919.118
Ordinanza
concernente l’analisi della sostenibilità
in agricoltura
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 185 capoverso 2 della legge sull’agricoltura1,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’analisi della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità.
L’analisi considera le ripercussioni economiche, ecologiche e sociali della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura. È effettuata periodicamente.
La verifica e l’analisi dei provvedimenti di politica agricola da parte di istituti di ricerca pubblici e da parte di terzi sono indennizzate entro i limiti di credito approvati.
Art. 2 Settori e strumenti d’analisi
Sono oggetto dell’analisi i seguenti settori:
il settore agricolo nel suo insieme;
le aziende agricole di riferimento;
le regioni;
i provvedimenti di politica agricola.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) si fonda sugli strumenti d’analisi seguenti:
il conto economico dell’agricoltura;
gli indicatori ecologici e sociali;
i dati contabili di un campione di aziende agricole di riferimento;
dati amministrativi;
censimenti e inchieste;
simulazioni e calcoli teorici;
studi scientifici.
L’Ufficio federale si avvale delle valutazioni effettuate dalle stazioni di ricerche agronomiche. Può avvalersi della collaborazione di altri servizi federali o di organizzazioni private.
Sezione 2 Analisi della situazione economica
Art. 3 Settore agricolo
Per analizzare la situazione economica del settore agricolo, l’Ufficio federale si basa prevalentemente sul conto economico dell’agricoltura.
Art. 4 Aziende agricole di riferimento
Per analizzare le aziende agricole di riferimento l’Ufficio federale utilizza i dati dell’analisi centralizzata dei dati contabili secondo l’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Inoltre:
paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile;
analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.
Art. 5 Determinazione del reddito del lavoro agricolo
Il reddito del lavoro agricolo determinante per l’analisi è calcolato in funzione del reddito ottenuto da una persona occupata a tempo pieno nell’agricoltura. Le persone occupate a tempo parziale sono conteggiate in base al tempo di lavoro che dedicano all’azienda (base: 280 giornate di lavoro). Una persona non può contare per più di una unità di lavoro.
Il reddito del lavoro agricolo corrisponde al reddito agricolo dedotto un interesse sul capitale proprio investito. Si applica il tasso d’interesse medio delle obbligazioni federali.
Art. 6 Salario comparabile
Il salario comparabile è determinato in base ai risultati dell’inchiesta sulla struttura dei salari effettuata ogni due anni dall’Ufficio federale di statistica e in base all’indice di evoluzione dei salari.
Il salario comparabile corrisponde alla media dei salari di tutti gli impiegati attivi nei settori secondario e terziario. Comprende il salario annuale lordo standardizzato, così come i pagamenti speciali e la tredicesima.
Il salari degli impiegati a tempo parziale è convertito nel salario annuale corrisposto per un impiego a tempo pieno.
Art. 7 Analisi regionale
La situazione economica dell’agricoltura è analizzata anche regionalmente.
Le regioni considerate corrispondono alle zone o ai gruppi di zone definiti nell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle zone agricole.
Sezione 3 Analisi secondo criteri ecologici e sociali
Art. 8 Prestazioni ambientali e ripercussioni sull’ambiente
L’Ufficio federale analizza periodicamente lo sviluppo delle prestazioni ecologiche delle aziende agricole, anche nel settore della protezione degli animali, e le ripercussioni dell’agricoltura sulle basi vitali naturali.
L’Ufficio federale analizza le ripercussioni quantitative e qualitative della politica agricola sulla base di indicatori ecologici nazionali, regionali e aziendali. Questi indicatori devono essere applicabili alle norme internazionali.
Art. 9 Indicatori agroecologici
Per l’analisi ecologica l’Ufficio federale si fonda sui seguenti indicatori:
utilizzazione di sostanze e di energia;
emissioni di sostanze nocive per l’ambiente;
capacità produttiva del suolo;
biodiversità;
tenuta di animali da reddito.
L’Ufficio federale elabora gli indicatori in collaborazione con altri uffici federali, con le cerchie interessate e con altre istituzioni.
Art. 10 Analisi della situazione sociale
L’Ufficio federale analizza l’evoluzione delle strutture agricole e delle condizioni sociali nell’agricoltura considerando in particolare i compiti di interesse generale che essa è chiamata a svolgere.
Osserva e analizza l’evoluzione dei relativi indicatori.
Sezione 4 Rapporto
Art. 11
Ogni anno l’Ufficio federale redige e pubblica un rapporto che espone i risultati dell’analisi dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità.
I diversi settori di osservazione e di analisi possono essere oggetto di pubblicazioni particolari.
Sezione 5 Entrata in vigore
Art. 12
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.