142.31
Legge sull’asilo
(LAsi)
del 26 giugno 1998 (Stato 1° febbraio 2014)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 121 capoverso1 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19953, decreta:
Capitolo 1 Principi
Art. 1 Oggetto
La presente legge definisce:
la concessione dell’asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera;
la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno.
Art. 2 Asilo
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»
Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
RU 1999 2262
Nuovo testo giusta il n. I1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).
Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
Art. 4 Protezione provvisoria
La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.
Art. 5 Divieto di respingimento
Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell’articolo3 capoverso1, o dal quale rischierebbe d’essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l’interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.
Art. 68 Norme procedurali
Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (legge sulla procedura amministrativa), dalla legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
Capitolo 2 Richiedenti l’asilo
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 6a12 Autorità competente
L’Ufficio federale della migrazione (UFM13) decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera.
Il Consiglio federale designa:
come Stati d’origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso1.
Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
Art. 7 Prova della qualità di rifugiato
Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.
Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.
Art. 8 Obbligo di collaborare
Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare:
dichiarare le sue generalità;
consegnare i documenti di viaggio e d’identità14 nel Centro di registrazione e di procedura15;
indicare, in occasione dell’audizione, le ragioni della sua domanda d’asilo;
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Nuova espr. giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
16 collaborare al rilevamento dei dati biometrici.
Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.
Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.
La persona che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all’asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. La sua domanda è stralciata senza formalità. Può presentare una nuova domanda al più presto dopo tre anni. Rimane salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195117 sullo statuto dei rifugiati.18
In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
Art. 9 Perquisizione
L’autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un Centro di registrazione e di procedura o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d’identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.19
Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.
Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti
L’UFM mette agli atti i documenti di viaggio e d’identità dei richiedenti.20
Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell’UFM, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.21
Introdotta dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
L’autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l’autenticità deve comunicare all’UFM il risultato di tale verifica.
L’UFM o l’istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.
I passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione dell’UFM.22
Art. 11 Procedura d’assunzione delle prove
Il richiedente non può esprimere un preavviso sulla decisione dell’autorità di procedere a un’assunzione di prove per l’accertamento dei fatti.
Art. 12 Recapito
Una notificazione o comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappresentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile.
Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l’autorità invia le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.
…23
Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni
In casi adeguati, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente.
La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente ne riceve un estratto.
Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l’articolo11 capoverso3 della legge del
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745
Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), con effetto dal 29 set. 2012 sino al 28 set. 2015 (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del
20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa. La notificazione è comunicata al procuratore.
In altri casi urgenti, l’UFM può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.
L’UFM può notificare al richiedente rappresentato da un procuratore una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’articolo 31a capoverso1 lettera b. La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore.25
Art. 1426 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri
Dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d’asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente l’asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
Con il benestare dell’UFM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:27
l’interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo;
il luogo di soggiorno dell’interessato era sempre noto alle autorità; e
si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato;
28 non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 della legge federale del 16 dicembre 200529 sugli stranieri (LStr).
Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l’UFM.
L’interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell’UFM.
Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l’inoltro della domanda d’asilo.
Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
Art. 15 Servizi intercantonali
I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l’adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l’esecuzione degli allontanamenti.
Art. 16 Lingua della procedura
Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera.
Le decisioni o le decisioni incidentali dell’UFM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.30
Eccezionalmente l’UFM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale;
in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione e di procedura ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.31
Art. 17 Disposizioni procedurali particolari
La disposizione della legge del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d’asilo.
Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d’asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.
Le domande d’asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità.33
Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata:
a. della procedura all’aeroporto, se vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all’interrogazione sommaria di cui all’articolo 26 capoverso 2 vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione; o
della procedura, dopo l’attribuzione al Cantone.34 3bis Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, l’UFM può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.35 4 Il Consiglio federale disciplina l’accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale presso i centri di registrazione e gli aeroporti.36 5 Se è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento, l’UFM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l’asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso1, 31a o 111c.37
Art. 17a38 Emolumenti per prestazioni
L’UFM può fatturare a terzi emolumenti e spese per prestazioni a loro favore.
Sezione 2 Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera
Art. 18 Domanda d’asilo
È considerata domanda d’asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.
Art. 1940 Deposito della domanda
La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all’atto dell’entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un Centro di registrazione e di procedura.41
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745 4767; FF 2002 6087). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Vedi anche la disp. trans. della mod. del 28 set. 2012 alla fine del testo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge
Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.42
…43
In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo.
Art. 2044
Art. 2145 Domanda d’asilo presentata alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese
Le autorità competenti assegnano, di regola a un Centro di registrazione e di procedura, le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese.
L’UFM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato1.
Art. 2246 Procedura all’aeroporto
L’autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull’itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.47
L’UFM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.48
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della
Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della
L’UFM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 200349 e:
nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l’asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo3 capoverso1 o minacciato di trattamento inumano; oppure
il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.50 2 L’entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso1 e la verifica di cui al capoverso 1bis non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’entrata secondo il capoverso 1ter.51 2bis Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.52 3 Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, l’UFM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell’alloggio sono a carico dell’UFM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell’approntamento di alloggi a basso costo.53 4 La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito; dev’essergli inoltre accordata l’opportunità di farsi patrocinare.
Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all’aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.
L’UFM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 30, 36 e 37.
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag.1
Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della
Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.
Art. 2354 Decisioni all’aeroporto
Se non autorizza l’entrata in Svizzera, l’UFM può non entrare nel merito della domanda d’asilo o respingerla.55
La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l’UFM attribuisce il richiedente a un Cantone.
Art. 2456
Sezione 3 Procedura di prima istanza
Art. 2557
Art. 25a58 Colloquio preliminare consultivo
Prima di avviare la procedura di asilo occorre accertare con il richiedente se la domanda d’asilo è conforme alla legge e sufficientemente motivata. Se queste due condizioni non sono adempiute e il richiedente ritira la sua domanda, questa è stralciata senza formalità ed è organizzato il viaggio di ritorno. L’UFM può far capo a terzi per questo colloquio preliminare consultivo.
Art. 26 Centri di registrazione e di procedura, fase preparatoria59
La Confederazione istituisce centri di registrazione la cui gestione è affidata all’UFM.
L’UFM può collocare i richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri di registrazione, in centri speciali istituiti e gestiti dall’UFM o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti assegnati a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all’uso che ne fanno.60
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Nei centri di cui al capoverso 1bis, si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri di registrazione; è eccettuato il deposito di una domanda d’asilo.61
Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura tre settimane al massimo.62
Nella fase preparatoria l’UFM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare ulteriori dati biometrici, effettuare perizie volte ad accertare l’età (art.17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e di identità, nonché svolgere accertamenti specifici sull’origine e sull’identità. Può interrogare i richiedenti l’asilo sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese.63
Durante la fase preparatoria è di norma effettuato il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico allo Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino competente.64
L’UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri di registrazione e dei centri speciali di cui al capoverso 1bis e altri compiti di cui al capoverso 2, ad eccezione dell’interrogatorio del richiedente. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.65
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)66 emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato.
Art. 26bis 67 Accertamento medico
I richiedenti l’asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d’asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l’audizione sui motivi d’asilo secondo l’articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo 36 capoverso1.
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.
Per le allegazioni di cui al capoverso1 l’UFM designa lo specialista competente per l’esame medico. L’articolo 82a si applica per analogia. L’UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.
I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d’asilo e d’allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. L’UFM può far capo a un medico di fiducia.
Art. 26a68 Utilizzazione di infrastrutture ed edifici della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo
Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l’alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.
Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso1, in particolare:
i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
le trasformazioni edilizie di esigua entità;
le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
le costruzioni mobiliari.
Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.
Art. 27 Ripartizione fra i Cantoni
I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti.
Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un’ordinanza i criteri di ripartizione.
L’UFM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione).69 Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).
Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d’asilo presso un centro di registrazione e di procedura oppure la cui domanda d’asilo vi è stata respinta. Questa norma non si applica segnatamente se:70
non è stata pronunciata una decisione su ricorso entro un termine adeguato dalla presentazione della domanda d’asilo;
il richiedente è perseguito penalmente o è stato condannato per aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto; oppure
71 …72
Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
L’UFM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.
Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.73
Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo
L’UFM procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo:
nel Centro di registrazione e di procedura; o
entro 20 giorni dalla decisione di attribuzione nel Cantone.74 1bis Se necessario, l’UFM fa capo a un interprete.75
Il richiedente può farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l’asilo.
L’audizione è consegnata in un verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti, ad eccezione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso.
L’UFM può incaricare le autorità cantonali di sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata. L’audizione si svolge in conformità dei capoversi 1–3.76
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Art. 29a77 Collaborazione all’accertamento dei fatti
Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d’origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l’itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.
Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso
Le istituzioni di soccorso autorizzate inviano un rappresentante all’audizione ai sensi dell’articolo29, a meno che il richiedente non vi si opponga.
Il Consiglio federale definisce le condizioni d’autorizzazione delle istituzioni di soccorso. L’autorizzazione è di competenza del DFGP. Le istituzioni di soccorso s’incaricano di coordinare la partecipazione all’audizione.
Le autorità comunicano per tempo alle istituzioni di soccorso le date delle audizioni. Se il rappresentante dell’istituzione di soccorso non dà seguito all’invito, le audizioni esplicano comunque pieno effetto giuridico.
Il rappresentante dell’istituzione di soccorso assiste all’audizione, ma non ha qualità di parte. Apponendo la propria firma, conferma nel verbale la propria partecipazione all’audizione e ha l’obbligo di rispettare il segreto nei confronti di terzi. Può chiedere che siano poste domande volte a chiarire i fatti, suggerire che si proceda ad altri chiarimenti e formulare obiezioni a proposito del verbale.
Art. 3178 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni
D’intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione dell’UFM e a sua destinazione.
Art. 31a79 Decisioni dell’UFM
Di norma l’UFM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:
può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento;
può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
e. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti.
Il capoverso1 lettere c–e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso1.
L’UFM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
Negli altri casi, l’UFM respinge la domanda d’asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 52–54.
Art. 32 a 3580
Art. 35 Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria
Se la protezione provvisoria è revocata e nessun indizio di persecuzione risulta al momento in cui l’interessato fa uso del diritto d’essere sentito, non si entra nel merito della domanda d’asilo.
Art. 3682 Procedura prima delle decisioni
In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a capoverso1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:
inganna le autorità sulla propria identità e l’inganno è stabilito dai risultati dell’esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati;
si rende colpevole di un’altra violazione grave del suo obbligo di collaborare.
Negli altri casi ha luogo un’audizione secondo l’articolo29.
Abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Art. 3783 Termini procedurali in prima istanza
Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda o dall’approvazione da parte dello Stato Dublino interessato della domanda di trasferimento secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/200384.85
Negli altri casi, la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.86
…87
Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione, l’UFM decide con particolare celerità.88
Art. 37a89 Motivazione
La decisione di non entrata nel merito è motivata sommariamente.
Art. 37b90 Strategia dell’UFM per il trattamento delle domande
L’UFM stabilisce in una strategia quali domande d’asilo sono trattate prioritariamente. Al riguardo tiene conto in particolare dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente.
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Introdotto dal n. I1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Art. 3891
Art. 3992 Concessione della protezione provvisoria
Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione e di procedura o dall’audizione sui motivi d’asilo emerge manifestamente che il richiedente fa parte di un gruppo di persone bisognose di protezione di cui all’articolo 66, gli è accordata la protezione provvisoria.
Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti
Se in base all’audizione sui motivi d’asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all’allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.
La decisione dev’essere motivata almeno sommariamente.93
Art. 4194
Art. 41a95 Coordinamento con la procedura d’estradizione
Se contro il richiedente è pendente una domanda d’estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 198196 sull’assistenza in materia penale, l’UFM decide sulla domanda d’asilo tenendo conto degli atti della procedura d’estradizione.
Sezione 4 Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo
Art. 4297 Soggiorno durante la procedura d’asilo
Chi ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Introdotto dal n. I1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Art. 43 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa
Durante i primi tre mesi dopo l’inoltro della domanda d’asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri tre mesi l’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa.
Le ulteriori condizioni d’ammissione per esercitare un’attività lucrativa sono rette dalla legge federale del 16 dicembre 200598 sugli stranieri (LStr).99
L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario e l’esecuzione dell’allontanamento è stata sospesa. Se l’UFM prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa. Durante una procedura di cui all’articolo 111c non sono rilasciate autorizzazioni d’esercitare un’attività lucrativa.100
D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il DFGP può autorizzare i Cantoni a prorogare l’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, sempre che circostanze speciali lo giustifichino. Questa disposizione si applica per analogia anche alla procedura d’asilo di cui all’articolo 111c.101
Per determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto temporaneo di lavoro.102
I richiedenti autorizzati a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o partecipanti a programmi d’occupazione di pubblica utilità non sottostanno al divieto di lavorare.
Sezione 5 Esecuzione dell’allontanamento e misure sostitutive103
Art. 44104 Allontanamento e ammissione provvisoria
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, l’UFM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del prin-
Introdotto dal n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo. 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 102 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 103 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 cipio dell’unità della famiglia. All’esecuzione dell’allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStr105.
Art. 45 Decisione d’allontanamento107
La decisione d’allontanamento indica:
l’obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera;
la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata ordinata l’ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza;
se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;
se del caso, la misura sostitutiva dell’esecuzione;
il Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o della misura sostitutiva.
Con la decisione d’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.108
Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino109, l’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.110 106 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). 107 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). 108 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). 109 Tali Accordi sono elencati nell’all.1. 110 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.111
Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni
Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.112
Per l’esecuzione dell’allontanamento delle persone che conformemente all’articolo 27 capoverso4 non sono state attribuite ad alcun Cantone è competente il Cantone indicato nella decisione d’allontanamento in base all’articolo 45 capoverso 1 lettera f. Per designare il Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento, si applica per analogia la chiave per la ripartizione dei richiedenti l’asilo fra i Cantoni.113
Se l’allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda all’UFM di ordinare l’ammissione provvisoria.
Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto
Se il richiedente allontanato si sottrae all’esecuzione dell’allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o l’UFM possono ordinarne l’iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.
Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni
Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l’allontanamento o nell’esecuzione diretta dell’allontanamento.
Capitolo 3 Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati
Sezione 1 Concessione dell’asilo
Art. 49 Principio
L’asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d’esclusione.
111 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). 112 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). 113 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).
Art. 50 Secondo asilo
L’asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.
Art. 51 Asilo accordato a famiglie
I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.114
Se nell’ambito della procedura d’asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile115 (CC), l’UFM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.116
…117
I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch’essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.118
Se gli aventi diritto di cui al capoverso1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera.119
…120
Art. 52 Ammissione in un Paese terzo
…121
…122
Art. 53 Indegnità
Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta.
114 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni 116 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in 118 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga
Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
Art. 55 Circostanze eccezionali
In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.
Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disciplinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell’asilo e lo statuto dei rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediatamente all’Assemblea federale.
Se l’accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l’asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese.
Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio federale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro ripartizione.
Sezione 2 Asilo per gruppi di rifugiati
Art. 56 Decisione
L’asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.
L’UFM designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.
Art. 57 Ripartizione e prima integrazione
La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.
Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.
Sezione 3 Statuto dei rifugiati
Art. 58 Principio
Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente legge o della convenzione del 28 luglio 1951123 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 59 Effetti
Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della convenzione del 28 luglio 1951124 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza
Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.
Il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34 LStr125.126
Art. 61 Attività lucrativa
Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un’attività lucrativa e a cambiare posto o professione.
Art. 62 Esami per le professioni mediche
Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per le professioni mediche; il Dipartimento federale dell’interno determina le condizioni.
Sezione 4 Fine dell’asilo
Art. 63 Revoca
L’UFM revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato:
se lo straniero ha ottenuto l’asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;
per i motivi menzionati nell’articolo1 sezione C numeri 1–6 della convenzione del 28 luglio 1951127 sullo statuto dei rifugiati.
126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
L’UFM revoca l’asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.
La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.
La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.128
Art. 64 Termine dell’asilo
L’asilo in Svizzera ha termine se:
129 il rifugiato ha soggiornato per più di un anno all’estero;
il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l’autorizzazione di risiedervi durevolmente;
il rifugiato vi rinuncia;
130 è stato eseguito l’allontanamento o l’espulsione.
In circostanze speciali l’UFM può prorogare il termine previsto nel capoverso 1 lettera a.
Lo statuto di rifugiato e l’asilo hanno termine se lo straniero acquista la cittadinanza svizzera conformemente all’articolo1 sezione C numero3 della convenzione del 28 luglio 1951131 sullo statuto dei rifugiati.132
Art. 65133 Allontanamento o espulsione
L’allontanamento o l’espulsione di rifugiati sono retti dall’articolo 64 LStr134 in combinato disposto con l’articolo 63 capoverso1 lettera b e l’articolo 68 LStr. È fatto salvo l’articolo 5.
128 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni 129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 132 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Capitolo 4 Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federale
Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo4.
Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Art. 67 Misure di politica estera
La protezione provvisoria, le misure e l’assistenza nello Stato d’origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.
La Confederazione collabora con lo Stato d’origine o di provenienza, con altri Paesi d’accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.
Sezione 2 Procedura
Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all’estero
L’UFM definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell’unità della famiglia.
Ladecisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.
… 135
Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera
Gli articoli 18, 19 e 21–24 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.
Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell’articolo3, l’UFM determina, esperito l’interrogatorio presso il Centro di registrazione e di procedura conformemente all’articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.
Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d’esame di un’eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa.
Se intende rifiutare la protezione provvisoria, l’UFM prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento.
Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato
Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all’articolo 69 capoverso3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.
Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie
La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:136
chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 73;
la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell’articolo4 e intende riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.
Se nell’ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC137, l’UFM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.138
La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.
Deve essere autorizzata l’entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all’estero.
Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare.
136 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni 138 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in
Art. 72 Procedura
Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni1 e 3 del capitolo 2.
Art. 73 Motivi d’esclusione
La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione adempie la fattispecie dell’articolo 53 o ha attentato all’ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente.
Sezione 3 Statuto
Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza
Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.
Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria.
Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.
Art. 75 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa
Durante i primi tre mesi che seguono l’entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d’esercitare un’attività lucrativa. Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l’esercizio di un’attività lucrativa previste dalla LStr139.140
IlConsiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l’esercizio di un’attività lucrativa.
Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.
Le persone bisognose di protezione, autorizzate a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione di utilità pubblica, non soggiacciono al divieto di lavorare.
140 Nuovo testo del per. giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437 2008 5405; FF 2002 3327).
Sezione 4 Fine della protezione provvisoria e ritorno
Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento
Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell’abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.
L’UFM accorda il diritto d’essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso1.
Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un’audizione in applicazione dell’articolo29.141
L’UFM dispone l’allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l’esecuzione dell’allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli10 capoverso4 e 46–48 della presente legge nonché l’articolo 71 LStr142.143
Art. 77 Ritorno
La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.
Art. 78 Revoca
L’UFM può revocare la protezione provvisoria se:
è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili;
la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d’origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria;
la persona protetta è titolare di un’autorizzazione di soggiorno regolare, rilasciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare.
La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d’origine o di provenienza con l’accordo delle autorità competenti.
La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.144 141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 143 Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 144 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni
Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo gli articoli29 e 30.
Art. 79145 Termine della protezione provvisoria
La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStr146.
Art. 79a147 Unione domestica registrata
Le disposizioni dei capitoli3 e 4 concernenti i coniugi si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Capitolo 5 Aiuto sociale e soccorso d’emergenza148
Sezione 1 Concessione di prestazioni di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza
e di assegni per figli149
Art. 80150 Competenza
I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite a nessun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate secondo l’articolo 30 capoverso 2.
Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione e di procedura o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l’aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest’ultima può delegare a terzi l’adempimento di tutto o parte del compito. All’assistenza sanitaria si applica per analogia l’articolo 82a.151 145 Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 147 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in 148 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 149 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 150 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
Art. 81152 Diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza
Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.
Art. 82153 Prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza
La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.154
Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.155
Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.156
Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.157
Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.
Art. 82a158 Assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
Fatte salve le disposizioni seguenti, l’assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai 152 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 153 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo. 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 158 Introdotto dal n. II della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4823 2007 5575; FF 2002 6087).
principi della legge federale del 18 marzo 1994159 sull’assicurazione malattie (LA- Mal).
Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell’assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal.
Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2.
I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 LAMal.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni.
I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell’articolo 64 capoverso 2 LAMal.
Il diritto dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all’articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale.
Art. 83 Limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale160
Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’articolo 82 capoverso3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario:161
le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere informazioni;
non comunica modifiche essenziali della propria situazione;
manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;
160 Nuova espr. giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale;
non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale;
162 espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;
163 è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale;
164 si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità;
165 espone a pericolo la sicurezza e l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell’alloggio.
Il capoverso1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.166
Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85 capoverso3 è applicabile.167
Art. 83a168 Presupposti per il versamento del soccorso d’emergenza
Lo straniero è tenuto a collaborare sia all’esecuzione di una decisione d’allontanamento passata in giudicato che risulti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, sia alle indagini volte a chiarire se i presupposti del soccorso d’emergenza sono adempiuti.
Art. 84169 Assegni per i figli
Gli assegni per i figli che vivono all’estero sono trattenuti durante la procedura d’asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l’ammissione provvisoria secondo l’articolo 83 capoversi3 e 4 LStr170.
162 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 163 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 164 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 165 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 166 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 167 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 168 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 169 Nuovo testo giusta il n. IV1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
Sezione 2 Obbligo di rimborso e contributo speciale171
Art. 85 Obbligo di rimborso
In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale172, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.
La Confederazione fa valere il diritto al rimborso. Il DFGP può delegare tale compito ai Cantoni.
Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.173
Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all’obbligo di rimborso.174
Art. 86175 Contributo speciale
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un’attività lucrativa devono rimborsare le spese di cui all’articolo 85 capoverso1 (contributo speciale). Il contributo speciale serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti. L’autorità cantonale vincola l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa al pagamento del contributo speciale.
Il contributo speciale non deve superare il10 per cento del reddito dell’attività lucrativa della persona interessata. Il datore di lavoro lo deduce direttamente da detto reddito e lo versa alla Confederazione.
L’obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi dieci anni dopo l’inizio della prima attività lucrativa.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Fissa segnatamente l’ammontare del contributo speciale ed emana prescrizioni sulla procedura di pagamento e di diffida. In particolare in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale.
La Confederazione può affidare a terzi i compiti legati alla riscossione del contributo speciale.
171 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 172 Nuova espr. giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 173 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 174 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 175 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Art. 87176 Prelevamento di valori patrimoniali
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.
Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l’articolo 85 capoverso1, se i richiedenti l’asilo o le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora:
non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell’attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l’importo fissato dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale stabilisce in che misura i valori patrimoniali prelevati sono computati nel contributo speciale.
Il prelevamento di valori patrimoniali non è più possibile dal momento in cui si estingue l’obbligo di versare il contributo speciale.
I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.
Capitolo 6 Sussidi federali
Art. 88177 Indennizzo a titolo forfettario
La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall’esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93.
Riguardo ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza.
Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. Tali 176 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 177 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d’asilo.178
Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d’emergenza secondo l’articolo 82, le somme forfettarie consistono in un’indennità per la concessione del soccorso d’emergenza.179 5…180
Art. 89181 Fissazione delle somme forfettarie
Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.
Definisce l’assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:
fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell’altro.
L’UFM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.
Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.
Art. 89a182 Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi
L’UFM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati necessari per la vigilanza finanziaria, per la fissazione e l’adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge, nonché gli articoli 55 e 87 LStr183 oppure a registrarli nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell’UFM.
Se un Cantone non adempie tale obbligo, l’UFM può ridurre le indennità finanziarie destinate a tale Cantone o fissarle in funzione dei dati disponibili.
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 181 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 182 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi
La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l’equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.
Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici.
Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie.
Art. 91 Altri sussidi
e 2 …184
La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.185
La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un Centro di registrazione e di procedura o un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.186
Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.
…187
Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione per persone che soggiornano in centri di registrazione della Confederazione o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni in cui sono ubicati tali centri o con terzi incaricati.188
…189
La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l’articolo 31.
Può, nell’ambito della collaborazione internazionale definita dall’articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.
184 Abrogati dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 185 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 186 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in 188 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
Art. 92 Spese d’entrata e partenza
La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall’entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.
Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d’asilo o la cui domanda d’asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.190
Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l’organizzazione della partenza.
Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.
Art. 93191 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare
La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all’estero);
in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l’integrazione o assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.
I programmi all’estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.
Nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.
Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
190 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 191 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Art. 94 Sussidi a istituzioni di soccorso
La Confederazione può versare sussidi per le spese amministrative a un’organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate.
Le istituzioni di soccorso autorizzate ricevono un indennizzo forfettario per la partecipazione all’audizione di cui all’articolo 30.
Il Consiglio federale fissa l’ammontare dei sussidi giusta il capoverso1 e le somme forfettarie giusta il capoverso 2.
Art. 95192 Vigilanza
La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.
Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell’asilo.
Il Controllo federale delle finanze, l’UFM e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.
Capitolo 7 Trattamento di dati personali
Sezione 1 Principi193
Art. 96194 Trattamento di dati personali
Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l’UFM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all’articolo3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992195 sulla protezione dei dati (LPD).
192 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 193 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 194 Nuovo testo giusta l’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
Le autorità di cui al capoverso1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli11 e 12 della legge del 17 giugno 2005196 contro il lavoro nero.197
Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza
È vietato comunicare allo Stato d’origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l’asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d’asilo.198
L’autorità competente per l’organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all’esecuzione della decisione d’allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d’origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato.199
In vista dell’esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità competente per l’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità;
impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell’interesse della persona interessata;
i dati necessari per garantire l’entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981200 sull’assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.201 197 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 201 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali
In vista dell’esecuzione della presente legge, l’UFM e le autorità di ricorso sono autorizzati a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.
Possono essere comunicati i dati seguenti:
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità;
impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell’interesse della persona interessata;
i dati necessari per garantire l’entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
indicazioni su una domanda d’asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).202
Art. 98a203 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale
L’UFM o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l’asilo seriamente sospettati di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità, genocidio o tortura.
Art. 98b204 Dati biometrici
Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici.
202 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 203 Introdotto dal n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599 2007 5573; FF 2006 7109). 204 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745
L’UFM può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Esso controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.205
Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l’accesso.
Art. 99 Esame dattiloscopico
Ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.206
Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia e dall’UFM.207
Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia.208
Se constata una concordanza con un’impronta digitale già registrata, l’Ufficio federale di polizia ne informa l’UFM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.209
L’UFM utilizza queste indicazioni per:
verificare l’identità della persona interessata;
verificare se la persona interessata ha già domandato asilo;
verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni della persona interessata;
verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è degna di ottenere asilo;
facilitare l’assistenza amministrativa alle autorità di polizia.
I dati personali comunicati secondo il capoverso4 non possono essere resi noti all’estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per 205 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 206 Nuovo testo giusta l’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273). 207 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 208 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 209 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 analogia l’articolo6 capoverso1 della legge federale del 19 giugno 1992210 sulla protezione dei dati.
I dati sono distrutti:
se l’asilo è accordato;
dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato di una domanda d’asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito;
211 per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo la soppressione della protezione provvisoria.
Sezione 1a:212 Sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti
Art. 99a Principi
L’UFM gestisce un sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES).
MIDES serve:
al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l’articolo3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992213 sulla protezione dei dati; e
al controllo delle pratiche, allo svolgimento della procedura d’asilo nonché alla pianificazione e all’organizzazione dell’alloggio.
MIDES contiene i dati personali seguenti:
dati relativi all’identità della persona registrata, ossia cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nomi dei genitori;
verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso1 e 26 capoverso 2;
dati biometrici;
indicazioni relative all’alloggio;
stadio della procedura.
211 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 212 Introdotto dall’ all. alla LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
I dati personali di cui al capoverso3 lettere a ed e sono ripresi nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono essere segnatamente informati in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.
Art. 99b Trattamento dei dati in MIDES
Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all’adempimento dei loro compiti:
i collaboratori dell’UFM;
le autorità di cui all’articolo 22 capoverso1;
i terzi incaricati di cui all’articolo 99c.
Art. 99c Terzi incaricati
L’UFM può autorizzare i terzi incaricati di rilevare dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di assicurare l’amministrazione e l’assistenza nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi degli aeroporti a trattare in MIDES i dati personali di cui all’articolo 99a capoverso3 lettere a, c e d.
L’UFM provvede affinché i terzi incaricati osservino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
Art. 99d Vigilanza ed esecuzione
L’UFM è responsabile della sicurezza di MIDES e della legalità del trattamento dei dati personali.
Il Consiglio federale disciplina:
l’organizzazione e l’esercizio di MIDES;
il catalogo dei dati personali da trattare;
i diritti d’accesso;
le misure protettive tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato;
la durata di conservazione dei dati;
l’archiviazione e la distruzione dei dati allo scadere del termine di conservazione.
Sezione 1b Altri sistemi d’informazione214
Art. 100215 Sistema d’informazione delle autorità di ricorso216
Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d’informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l’allestimento di statistiche.
Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all’adempimento del compito legale.
I dati inesatti sono rettificati d’ufficio. I costi della rettifica possono essere fatturati alla persona che, violando l’obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.217
Art. 101218
Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione
L’UFM gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell’UFM e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.219
Soltanto i collaboratori dell’UFM e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.220
L’accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l’accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.
214 Introdotto dall’ all. alla LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737). 215 Nuovo testo giusta l’art. 18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, in vigore dal29 mag. 2006 (RU 2006 1931; FF 2002 4181). 216 Nuovo testo giusta l’all. alla LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737). 217 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 219 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo 220 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
Art. 102a221 Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l’Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all’UFM, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull’asilo che ricevono prestazioni dell’aiuto sociale pubblico.
Sezione 2:222 Trattamento dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino
Art. 102abis Eurodac
L’UFM, insieme all’unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell’ambito dell’applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dublino223.
Trasmette all’unità centrale i dati seguenti:
il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
il sesso della persona richiedente;
le impronte digitali rilevate in base all’articolo 99 capoverso1;
il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;
la data del rilevamento delle impronte digitali;
la data della trasmissione dei dati all’unità centrale.
I dati trasmessi sono memorizzati nella banca dati Eurodac e confrontati con quelli che vi sono già memorizzati. Il risultato del confronto è comunicato all’UFM.
I dati trasmessi all’unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’UFM chiede all’unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.
221 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 222 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; 223 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del 28 feb. 2008 sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS 0.142.393.141); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).
Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino
La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino
Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.
Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
Art. 102e Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.225 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.
225 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
Art. 102f e 102g226
Capitolo 8 Tutela giurisdizionale, riesame e domande multiple227
Sezione 1 Procedura di ricorso a livello cantonale
Art. 103
I Cantoni prevedono almeno un’istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.
Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altrimenti.
Sezione 2 Procedura di ricorso a livello federale
Art. 104228
Art. 105229 Ricorsi contro le decisioni dell’UFM
Contro le decisioni dell’UFM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005230 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 106 Motivi di ricorso
Il ricorrente può far valere:
la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
231 … 226 Abrogati dal n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 229 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti
Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso3 e 68 capoverso 2.232
Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili
Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli10 capoversi 1–3 e 18–48 della presente legge nonché dell’articolo 71 LStr233 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell’articolo 27 capoverso3.234
Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile:
le misure cautelari;
le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l’articolo 69 capoverso3.
…235
Art. 107a236 Procedura in base alla normativa di Dublino
Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.
Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo esclusivamente se è esposto a un pericolo concreto nello Stato competente.
Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.
Art. 108237 Termini di ricorso
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di decisioni incidentali, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.
232 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). 234 Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 236 Introdotto dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). 237 Nuovo testo giusta il n. I e IV1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008
Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a è di cinque giorni lavorativi.238
Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notifica di una decisione secondo l’articolo 23 capoverso1.
La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi3 e 4, nonché della carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero 5 LStr239 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968240 sulla procedura amministrativa.241
Art. 108a242 Coordinamento con la procedura d’estradizione
Se contro il richiedente è pendente una domanda d’estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981243 sull’assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d’asilo tenendo conto degli atti della procedura d’estradizione.
Art. 109244 Termine d’evasione dei ricorsi
Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a.245 238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge 241 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti 242 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). 244 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti 245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge
…246
Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–4 e all’articolo 76 capoverso1 lettera b numero 5 LStr247.
Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi di norma entro 20 giorni.248
Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.249
Art. 109a250 Scambio di informazioni
Il DFGP e il Tribunale amministrativo federale si scambiano regolarmente informazioni sulle priorità e l’iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.
Art. 109b251 Strategia del Tribunale amministrativo federale in materia di evasione dei ricorsi
Il Tribunale amministrativo federale stabilisce una strategia di evasione dei ricorsi; al riguardo tiene conto:
a. della strategia dell’UFM per il trattamento delle domande di cui all’artib. dei termini legali di ricorso e di evasione dei ricorsi.
Art. 110 Termini di procedura
Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso1 o all’articolo 111b.252
Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all’estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni.
Un ulteriore termine può essere accordato se il ricorrente o il suo rappresentante, segnatamente per ragioni di salute o infortunio, sono impediti d’agire entro il termine fissato.
248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 249 Introdotto dal n. I1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e 250 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 251 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013
I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti:
il rifiuto dell’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto secondo l’articolo 22 capoversi 2–4;
l’ordine di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero 5
Art. 110a255 Gratuito patrocinio
Su domanda del richiedente l’asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d’ufficio esclusivamente per ricorsi contro:
decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell’asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44;
decisioni di revoca e di termine dell’asilo secondo gli articoli 63 e 64;
la revoca dell’ammissione provvisoria per le persone del settore dell’asilo secondo l’articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr256;
decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4 della presente legge.
Il capoverso1 non si applica ai ricorsi presentati nell’ambito di procedure Dublino (art. 31a cpv.1 lett. b), di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso1, si applica l’articolo 65 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968257 sulla procedura amministrativa.
Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l’asilo.
Art. 111258 Competenza del giudice unico
I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:
stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
254 Nuovo testo giusta il n. I3 e II dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti 255 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 258 Nuovo testo giusta il n. I e IV1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008
decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera all’aeroporto e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto;
ordine di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero 5
ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l’approvazione di un secondo giudice.
Art. 111a260 Procedura e decisione
Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.261
Le decisioni su ricorso secondo l’articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
Sezione 3 Riesame e domande multiple262
Art. 111b263 Riesame
La domanda di riesame motivata dev’essere indirizzata per scritto all’UFM entro
giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Per il rimanente, la procedura è retta dagli articoli 66–68 della legge federale del 20 dicembre 1968264 sulla procedura amministrativa.
Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.
La presentazione di una domanda di riesame non sospende l’esecuzione. L’autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l’effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d’origine o di provenienza.
Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.
260 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 261 Nuovo testo giusta il n. I3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti 262 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 263 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Art. 111c265 Domande multiple
Le domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all’articolo 31a capoversi 1–3.
Le domande multiple infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.
Art. 111d266 Emolumenti
Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, l’UFM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l’emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità.
Su richiesta, l’UFM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo.
L’UFM può esigere dal richiedente un anticipo dell’emolumento equivalente all’importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:
sono date le premesse di cui al capoverso 2; o
nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo.
Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell’emolumento e l’ammontare dell’anticipo.
Art. 112267
265 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 266 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375
Sezione 4 Sospensione della prescrizione268
Durante la procedura di ricorso, la prescrizione delle pretese finanziarie della Confederazione nei confronti di beneficiari di sussidi o dell’aiuto sociale non comincia, o, se cominciata, è sospesa.
Capitolo 8a Procedura d’asilo nell’ambito di fasi di test270
1 Il Consiglio federale può prevedere fasi di test per valutare le nuove procedure che comportando misure organizzative e tecniche onerose richiedono lo svolgimento di una fase di test prima di varare una modifica di legge. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle fasi di test mediante ordinanza. A tal fine, nel definire la procedura d’asilo di prima istanza e la procedura di allontanamento come pure le questioni finanziarie connesse può derogare alla presente legge 3 Durante le fasi di test, il Consiglio federale può ridurre a dieci giorni il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall’articolo 108 capoverso1 se ai richiedenti l’asilo interessati è garantita una tutela giurisdizionale efficace mediante provvedimenti adeguati. 4 L’ordinanza elenca tutti le disposizioni di legge a cui deroga.
5 La durata delle fasi di test è di due anni al massimo.
268 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 270 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 271 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in
Capitolo 9 Collaborazione internazionale274
Art. 113 …275
La Confederazione partecipa all’armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all’estero. Essa sostiene l’attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Art 114276
Capitolo 10 Disposizioni penali277
Sezione 1 Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2278
Art. 115 Delitti
È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:279
ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
280 si sottrae totalmente o in parte all’obbligo di versare il contributo speciale di cui all’articolo 86 facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
281in qualità di datore di lavoro, deduce contributi speciali dal salario di un impiegato non usandoli per lo scopo previsto;
274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 277 Nuovo testo giusta l’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273). 278 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 279 Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale (RS 311.0) nella versione del DF del 13 dic. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 280 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 281 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006
d. 282 con l’intenzione di arricchirsi, ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi dell’articolo 116 lettera c, in particolare alla sua pianificazione o organizzazione.
Art. 116 Contravvenzioni
È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 115, chiunque:
viola l’obbligo d’informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un’informazione;
si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo;
283 quale richiedente l’asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’articolo 54;
284 ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi della lettera c, in particolare alla sua pianificazione o organizzazione.
Art. 116a285 Multa disciplinare
Chiunque viola le prescrizioni di pagamento secondo l’articolo 86 capoverso4 può essere punito, previa diffida, con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni successivi, può essere inflitta una multa disciplinare fino a 5000 franchi.
La competenza di infliggere multe disciplinari spetta all’UFM.
Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un’azienda
Delitti e contravvenzioni commessi nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale o nella gestione di un ente o di uno stabilimento di diritto pubblico sono retti dagli articoli6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974286 sul diritto penale amministrativo.
282 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 283 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 284 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 285 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 Sezione 2:287 Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2
Art. 117a Trattamento indebito di dati personali
Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa.
Sezione 3 Perseguimento penale288
Art. 118 …289
Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
Capitolo 11 Disposizioni finali
Art. 119 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 120 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
la legge sull’asilo del 5 ottobre 1979290;
il decreto federale del 16 dicembre 1994291 concernente provvedimenti di risparmio nel settore dell’asilo e degli stranieri.
287 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 288 Introdotta dall’art.3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 290 [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv.1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 14356, 1997 2373 2394, 1998 1582] 291 [RU 1994 2876]
Art. 121 Disposizioni transitorie
Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.
Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell’attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.
La Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all’entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2.
Con l’entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell’attuale articolo 14a capoverso 5 LDDS292 sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall’articolo 74 capoversi 2 e 3.
Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998293 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri
Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:
articolo 8 capoverso4 (obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi);
articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d’identità);
articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d’asilo);
articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull’identità); in questo caso il testo dell’articolo 16 capoverso1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 1990294 concernente la procedura d’asilo sostituisce la disposizione prevista dall’articolo 32 capoverso 2 lettera b; e 292 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I1, 2005 5685 all.
2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
e. articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito); in questo caso il testo dell’articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 1994295 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l’articolo 45 capoverso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.
Art. 123 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1999296 Disposizioni finali della modifica del 19 dicembre 2003297
Per le domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 37.
Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 emanate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968298 sulla procedura amministrativa.
Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 presentati prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 109.
Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stati assistiti dall’UFM dei rifugiati nell’esecuzione dell’allontanamento ricevono nondimeno l’assistenza secondo l’articolo 88 capoverso1 al massimo per nove mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.
Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005299
Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.
296 DCF dell’11 agosto 1999
Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l’allestimento del conteggio finale secondo l’articolo87 della legge nella versione del 26 giugno 1998300, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.
Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.
Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d’asilo o d’allontanamento passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di
000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.
Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012301 Le domande d’asilo depositate all’estero prima dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.
Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012302
Fatti salvi i capoversi 2–4, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.
Per quanto concerne le domande di riesame e le domande multiple, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Gli articoli43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 sono retti dal capoverso1.
I gestori di aeroporti sono tenuti, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, a mettere a disposizione gli alloggi negli aeroporti secondo l’articolo 22 capoverso3.
Per le domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge si applicano gli articoli17 e 26 del diritto anteriore. L’articolo 26bis non è applicabile alle procedure d’asilo pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012. L’articolo 110a non è applicabile alle procedure di ricorso pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012.
La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende alle persone che sono state riconosciute quali rifugiati secondo l’articolo 51 del diritto anteriore.
Allegato 1303 (art. 21 cpv. 3) Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:
Accordo del 26 ottobre 2004304 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
Accordo del 17 dicembre 2004305 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Protocollo del 28 febbraio 2008306 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
Protocollo del 28 febbraio 2008307 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.
303 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della Allegato 2308 Modifica del diritto in vigore …309 308 Originario all. 309 Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 2262.