120.6
Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)
del 1° dicembre 1999 (Stato 22 maggio 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le prestazioni finanziarie ai Cantoni e alle città di Berna e Zurigo3 conformemente all’articolo 28 LMSI.
Art. 2 Indennità per il trattamento delle informazioni
L’indennità per le prestazioni dei Cantoni riguardanti il trattamento delle informazioni è calcolato in funzione del numero dei posti necessari e della media svizzera dei costi salariali corrispondenti.
Il numero dei posti è determinato in base alla somma delle quote d’occupazione delle persone per le quali l’espletamento dei compiti definiti nella sezione 3 della LMSI rappresenta una parte importante della loro regolare attività.
Fanno parte dei costi salariali anche i contributi del datore di lavoro per la previdenza professionale, i premi assicurativi previsti dalla legge e le indennità per inconvenienti. In tal modo, e non con un rimborso successivo, risultano coperti anche ulteriori costi salariali accessori, costi relativi al posto di lavoro, alla formazione o all’infrastruttura o altri costi.
L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) controlla che i compiti dei Cantoni siano adempiuti e verifica che essi corrispondano ai dati e ai documenti giustificativi che i Cantoni devono sottoporgli in merito al numero dei posti, delle persone occupate e dei costi salariali che ne risultano. Esso stabilisce inoltre ogni due anni il diritto all’indennità. Il salario medio determinante a questo scopo è stabilito, parimenti ogni due anni, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento).
Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.
RU 2000 61
Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1369).
Cfr. art. 6 cpv. 2 LMSI
Art. 3 Indennità per i compiti di protezione
La Confederazione versa l’indennità se, su incarico dell’Ufficio federale, un Cantone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato.
Le modalità d’indennizzo di prestazioni elevate e permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di principio la quota parte delle spese a carico della Confederazione non supera l’80 per cento del costo globale.
Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.
Art. 4 Indennità in caso di eventi straordinari
Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un’indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.
Per il calcolo dell’indennità valgono in particolare i seguenti criteri:
particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia;
spese del Cantone che ha effettuato l’intervento;
eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’avvenimento;
quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.
L’indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. Il compenso dei Cantoni che hanno prestato aiuti è a carico del Cantone richiedente.
Se l’indennità concerne determinati costi, il Cantone invia all’Ufficio federale le indicazioni necessarie dopo l’adempimento del mandato. Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.
Art. 4a4 Interventi intercantonali della polizia a favore della Confederazione
I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono, per ogni funzionario di polizia impiegato, un’indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi nonché il rimborso spese; le mezze giornate sono calcolate come intere.
Tale compenso è adeguato automaticamente al rincaro appena l’indice nazionale dei prezzi al consumo subisce una variazione di 5 punti.
Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1369).
Art. 5 Sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia
Sono in particolare considerate prestazioni per le quali la Confederazione versa sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia (ISP) i corsi di formazione e di aggiornamento vertenti su questioni relative alla sicurezza interna e organizzati anche in favore della Confederazione o degli organi cantonali di sicurezza. La sovvenzione è stabilita in modo forfettario in base al programma annuale dell’ISP.
Nei limiti dei crediti stanziati, gli uffici federali interessati e l’ISP si accordano su contenuto, modalità e portata dell’esecuzione, scelta dei conferenzieri e della cerchia di interessati alle riunioni organizzate con la partecipazione finanziaria della Confederazione nell’ambito della LMSI.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.