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120.6

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)

del 1° dicembre 1999 (Stato 22 maggio 2001)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le prestazioni finanziarie ai Cantoni e alle città di Berna e Zurigo3 conformemente all’articolo 28 LMSI.

Art. 2 Indennità per il trattamento delle informazioni

L’indennità per le prestazioni dei Cantoni riguardanti il trattamento delle informazioni è calcolato in funzione del numero dei posti necessari e della media svizzera dei costi salariali corrispondenti.

Il numero dei posti è determinato in base alla somma delle quote d’occupazione delle persone per le quali l’espletamento dei compiti definiti nella sezione 3 della LMSI rappresenta una parte importante della loro regolare attività.

Fanno parte dei costi salariali anche i contributi del datore di lavoro per la previdenza professionale, i premi assicurativi previsti dalla legge e le indennità per inconvenienti. In tal modo, e non con un rimborso successivo, risultano coperti anche ulteriori costi salariali accessori, costi relativi al posto di lavoro, alla formazione o all’infrastruttura o altri costi.

L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) controlla che i compiti dei Cantoni siano adempiuti e verifica che essi corrispondano ai dati e ai documenti giustificativi che i Cantoni devono sottoporgli in merito al numero dei posti, delle persone occupate e dei costi salariali che ne risultano. Esso stabilisce inoltre ogni due anni il diritto all’indennità. Il salario medio determinante a questo scopo è stabilito, parimenti ogni due anni, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento).

Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

RU 2000 61

Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1369).

Cfr. art. 6 cpv. 2 LMSI

Art. 3 Indennità per i compiti di protezione

La Confederazione versa l’indennità se, su incarico dell’Ufficio federale, un Cantone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato.

Le modalità d’indennizzo di prestazioni elevate e permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di principio la quota parte delle spese a carico della Confederazione non supera l’80 per cento del costo globale.

Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Art. 4 Indennità in caso di eventi straordinari

Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un’indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

Per il calcolo dell’indennità valgono in particolare i seguenti criteri:

  1. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia;

  2. spese del Cantone che ha effettuato l’intervento;

  3. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’avvenimento;

  4. quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.

L’indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. Il compenso dei Cantoni che hanno prestato aiuti è a carico del Cantone richiedente.

Se l’indennità concerne determinati costi, il Cantone invia all’Ufficio federale le indicazioni necessarie dopo l’adempimento del mandato. Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

Art. 4a4 Interventi intercantonali della polizia a favore della Confederazione

I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono, per ogni funzionario di polizia impiegato, un’indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi nonché il rimborso spese; le mezze giornate sono calcolate come intere.

Tale compenso è adeguato automaticamente al rincaro appena l’indice nazionale dei prezzi al consumo subisce una variazione di 5 punti.

Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1369).

Art. 5 Sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia

Sono in particolare considerate prestazioni per le quali la Confederazione versa sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia (ISP) i corsi di formazione e di aggiornamento vertenti su questioni relative alla sicurezza interna e organizzati anche in favore della Confederazione o degli organi cantonali di sicurezza. La sovvenzione è stabilita in modo forfettario in base al programma annuale dell’ISP.

Nei limiti dei crediti stanziati, gli uffici federali interessati e l’ISP si accordano su contenuto, modalità e portata dell’esecuzione, scelta dei conferenzieri e della cerchia di interessati alle riunioni organizzate con la partecipazione finanziaria della Confederazione nell’ambito della LMSI.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.