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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) dell’8 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19972, decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti). Essa tende a contribuire anche alla riduzione di altri effetti dannosi sull’ambiente, a un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’energia nonché a un maggior impiego delle energie rinnovabili.
Art. 2 Obiettivo di riduzione
Entro il 2010, le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono diminuire globalmente del 10 per cento rispetto al 1990. Determinante ai fini dell’obiettivo è il valore medio conseguito fra il 2008 e il 2012.
Le emissioni derivanti dall’utilizzazione energetica di combustibili fossili devono diminuire del15 per cento in totale e quelle derivanti dai carburanti fossili (esclusi i carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali) dell’8 per cento in totale.
Il Consiglio federale si impegna a favore di una limitazione delle emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali e la disciplina mediante accordi internazionali.
La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione degli agenti energetici fossili messi in commercio in Svizzera allo scopo di utilizzarne l’energia.
Il Consiglio federale può fissare obiettivi per singoli settori dell’economia in collaborazione con gli ambienti interessati.
Il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2010. Consulta dapprima le cerchie interessate.
RU 2000 979
Nel computo delle emissioni di CO2 ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni conseguite all’estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. Definisce le esigenze e in tale ambito tiene conto dei criteri riconosciuti a livello internazionale. È fatto salvo l’articolo 11b capoverso2.3
Art. 3 Mezzi
L’obiettivo di riduzione deve essere in primo luogo raggiunto mediante provvedimenti di politica energetica, dei trasporti, ambientale e finanziaria nonché mediante provvedimenti volontari.
Se tali provvedimenti, da soli, non permettono di raggiungere l’obiettivo di riduzione, la Confederazione riscuote una tassa di incentivazione sugli agenti energetici fossili (tassa CO2.
Determinati consumatori di combustibili e di carburanti fossili possono essere esentati dalla tassa CO2 dietro impegno formale nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO2 (art. 9).
Art. 4 Provvedimenti volontari
Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali consumatori di combustibili e carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni.
Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell’esecuzione di provvedimenti volontari.
Art. 5 Valutazione
Il Consiglio federale valuta regolarmente l’efficacia dei provvedimenti adottati e previsti quanto alla riduzione delle emissioni di CO2. Tiene conto in particolare dell’evoluzione delle principali condizioni quadro, quali l’incremento demografico, economico e del traffico.
Per la valutazione si basa su rilevazioni statistiche.
Sezione 2 Tassa CO2
Art. 6 Introduzione della tassa
Se si può prevedere che i provvedimenti di cui all’articolo 3 capoverso1, da soli, non permetteranno di raggiungere l’obiettivo di riduzione, il Consiglio federale introduce la tassa CO2.
Per. introdotto dal n. I della LF del18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 201113; FF 2008 7579).
In tale ambito il Consiglio federale tiene segnatamente conto:
delle ripercussioni di altre tasse sull’energia;
dei provvedimenti presi da altri Stati;
dei prezzi dei carburanti e dei combustibili negli Stati limitrofi;
della capacità concorrenziale dell’economia e di singoli settori.
Il Consiglio federale può introdurre la tassa al più presto nel 2004.
Può introdurre la tassa in modo graduale. Stabilisce in anticipo la data d’applicazione delle singole fasi.
Art. 7 Oggetto e aliquota della tassa
Sono sottoposte alla tassa CO2 la produzione o l’estrazione e l’importazione di carbone nonché di combustibili e carburanti fossili ai sensi dell’articolo2 della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli oli minerali, nella misura in cui detti agenti energetici siano commercializzati a fini d’utilizzazione energetica.
L’aliquota della tassa ammonta al massimo a 210 franchi per tonnellata di CO2.
Il Consiglio federale può fissare aliquote differenziate per i combustibili e i carburanti fossili in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Può anche riscuotere la tassa CO2 soltanto sui combustibili o soltanto sui carburanti.
Le aliquote della tassa sottostanno all’approvazione dell’Assemblea federale.
Art. 8 Assoggettamento alla tassa
Sono assoggettati alla tassa:
5 per la tassa sul carbone: gli assoggettati all’obbligo di pagare il dazio all’importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 20056 sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;
per la tassa sugli altri agenti energetici fossili: gli assoggettati all’obbligo di pagare l’imposta giusta la legge federale del 21 giugno 19967 sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 9 Esenzione dalla tassa
Chi consuma grandi quantità di combustibili o carburanti fossili o chi, in seguito all’introduzione della tassa CO2, si trovi svantaggiato nella concorrenza internazionale, è esentato dalla tassa se si impegna formalmente nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO2.
Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
Possono impegnarsi formalmente a limitare le emissioni di CO2:
le imprese di grandi dimensioni;
diversi consumatori di combustibili e carburanti fossili insieme;
le imprese a elevata intensità energetica quando l’onere derivante dalla tassa CO2 è superiore all’1 per cento del valore di produzione lordo.
L’impegno formale comprende almeno:
la limitazione delle emissioni di CO2 entro il 2010;
l’elaborazione di un piano di provvedimenti;
la verifica dell’efficacia dei provvedimenti;
la presentazione di regolari rapporti.
L’entità della limitazione delle emissioni prevista per un impegno formale è stabilita in base a:
gli obiettivi di cui all’articolo2;
i provvedimenti di riduzione già attuati;
i costi dei provvedimenti di riduzione;
la posizione delle imprese nella concorrenza internazionale;
il tasso prevedibile di crescita della produzione.
Se esistono le condizioni per un’esenzione, la tassa è restituita. Il Consiglio federale può negare la restituzione se ne derivano oneri amministrativi sproporzionati rispetto all’importo da restituire.
Chi non rispetta gli impegni assunti nei confronti della Confederazione deve pagare a posteriori la tassa dalla quale era stato esentato, compresi gli interessi. L’obbligo del pagamento si prescrive cinque anni dopo la determinazione dell’obbligo fiscale. Inoltre l’autorità fiscale può esigere in ogni momento la prestazione di garanzie.
Art. 10 Utilizzazione del prodotto della tassa
Per prodotto della tassa si intendono gli introiti complessivi provenienti dalla tassa CO2 previa detrazione dei costi di esecuzione e compresi gli interessi.
Un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l’anno, è utilizzato per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Entro tale limite la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per:
a. il risanamento energetico di edifici esistenti abitativi e di servizi;
b. la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici per un importo massimo pari a un terzo del prodotto della tassa a destinazione vincolata l’anno.8 1ter L’ammontare degli aiuti finanziari di cui al capoverso 1bis dipende dall’efficacia dei provvedimenti.9 1quater L’erogazione degli aiuti finanziari ai Cantoni è limitata a dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009 della presente legge. Cinque anni dopo l’entrata in vigore, il Consiglio federale presenta all’attenzione del Parlamento un rapporto sull’efficacia degli aiuti finanziari.10 2 Il rimanente prodotto della tassa è distribuito in funzione degli importi versati dalla popolazione e dall’economia.11 2bis Il prodotto della tassa previsto per il 2009 e il 2010 sarà distribuito nel 2010.12
La quota destinata alla popolazione è distribuita in misura uguale a tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.
La quota destinata all’economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della LF del20 dic. 194613 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS) per il tramite delle Casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.
Chi è esentato dalla tassa in virtù dell’articolo 9 o 11a non ha diritto alla quota del prodotto della tassa di cui al capoverso4.14
Art. 11 Procedura
Il Consiglio federale disciplina la procedura per la riscossione e la restituzione della tassa sul carbone. Per l’importazione e l’esportazione si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.
Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l’adozione di misure
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l’adozione di misure di efficienza energetica negli edifici), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 951;
Introdotto dall’art. 10 della LF del 25 set. 2009 sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché del potere d’acquisto, in vigore dal 1° gen. 2010 fino al
dic. 2011 (RU 2009 5043; FF 2009 4985).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 201113; FF 2008 7579).
La riscossione e la restituzione della tassa sugli altri agenti energetici fossili sono disciplinate dalle disposizioni procedurali della legge federale del 21 giugno 199615 sull’imposizione degli oli minerali.
Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni idonee compiti esecutivi in relazione con la procedura d’esenzione.
I rimedi giuridici sono retti dagli articoli 34 segg. della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali.
Sezione 2a:16 Esenzione dalla tassa per le centrali termiche a combustibili fossili
Art. 11a Principio
Le centrali termiche a combustibili fossili sono esentate dalla tassa.
Sono considerati centrali termiche a combustibili fossili (centrali) gli impianti che producono soltanto corrente elettrica o contemporaneamente anche calore da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se:
sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o
sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 MW.
Art. 11b Condizioni di autorizzazione
Le centrali possono essere costruite e gestite unicamente se i loro gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a:
compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte; e
gestire la centrale in base allo stato attuale della tecnica; il Consiglio federale stabilisce il rendimento globale minimo che deve essere garantito.
Le emissioni di CO2 possono essere compensate per il 30 per cento al massimo con misure di riduzione all’estero.
Art. 11c Contratto di compensazione
I dettagli dell’impegno di compensazione sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. Il contratto non può essere rivisto nell’ambito della procedura di autorizzazione per la centrale.
Qualora non rispetti il proprio impegno, il gestore della centrale è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. L’importo della pena è stabilito in base ai costi presumibili delle prestazioni di compensazione non fornite.
Introdotta dal n. I della LF del18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 201113; FF 2008 7579).
Il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investimenti in energie rinnovabili effettuati in Svizzera.
Sezione 3 Disposizioni penali e finali
Art. 12 Sottrazione della tassa
Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa CO2 od ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.
Il tentativo e la complicità sono punibili.
Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.
Art. 13 Messa in pericolo della tassa
Chiunque intenzionalmente o per negligenza:
in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa;
non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altre registrazioni o non adempie il suo obbligo di informare;
in una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti; o
omette di dichiarare o dichiari in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa, è punito con la multa sino a 10 000 franchi in quanto per il fatto non sia comminata una pena più severa da un’altra disposizione.17 2 In casi gravi o di recidiva può essere pronunciata la multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa messa in pericolo, purché ne risulti un importo più elevato.
Art. 14 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo
Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.
L’Amministrazione federale delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.
Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 201113; FF 2008 7579).
Se il fatto costituisce contemporaneamente un’infrazione giusta il capoverso1 e un’infrazione doganale o un’infrazione per il cui perseguimento è competente l’Amministrazione federale delle dogane in base a un altro atto normativo federale in materia di tasse, è pronunciata la pena prevista per l’infrazione più grave, aumentata proporzionalmente.
Art. 15 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge ed emana le disposizioni esecutive. Prima dell’emanazione delle disposizioni esecutive, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.
Per determinati compiti esso può fare capo ai Cantoni e a organizzazioni private.
Nella misura in cui la difesa integrata lo esiga, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza le deroghe alle disposizioni della presente legge.
Art. 15bis19 Versamento del prodotto della tassa a destinazione vincolata
Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all’articolo 10 capoverso 1bis lettera a avviene sulla base di un accordo programmatico con i Cantoni, i quali garantiscono un’attuazione armonizzata.
Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all’articolo 10 capoverso 1bis lettera b avviene giusta l’articolo15 della legge del 26 giugno 199820 sull’energia.
Art. 16 Disposizione transitoria
Sono sottoposti alla tassa tutti gli agenti energetici fossili per i quali il credito fiscale relativo agli oli minerali o l’obbligo di pagare il dazio sorge dopo l’entrata in vigore della tassa CO2.
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 200021
Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l’adozione di misure
DCF del 5 apr. 2000.