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Costituzione federale della Confederazione Svizzera
(Cost.)
del 18 aprile 1999 (Stato 27 settembre 2009)
Preambolo
In nome di Dio Onnipotente, Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione1:
Titolo primo Disposizioni generali
Art. 1 Confederazione Svizzera
Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.
Art. 2 Scopo
La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese.
Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.
Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
RU 1999 2556
Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.
Art. 3 Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
Art. 4 Lingue nazionali
Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.
Art. 5 Stato di diritto
Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Art. 5a2 Sussidiarietà
Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.
Art. 6 Responsabilità individuale e sociale
Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.
Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1 Diritti fondamentali
Art. 7 Dignità umana
La dignità della persona va rispettata e protetta.
Art. 8 Uguaglianza giuridica
Tutti sono uguali davanti alla legge.
Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale
Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.
Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.
Art. 13 Protezione della sfera privata
Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.
Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
La libertà di credo e di coscienza è garantita.
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.
Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
Art. 17 Libertà dei media
La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
La censura è vietata.
Il segreto redazionale è garantito.
Art. 18 Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base
Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.
Art. 20 Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.
Art. 21 Libertà artistica
La libertà dell’arte è garantita.
Art. 22 Libertà di riunione
La libertà di riunione è garantita.
Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.
Art. 23 Libertà d’associazione
La libertà d’associazione è garantita.
Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
Art. 24 Libertà di domicilio
Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.
Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.
Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.
I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Art. 26 Garanzia della proprietà
La proprietà è garantita.
In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
Art. 27 Libertà economica
La libertà economica è garantita.
Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.
Art. 28 Libertà sindacale
I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.
I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.
Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.
Art. 29 Garanzie procedurali generali
In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
Le parti hanno diritto d’essere sentite.
Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Art. 29a3 Garanzia della via giudiziaria
Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
Art. 30 Procedura giudiziaria
Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.
Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Art. 31 Privazione della libertà
Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la libera- zione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.
Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.
Art. 32 Procedura penale
Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.
Art. 33 Diritto di petizione
Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.
Le autorità devono prendere atto delle petizioni.
Art. 34 Diritti politici
I diritti politici sono garantiti.
La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.
Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.
Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.
Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
Esse devono essere proporzionate allo scopo.
I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Capitolo 2 Cittadinanza e diritti politici
Art. 37 Diritti di cittadinanza
Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.
Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.
Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.
Art. 39 Esercizio dei diritti politici
La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.
I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.
Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.
I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.
Art. 40 Svizzeri all’estero
La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.
La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Capitolo 3 Obiettivi sociali
Art. 41
A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.
La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.
Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 1 Compiti di Confederazione e Cantoni
Art. 42 Compiti della Confederazione
La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.
...4
Art. 43 Compiti dei Cantoni
I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.
Art. 43a5 Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali
La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.
La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.
La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.
Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.
5I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.
Sezione 2 Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
Art. 44 Principi
La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni6 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione
I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.
Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale
I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.
Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».
Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.7
La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.8
Art. 47 Autonomia dei Cantoni
La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.
Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.9
Art. 48 Trattati intercantonali
I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.
La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della
Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:
sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.10 5 I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.11
Art. 48a12 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione
Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:
esecuzione di pene e misure;
13 scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso4;
14 scuole universitarie cantonali;
istituzioni culturali d’importanza sovraregionale;
gestione dei rifiuti;
depurazione delle acque;
trasporti negli agglomerati;
medicina di punta e cliniche speciali;
istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.
L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.
La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.
Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale
Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.
Sezione 3 Comuni
Art. 50
L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.
La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.
Sezione 4 Garanzie federali
Art. 51 Costituzioni cantonali
Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
Art. 52 Ordine costituzionale
La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.
La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.
Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.
Capitolo 2 Competenze
Sezione 1 Relazioni con l’estero
Art. 54 Affari esteri
Gli affari esteri competono alla Confederazione.
La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.
Sezione 2 Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Art. 57 Sicurezza
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.
Art. 58 Esercito
La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.15
Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
Per le donne il servizio militare è volontario.
Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito
La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.
...16
La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.
Art. 61 Protezione civile
La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della
Sezione 3 Formazione, ricerca e cultura
Art. 61a17 Spazio formativo svizzero
La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.
Art. 62 Scuola*
Il settore scolastico compete ai Cantoni.
I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.18
I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.19
Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.20
La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.21
È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.22 * Con disposizione transitoria.
Art. 6323 Formazione professionale
La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.
In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell’offerta.
Art. 63a24 Scuole universitarie
La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell’autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento.
Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
Art. 64 Ricerca
La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.25
Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al coordinamento.26
Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
Art. 64a27 Perfezionamento
La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
Può promuovere il perfezionamento.
La legge ne determina i settori e i criteri.
Art. 65 Statistica
La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.28
Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.
Art. 66 Sussidi all’istruzione29
La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.30
A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.
Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù31
Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.
A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.32
Art. 68 Sport
La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.
Gestisce una scuola di sport.
Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole.
Art. 69 Cultura
Il settore culturale compete ai Cantoni.
La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.
Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.
Art. 70 Lingue
Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.
La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
Art. 71 Cinematografia
La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.
Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.
Art. 72 Chiesa e Stato
Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
...33
Sezione 4 Ambiente e pianificazione del territorio
Art. 73 Sviluppo sostenibile
La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.
Art. 74 Protezione dell’ambiente
La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.
L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 75 Pianificazione del territorio
La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
Art. 75a34 Misurazione
La misurazione nazionale compete alla Confederazione.
La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.
Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.
Art. 76 Acque
Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.
Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.
Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.
I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità.
Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.
Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.
Art. 77 Foreste
La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.
Emana principi sulla protezione delle foreste.
Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.
Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio
La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.
Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.
Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.
Art. 79 Pesca e caccia
La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
Art. 80 Protezione degli animali
La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
Disciplina in particolare:
la detenzione e la cura di animali;
gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
l’utilizzazione di animali;
l’importazione di animali e di prodotti animali;
il commercio e il trasporto di animali;
l’uccisione di animali.
L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Sezione 5 Opere pubbliche e trasporti
Art. 81 Opere pubbliche
Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.
Art. 82 Circolazione stradale
La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.
Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.
L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.
Art. 83 Strade nazionali*
La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.
La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.35
...36
Art. 84 Transito alpino*
La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.
Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.
Art. 85 Tassa sul traffico pesante*
La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.
Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.
Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
La Confederazione può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti.
Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
37 provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
bbis. 38 provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
39 contributi ai costi delle strade principali;
contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
40 contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
41 contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo.
Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.
Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.
Sezione 6 Energia e comunicazioni
Art. 89 Politica energetica
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
La Confederazione emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
* Con disposizione transitoria.
Emana prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.
Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall’economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.
Art. 90 Energia nucleare*
La legislazione nel campo dell’energia nucleare compete alla Confederazione.
Art. 91 Trasporto di energia
La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica.
La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.
Art. 92 Poste e telecomunicazioni
Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.
La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.
Art. 93 Radiotelevisione
La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.
La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.
Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.
* Con disposizione transitoria.
Sezione 7 Economia
Art. 94 Principi dell’ordinamento economico
La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.
Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Art. 95 Attività economica privata*
La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.
Art. 96 Politica di concorrenza
La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.
Prende provvedimenti:
per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
contro la concorrenza sleale.
Art. 97 Protezione dei consumatori
La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.
I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.
Art. 98 Banche e assicurazioni
La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.
Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.
Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.
Art. 99 Politica monetaria
Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.
La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.
La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.
L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.
Art. 100 Politica congiunturale
La Confederazione prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.
Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l’economia.
Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.
Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.
Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.
La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.
Art. 101 Politica economica esterna
La Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero.
In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.
Art. 102 Approvvigionamento del Paese*
La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.
Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
Art. 103 Politica strutturale*
La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
Art. 104 Agricoltura
La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
garantire l’approvvigionamento della popolazione;
salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
garantire un’occupazione decentrata del territorio.
A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:
completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali;
emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento;
f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.
Art. 105 Alcol
La legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.
Art. 106 Giochi d’azzardo*
La legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie compete alla Confederazione.
Per aprire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e dei pericoli insiti nel gioco d’azzardo.
La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l’80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo federale all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
L’ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita compete ai Cantoni.
Art. 107 Armi e materiale bellico
La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.
Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.
Sezione 8 Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità
Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà
La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.
* Con disposizione transitoria.
Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.
In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
Art. 109 Settore locativo
La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.
Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.
Art. 110 Lavoro*
La Confederazione può emanare prescrizioni su:
la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
il servizio di collocamento;
il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.
Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.
Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.
La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.
Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.
In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.
Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
l’assicurazione è obbligatoria;
abis. 42 versa prestazioni in denaro e in natura;
le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.
L’assicurazione è finanziata:
con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
43 con prestazioni finanziarie della Confederazione.
Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.44
Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.
...45
Art. 112a46 Prestazioni complementari
La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
La legge stabilisce l’entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.
Art. 112b47 Promozione dell’integrazione degli invalidi*
La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidità.
I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.
La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.
Art. 112c48 Aiuto agli anziani e ai disabili*
I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.
La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
Art. 113 Previdenza professionale*
La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione
La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione.
l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.
La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.
Art. 115 Assistenza agli indigenti
Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.
Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità
Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.
La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
Art. 118 Protezione della salute
Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.
Emana prescrizioni su:
l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali;
la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 118a49 Medicina complementare
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.
Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.
La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.
Art. 119a50 Medicina dei trapianti
La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.
Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano*
L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.
Sezione 9 Dimora e domicilio degli stranieri
Art. 121
La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.
Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
Sezione 10 Diritto civile, diritto penale, metrologia
Art. 12251 Diritto civile
La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla
L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
* Con disposizione transitoria.
Art. 12352 Diritto penale
La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla
L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:
per la costruzione di stabilimenti;
per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure;
per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.53
Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.
È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all’internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall’autorità che ha posto fine all’internamento.
Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.
Art. 123b55 Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi
L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.
Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.
Art. 125 Metrologia
La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.
Capitolo 3 Ordinamento finanziario
Art. 12656 Gestione finanziaria*
La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.
L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.
In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso3 lettera c.
Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.
La legge disciplina i particolari.
Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale
Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.
Art. 128 Imposte dirette*
La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:
a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’11,5 per cento;
57 sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dell’8,5 per cento.
...58 2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.
I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il
per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.59
Art. 129 Armonizzazione fiscale
La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni.
L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.
La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.
Art. 13060 Imposta sul valore aggiunto*
La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.61
Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.62
Il5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
Art. 131 Imposte speciali di consumo*
La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:
il tabacco greggio e manufatto;
le bevande distillate;
la birra;
le automobili e le loro parti costitutive;
il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.
Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.
Il10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.
Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva
La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.
La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il10 per cento del gettito dell’imposta spetta ai Cantoni.63
Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito l’art.36 cpv.2 della L del 2 set. 1999 sull’IVA (RS 641.20). A partire dal 1° gen. 2001 e fino al 31 dic. 2010, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ammonta a:3,6 % (aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero).
Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito l’art.36 cpv.1 e 3 della L del 2 set. 1999 sull’IVA (RS 641.20). A partire dal 1° gen. 2001, le aliquote dell’ imposta sul valore aggiunto ammontano a:7,6 % (aliquota normale),2,4 % (aliquota ridotta).
Art. 133 Dazi
La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.
Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale
Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 13564 Perequazione finanziaria e degli oneri
La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.
La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:
ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.
La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione.
Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Art. 136 Diritti politici
I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
Art. 137 Partiti
I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.
Capitolo 2 Iniziativa e referendum
Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.65
Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.
Art. 13966 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.
L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.
Art. 139b68 Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto
Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto.69
Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.
Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.
Art. 140 Referendum obbligatorio
Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
le modifiche della Costituzione;
l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
Sottostanno al voto del Popolo:
le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
abis. ...70
71 le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;
c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.
Art. 141 Referendum facoltativo
Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:72
le leggi federali;
le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
i trattati internazionali: 1. di durata indeterminata e indenunciabili, 2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale, 3.73 comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
...74
Art. 141a75 Attuazione dei trattati internazionali
Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l’attuazione del trattato.
Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.
Art. 142 Maggioranze richieste
I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.
I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.
I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.
Titolo quinto: Autorità federali
Art. 143 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.
Art. 144 Incompatibilità
Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.
La legge può prevedere altre incompatibilità.
Art. 145 Durata del mandato
I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.
Art. 146 Responsabilità dello Stato
La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell’esercizio delle attività ufficiali.
Art. 147 Procedura di consultazione
I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell’ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.
Capitolo 2 Assemblea federale
Sezione 1 Organizzazione
Art. 148 Statuto
L’Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
L’Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.
Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.
I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.
Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.
Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati è composto di46 deputati dei Cantoni.
I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.
La procedura d’elezione è determinata dal Cantone.
Art. 151 Sessioni
Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.
Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.
Art. 152 Presidenza
Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa.
Art. 153 Commissioni parlamentari
Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
La legge può prevedere commissioni congiunte.
La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.
Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.
Art. 154 Gruppi parlamentari
I membri dell’Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.
Art. 155 Servizi del Parlamento
L’Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell’Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.
Sezione 2 Procedura
Art. 156 Deliberazione separata
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.
Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere.
La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:
la validità o la nullità parziale di un’iniziativa popolare;
76 la concretizzazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
77 la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
il preventivo o un’aggiunta al medesimo.78
Art. 157 Deliberazione in comune
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
procedere alle elezioni;
risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
decidere sulle domande di grazia.
L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.
Art. 158 Pubblicità delle sedute
Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta
Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.
Nelle due Camere e nell’Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.
Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:
la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali;
le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre2 milioni di franchi;
79 l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell’articolo 126 capoverso3.
L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso3 lettera b.80
Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta
Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea federale.
I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.
Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni
I membri dell’Assemblea federale votano senza istruzioni.
Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.
Art. 162 Immunità
I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.
La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed estenderla ad altre persone.
Sezione 3 Competenze
Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale
L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.
Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.
Art. 164 Legislazione
Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
esercizio dei diritti politici;
restrizioni dei diritti costituzionali;
diritti e doveri delle persone;
cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
compiti e prestazioni della Confederazione;
obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto federale;
organizzazione e procedura delle autorità federali.
Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Art. 165 Legislazione d’urgenza
Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.
Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.
Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev’essere limitata nel tempo.
Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.
Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati internazionali
L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero.
Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.
Art. 167 Finanze
L’Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.
Art. 168 Elezioni
L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.
La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d’elezioni.
Art. 169 Alta vigilanza
L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Consiglio federale e sull’amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.
L’obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.
Art. 170 Verifica dell’efficacia
L’Assemblea federale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione.
Art. 171 Mandati al Consiglio federale
L’Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l’Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.
Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.
Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.
Art. 173 Altri compiti e attribuzioni
L’Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera;
prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l’esercito o sue parti;
prende misure per attuare il diritto federale;
decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
coopera alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato;
decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;
decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.
L’Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.
La legge può conferire all’Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.
Capitolo 3 Consiglio federale e amministrazione federale
Sezione 1 Organizzazione e procedura
Art. 174 Consiglio federale
Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.
Art. 175 Composizione e elezione
Il Consiglio federale è composto di sette membri.
I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.81
Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.82
Art. 176 Presidenza
Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.
Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.
La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.
Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale
Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.
Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.
Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.
Art. 178 Amministrazione federale
Il Consiglio federale dirige l’amministrazione federale. Provvede a un’organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.
L’amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.
Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale.
Art. 179 Cancelleria federale
La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.
Sezione 2 Competenze
Art. 180 Politica governativa
Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 181 Diritto di iniziativa
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale disegni di atti legislativi.
Art. 182 Competenze normative ed esecuzione
Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
Art. 183 Finanze
Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.
Provvede a una gestione finanziaria corretta.
Art. 184 Relazioni con l’estero
Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero.
Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea federale.
Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Art. 185 Sicurezza esterna e interna
Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.
Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Incasi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.
Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.
Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda.
Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l’estero.
Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.
Art. 187 Altri compiti e attribuzioni
Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
sorveglia l’amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
fa periodicamente rapporto all’Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
procede alle nomine ed elezioni che non competono a un’altra autorità;
tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.
La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.
Capitolo 4:83 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie
Art. 188 Statuto del Tribunale federale
Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura.
Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.
Art. 189 Competenze del Tribunale federale
Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
del diritto federale;
del diritto internazionale;
del diritto intercantonale;
dei diritti costituzionali cantonali;
dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
Art. 190 Diritto determinante
Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale
La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d’importanza fondamentale.
In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.
Art. 191a85 Altre autorità giudiziarie della Confederazione
La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.
La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’amministrazione federale.
La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.
Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni
I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
Art. 191c Indipendenza del giudice
Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1 Revisione
Art. 192 Principio
La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.
Art. 193 Revisione totale
La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.
Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.
Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.
Art. 194 Revisione parziale
La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.
Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.
Art. 195 Entrata in vigore
La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.
Capitolo 2 Disposizioni transitorie
Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale86
1. Disposizione transitoria dell’art.84 (Transito alpino) Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito. 2. Disposizione transitoria dell’art.85 (Tassa sul traffico pesante)
Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre3,5 tonnellate ciascuno.
La tassa ammonta a:
Fr.
per gli autocarri e i veicoli articolati: – di oltre3,5 fino a12 tonnellate 650 – di oltre12 fino a18 tonnellate 2000 – di oltre18 fino a26 tonnellate 3000 – di oltre26 tonnellate 4000
per i rimorchi: – di oltre3,5 fino a8 tonnellate 650 – di oltre8 fino a10 tonnellate 1500 – di oltre10 tonnellate 2000
per gli autobus: 650 3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.
Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle12 tonnellate in poi secondo il capoverso2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 195887 sulla circolazione stradale.
Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.
In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.
Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 199788 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. 3. Disposizione transitoria dell’art.87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)
I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.
Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:
fino all’entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo85, utilizzare l’intero prodotto della tassa forfetaria sul traffico pesante di cui all’articolo 196 numero2 e, a tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote;
utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo85;
utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo86 capoverso3 lettera b per coprire nella misura del25 per cento le spese globali per le linee di base della NFTA;
prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza del25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;
89 aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto stabilite nell’articolo 130 capoversi 1–3;
avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.
Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso1 è garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso2 sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L’Assemblea federale emana il regolamento del fondo per mezzo di un’ordinanza.
I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.
La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso1. 4. Disposizione transitoria dell’art.90 (Energia nucleare) Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare. 5. Disposizione transitoria dell’art.95 (Attività economica privata) Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi. 6. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese)
La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.
La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi. 7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale) Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici. 8. Disposizione transitoria dell’art. 106 (Giochi d’azzardo)
L’articolo 106 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui giochi d’azzardo90 e sulle case da gioco.
Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appresso:
è vietato istituire ed esercitare case da gioco;
i Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della primavera del 1925, purché l’esercizio di questi giochi, a giudizio dell’autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere il turismo e sia attuato da un’impresa di «Kursaal» adatta a questo scopo. I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere;
il Consiglio federale emana un’ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi;
ogni permesso cantonale dev’essere approvato dal Consiglio federale;
un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei giochi è versato alla Confederazione, che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni;
la Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.
9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv.3 (Festa nazionale)
Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.
Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo18 capoverso2 della legge del 13 marzo 196491 sul lavoro. 10. ...92 11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale) Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima. 12. Disposizione transitoria dell’art. 12693 (Gestione finanziaria)
Le maggiori uscite del conto finanziario della Confederazione sono ridotte mediante risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l’equilibrio dei conti.
La maggiore uscita dell’esercizio 1999 non può superare i5 miliardi di franchi e quella dell’esercizio 2000 i2,5 miliardi di franchi; per l’esercizio 2001, essa non può superare il2 per cento delle entrate.
Se la situazione economica lo esige, la maggioranza dei membri delle Camere può, mediante ordinanza, prorogare le scadenze di cui al capoverso2, per una durata complessiva non superiore a due anni.
Nell’allestimento del preventivo e del piano finanziario pluriennale nonché nell’esame di progetti aventi conseguenze di carattere finanziario, l’Assemblea federale e il Consiglio federale tengono conto degli obiettivi fissati nel capoverso2.
Nell’attuare il preventivo, il Consiglio federale si avvale delle possibilità di risparmio a disposizione. A tale scopo, può congelare i crediti d’impegno e di pagamento già autorizzati. Sono fatte salve le pretese fondate su disposizioni legali e, nei casi specifici, le prestazioni garantite formalmente.
Trattasi dell’art. 126 nel testo del 18 apr. 1999.
Se gli obiettivi fissati nel capoverso2 non sono raggiunti, il Consiglio federale stabilisce l’importo supplementare che deve essere risparmiato. A tal fine:
decide i risparmi supplementari di sua competenza;
propone all’Assemblea federale le modifiche di leggi necessarie per la realizzazione di risparmi supplementari.
Il Consiglio federale fissa l’importo totale dei risparmi supplementari in modo che gli obiettivi siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I risparmi si applicano tanto alle prestazioni in favore di terzi quanto al settore proprio della Confederazione.
Le Camere federali decidono in merito alle proposte del Consiglio federale durante la stessa sessione e pongono in vigore la loro decisione conformemente all’articolo 165 della Costituzione federale; esse sono vincolate dall’importo di risparmio fissato dal Consiglio federale conformemente al capoverso 6.
Se, nell’ambito di un esercizio ulteriore, l’eccedenza di uscite supera nuovamente del2 per cento le entrate, l’importo eccedentario va ricondotto a questo tasso nel corso dell’esercizio successivo. Se la congiuntura economica lo richiede, l’Assemblea federale può, mediante ordinanza, prorogare il termine di due anni al massimo. Per il resto, si applica la procedura di cui ai capoversi 4–8.
La presente disposizione resta in vigore sino alla sua sostituzione tramite misure costituzionali volte a limitare il disavanzo e l’indebitamento. 13.94 Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta) La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2020. 14.95 Disposizione transitoria dell’art. 130 (Durata della riscossione dell’imposta) La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020. 15. Disposizione transitoria dell’art. 131 (Imposta sulla birra) Fino all’emanazione della nuova legge federale96, l’imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto anteriore. 16. Disposizione transitoria dell’art. 132 (Quota cantonale di partecipazione all’imposta preventiva) ...97
Art. 19798 Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999
1. Adesione della Svizzera all’ONU
La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite99. 2.100 Disposizione transitoria dell’art. 62 (Scuola) Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003101 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l’art.19 della LF del19 giu. 1959102 sull’assicurazione per l’invalidità). 3.103 Disposizione transitoria dell’art.83 (Strade nazionali) I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960104 concernente la rete delle strade nazionali (stato all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003105 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacità finanziaria.
4.106 Disposizione transitoria dell’art. 112b (Promozione dell’integrazione degli invalidi) Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003107 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni. 5.108 Disposizione transitoria dell’art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili) Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946109 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 7.110 Disposizione transitoria dell’art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:
le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell’ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2000111 111 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).
Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 1998 II
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874112 è abrogata.
Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:
a. Art. 32quater cpv. 6113 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.
b. Art. 36quinquies cpv.1 primo periodo,2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo periodo114 1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...
... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.
... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.
112 [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804
art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717
art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2,
1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2
I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025
I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv.2, 1991 246 247
art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv., 1993 3040 3041 art. 1, cpv., obiettivi sociali giudiziarie 199822
1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv.2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341] 113 Art. 105 114 Art. 86 cpv.2
c. Art. 121bis cpv.1, 2 e 3 primo e secondo periodo115 1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve: 1. se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente; 2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; 3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...
III L’Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.
IV
Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
115 Art. 139 cpv. 6 Indice analitico I numeri arabi si riferiscono agli articoli e i numeri romani alle disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998. Le indicazioni sono solo informali e non sono giuridicamente vincolanti.
A Alpi – contributi a strade alpine 86 Abitazioni41, 108–109 – protezione dal traffico di transito84, Abrogazione della Costituzione federale del 196 n. 1 29 maggio 1874 cifra II Alta vigilanza Abusi nel settore locativo 109 – dell’Assemblea federale 169 Accesso – sulle strade d’importanza nazionale 82 – a un’attività economica privata 27 Ambiente – ai propri dati genetici 119 – competenza della Confederazione 73–80 – alla proprietà 108 – produzione rispettosa 104 Accessori di armi 107 – protezione74, 104 – provvedimenti di protezione 86 Accusa 32 – statistica 65 Acque76, 78 – utilizzazione di organismi geneticamente modificati 120, 197 n. 7 Acquisizione della cittadinanza 38 Ambito non umano dell’ingegneria genetica Acquisizioni (Preambolo) 120, 197 n.
7 Acquisto Amministrazione della giustizia in materia – di appartamenti e case 108 penale 123 – di materiale bellico 107 – di terreni 108 Amministrazione federale 178–179, 191a Adeguamento del disegno di revisione, Amnistia 173 cifra III Anno d’età 136 Adesione a organizzazioni o a comunità 140 Anno scolastico 62 Adolescenti Anziani 108, 112c – attività extrascolastica 67 Apparecchi automatici per giochi di abilità – misure educative 123 – obiettivi sociali 41 106 – protezione 11 Apparecchi, consumo energetico di 89 Adozione 38 Appenzello Adulti, obiettivi sociali 41 – Esterno 1 – Interno 1 Affari esteri 54 Approvazione Affidamento – del Popolo 51 – di compiti amministrativi 178 – di atti normativi dei Cantoni 186 – di pratiche 177 – di trattati dei Cantoni 172 Agevolazioni fiscali 100, 111, 129 – di trattati internazionali 184 Agglomerati50, 86 Approvvigionamento – del Paese 102, 196 n. 6 Agricoltura 104, 197 n. 7 – della popolazione con prodotti agricoli Aiuto 104 – di altri Cantoni 52 Arbitrio, protezione dall’- 9 – alle vittime di reati 124 – agli anziani e ai disabili 112c Argovia 1 – in situazioni di bisogno 12 Armi 107 Alcol 105, 131, 196 n.
15, cifra II Armonizzazione Alimenti 118 – delle imposte dirette 129 – di registri ufficiali 65 – fiscale 129 Autonomia cantonale nell’ambito scolastico – nel settore scolastico 62 62, 66 Arte 69 Autonomia comunale50, 189 Asilo 121 Autonomia Assegni familiari 116 – dei Cantoni3, 43, 43a, 47 Assemblea federale – nella concezione dei programmi radiote- – competenze 163–173 levisivi 93 – diritti di partecipazione 184 Autorità – organizzazione 148–155 – amministrative 29 – plenaria 157 – civili 58 – procedura 156–162 – di ricorso in materia di programmi 93 Assicurazione – estere 56 – contro gli infortuni 117 – federali 143–191a – contro la disoccupazione 114 – giudiziarie29, 29a, 188-191c – contro le malattie 117, 130 Aviazione 87 – per la maternità 116 Avviso dei congiunti 31 – vecchiaia, superstiti e invalidità 112 - 112c, 130, 196 n. 10 Aziende – contadine 104 Assicurazioni 98 – di trasporto della Confederazione 76 Assicurazioni obbligatorie 112, 113, 116, Azioni civili 30 117, 196 n.
11 Assicurazioni private 98 Assicurazioni sociali 40 B Assistenza Bacini di accumulazione 76 – amministrativa 44 Banca nazionale 99 – agli indigenti12, 115 – agli Svizzeri all’estero 40 Banche 98 – ai disoccupati 114 Banconote 99 – giudiziaria 44 Base costituzionale delle leggi dichiarate Associazioni23, 28, 97 urgenti 165 Astronautica 87 Base legale5, 36 Attesa, termine di 39 Basi naturali della vita2, 54, 104 Atti Basilea – consultazione su 147 – Campagna 1 – disegni del Consiglio federale 181 – Città 1 – emanati dall’Assemblea federale, forma Benessere (Preambolo),54, 94, degli 163 Beni vitali 102, 196 n. 6 Attività – dello Stato5, 173, 180 Berna 1 – economica, in generale95, 196 n. 5 Bilancio 126 – extrascolastica giovanile 67 Bisogno – indipendente 113, 114 – popolazioni nel 54 – lucrativa, delle autorità federali 144 – situazioni di 12 Atto, religioso 15 Borse 98 Attrezzatura dei terreni 108 Borse di studio 66 Attuazione – dei diritti fondamentali 35 Buona fede5, 9 – del diritto federale46, 156, 164 Budget 126, 167, 156, 183 – dei trattati 141a – d’una iniviativa 156 Autobus 196 n. 2 C Chiesa 72 Caccia 79 Chimica – prodotti 104 Calcolo – sostanze 118 – dell’imponibile 127 – delle imposte 129 Ciclo idrologico 76 Camere 148, 151 Cinematografia 71 Cancelleria federale 179 Circolazione – messa in - di organismi geneticamente Cancelliere federale, Cancelliera federale modificati 197 n.
7 – durata del mandato 145 – elezione 168 Circolazione stradale – competenza della Confederazione 82 Cantone di domicilio 115 – impiego delle tasse 86 Cantoni – spese85, 86, 196 n. 2 – al Consiglio nazionale 149 Circondario elettorale 149 – al Consiglio degli Stati 150 – autorità giudiziarie 191b Città 50 – concorrenzialità fiscale 135 – infrastruttura dei trasporti 86 – Confederazione 1 Cittadinanza37, 38 – consultazione dei45, 55 Cittadini 2 – diritto d’iniziativa 160 – in generale (Preambolo) Clonazione 119 – maggioranza dei 139, 142 Coesione interna del Paese 2 – partecipazione alla procedura di consultazione 147 Collaborazione – dei Cantoni alle decisioni di politica estera – plurilingui 70 55 – referendum facoltativo dei 141 – relazioni con la Confederazione3, 42-53 – fra Confederazione e Cantoni 44–49, 172, 185 – sovranità 3 – fra Confederazione e Cantoni, nell’ambito – statuto 148 della pianificazione del territorio 75 Capacità delle strade di transito84, 196 n.
1 Combustibili, trasporto in condotta 91 Capacità finanziaria Commercio – dei Cantoni 135 – ambulante di bevande spiritose cifra II Capo di dipartimento 178 – di patrimonio germinale umano e prodotti Carburanti da embrioni 119 – imposta sui86, 131 – estero 100 – trasporto in condotta di 91 Commissioni Carcerazione 31 – di vigilanza 169 – diritto d’iniziativa 160 Carcerazione preventiva 31 – parlamentari 153 Carica, incompatibilità con una 144 Compensazione della perdita di guadagno Cartelli 96 114 Casinò 106, 112, 196 n. 8 Competenze Cassa di compensazione familiare 116 – dell’Assemblea federale 163–173 – dei Cantoni 3 Catastrofi 61 – dei Cantoni con l’estero 56 Categorie di veicoli – della Confederazione 54–125 – in merito alla tassa sul traffico pesante – del Consiglio federale 180–187 196 n. 2 – del Tribunale federale 189 – in merito alla tassa sulle strade nazionali Competenze normative cifra II – del Consiglio federale 182 Cellule germinali 119 – delega 164 Censura 17 – dell’Assemblea federale 163–165 – partecipazione dei Cantoni 45 Cereali panificabili 196 n.
6 Compiti – statali35, 43, 43a – stato maggiore del 179 – regionali 48 Consiglio nazionale – dell’Amministrazione federale 178 – composizione ed elezione 149 Comune prosperità 2 – durata del mandato 145 Comuni 50 – elezioni 136 – incompatibilità 144 Comunicazione 92–93 – procedura 156–162 Comunità – rielezione in caso di revisione totale della – religiose15, 72 Costituzione federale 193 – sopranazionali 140 – sistema bicamerale 148 Concessione Consulenza, agricola 104 – dei programmi 93 Consumatori 97 – per casinò 106, 196 n. 8 Consumo di alcol 105 Conciliazione, trattative di 28 Consuntivo 167, 183 Conclusione di trattati internazionali 166 Contrassegno autostradale86, cifra II Concorrenza – limitazione 96 Contratti – politica di 96 – collettivi di lavoro 110 – principio 94 – contratti quadro di locazione 109 – sleale96, 97 Contributi d’investimento 104 Condizioni quadro per l’economia privata Controprogetto 139, 139b
Controversie Confederazione – di competenza del Tribunale federale 189 – aziende di trasporto della 76 – procedura giudiziaria per 97 – competenze 54–125 – tra Confederazione e Cantoni o tra – in generale (Preambolo), 1 Cantoni44, 189 – relazione tra Confederazione e Cantoni3, Convinzioni 42–53 – filosofiche8, 15 – relazioni svolte per il tramite della 56 – politiche 8 – scopo 2 – religiose8, 15 Confederazione Svizzera1, 2 Convocazione delle Camere 151 Conferimento dell’obbligatorietà generale Coordinamento – a contratti collettivi di lavoro 110 – della ricerca 64 – a contratti quadro di locazione 109 – di istituti di formazione 63 Conflitti Corporazioni 37 – armati 61 – di competenza tra le autorità federali Corrispondenza epistolare 13 supreme 157, 173 Corte penale 191a – tra lavoratori e datori di lavoro 28 Costi Congiunti, avviso 31 – abitativi 108 Congiuntura 100, 126 – per la protezione dell’ambiente 74 Consiglio degli Stati Costituzione federale – composizione ed elezione 150 – attuazione 173 – incompatibilità 144 – entrata in vigore 195 – procedura 156–162 – limitazione della sovranità – cantonale 3 – sistema bicamerale 148 – revisione 192–194 – rielezione in caso di revisione totale 193 Consiglio federale – scopo 2 – competenze 180–187 – composizione 175 Costituzione federale del 29 maggio 1874, – diritto di proposta 160 abrogazione cifra II – durata del mandato 145 Costituzioni cantonali51, 172, 186 – elezione 168, 175 Costruzione d’abitazioni, promozione 108 – incompatibilità 144 – organizzazione e procedura 174–179 Creato (Preambolo) Creatura 120 Dignità Creazione di occasioni di lavoro 100 – della persona 7 – umana7, 12, 119, 120 Criminale
sessuomane o violento 123a Dimora 121 Cultura 69 Dio (Preambolo) Cure 41 Dipartimenti 177–178 Dipendenza, da sostanze 131 D Diritti Danni – costituzionali, restrizione 164 – all’ambiente 104 – costituzionali, violazione 189 – alla salute59, 61 – dei Cantoni 3 – cagionati dai cataclismi 196 n. 8 – dei fanciulli e degli adolescenti 11 – causati illecitamente dagli organi della – del Popolo 2 Confederazione 146 – di difesa 32 – d’informazione delle commissioni 153 Dati – di partecipazione dell’Assemblea federale – genetici 119 184 – protezione dei 13 – e doveri degli Svizzeri all’estero 40 – statistici 65 – politici34, 37, 39, 136, 164, 189 Datori di lavoro28, 110, 111, 112, 113, 114 – umani 54 Dazi 133 Diritti fondamentali Debolezza mentale 136 – attuazione 35 – limiti 36 Decisioni – lista diritti fondamentali 7–34 – dell’Assemblea federale 156 – per far fronte a gravi turbamenti 185 Diritto – al giudizio 31 Decreto federale – civile 122 – forma degli atti 163 – competenza del Tribunale federale 189 – referendum facoltativo 141, 141a – delle lingue 70 Deflussi 76 – determinante 190 – di cittadinanza37, 38 Delega delle competenze normative 164 – di essere sentito 29 Delegazioni di commissioni di vigilanza 169 – di petizione 33 Deliberazioni – di proposta 160 – dei Consigli 156, 157 – di voto in materia cantonale e comunale – quorum dei Consigli 159 39
– in generale 5 Democrazia – internazionale5, 139, 141a, 190, 193, 194 – costituzioni democratiche 51 – penale 123, 123a – in generale (Preambolo) – nel mondo 54 Diritto federale – esecuzione e osservanza 186 Deputati – preminenza 49 – dei Cantoni 150 – del Popolo 149 Disabili8, 108, 112c Deroga al diritto cantonale 49 Disaccordo fra Camere 140 Destinazione vincolata delle imposte85, 86, Disavanzo 126 112, 196 n. 3 Discriminazione 8 Determinazione dell’imposta 128 Disdette nel settore locativo 109 Dichiarazione Disegni del Consiglio federale 181 – del Consiglio federale 157 Disoccupazione41, 100, 114 – dell’urgenza di leggi federali 159, 165 – relativa alle derrate alimentari 104 Disposizioni Difesa – finali cifre II–IV – in materia di sussidi 159 – diritti di 32 – transitorie 196, 197 – nazionale 57–61 Distillati 105, 131 – erogazione 91 – nucleare90, 196 n.
4 Divieto – dell’arbitrio 9 Enti dediti alla costruzione d’abitazioni a – di ricevere istruzioni 161 scopi d’utilità pubblica 108 Domanda di grazia 157, 173 Entrata in Svizzera24, 121 Domenica 110 Entrata in vigore – della Costituzione cifra IV Domicilio24, 30, 39, 115, 121 – di leggi dichiarate urgenti 165 Donazione di embrioni 119 – di revisioni della Costituzione 195 Donna Entrate 126 – assicurazione per la maternità 116 Epidemie 118 – servizio militare 59 – uguaglianza giuridica 8 Equilibrio delle uscite e delle entrate 126 Doppia imposizione, intercantonale 127 Equipaggiamento dell’esercito 60 Doveri Erogazione di energia 91 – degli Svizzeri all’estero 40 Esecuzione – politici 136 – del diritto federale46, 164, 186 Drenaggio fiscale 128 – disposizioni fondamentali in materia di 164 Durata del mandato – in generale46, 182 – dei membri del Consiglio nazionale, dei membri del Consiglio federale, del Esercito58, 60, 173 cancelliere della Confederazione, dei Esercizio giudici del Tribunale federale 145 – autonomo dei propri diritti, da parte dei – dei presidenti delle Camere 152 fanciulli e degli adolescenti 11 Durata di validità delle leggi federali 140, – autorizzazioni di 196 n. 4 141 – dei diritti politici39, 40, 164 – dell’attività economica privata 95 – della pesca e della caccia 79 – delle attività ufficiali 146 E – delle strade nazionali 86 Economia – di giochi 196 n.
8 – competenze della Confederazione 94–107 – libero esercizio di un’attività economica – nazionale 94 privata 27 – privata, condizioni quadro 94 Esigenze ecologiche 104 – statistica 65 Esistenza Edifici, consumo di energia negli 89 – dei Cantoni 53 Educazione sportiva 68 – dignitosa 12 Effetti nocivi sull’uomo e sull’ambiente 74 Esportazione di materiale bellico 107 Effetto orizzontale dei diritti fondamentali Espressione
– del voto 34 Efficacia dei provvedimenti 170 – musicale 69 Eleggibilità nelle Autorità federali 143 Espropriazione volta a proteggere la natura e il paesaggio 78 Elezione – da parte del Consiglio federale 187 Espulsione 25 – da parte dell’Assemblea federale 157, 168 Essenza dei diritti fondamentali 36 – del Consiglio degli Stati 150 Esteri, affari54, 184 – del Consiglio nazionale 149 – del Consiglio federale, del cancelliere Estero 54–56, 166, 184 della Confederazione, dei giudici del Estinzione, protezione delle specie Tribunale federale, del generale 168 minacciate di 78 Embrioni 119 Estradizione 25 Energia Età8, 41 – competenze della Confederazione 89–91 Evoluzione dei prezzi, adattamento delle G rendite alla 112 Garanzia – della proprietà 26 F – della via giudiziaria 29 – federale alle costituzioni cantonali51, 172 Fabbisogno 112, 108, 196 n. 10 – finanziario eccezionale 126, 159 Garanzie – cantonali 189 Fabbricazione – federali 51–53 – di distillati 105 – procedurali 29 – di materiale bellico 107 Gas naturale, imposte su 131 Famiglia8, 14, 41, 108, 116 Generale, elezione del 168 Fanciulli – impuberi 123b Generazione d’entrata 196 n. 11 – misure educative 123 Generazioni future (Preambolo) – naturalizzazione dei fanciulli apolidi 38 Gestione – obiettivi sociali 41 – finanziaria 126, 183, 196 n. 12 – protezione 11 – delle strade nazionali 83 Farina panificabile 196 n. 6 Ginevra 1 Farmaci 118 Giochi Fecondazione 119 – d’azzardo 106, 196 n. 8 Ferrovia 2000 196 n. 3 – di svago 196 n. 8 Ferrovie Giorno festivo 110, 196 n. 9 – grandi progetti ferroviari 196 n.
3 Giudici – in generale87, 196 n. 3 – al Tribunale federale, incompatibilità 144 – protezione contro l’inquinamento fonico – del Tribunale federale, elezione 168 196 n. 3 – in merito alla privazione della libertà 31 – traffico ferroviario87, 196 n. 3 – indipendenza dei 191c Fertilizzanti 104 Giudici federali – durata del mandato 145 Festa nazionale, giorno della 110, 196 n. 9 – elezione 168 Filovie 87 – incompatibilità 144 Finanze pubbliche 100, 167, 183 Giudizio Fonti di finanziamento46, 47 – di un’autorità giudiziaria29, 29a – di un tribunale superiore 32 Foreste 77 Giura 1 Formazione 61a–68 Giurisdizione costituzionale Formazione – competenza del Tribunale federale 189 – degli adolescenti 67 – non applicabile alle leggi federali 190 – dei fanciulli 67 – dei prezzi 96 Giurisprudenza – della volontà34, 137 – del Tribunale federale 188–189 – delle opinioni 93, 137 – in materia civile 122 – professionale 63 – in materia penale 123 – spazio formativo svizzero 61a Glarona 1 Forme di produzione 104 Gravi turbamenti, ordinanze e decisioni per Foro 30 far fronte a 185 Forze della natura 86 Grigioni1, 70 Francese4, 70 Gruppi parlamentari – costituzione 154 Friburgo 1 – diritto di iniziativa 160 Funzioni protettive delle foreste 77 Guerra, prevenzione 58 I Industria alberghiera e della ristorazione 196 n.
7 Immunità 162 Infecondità 119 Impianti – consumo energetico di 89 Infermità mentale 136 – di trasporto in condotta 91 Informazione – in paludi 78 – da parte del Consiglio federale 180 Impiego – dei Cantoni da parte della Confederazione – abusivo di dati personali 13 55 – dell’esercito58, 185 – della Confederazione da parte dei Cantoni
Importazione – tramite radio e televisione 93 – di distillati 105 – di materiale bellico 107 Infortunio 41 – di organismi geneticamente modificati Ingegneria genetica 119, 120, 197 n. 7 197 n. 7 Iniziativa Imposizione fiscale – da parte di membri del Parlamento, – esclusione 134 gruppi, commissioni parlamentari e – princìpi 127 Cantoni 160 Imposizione secondo la capacità economica – del Consiglio federale 181 127 – privata 41 – popolare 138, 139, 139b, 142 Imposta – di consumo sui carburanti, supplemento Iniziativa popolare sulla86, 131 – con controprogetto 139, 139b – preventiva 132, 134, 196 n. 16 – in generale 136, 138–139, 142, 156, 173 – sul reddito 128, 129, 196 n. 13 Innocenza, presunzione di 32 – sul tabacco 112, 131 Inquinamento fonico, protezione contro 196 – sul valore aggiunto 130, 134, 196 n. 14 n. 3 – sulla birra 131, 196 n. 15 – sulle automobili 131 Insediamento 75 Imposte Insegnamento – destinazione vincolata delle85, 86, 112, – istruzione scolastica di base 19 196 n. 3 – religioso 15 – determinazione 128 – scientifico 20 – di consumo 131, 134 Installazioni militari 60 – dirette 128, 196 n. 13 – indirette85, 86, 106, 130–132, 196 n.
14 Integrazione – degli invalidi 112, 112b e15 – obiettivi sociali 41 – princìpi 127 – regime fiscale 127 Integrità10, 11, 124 Imprescrittibilità Interdizione 136 – dell’azione penale 123b Interesse, pubblico5, 36 – della penale 123b Interessi dei Cantoni45, 54, 55 Imprese dominanti sul mercato 96 Internato a vita 123a Impugnabilità di disdette abusive 109 Interventi su animali vivi 80 Incompatibilità 144 Intrattenimento 93 Indebitamento freno all’- 126 Invalidi, integrazione 112, 112b Indennità di espropriazione 26 Invalidità 41 Indigenti 108, 115 Istituti di formazione superiore 63 Indipendenza – del giudice 191c Istituto di previdenza 113 – del Paese (Preambolo),2, 54, 173, 185 Istituzioni intercantonali 48 – della radio e della televisione 93 Istruzione – giudiziaria 30 – sussidi 66 – attestati di fine studi95, 196 n. 5 – economica27, 94, 100, 101, 102, 103, – da parte di radio e televisione 93 104, 196 n. 7 – formazione professionale 63 – in generale (Preambolo), 2 – formazione artistica e musicale 69 – personale 10 – formazione agricola 104 – privazione della 31 – formazione accademica95, 196 n.
5 – sindacale28, 110 – militare 60 Limite – obiettivi sociali 41 – del valore litigioso nell’ambito della – educazione sportiva 68 protezione dei consumatori 97 – scolastica di base19, 62 – dell’attività dello Stato 5 – perfezionamento 64a Limiti dei diritti fondamentali 36 Italiano4, 70 Lingue – Cantoni plurilingui 70 K – comunità linguistiche 70 – della procedura giudiziaria 31 Kursaal 196 n. 8 – diritto delle 70 – discriminazione 8 – libertà 18 L – minoranze linguistiche 70 Lavoratori, Lavoratrici28, 110, 111, 112, – nazionali 4 113, 114 – principio della territorialità 70 – ufficiali70, 188 Lavoro8, 41, 110, 196 n. 9 Locazione, contratti quadro 109 Legami con gruppi d’interesse da parte dei parlamentari 161 Lotterie 106, 196 n.
8 Lucerna 1 Legge federale – determinante per il Tribunale federale 190 Luoghi storici 78 – dichiarata urgente 140, 141, 165 – emanata sotto forma di 163, 164 – referendum facoltativo 141, 141a M – referendum obbligatorio 140 Maggioranza Leggi – dei Cantoni 139, 139b, 142 – federali 164, 165 – richiesta 139, 139b, 142 – cantonali 37 Maggioranze – dichiarate urgenti 165 – nelle votazione nelle Camere 159 – forma di atti 163 – contenuto 164 – nelle votazione popolari 142 Maggiore uscita 126 – uguaglianza giuridica 8 – esecuzione 182 Malattia Legislazione – lotta contro 118 – obiettivi sociali 41 – cantonale 37 – pericolo di trasmissione 119 – militare 60 – nel campo del diritto civile 122 Mammiferi 79 – nel campo del diritto penale 123 Mandati al Consiglio federale 171 Libertà Mantenimento dell’ordine pubblico52, 58 – artistica 21 – d’azione dei Cantoni 46 Manutenzione – d’informazione 16 – delle strade nazionali 83 – d’opinione 16 Materiale bellico 107 – dei media 17 Maternità 41 – della scienza 20 – di associazione 23 Maternità sostitutiva 119 – di coscienza 15 Matrimonio14, 38 – di credo 15 – di domicilio 24 Medicina – complementare 118a – di movimento 10 – dei trapianti 119a – di riunione 22 – riproduttiva 119 Nidvaldo 1 Membri del Parlamento, diritto di iniziativa Norme, di diritto 163, 164 e di proposta 160 Nullità di un’iniziativa 139, 156 Menomazione 8 Mercato agricolo 104 Merci, traffico transfrontaliero di 133 O Metrologia 125 Obblighi dei Cantoni, disposizioni Mezzi
fondamentali in materia di 164 – di comunicazione sociale 93 Obbligo di mantenere il segreto 169 – di trasporto 87 Obiettivi sociali 41 – disponibili 41 – giuridici delle organizzazioni dei consu- Obvaldo 1 matori 97 Occupazione del territorio 104 Militare, servizio 59 Ognuno 6, 9 Milizia 58 Oli minerali, imposte 131, 196 n. 3 Minacce58, 102 Oneri Minoranze linguistiche 70 – perequazione degli 135 Misure ONU Adesione della Svizzera 197 n. 1 – di solidarietà dal settore agricolo 104 Oociti 119 – educative 123 Operazioni fondiarie e ipotecarie, Misurazione 75a tassazione 132 Mobilitazione Opere – dell’esercito 173, 185 – di previdenza sociale 196 n. 8 – di truppe 185 – di protezione contro le forze della natura Modifica 86 – della Costituzione 140 – idrauliche 76 – del numero dei Cantoni 53 – pubbliche 81 Modifiche Ordinamento – del suolo in paludi 78 – economico 94 – territoriali tra Cantoni 53 – finanziario 126–135, 196 n.
13–15 Modo di vita 8 Ordinanze Molteplicità delle specie 79 – a sé stanti 184 – a validità limitata nel tempo 184, 185 Moneta 99 – emanate dal Consiglio federale 182 Monumenti naturali 78 – emanate dall’Assemblea federale 163, 173 Munizioni 107 – per far fronte a gravi turbamenti 185 Ordine – costituzionale 52 N – internazionale 2 – interno di un Cantone 52 Natura 73 Orfanità 41 Naturalizzazione – degli stranieri 38 Organi dello Stato5, 9 – dei fanciulli apolidi 38 Organismi 118, 120, 197 n. 7 – permesso 38 Organizzazione Navigazione 87 – dei Cantoni 48 Negoziati internazionali 55 – dei tribunali 122, 123 – del Tribunale federale 188 Neodomiciliati 39 – dell’esercito 60 Neuchâtel 1 – dell’Amministrazione federale 178 Neutralità 173, 185 – dell’Assemblea federale 148–155 – delle autorità federali, disposizioni NFTA (nuova ferrovia transalpina) 196 n. 3 fondamentali 164 Organizzazioni – servizio militare 59 – dedite alla costruzione di abitazioni 108 Pesca 79 – dei consumatori 97 Pesci 79 – di sicurezza collettiva 140 – dominanti sul mercato 96 Peso complessivo 196 n.
2 – internazionali 141 Petizioni 33 Origine8, 38 Petrolio, imposte su 131 Oro 99 Pianificazione del territorio 75 Pianificazioni dell’attività dello Stato 173 P Piano finanziario 183 Pace Pigioni 109 – del lavoro 28 Pilastri della previdenza 111-113 – in generale (Preambolo), 58 Pluralità – pace pubblica fra comunità religiose 72 – del Paese (Preambolo), 2 Paesaggi 78 – culturale e linguistica 69 Paesaggio rurale 104 Plurilinguismo 70 Paese Politica – costruzione di abitazioni 108 – congiunturale 100 – difesa 58 – della proprietà 111 – indipendenza 2 – economica esterna 101 – sicurezza2, 57 – energetica 89 Pagamenti diretti 104 – estera54, 55, 166 – governativa 180 Paludi 78 – in materia di entrate 100 Pari opportunità 2 – in materia di uscite 100 – monetaria99, 100 Partecipazione dei Cantoni al processo – strutturale 103, 196 n.
7 decisionale della Confederazione 45 Partiti Popolazione – protezione della57, 58 – consultazione dei 147 – statistica 65 – istituzione 137 Patrimonio genetico Popolo e Cantoni 136–142, 195 – di animali, piante e organismi 120 Popolo svizzero (Preambolo), 1 – umano 119 Popolo, approvazione del 51 Patrimonio germinale Pornografia 123b – umano 119 – di animali 120 Posizione sociale 8 Patriziati 37 Poste 92 Pena di morte 10 Potere supremo 148 Percorsi pedonali 88 Povertà nel mondo 54 Perdita della cittadinanza 38 Precipitazioni atmosferiche 76 Perdita di guadagno Premi – in ambito militare 59 – d’assicurazione, tasse su 132 – in ambito di protezione civile 61 – riduzioni di 130 Perequazione finanziaria Preminenza del diritto federale 49 – in generale46, 128, 135, 196 n. 16 Presidente della Confederazione 176 – nel settore stradale 86 Presidenza Periodo di contribuzione nella previdenza – delle Camere 152 professionale 196 n. 11 – del Consiglio federale 176 Persone abili al lavoro, obiettivi sociali 41 – del Consiglio nazionale 157 Persone di cittadinanza svizzera – divieto d’espulsione 25 Prestazioni – complementari 112a, 196 n.
10 Proposta Prestazioni assicurative – generica 140 – dell’assicurazione per la maternità 116 – diritto di 160 – imposta su 132 Proprietà 26 Presunzione di innocenza 32 Proprietà fondiaria rurale 104 Pretese volte a ottenere prestazioni dello Prosperità 2 Stato 41 Protezione Preventivo 126, 167, 183 – civile 61 Previdenza – dagli abusi della medicina riproduttiva e – individuale 111 dell’ingegneria genetica 119, 120 – invalidità 111 – dall’arbitrio 9 – istituto di 113 – dall’espulsione, dall’estradizione e dal – pilastri 111–113 rinvio forzato 25 – professionale 111, 113, 196 n. 11 – degli animali 80 – sociale, opere 196 n. 8 – dei lavoratori e delle lavoratrici 110 – vecchiaia, superstiti e invalidità 111 – del paesaggio78, 86 Prezzi, formazione dei 96 – dell’ambiente, costi 74 – dell’economia indigena 101 Principio – della dignità umana, della personalità e – collegiale 177 della famiglia 119 – della legalità 5 – della natura 78 – della proporzionalità5, 36 – della salute 118 – di milizia 58 – delle acque76, 78 – dipartimentale 177 – delle foreste 77 Privati 5 – delle paludi 78 Privazione della libertà 31 – delle risorse idriche 76 – di persone e beni 61 Probabilità di successo 29 – giuridica nell’amministrazione 177 Procedura – servizio di 61 – civile 122 Protrazione dei rapporti di locazione 109 – della revisione della Costituzione federale Prova del bisogno nell’industria alberghiera 192–195 e della ristorazione 196 n.
7 – di consultazione 147 – diritto alla gratuità 29 Provvedimenti, efficacia dei 170 – garanzie 29 Pubblicità – giudiziaria30, 97, 123 – dell’udienza 30 – penale 32 – della pronuncia della sentenza 30 Processo decisionale della Confederazione Punizione, crudele, inumana o degradante
10, 25 Procreazione assistita 119 Produzione, forme di 104 Q Professioni – in generale95, 196 n. 5 Quanto espresso nelle Camere 162 – promozione delle 103, 196 n. 7 Quorum 159 – scelta delle 27 Quota cantonale Progetto – del prodotto della tassa sul traffico – elaborato 139b pesante85, 196 n. 2 Progressione a freddo 128 – del prodotto delle imposte federali dirette 128 Promozione – di partecipazione all’imposta preventiva – dell’accesso alla proprietà 108 196 n. 16 – della costruzione d’abitazioni 108 – professionale 63a – dell’infanzia e della gioventù 67 R Proporzionalità, principio della5, 36 Radiazioni ionizzanti 118 Radio17, 93 Revisione Raffreddamento, acque per 76 – della Costituzione federale 140, 141a 192–195 Rami economici 103, 196 n.
7 – delle costituzioni cantonali 51 Rapporti Revisione parziale della Costituzione – di lavoro 28 federale – di locazione 109 – iniziativa sulla 139 Rapporto – procedura 194 – del Consiglio federale all’Assemblea – referendum obbligatorio 140 federale 187 Revisione totale della Costituzione federale – sulla gestione del Consiglio federale 187 – iniziativa sulla 138 Rappresentanza della Svizzera nei confronti – procedura 156, 193 dell’estero 184 – referendum obbligatorio 140 Ratifica 184 Ribassi per stabilizzare la congiuntura 100 Razionalizzazione edilizia 108 Ricerca – agricola 104 Razza 8 – centri di 64 Realizzazione – competenza della Confederazione 64 – di opere pubbliche 81 – libertà della ricerca 20 – delle strade nazionali 83 – nella medicina riproduttiva 119 Reati sessuali 123b Riconoscimento di attestati di fine studi95, Reclamo contro i trattati intercantonali 172, 196 n. 5 186 Ricorsi Reddito contadino 104 – al Consiglio federale 187 – in materia di programmi 93 Referendum – facoltativo 141, 141a Riduzione – in generale 136 – del prezzo della costruzione d’abitazioni – maggioranze richieste 142 108 – obbligatorio 140, 141a – dei costi abitativi 108 – di premi 130 Regalie cantonali 94 Rielezione Regioni – dei presidenti delle Camere 152 – di montagna50, 85 – del presidente della Confederazione 176 – economicamente minacciate 103, 196 n.
7 – in caso di revisione totale della – periferiche 85 Costituzione 193 Registri ufficiali 65 Rifugiati 25 Reintegrazione della cittadinanza 38 Rimorchi 196 n. 2, cifra II Relazioni Rincaro – con l’estero54, 166 – adattamento di importi al 159 – tra Confederazione e Cantoni 44–49, 172, – adeguamento delle imposte al 128 186 – provvedimenti contro il 100 Religione 15 Rinnovo Rendite 112, 196 n. 10 – di leggi dichiarate urgenti 165 Responsabilità – integrale del Consiglio nazionale 149 – dello Stato 146 Rinvio forzato 25 – in generale (Preambolo), 6 Ripartizione dei compiti tra Confederazione – privata 41 e Cantoni3, 54–135 Restrizione della proprietà 26 Riserve Rete di strade nazionali 83 – in oro 99 Reti di percorsi pedonali 88 – monetarie 99 – Risorse idriche, protezione 78 Rettificazione di distillati 105 Rettifiche di confine tra Cantoni 53 Risorse – perequazione finanziaria delle 135 Rispetto Sì, doppio 139b – del diritto federale49, 186 Sicurezza – in generale (Preambolo) – dell’essere umano, degli animali e – reciproco tra Confederazione e Cantoni 44 dell’ambiente 120 Romancio4, 70 – economica 94 – esterna 185 – in generale2, 57, 121, 173, 185 S – interna52, 57, 58, 173, 185 – sociale41, 110-117 Salario 8 Singoli atti 173 Salute41, 118–119a Sistema San Gallo 1 – bicamerale 148 Sciaffusa 1 – proporzionale 149 Sciopero 28 Siti caratteristici 78 Scopo2
Situazione economica 126 Scuola 62 Situazioni – di sport 68 – di bisogno 12 – universitaria 63a – di emergenza 61 Sedute, pubblicità delle 158 – di penuria 102 Segreto redazionale 17 Società – in generale 6 Semicantoni1, 142, 150 – statistica 65 Sentenza Soletta 1 – delle autorità giudiziarie federali 182 – di un tribunale superiore 32 Solidarietà (Preambolo) – diritto di far esaminare la 32 Sostanze ausiliarie 104 – passata in giudicato 32 Sostegno – pronuncia della 30 – agli indigenti 115 – pubblicità 30 – agli Svizzeri all’estero 40 Sentieri 88 – ai congiunti di chi perisce prestando Separazione dei diversi modi di traffico 86 servizio civile59, 61 – ai congiunti di chi perisce prestando Serrata 28 servizio militare 59 Servizi del Parlamento 155 – tra Confederazione e Cantoni 44 Servizi Sostentamento 41 – finanziari 98 Sovranità dei Cantoni 3 – postali e di telecomunicazione 92 – vitali 102 Spazi vitali 78 Servizio Spazio – attivo 173, 185 – economico 95 – civile sostitutivo40, 59 – formativo svizzero 61a – di collocamento 110 Specie – di protezione 61 – animali 120, 197 n. 7 – militare40, 59 – minacciate 78 Sessioni 151 – vegetali 120, 197 n. 7 Sesso 8 Spese – connesse al traffico pesante 85 Settore – connesse al traffico stradale85, 196 n.
2 – agricolo, misure di solidarietà 104 – connesse alla circolazione stradale 86 – creditizio 100 – per strade aperte a veicoli a motore 86 – locativo 109 – per strade nazionali 83 – monetario 99 – scolastico 62 Sport 68 Sfera privata 13 Stabilizzazione congiunturale 100 Stampa17, 93 Statistica 65 Ticino1, 70 Stato Titoli 132 – attività dello 173, 180 Tortura10, 25 – di diritto 5 – in rapporto alla Chiesa 72 Traffico – in rapporto alla Società 6 – combinato84, 86, 196 n. 1 – maggiore del Consiglio federale 179 – competenze della Confederazione 82–88, – responsabilità dello 146 196 n. 2 – di transito84, 196 n. 1 Strade – internazionale 86 – di circonvallazione84, 196 n. 1 – pesante85, 86, 196 n. 2 e 3 – di transito 82 – transfrontaliero di merci 133 – nazionali 83 – tasse sul82, 85, 86 – principali 86 – pubbliche 82 Transito – alpino84, 196 n. 1 Stranieri 121 – di materiale bellico 107 Stupefacenti 118 – Trapianti 119a Suolo75, 75a – Trasmissione di malattie 118, 119 Supplemento sull’imposta di consumo sui Trasporto carburanti86, 131 – aziende di 76 – di animali 80 Sussidiarietà 5a – di energia 91 Sussidi – di merci 84 – disposizioni in materia di 159 – di veicoli a motore accompagnati 86 – Svantaggi 8 – in condotta 91 – merci di transito84, 196 n.
1 Sviluppo – mezzi di 87 – dei fanciulli e degli adolescenti 11 – sostenibile 73 Trattamento, crudele, inumano o degradante10, 25 Svitto 1 Svizzeri all’estero 40 Trattati – tra Cantoni48, 172, 186, 189 – tra Cantoni ed estero56, 172, 186 T Trattati internazionali – competenza del Consiglio federale 184 Tabacco, imposta sul 112, 131 – competenza dell’Assemblea federale 166 Tariffe dei servizi postali e di telecomunica- – consultazione 147 zione 92 – diritto determinante 190 – referendum facoltativo 141, 141a Tassa – referendum obbligatorio 140, 141a – d’esenzione al servizio militare o civile 59 – di bollo 132, 134 – violazione di 189 – per l’utilizzazione delle strade 82 Trattative di conciliazione 28 – sui casinò 106, 112, 196 n. 8 Tribunale – sul traffico pesante85, 86, 196 n.
2 e 3 – competente 30 – sulle strade nazionali86, cifra II – del domicilio 30 Tasse su premi d’assicurazione 132 Tribunale federale Tedesco4, 70 – amministrazione del 188 – come istanza unica 32 Telecomunicazioni13, 92 – Corte penale 191a Telediffusione 17 – in generale 188-191 Televisione17, 93 – organizzazione 188 – Tenore di vita abituale 113 – possibilità di adirlo 191 – Termine d’attesa 39 Tribunali Territorio – d’eccezione 30 – dei Cantoni 53 – organizzazione 122, 123 – statistica 65 Tributi – disposizioni fondamentali in materia di Utilità pubblica, enti e organizzazioni 164 dedite alla costruzione d’abitazioni a scopi di – supplementi per stabilizzare la 108 congiuntura 100 – alternativa al servizio militare e al servizio Utilizzazione delle strade85, 86, 196 n. 2, sostitutivo (tassa d’esenzione)59 cifra II – utilizzazione delle strade nazionali86, cifra II – traffico pesante, 196 n. 2 V – casinò 106 Validità delle iniziative popolari 156, 173 – imposte 127–134 – utilizzazione delle acque 76 Vallese 1 Truppe, mobilitazione in casi urgenti 185 Valore litigioso 97 Turgovia 1 Varietà genetica 120 Turismo 196 n. 8 Vaud 1 Tutela Vedovanza 41 – degli interessi 28 Veicoli – degli interessi del Paese 184 – a motore 82–86, cifra II – degli interessi dell’economia nazionale – articolati 196 n.
2 94, 101 – consumo energetico di 89 – dei consumatori 97 Vendita di distillati 105 – dei diritti2, 29 – dell’indipendenza della Svizzera 173 Verifica dell’efficacia 170 – dell’ordine costituzionale dei Cantoni 52 Vestiario dell’esercito 60 – della buona fede 9 – della famiglia 116, 119 Via giudiziaria 29a – della fauna e della flora 78 Viabilità delle strade nazionali 83 – della salute 118, 119 Vigilanza – della dignità umana 119 – sull’amministrazione federale 187 – della libertà 2 – sulle scuole 62 – della neutralità della Svizzera 173 – della personalità 119 Vincite 106, 132 – della sicurezza esterna 173, 185 Violazione dei diritti – della sicurezza interna 173, 185 – Controversie di competenza del Tribunale federale 189 Vita U – diritto alla 10 Uccelli 79 – familiare 13 Uccisione di animali 80 – privata 13 Udienza 30 Vittime dei danni cagionati dai cataclismi 196 n.
8 Uguaglianza giuridica8, 109 Volontà, formazione della34, 137 Unificazione del diritto 141 Votazioni federali 136 Unità – referendum facoltativo 141, 141a – della forma 139, 194 – referendum obbligatorio 140, 141a – della materia 139, 194 – su iniziative 138, 139, 139b – disciplinamento unitario 42 – su leggi dichiarate urgenti 165 – in generale (Preambolo) Voto Uri 1 – di Cantone 142 Uscite – espressione fedele del 34 – dalla Svizzera24, 121 – in generale 126, 167 Z – maggioranza richiesta per 159 Zugo, Zurigo 1 Indice ................................................................................................Preambolo
Titolo primo Disposizioni generali
Confederazione Svizzera ................................................................Art. 1 Scopo ..............................................................................................Art. 2 Federalismo ....................................................................................Art. 3 Lingue nazionali .............................................................................Art. 4 Stato di diritto .................................................................................Art. 5 Sussidiarietà ..................................................................................Art. 5a Responsabilità individuale e sociale ...............................................Art. 6
Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e
Capitolo 1 Diritti fondamentali
Dignità umana ................................................................................Art. 7 Uguaglianza giuridica .....................................................................Art. 8 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede ...........................Art. 9 Diritto alla vita e alla libertà personale.........................................Art. 10 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti ..................................Art. 11 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno .......................................Art. 12 Protezione della sfera privata .......................................................Art. 13 Diritto al matrimonio e alla famiglia ............................................Art. 14 Libertà di credo e di coscienza .....................................................Art. 15 Libertà d’opinione e d’informazione ............................................Art. 16 Libertà dei media ..........................................................................Art. 17 Libertà di lingua ...........................................................................Art. 18 Diritto all’istruzione scolastica di base.........................................Art. 19 Libertà della scienza .....................................................................Art. 20 Libertà artistica .............................................................................Art. 21 Libertà di riunione ........................................................................Art. 22 Libertà d’associazione ..................................................................Art. 23 Libertà di domicilio ......................................................................Art. 24 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato ...........................................................................................Art. 25 Garanzia della proprietà................................................................Art. 26 Libertà economica ........................................................................Art. 27 Libertà sindacale ...........................................................................Art.28
Garanzie procedurali generali ...................................................... Art. 29 Garanzia della via giudiziaria .................................................... Art. 29a Procedura giudiziaria ................................................................... Art. 30 Privazione della libertà ................................................................ Art. 31 Procedura penale .......................................................................... Art. 32 Diritto di petizione ....................................................................... Art. 33 Diritti politici ............................................................................... Art. 34 Attuazione dei diritti fondamentali .............................................. Art. 35 Limiti dei diritti fondamentali ..................................................... Art. 36
Capitolo 2 Cittadinanza e diritti politici
Diritti di cittadinanza ................................................................... Art. 37 Acquisizione e perdita della cittadinanza .................................... Art. 38 Esercizio dei diritti politici .......................................................... Art. 39 Svizzeri all’estero ........................................................................ Art. 40
Capitolo 3 Obiettivi sociali
..................................................................................................... Art. 41
Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 1 Compiti di Confederazione e Cantoni
Compiti della Confederazione ..................................................... Art. 42 Compiti dei Cantoni ..................................................................... Art. 43 Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali ......................................................................................... Art. 43a
Sezione 2 Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
Principi ......................................................................................... Art. 44 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione ............................................................................ Art. 45 Attuazione e esecuzione del diritto federale ................................ Art. 46 Autonomia dei Cantoni ................................................................ Art. 47 Trattati intercantonali................................................................... Art. 48 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione ................. Art. 48a Preminenza e rispetto del diritto federale .................................... Art. 49
Sezione 3 Comuni
..................................................................................................... Art. 50
Sezione 4 Garanzie federali
Costituzioni cantonali ...................................................................Art. 51 Ordine costituzionale ....................................................................Art. 52 Esistenza e territorio dei Cantoni .................................................Art.53
Capitolo 2 Competenze
Sezione 1 Relazioni con l’estero
Affari esteri ...................................................................................Art. 54 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera.........Art. 55 Relazioni dei Cantoni con l’estero ...............................................Art.56
Sezione 2 Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Sicurezza.......................................................................................Art. 57 Esercito .........................................................................................Art. 58 Servizio militare e servizio sostitutivo .........................................Art. 59 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito ..................................................................................Art. 60 Protezione civile ...........................................................................Art. 61
Sezione 3 Formazione, ricerca e cultura
Spazio formativo svizzero ..........................................................Art. 61a Scuola ...........................................................................................Art. 62 Formazione professionale .............................................................Art. 63 Scuole universitarie ....................................................................Art. 63a Ricerca ..........................................................................................Art. 64 Perfezionamento .........................................................................Art. 64a Statistica .......................................................................................Art. 65 Sussidi all’istruzione ....................................................................Art. 66 Promozione dell’infanzia e della gioventù ...................................Art. 67 Sport .............................................................................................Art. 68 Cultura ..........................................................................................Art. 69 Lingue ...........................................................................................Art. 70 Cinematografia .............................................................................Art. 71 Chiesa e Stato ...............................................................................Art.72
Sezione 4 Ambiente e pianificazione del territorio
Sviluppo sostenibile......................................................................Art. 73 Protezione dell’ambiente ..............................................................Art. 74 Pianificazione del territorio ..........................................................Art. 75 Misurazione ................................................................................Art. 75a Acque ............................................................................................Art.76
Foreste.......................................................................................... Art. 77 Protezione della natura e del paesaggio ....................................... Art. 78 Pesca e caccia .............................................................................. Art. 79 Protezione degli animali .............................................................. Art. 80
Sezione 5 Opere pubbliche e trasporti
Opere pubbliche ........................................................................... Art. 81 Circolazione stradale ................................................................... Art. 82 Strade nazionali ........................................................................... Art. 83 Transito alpino ............................................................................. Art. 84 Tassa sul traffico pesante ............................................................. Art. 85 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico ........ Art. 86 Ferrovie e altri mezzi di trasporto ................................................ Art. 87 Sentieri e percorsi pedonali ......................................................... Art. 88
Sezione 6 Energia e comunicazioni
Politica energetica ........................................................................ Art. 89 Energia nucleare .......................................................................... Art. 90 Trasporto di energia ..................................................................... Art. 91 Poste e telecomunicazioni............................................................ Art. 92 Radiotelevisione .......................................................................... Art. 93
Sezione 7 Economia
Principi dell’ordinamento economico.......................................... Art. 94 Attività economica privata ........................................................... Art. 95 Politica di concorrenza ................................................................ Art. 96 Protezione dei consumatori.......................................................... Art. 97 Banche e assicurazioni ................................................................. Art. 98 Politica monetaria ........................................................................ Art. 99 Politica congiunturale ................................................................ Art. 100 Politica economica esterna ........................................................ Art. 101 Approvvigionamento del Paese ................................................. Art. 102 Politica strutturale ...................................................................... Art. 103 Agricoltura ................................................................................. Art. 104 Alcol .......................................................................................... Art. 105 Giochi d’azzardo ........................................................................ Art. 106 Armi e materiale bellico ............................................................ Art. 107
Sezione 8 Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità
Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà .............................................................................. Art. 108
Settore locativo ...........................................................................Art. 109 Lavoro.........................................................................................Art. 110 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità ...............................Art. 111 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità ..........................Art. 112 Prestazioni complementari .......................................................Art. 112a Promozione dell’integrazione degli invalidi ............................Art. 112b Aiuto agli anziani e ai disabili .................................................. Art. 112c Previdenza professionale ............................................................Art. 113 Assicurazione contro la disoccupazione .....................................Art. 114 Assistenza agli indigenti .............................................................Art. 115 Assegni familiari e assicurazione per la maternità .....................Art. 116 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni .........................Art. 117 Protezione della salute ................................................................Art. 118 Medicina complementare .........................................................Art. 118a Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano .........................................................................................Art. 119 Medicina dei trapianti ...............................................................Art. 119a Ingegneria genetica in ambito non umano..................................Art. 120
Sezione 9 Dimora e domicilio degli stranieri
....................................................................................................Art. 121
Sezione 10 Diritto civile, diritto penale, metrologia
Diritto civile................................................................................Art. 122 Diritto penale ..............................................................................Art. 123 ..................................................................................................Art. 123a Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi .....................................................................Art. 123b Aiuto alle vittime di reati ............................................................Art. 124 Metrologia ..................................................................................Art. 125
Capitolo 3 Ordinamento finanziario
Gestione finanziaria ....................................................................Art. 126 Principi dell’imposizione fiscale ................................................Art. 127 Imposte dirette ............................................................................Art. 128 Armonizzazione fiscale ..............................................................Art. 129 Imposta sul valore aggiunto........................................................Art. 130 Imposte speciali di consumo ......................................................Art. 131 Tassa di bollo e imposta preventiva ...........................................Art. 132 Dazi.............................................................................................Art. 133
Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale .................. Art. 134 Perequazione finanziaria e degli oneri ....................................... Art. 135
Titolo quarto: Popolo e Cantoni Diritti politici ............................................................................. Art. 136 Partiti.......................................................................................... Art. 137
Capitolo 2 Iniziativa e referendum
Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale .................................................................................. Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale ........................................................ Art. 139 Abrogato .................................................................................. Art. 139a Referendum obbligatorio ........................................................... Art. 140 Referendum facoltativo ............................................................. Art. 141 Attuazione dei trattati internazionali ....................................... Art. 141a Maggioranze richieste ................................................................ Art. 142
Titolo quinto: Autorità federali Eleggibilità ................................................................................. Art. 143 Incompatibilità ........................................................................... Art. 144 Durata del mandato .................................................................... Art. 145 Responsabilità dello Stato.......................................................... Art. 146 Procedura di consultazione ........................................................ Art. 147
Capitolo 2 Assemblea federale
Sezione 1 Organizzazione
Statuto ........................................................................................ Art. 148 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale .................. Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati ................. Art. 150 Sessioni ...................................................................................... Art. 151 Presidenza .................................................................................. Art. 152 Commissioni parlamentari ......................................................... Art. 153 Gruppi parlamentari ................................................................... Art. 154 Servizi del Parlamento ............................................................... Art. 155
Sezione 2 Procedura
Deliberazione separata................................................................Art. 156 Deliberazione in comune ............................................................Art. 157 Pubblicità delle sedute ................................................................Art. 158 Quorum e maggioranza richiesta ................................................Art. 159 Diritto di iniziativa e di proposta ................................................Art. 160 Divieto di ricevere istruzioni ......................................................Art. 161 Immunità.....................................................................................Art. 162
Sezione 3 Competenze
Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale .....................Art. 163 Legislazione ................................................................................Art. 164 Legislazione d’urgenza ...............................................................Art. 165 Relazioni con l’estero e trattati internazionali ............................Art. 166 Finanze .......................................................................................Art. 167 Elezioni .......................................................................................Art. 168 Alta vigilanza..............................................................................Art. 169 Verifica dell’efficacia .................................................................Art. 170 Mandati al Consiglio federale ....................................................Art. 171 Relazioni tra Confederazione e Cantoni .....................................Art. 172 Altri compiti e attribuzioni .........................................................Art. 173
Capitolo 3 Consiglio federale e amministrazione
federale
Sezione 1 Organizzazione e procedura
Consiglio federale .......................................................................Art. 174 Composizione e elezione ............................................................Art. 175 Presidenza ...................................................................................Art. 176 Principio collegiale e dipartimentale ..........................................Art. 177 Amministrazione federale ..........................................................Art. 178 Cancelleria federale ....................................................................Art. 179
Sezione 2 Competenze
Politica governativa ....................................................................Art. 180 Diritto di iniziativa .....................................................................Art. 181 Competenze normative ed esecuzione........................................Art. 182 Finanze .......................................................................................Art. 183 Relazioni con l’estero .................................................................Art. 184 Sicurezza esterna e interna .........................................................Art. 185 Relazioni tra Confederazione e Cantoni .....................................Art. 186
Altri compiti e attribuzioni ........................................................ Art. 187
Capitolo 4 Tribunale federale e altre autorità
Statuto del Tribunale federale .................................................... Art. 188 Competenze del Tribunale federale ........................................... Art. 189 Diritto determinante ................................................................... Art. 190 Possibilità di adire il Tribunale federale .................................... Art. 191 Altre autorità giudiziarie della Confederazione ....................... Art. 191a Autorità giudiziarie dei Cantoni .............................................. Art. 191b Indipendenza del giudice ..........................................................Art. 191c
Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1 Revisione
Principio ..................................................................................... Art. 192 Revisione totale ......................................................................... Art. 193 Revisione parziale ...................................................................... Art. 194 Entrata in vigore ........................................................................ Art. 195
Capitolo 2 Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale ............. Art. 196 Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 ................................... Art. 197
Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre