

Le persone bisognose di protezione, autorizzate a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione di utilità pubblica, non soggiacciono al divieto di lavorare.

Sezione 4 Fine della protezione provvisoria e ritorno

Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento

Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell’abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.

L’Ufficio federale accorda il diritto d’essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso1.

Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un’audizione in applicazione degli articoli 29 e 30. Se non risultano indizi di persecuzione, l’Ufficio federale decide secondo l’articolo 35.

L’Ufficio federale dispone l’allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l’esecuzione dell’allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46–48 della presente legge nonché l’articolo 71 LStr88.89

Art. 77 Ritorno

La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.

Art. 78 Revoca

L’Ufficio federale può revocare la protezione provvisoria se:

a. è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;

Nuovo testo del per. giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437 2008 5405; FF 2002 3327).

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal

  1. la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili;

  2. la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d’origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria;

  3. la persona protetta è titolare di un’autorizzazione di soggiorno regolare, rilasciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare.

La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d’origine o di provenienza con l’accordo delle autorità competenti.

La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge o al partner registrato né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.90

Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo gli articoli 29 e 30.

Art. 7991 Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStr92.

Capitolo 5 Aiuto sociale e soccorso d’emergenza93

Sezione 1 Concessione di prestazioni di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza

e di assegni per figli94

Art. 8095 Competenza

I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite a nessun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate secondo l’articolo 30 capoverso 2.

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata,

Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l’aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest’ultima può delegare a terzi l’adempimento di tutto o parte del compito.

Art. 8196 Diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza

Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

Art. 8297 Prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza

La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza possono essere escluse dall’aiuto sociale.

Se l’esecuzione dell’allontanamento è rinviata per la durata di una procedura straordinaria di ricorso, i richiedenti l’asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno può differire da quanto previsto per la popolazione indigena. La prestazione e la durata del soccorso d’emergenza devono essere giustificate nel singolo caso.

Il soccorso d’emergenza è versato sotto forma di prestazioni in natura o di assegni quotidiani in contanti nei luoghi designati dai Cantoni. Il versamento può essere limitato ai giorni lavorativi.

Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.

Art. 82a98 Assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Fatte salve le disposizioni seguenti, l’assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 199499 sull’assicurazione malattie (LA- Mal).

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotto dal n. II della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4823 2007 5575; FF 2002 6087).

Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell’assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal.

Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2.

I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 LAMal.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni.

I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell’articolo 64 capoverso 2 LAMal.

Il diritto dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all’articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale.

Art. 83 Limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale100

I servizi competenti possono rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni di aiuto sociale se il beneficiario:

  1. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;

  2. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere informazioni;

  3. non comunica modifiche essenziali della propria situazione;

  4. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;

  5. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;

100 Nuova espressione giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  1. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale;

  2. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale.

Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85 capoverso3 è applicabile.101 Art. 83a102 Presupposti per il versamento del soccorso d’emergenza Lo straniero è tenuto a collaborare sia all’esecuzione di una decisione d’allontanamento passata in giudicato che risulti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, sia alle indagini volte a chiarire se i presupposti del soccorso d’emergenza sono adempiuti.

Art. 84103 Assegni per i figli

Gli assegni per i figli che vivono all’estero sono trattenuti durante la procedura d’asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l’ammissione provvisoria secondo l’articolo83 capoversi3 e 4 LStr104.

Sezione 2 Obbligo di rimborso e contributo speciale105

Art. 85 Obbligo di rimborso

In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale106, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

La Confederazione fa valere il diritto al rimborso. Il Dipartimento può delegare tale compito ai Cantoni.

Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.107 101 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 102 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 103 Nuovo testo giusta il n. IV1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 105 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 106 Nuova espressione giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 107 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all’obbligo di rimborso.108

Art. 86109 Contributo speciale

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un’attività lucrativa devono rimborsare le spese di cui all’articolo 85 capoverso1 (contributo speciale). Il contributo speciale serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti. L’autorità cantonale vincola l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa al pagamento del contributo speciale.

Il contributo speciale non deve superare il 10 per cento del reddito dell’attività lucrativa della persona interessata. Il datore di lavoro lo deduce direttamente da detto reddito e lo versa alla Confederazione.

L’obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi dieci anni dopo l’inizio della prima attività lucrativa.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Fissa segnatamente l’ammontare del contributo speciale ed emana prescrizioni sulla procedura di pagamento e di diffida. In particolare in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale.

La Confederazione può affidare a terzi i compiti legati alla riscossione del contributo speciale.

Art. 87110 Prelevamento di valori patrimoniali

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l’articolo 85 capoverso1, se i richiedenti l’asilo o le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora:

  1. non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell’attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;

  2. non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o

  3. possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l’importo fissato dal Consiglio federale.

108 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 109 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 110 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i valori patrimoniali prelevati sono computati nel contributo speciale.

Il prelevamento di valori patrimoniali non è più possibile dal momento in cui si estingue l’obbligo di versare il contributo speciale.

I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

Capitolo 6 Sussidi federali

Art. 88111 Indennizzo a titolo forfettario

La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall’esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93.

Riguardo ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza.

Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative.

Riguardo alle persone colpite da una decisione di allontanamento passata in giudicato e alle quali è stato impartito un termine di partenza, la somma forfettaria unica consiste in un’indennità per la concessione dell’aiuto sociale o del soccorso d’emergenza.

Riguardo alle persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, le somme forfettarie uniche consistono in un’indennità per la concessione del soccorso d’emergenza, nonché per l’esecuzione dell’allontanamento.

Art. 89112 Fissazione delle somme forfettarie

Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.

Definisce l’assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:

111 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 112 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

  1. fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;

  2. graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell’altro.

L’Ufficio federale può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.

Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.

Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi

La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l’equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici.

Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie.

Art. 91 Altri sussidi

e 2 …113

La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.114

Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

Può versare sussidi per favorire l’integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e degli stranieri ammessi a titolo provvisorio; di regola, tali contributi sono concessi soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alle spese. Il coordinamento e il finanziamento delle attività legate ai progetti possono essere affidati a terzi mediante mandato di prestazioni.115

…116 113 Abrogati dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 114 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 115 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l’articolo 31.

Può, nell’ambito della collaborazione internazionale definita dall’articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.

Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

Art. 92 Spese d’entrata e partenza

La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall’entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.

Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d’asilo o la cui domanda d’asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.117

Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l’organizzazione della partenza.

Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.

Art. 93118 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare

La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

  1. il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;

  2. il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;

  3. il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all’estero);

  4. in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l’integrazione o assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

I programmi all’estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.

117 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 118 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

Art. 94 Sussidi a istituzioni di soccorso

La Confederazione può versare sussidi per le spese amministrative a un’organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate.

Le istituzioni di soccorso autorizzate ricevono un indennizzo forfettario per la partecipazione all’audizione di cui all’articolo 30.

Il Consiglio federale fissa l’ammontare dei sussidi giusta il capoverso1 e le somme forfettarie giusta il capoverso 2.

Art. 95119 Vigilanza

La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.

Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell’asilo.

Il Controllo federale delle finanze, l’Ufficio federale e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

Capitolo 7 Trattamento di dati personali

Sezione 1 Principi120

Art. 96121 Trattamento di dati personali

Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l’Ufficio federale, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente 119 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 120 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 121 Nuovo testo giusta l’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto l’asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all’articolo3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992122 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza

È vietato comunicare allo Stato d’origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l’asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d’asilo.123

L’autorità competente per l’organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all’esecuzione della decisione d’allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d’origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato.124

In vista dell’esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità competente per l’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:

  1. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità;

  3. impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;

  4. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;

  5. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell’interesse della persona interessata;

  6. i dati necessari per garantire l’entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;

  7. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981125 sull’assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.126 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 126 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

In vista dell’esecuzione della presente legge, l’Ufficio federale e le autorità di ricorso sono autorizzati a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.

Possono essere comunicati i dati seguenti:

  1. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità;

  3. impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;

  4. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;

  5. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell’interesse della persona interessata;

  6. i dati necessari per garantire l’entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;

  7. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

  8. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;

  9. indicazioni su una domanda d’asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).127 Art. 98a128 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale L’Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l’asilo seriamente sospettati di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità, genocidio o tortura.

Art. 98b129 Dati biometrici

Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici.

127 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 128 Introdotto dal n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale 129 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745

L’Ufficio federale può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Esso controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.130

Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l’accesso.

Art. 99 Esame dattiloscopico

Ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.131

Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia e dall’Ufficio federale.132

Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia.133

Se constata una concordanza con un’impronta digitale già registrata, l’Ufficio federale di polizia ne informa l’Ufficio federale, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.134

L’Ufficio federale utilizza queste indicazioni per:

  1. verificare l’identità della persona interessata;

  2. verificare se la persona interessata ha già domandato asilo;

  3. verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni della persona interessata;

  4. verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è degna di ottenere asilo;

  5. facilitare l’assistenza amministrativa alle autorità di polizia.

130 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 131 Nuovo testo giusta l’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273). 132 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 133 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 134 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

I dati personali comunicati secondo il capoverso 4 non possono essere resi noti all’estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per analogia l’articolo6 capoverso1 della legge federale del 19 giugno 1992135 sulla protezione dei dati.

I dati sono distrutti:

  1. se l’asilo è accordato;

  2. dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato di una domanda d’asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito;

  3. 136 per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo la soppressione della protezione provvisoria.

Sezione 1a:137 Sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti

Art. 99a Principi

L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES).

MIDES serve:

  1. al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l’articolo3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992138 sulla protezione dei dati; e

  2. al controllo delle pratiche, allo svolgimento della procedura d’asilo nonché alla pianificazione e all’organizzazione dell’alloggio.

MIDES contiene i dati personali seguenti:

  1. dati relativi all’identità della persona registrata, ossia cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nomi dei genitori;

  2. verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso1 e 26 capoverso 2;

136 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 137 Introdotto dall’ all. alla LF del18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

  1. dati biometrici;

  2. indicazioni relative all’alloggio;

  3. stadio della procedura.

I dati personali di cui al capoverso3 lettere a ed e sono ripresi nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono essere segnatamente informati in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

Art. 99b Trattamento dei dati in MIDES

Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all’adempimento dei loro compiti:

  1. i collaboratori dell’Ufficio federale;

  2. le autorità di cui all’articolo 22 capoverso1;

  3. i terzi incaricati di cui all’articolo 99c.

Art. 99c Terzi incaricati

L’Ufficio federale può autorizzare i terzi incaricati di rilevare dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di assicurare l’amministrazione e l’assistenza nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi degli aeroporti a trattare in MIDES i dati personali di cui all’articolo 99a capoverso3 lettere a, c e d.

L’Ufficio federale provvede affinché i terzi incaricati osservino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 99d Vigilanza ed esecuzione

L’Ufficio federale è responsabile della sicurezza di MIDES e della legalità del trattamento dei dati personali.

Il Consiglio federale disciplina:

  1. l’organizzazione e l’esercizio di MIDES;

  2. il catalogo dei dati personali da trattare;

  3. i diritti d’accesso;

  4. le misure protettive tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato;

  5. la durata di conservazione dei dati;

  6. l’archiviazione e la distruzione dei dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 1b Altri sistemi d’informazione139

Art. 100140 Sistema d’informazione delle autorità di ricorso141

Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d’informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l’allestimento di statistiche.

Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all’adempimento del compito legale.

I dati inesatti sono rettificati d’ufficio. I costi della rettifica possono essere fatturati alla persona che, violando l’obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.142

Art. 101143 Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L’Ufficio federale, in collaborazione con le autorità di ricorso della Confederazione e con le competenti autorità cantonali, può gestire un sistema informatizzato di fascicoli personali e di documentazione.

Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione

L’Ufficio federale gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell’Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.144

Soltanto i collaboratori dell’Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.145 139 Introdotto dall’ all. alla LF del18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737). 140 Nuovo testo giusta l’art.18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1931; FF 2002 4181). 141 Nuovo testo giusta l’all. alla LF del18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737). 142 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 143 Nuovo testo giusta l’art.18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1931; FF 2002 4181). 144 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo 145 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

L’accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l’accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.

Art. 102a146 Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l’Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all’Ufficio federale, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull’asilo che ricevono prestazioni dell’aiuto sociale pubblico.

Sezione 2:147 Trattamento dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino

Art. 102abis Eurodac

L’Ufficio federale, insieme all’unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell’ambito dell’applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dubli-

Trasmette all’unità centrale i dati seguenti:

  1. il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;

  2. il sesso della persona richiedente;

  3. le impronte digitali rilevate in base all’articolo99 capoverso1;

  4. il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;

  5. la data del rilevamento delle impronte digitali;

  6. la data della trasmissione dei dati all’unità centrale.

146 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 147 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; 148 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del 28 feb. 2008 sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS 0.142.393.141); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).

I dati trasmessi sono memorizzati nella banca dati Eurodac e confrontati con quelli che vi sono già memorizzati. Il risultato del confronto è comunicato all’Ufficio

I dati trasmessi all’unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’Ufficio federale chiede all’unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.

Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

  1. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

  2. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o

  3. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 102e Diritto d’accesso

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.150 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.

Art. 102f e 102g151

Capitolo 8 Protezione giuridica

Sezione 1 Procedura di ricorso a livello cantonale

Art. 103

I Cantoni prevedono almeno un’istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.

Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altrimenti.

Sezione 2 Procedura di ricorso a livello federale

Art. 104152

Art. 105153 Ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale

Contro le decisioni dell’Ufficio federale può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005154 sul Tribunale amministrativo federale.

150 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 151 Abrogati dal n. 2 della LF del19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 153 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti

Art. 106155 Motivi di ricorso

Il ricorrente può far valere:

  1. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;

  2. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;

  3. l’inadeguatezza.

Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso3 e 68 capoverso 2.

Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili

Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1–3 e 18–48 della presente legge nonché dell’articolo 71 LStr156 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell’articolo 27 capoverso3.157

Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile:

  1. le misure cautelari;

  2. le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l’articolo 69 capoverso3.

…158 Art. 107a159 Procedura in base alla normativa di Dublino Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.

155 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). 157 Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 159 Introdotto dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 108160 Termini di ricorso

Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di decisioni incidentali, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.

Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso1 è di cinque giorni lavorativi.

Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notifica di una decisione secondo l’articolo 23 capoverso1.

La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi3 e 4, nonché della carcerazione secondo l’articolo76 capoverso1 lettera b numero 5 LStr161 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968162 sulla procedura amministrativa.163

Art. 109165 Termine d’evasione dei ricorsi

Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35a e 40 capoverso1.

Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso1 e 32–35a, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–4 e all’articolo76 capoverso1 lettera b numero 5 LStr166.

160 Nuovo testo giusta il n. I e IV1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 163 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti 164 Introdotto dal n. I 2 della LF del19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). 165 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti

Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro due mesi sui ricorsi contro decisioni materiali che richiedono ulteriori chiarimenti secondo l’articolo 41.

Art. 110 Termini di procedura

Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso1.167

Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all’estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni.

Un ulteriore termine può essere accordato se il ricorrente o il suo rappresentante, segnatamente per ragioni di salute o infortunio, sono impediti d’agire entro il termine fissato.

I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti:

  1. il rifiuto dell’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto secondo l’articolo 22 capoversi 2–4;

  2. l’ordine di carcerazione secondo l’articolo76 capoverso1 lettera b numero5

Art. 111170 Competenza del giudice unico

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

  1. stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;

  2. non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;

  3. decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera all’aeroporto e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto;

  4. ordine di carcerazione secondo l’articolo76 capoverso1 lettera b numero5

  5. ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l’approvazione di un secondo giudice.

167 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 169 Nuovo testo giusta il n. I3 e II dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti 170 Nuovo testo giusta il n. I e IV1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 Art. 111a172 Procedura e decisione

Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.173

Le decisioni su ricorso secondo l’articolo 111 sono motivate solo sommariamente.

Art. 112174 Effetto di rimedi di diritto straordinari

L’uso di rimedi di diritto o di mezzi d’impugnazione straordinari non sospende l’esecuzione, a meno che l’autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

Capitolo 9 Collaborazione internazionale e commissione consultiva

Art. 113 Collaborazione internazionale

La Confederazione partecipa all’armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all’estero. Essa sostiene l’attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art 114 Commissione consultiva

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva per le questioni dei rifugiati.

172 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 173 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti 174 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008

Capitolo 10 Disposizioni penali175

Sezione 1 Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2176

Art. 115 Delitti

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:177

  1. ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;

  2. 178 si sottrae totalmente o in parte all’obbligo di versare il contributo speciale di cui all’articolo86 facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;

  3. 179in qualità di datore di lavoro, deduce contributi speciali dal salario di un impiegato non usandoli per lo scopo previsto.

Art. 116 Contravvenzioni

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 115, chiunque:

  1. viola l’obbligo d’informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un’informazione;

  2. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo.

Art. 116a180 Multa disciplinare

Chiunque viola le prescrizioni di pagamento secondo l’articolo86 capoverso 4 può essere punito, previa diffida, con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. In caso 175 Nuovo testo giusta l’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 176 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 177 Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale (RS 311.0) nella versione del DF del

dic. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 178 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 179 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art.58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 180 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 di recidiva nei due anni successivi, può essere inflitta una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

La competenza di infliggere multe disciplinari spetta all’Ufficio federale.

Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un’azienda

Delitti e contravvenzioni commessi nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale o nella gestione di un ente o di uno stabilimento di diritto pubblico sono retti dagli articoli6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974181 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 2:182 Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2

Art. 117a Trattamento indebito di dati personali

Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa.

Sezione 3 Perseguimento penale183

Art. 118 …184

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Capitolo 11 Disposizioni finali

Art. 119 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.

182 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 183 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto

Art. 120 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

  1. la legge sull’asilo del 5 ottobre 1979185;

  2. il decreto federale del 16 dicembre 1994186 concernente provvedimenti di risparmio nel settore dell’asilo e degli stranieri.

Art. 121 Disposizioni transitorie

Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell’attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.

La Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo e il Dipartimento restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all’entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2.

Con l’entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell’attuale articolo 14a capoverso 5 LDDS187 sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall’articolo 74 capoversi 2 e 3.

Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998188 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri

Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:

  1. articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi);

  2. articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d’identità);

185 [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv.1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 14356, 1997 2373 2394, 1998 1582] 186 [RU 1994 2876] 187 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

  1. articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d’asilo);

  2. articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull’identità); in questo caso il testo dell’articolo 16 capoverso1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 1990189 concernente la procedura d’asilo sostituisce la disposizione prevista dall’articolo 32 capoverso 2 lettera b; e

  3. articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito); in questo caso il testo dell’articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 1994190 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l’articolo 45 capoverso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.

Art. 123 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1999191 Disposizioni finali della modifica del 19 dicembre 2003192

Per le domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 37.

Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 emanate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968193 sulla procedura amministrativa.

Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 presentati prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 109.

Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all’entrata in vigore della presen- 191 DCF dell’11 agosto 1999 te modifica di legge sono stati assistiti dall’Ufficio federale dei rifugiati nell’esecuzione dell’allontanamento ricevono nondimeno l’assistenza secondo l’articolo88 capoverso1 al massimo per nove mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005194

Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.

Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l’allestimento del conteggio finale secondo l’articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 1998195, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.

Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d’asilo o d’allontanamento passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di

000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.

Allegato 1196 (art. 21 cpv. 3) Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004197 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

  2. Accordo del 17 dicembre 2004198 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  3. Protocollo del 28 febbraio 2008199 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

  4. Protocollo del 28 febbraio 2008200 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

196 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della Allegato 2201 Modifica del diritto in vigore …202 201 Originario allegato. 202 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1999 2262.