Fonte

172.042.110

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
(OESC)

del 27 ottobre 1999 (Stato 17 febbraio 2004)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 del Codice civile1 (CC); visto l’articolo4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,3 ordina:

Art. 1 Principio e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dagli uffici dello stato civile, dalle autorità di vigilanza cantonali e federali e dalle rappresentanze svizzere all’estero nella misura in cui tali autorità svolgono operazioni di stato civile. Essa disciplina inoltre gli emolumenti riscossi dall’Ufficio federale dello stato civile nell’ambito del rilascio d’informazioni circa l’ascendenza di figli concepiti grazie a donazioni di sperma (art. 26 dell’O del4 dic. 20004 sulla medicina della procreazione).5

I disborsi sono conteggiati separatamente, ma riscossi di norma contemporaneamente all’emolumento.

Art. 2 Assoggettamento

È tenuto a versare un emolumento:

  1. chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo1;

  2. chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio;

  3. chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare.

Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

RU 1999 3480

Nuovo testo giusta l’art. 27 dell’O del4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione

Per. introdotto dall’art. 27 dell’O del4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione

Art. 3 Esenzione dall’emolumento

Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale.

I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la preparazione e la celebrazione del matrimonio se almeno uno dei fidanzati è domiciliato nel circondario dello stato civile interessato.

Art. 4 Tariffe applicabili

Gli emolumenti sono fissati:

  1. nell’allegato1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;

  2. nell’allegato2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;

  3. nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero;

  4. nell’allegato4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora.

Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.

Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.

Art. 6 Supplemento

L’emolumento può essere aumentato:

  1. fino al 50 per cento se la domanda deve essere trattata d’urgenza;

  2. fino al 100 per cento se la prestazione deve essere fornita tra le ore 20 e le ore7, di domenica o nei giorni riconosciuti dalla legge come festivi o comporta un onere lavorativo straordinario.

La riscossione di un supplemento è motivata e conteggiata separatamente.

Art. 7 Disborsi

Sono considerate disborsi le spese supplementari relative alla singola prestazione, segnatamente:

  1. le spese di porto e di telecomunicazione;

  2. le spese di viaggio e di trasporto;

  3. le spese relative ai lavori effettuati da altre autorità o affidati a terzi, in particolare gli onorari di periti, interpreti e traduttori;

  4. le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;

  5. le spese per la locazione di un locale dei matrimoni diverso da quello ordinario.

Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.

Art. 8 Preventivo e conteggio delle spese

Ogni interessato può chiedere un preventivo degli emolumenti e dei disborsi che dovrà presumibilmente versare.

Unitamente alla fattura finale può essere chiesto un conteggio delle spese in cui siano indicate con precisione le rubriche della tariffa applicate.

Art. 9 Anticipo e fattura intermedia

L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.

Art. 10 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici

L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.

La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 19 e 20 dell’ordinanza del 1° giugno 19536 sullo stato civile (OSC).

Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 19987 sulla medicina della procreazione.8

Introdotto dall’art. 27 dell’O del4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione

Art. 11 Termine di pagamento

L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

Art. 12 Incasso

Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.

All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 13 Riduzione o condono di emolumenti

L’emolumento e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

  1. allorché l’assoggettato è indigente;

  2. allorché la prestazione richiesta risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;

  3. per informazioni semplici, disbrighi di lieve entità e lettere di intermediazione civica.

Art. 14 Esecuzione forzata

Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle sentenze ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 18899 sull’esecuzione e sul fallimento.

Art. 15 Prescrizione

Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.

Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione.

Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

1. L’ordinanza del 30 ottobre 198510 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è modificata come segue:

Art. 1 cpv.1 lett. d.

Abrogata

Art. 2

...

Art. 5 cpv. 3

Abrogato Allegato Abrogato 2. L’ordinanza del 30 gennaio 198511 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

3...

3. L’ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile12 è modificata come segue:

Capo XIII (Art. 178–180)

Abrogati

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

[RU 1985 294, 1988 1910, 1989 220, 1996 2976, 2000 1480, 2001 1370, 2002 3151 art. 60 n. 4. RU 2004 815 art. 16].

Allegato 113 (art.4 lett. a) Emolumenti per le prestazioni degli uffici dello stato civile Fr.

I. Divulgazione di dati dello stato civile L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione di divulgazione indirizzata dall’ufficio dello stato civile all’autorità cantonale di vigilanza o all’Ufficio federale dello stato civile.

Estratti di registri, completi o abbreviati, emessi su modulo svizzero o internazionale 1.1 Atto di nascita 25 1.2 Atto di morte 25 1.3 Atto di matrimonio 25 1.4 Atto di riconoscimento 25 1.5 Certificato individuale di stato civile 25 1.6 Atto di famiglia 1.6.1 – Emolumento di base 25 1.6.2 – Per ogni persona supplementare diversa dal titolare del foglio del registro delle famiglie, in aggiunta 5

Attestazioni e certificati 2.1 Attestazione della cittadinanza rilasciata in casi urgenti 30 2.2 Attestazione 30 2.3 Certificato 30

Copie di iscrizioni 3.1 Copia completa di un’iscrizione figurante in un registro speciale 40 3.2 Copia che riproduce le annotazioni marginali relative a un cambiamento di nome 40 3.3 Copia completa di un foglio del registro delle famiglie 3.3.1 – Emolumento di base 40 3.3.2 – Per ogni persona supplementare diversa dal titolare del foglio 5 del registro delle famiglie, in aggiunta

Aggiornato giusta l’art. 60 n. 1 dell’O del 20 set. 2002 sui documenti d’identità, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 143.11).

Fr.

Copie di documenti giustificativi e di traduzioni, compreso il certificato di conformità all’originale 4.1 Per la prima pagina 30 4.2 A partire dalla seconda pagina, per pagina 2

Libretto di famiglia 5.1 Libretto di famiglia per coniugi o persone sole (rilascio dell’originale, di un duplicato o di un esemplare sostitutivo) 30 L’emolumento concerne il rilascio di un libretto di famiglia standard; se è offerta un’edizione speciale, un supplemento corrispondente alla differenza dei costi di produzione può essere richiesto agli interessati a titolo di disborso. 5.2 Verifica ed eventuale aggiornamento del libretto di famiglia effettuati indipendentemente dalla corrispondente iscrizione nel registro 25

Altri modi di divulgazione di dati dello stato civile 6.1 Informazioni scritte, per registro consultato 30 6.2 Collaborazione alla consultazione di registri su domanda dell’assoggettato, che non consista in una verifica del buon svolgimento della consultazione, per mezz’ora 40 II. Ricevimento di dichiarazioni di stato civile

Registrazione dei legami di filiazione fuori del matrimonio 7.1 Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio da parte del padre 60 7.2 Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio da parte della madre straniera 60 7.3 Ricevimento del consenso dei rappresentanti legali se l’autore del riconoscimento è minore o interdetto 20

Dichiarazioni concernenti il cognome 8.1 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo il matrimonio, se è effettuata dopo la chiusura della procedura preparatoria del matrimonio 50 8.2 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo lo scioglimento del matrimonio 50 Fr.

8.3 Ricevimento della dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se è effettuata indipendentemente da una dichiarazione concernente il cognome o dall’annuncio di una nascita o dopo la chiusura della procedura preparatoria del matrimonio 50

Prove di dati non controversi, compresa, se del caso, la domanda d’autorizzazione indirizzata all’autorità cantonale di vigilanza 9.1 Ricevimento di dichiarazioni come prove di dati non controversi effettuate conformemente all’articolo 41 CC 50–150 III. Rettifica di iscrizioni

Rettifica, aggiunta e cancellazione di iscrizioni rese necessarie per colpa dell’assoggettato 50 IV. Preparazione e celebrazione del matrimonio

Procedura preparatoria del matrimonio 11.1 Ricevimento ed esame della domanda d’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata dai fidanzati che compaiono insieme all’ufficio; sono compresi l’informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC), le dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio e l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria 60 11.2 Ricevimento ed esame delle domande d’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentate dai fidanzati che compaiono separatamente all’ufficio; sono compresi l’informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC), le dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio e l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria, per ogni domanda 40 11.3 Esame dell’ammissibilità dell’esecuzione della procedura preparatoria integralmente in forma scritta 20 11.4 Svolgimento della procedura preparatoria integralmente in forma scritta 60 11.5 Ricevimento del consenso al matrimonio da parte di un rappresentante legale 20 Fr.

11.6 Ricevimento e trasmissione della domanda d’autorizzazione di cambiamento di cognome ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 CC 20 11.7 Ricevimento e trasmissione all’autorità cantonale di vigilanza di una domanda d’autorizzazione di matrimonio per fidanzati stranieri non domiciliati in Svizzera, ai sensi dell’articolo 43 capoverso2 della legge federale del 18 dicembre 198714 sul diritto internazionale privato 20 11.8 Rilascio dell’autorizzazione di celebrare il matrimonio 50 11.9 Rilascio del certificato di capacità matrimoniale 50 11.10 Rinuncia alla celebrazione del matrimonio o rinvio della data da parte dei fidanzati a meno di2 giorni lavorativi dal momento convenuto 100

Celebrazione del matrimonio 12.1 Celebrazione durante le ore normali d’ufficio 50 12.2 Celebrazione fuori delle ore normali d’ufficio 100 12.3 Esame delle condizioni per celebrare un matrimonio di necessità ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 CC 20 12.4 Messa a disposizione di testimoni, per testimone 20 12.5 Celebrazione in una lingua diversa da quella ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete 50 V. Altre prestazioni

Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz’ora di spostamento 30

Esame di casi in cui il diritto estero è o potrebbe essere applicabile al cognome 30–150

Esame di documenti esteri che provoca un dispendio di lavoro di parecchio superiore rispetto all’esame di documenti svizzeri 30–150

Funzione di intermediario per l’ottenimento di perizie o di traduzioni (compresa l’attribuzione del mandato al perito, all’interprete o al traduttore) 20

Legalizzazione di una firma (eseguita indipendentemente dalla fornitura di un documento soggetto a emolumento) 15

Preparazione di fotocopie (non certificate conformi) indipendentemente dalla confezione di documenti dello stato civile o di copie di documenti giustificativi, per pagina 2 Fr.

Apposizione di un certificato di conformità sulla copia di un documento (ad esempio, copia della carta d’identità unita all’incartamento del matrimonio) 15

Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle spese su domanda dell’assoggettato secondo l’articolo 8, per

Ordinazione di documenti dello stato civile su mandato dell’assoggettato, per ogni servizio al quale è stata indirizzata l’ordinazione 21.1 – Ordinazione indirizzata a un’autorità svizzera 25 21.2 – Ordinazione indirizzata a un’autorità estera 50

Invio di documenti per telecopia, oltre all’invio postale 10

Recupero degli emolumenti non pagati Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di pagamento, per diffida (invio di tre diffide al massimo) 15

Perizie e informazioni giuridiche, per mezz’ora 40 VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile È applicabile l’allegato2.

Emolumenti per le prestazioni delle autorità cantonali

di vigilanza in materia di stato civile Fr.

1 Divulgazione di dati dello stato civile Esame delle domande d’autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, di consultare i registri dello stato civile, di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all’originale di documenti giustificativi 20–200 2 Dichiarazioni di stato civile Esame della domanda d’autorizzazione di ricevere una dichiarazione concernente il cognome portato dopo lo scioglimento del matrimonio, se sono prodotti documenti esteri (art. 177b cpv. 3 Ricevimento di dichiarazioni concernenti l’assoggettamento del nome al diritto nazionale in relazione a un fatto di stato civile avvenuto all’estero (art. 177d cpv. 2 OSC) 50 Esame di una domanda d’autorizzazione di ricevere una dichiarazione come prova di dati non controversi in applicazione dell’articolo 41 CC 50–200 3 Libretto di famiglia Esame della domanda d’autorizzazione relativa al rilascio o all’aggiornamento del libretto di famiglia di una persona straniera 20–100 4 Rettifica di iscrizioni Rettifica, aggiunta e cancellazione di iscrizioni rese necessarie per colpa dell’assoggettato 50–500 5 Preparazione e celebrazione del matrimonio Esame della domanda d’autorizzazione di celebrare il matrimonio presentata da fidanzati stranieri non domiciliati in Svizzera 50–300 Esame della domanda d’autorizzazione di celebrare il matrimonio conformemente al diritto nazionale di uno dei fidanzati 50–300 Esame della domanda d’autorizzazione di restituire i documenti giustificativi dell’incartamento del matrimonio 50

6 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile 6.1 Ordinazione di decisioni o di documenti esteri, tradotti e legalizzati, presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero, per il tramite dell’Ufficio federale dello stato civile, per incartamento 50 6.2 Ordinazione di decisioni o di documenti esteri presso un servizio estero 6.2.1 – Emolumento di base 40 6.2.2 – Per ordinazione supplementare, presso un altro servizio, in aggiunta 10 7 Ricorsi abusivi contro decisioni di uffici dello stato civile Esame dei ricorsi temerari o sconsiderati 50–500 8 Altre prestazioni 8.1 Preparazione di fotocopie (non certificate conformi), per pagina 2 8.2 Apposizione di un certificato di conformità su una copia di documento (ad es. copia della carta d’identità unita all’incartamento del matrimonio) 15 8.3 Funzione di intermediario per l’ottenimento di perizie o di traduzioni (compresa l’attribuzione del mandato al perito, all’interprete o al traduttore) 20 8.4 Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle spese su domanda dell’assoggettato secondo l’articolo 8, per 8.5 Recupero degli emolumenti non pagati Diffida scritta all’assogettato alla scadenza del termine di pagamento, per diffida (invio di tre diffide al massimo) 15 8.6 Perizie e informazioni giuridiche, per mezz’ora 50–70 9 Prestazioni effettuate dall’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile in sostituzione di un ufficio dello stato civile È applicabile l’allegato 1.

Allegato 316 (art. 4 lett. c)

Emolumenti per le prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero Fr.

Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero 1 Trasmissione di documenti di stato civile esteri Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legalizzazione di documenti destinati a essere trascritti nei registri dello stato civile svizzeri se queste operazioni possono essere effettuate dal personale di rappresentanza. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi. Certificato di conformità di traduzioni affidate a terzi 20 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora 75 Perizie effettuate su istruzione di uffici dello stato civile, di autorità cantonali di vigilanza o dell’Ufficio federale dello stato civile (ricerca di documentazione, indagini condotte per chiarire un fatto in relazione con una perizia ecc.), per mezz’ora 75 2 Ordinazione di documenti di stato civile svizzeri Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione di estratti dei registri dello stato civile svizzeri o di attestazioni di cittadinanza.

Cooperazione all’esecuzione dei compiti dello stato civile 3 Dichiarazioni concernenti il cognome Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo il matrimonio, se è effettuata indipendentemente dal deposito della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio o di dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (ricevute conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC) 50 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo lo scioglimento del matrimonio 50 Ricevimento della dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se non è effettuata con la dichiarazione concernente il cognome o la domanda in esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio 50

16 Aggiornato giusta l’art. 17 dell’O del 28 gen. 2004 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, in vigore dal 1° mar. 2004 (RS 191.11).

4 Preparazione del matrimonio 4.1 Matrimonio previsto in Svizzera Ricevimento della domanda d’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata da un fidanzato o dai due fidanzati; sono compresi l’informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC) e delle dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio o l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale 50 4.2 Matrimonio previsto all’estero Ordinazione di un certificato di capacità matrimoniale nella misura in cui la rappresentanza riceve dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC) 50

III. Prestazioni di rappresentanze svizzere all’estero alle quali sono state assegnate incombenze di ufficiali dello stato civile È applicabile l’allegato 1.

Allegato 417 (art. 4 lett. d)

Emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile Fr.

1 Documenti di stato civile svizzeri 1.1 Ordinazione e trasmissione di estratti di registri, per ciascun ufficio dello stato civile al quale l’ordinazione deve essere indirizzata 25 1.2 Domanda di legalizzazione presso rappresentanze estere in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ciascun ufficio di legalizzazione 25 2 Documenti di stato civile esteri 2.1 Ordinazione di documenti tradotti e legalizzati presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero 2.1.1 – Emolumento di base per incartamento 40 2.1.2 – Per ogni ulteriore domanda presso un’altra rappresentanza, supplemento 15 2.2 Domanda di traduzione sommaria, di legalizzazione e/o di esami di autenticità di documenti già disponibili, presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero 2.2.1 – Emolumento di base per incartamento 40 2.2.2 – Per ogni ulteriore domanda presso un’altra rappresentanza, supplemento 15 3 Trasmissione di documenti 3.1 - ... 3.1.2 3.2 Certificato di capacità matrimoniale svizzero 15 3.3 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio 15 3.4 Trasmissione di decisioni o di documenti svizzeri concernenti lo stato civile 15 Questo emolumento può essere soppresso se la decisione da trasmettere è resa gratuitamente.

17 Aggiornato giusta l’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione (RS 814.902.2) e l’art. 60 n. 1 dell’O del 20 set. 2002 sui documenti d’identità, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 143.11).

4 Estratti completi o abbreviati di registri tenuti da rappresentanze svizzere all’estero, o loro duplicati, rilasciati su modulo svizzero o internazionale 4.1 Atto di nascita 25 4.2 Atto di morte 25 4.3 Atto di matrimonio 25 4.4 Atto di riconoscimento 25 5 Perizie e informazioni giuridiche per mezz’ora 50–70 6 Altre prestazioni 6.1 Preparazione di fotocopie, per pagina 2 6.2 Funzione di intermediario per l’ottenimento di perizie o di traduzioni (compresa l’attribuzione del mandato al perito, all’interprete o al traduttore) 20 6.3 Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle spese su domanda dell’assoggettato secondo l’articolo 8, per 6.4 Recupero di emolumenti non pagati Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di pagamento, per diffida (invio di tre diffide al massimo) 15 7. Emolumenti relativi al registro dei donatori di sperma 7.1. Iscrizione di dati concernenti il donatore, per singola nascita o 100 data di nascita presunta, importo a carico del medico curante 7.2. Disbrigo della domanda d’informazioni del figlio 30