142.205
Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
(OIntS)
del 13 settembre 2000 (Stato 26 settembre 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza:
definisce gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri;
disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione) nonché le sue relazioni con l’Ufficio federale degli stranieri (ufficio);
disciplina l’attribuzione dei sussidi federali previsti all’articolo 25a LDDS.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli stranieri titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio.
I sussidi volti a favorire l’integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall’articolo 91 capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 19982 sull’asilo e dall’articolo 45 dell’ordinanza2 sull’asilo dell’11 agosto 19993 relativa alle questioni finanziarie.
Art. 3 Obiettivi
L’integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli stranieri.
Per integrazione s’intendono tutti gli sforzi destinati a:
RU 2000 2281
favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera;
facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni;
familiarizzare gli stranieri con l’organizzazione dello Stato, con la società e con il modo di vita in Svizzera;
creare condizioni propizie alla parità di opportunità e alla partecipazione degli stranieri alla vita sociale.
L’integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società e, d’altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti.
Sezione 2 Compiti e struttura della commissione
Art. 4 Campo d’attività
La commissione tratta questioni d’ordine sociale, economico, culturale, politico, demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segnatamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella straniera.
Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e comunale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell’integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperienze a livello internazionale.
Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifugiati e della Commissione federale contro il razzismo.
Art. 5 Informazione
La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e lavorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera.
Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell’immigrazione in Svizzera e sulla situazione particolare degli stranieri.
Art. 6 Formazione
D’intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l’offerta di possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stranieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.
Art. 7 Mediazione
La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell’ambito dell’integrazione degli stranieri e le autorità federali.
Art. 8 Parere e raccomandazioni
La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su questioni generali relative agli stranieri.
Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomandazioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione.
La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione.
Art. 9 Rapporto d’attività
La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.
Art. 10 Incontri
La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnatamente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni degli stranieri.
Art. 11 Sussidi
La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare tale competenza a un organo nominato in suo seno.
Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l’attribuzione di mandati.
Art. 12 Osservanza del segreto
I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.
Art. 13 Struttura
I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente sono di cittadinanza straniera.
La commissione è aggregata amministrativamente all’ufficio.
Essa determina il proprio modo d’organizzazione.
Art. 14 Relazioni con l’ufficio
Le questioni relative all’integrazione che devono essere trattate da un’autorità della Confederazione competono all’ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in seguito l’informa dei risultati.
L’ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.
Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.
Sezione 3 Sussidi
Art. 15 Versamento di sussidi
I sussidi previsti all’articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accordati, per progetti e per l’allestimento di strutture.
Art. 16 Ambiti
Possono essere accordati sussidi in particolare per:
migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro conoscenza delle lingue nazionali;
incoraggiare i progetti volti all’integrazione nel mondo del lavoro;
promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situazione delle straniere;
mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura;
attuare una politica d’informazione coerente per e sulla popolazione straniera in Svizzera;
promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera;
sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera;
garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore degli scambi interculturali (mediatori);
incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli scambi di vedute tra loro;
coordinare le misure particolari d’integrazione;
creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordinamento, della comunicazione e dell’informazione e assicurarne il funzionamento;
sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell’integrazione.
Art. 17 Ordine di priorità
Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commissione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l’ordine di priorità dell’esame delle domande.
Art. 18 Deposito delle domande
Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione.
Esse devono contenere:
una descrizione precisa del progetto;
un preventivo;
un piano di finanziamento;
un parere circa la domanda di sussidi nonché, di regola, un impegno finanziario del Cantone, del Comune o di terzi interessati.
L’ufficio emana, d’intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle domande.
Art. 19 Esame delle domande
La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali. Se la ritiene incompleta indica al richiedente la possibilità di completarla.
Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finalità, degli obiettivi del promovimento dell’integrazione e dell’ordine di priorità prestabilito.
Essa trasmette la domanda corredata del proprio parere all’ufficio, il quale, se competente, decide oppure la trasmette al dipartimento per decisione.
Art. 20 Decisione e modalità di versamento
Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sussidi:
l’ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi;
il dipartimento per gli importi superiori.
Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.
L’ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.
Sezione 4 Entrata in vigore
Art. 21
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.