172.220.11
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)
del 20 dicembre 2000 (Stato 4 febbraio 2003)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
(art. 37, 38 e 42 cpv. 2 LPers)
La presente ordinanza stabilisce il quadro nel quale i datori di lavoro e i servizi specializzati emanano disposizioni d’esecuzione (art. 37 LPers) o concludono contratti collettivi di lavoro (art. 38 LPers).
Il campo di applicazione dell’ordinanza quadro LPers per quanto concerne il personale e l’estensione temporale si conforma alle disposizioni del Consiglio federale riguardanti l’entrata in vigore della LPers.2
Art. 2 Datori di lavoro
(art. 3 LPers)
Anche il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi dell’articolo3 capoverso 1 LPers.
Il Consiglio dei PF emana per il personale del settore dei PF le disposizioni di esecuzione che stabiliscono gli standard minimi necessari in materia sociale e di diritto del lavoro. Può delegare il disciplinamento delle questioni di dettaglio alle direzioni dei PF e alle stazioni di ricerche.
Le disposizioni di esecuzione del Consiglio dei PF secondo il capoverso 2 necessitano per essere valide dell’approvazione del Consiglio federale.
Art. 3 Controllo della gestione
(art. 4 e 5 LPers)
I datori di lavoro concretizzano gli obiettivi stabiliti nell’articolo 4 LPers mediante disposizioni d’esecuzione (art. 37 LPers) o contratti collettivi di lavoro (art. 38 LPers).
RU 2001 912
Data dell’entrata in vigore per le FFS: 1° gen. 2001 (art.1 cpv.1 dell’O del 20 dic. 2000 – RS 172.220.112), l’Amministrazione federale, le unità amministrative decentralizzate, le commissioni federali di ricorso e d’arbitraggio, il Tribunale federale, i Servizi del Parlamento e la Posta: 1° gen. 2002 (art.1 cpv.1 dell’O del3 lug. 2001 – RS 172.220.111.2 e del 21 nov. 2001 – RS 172.220.116).
A partire da questi obiettivi, i datori di lavoro definiscono le misure e gli strumenti concreti in modo da garantire una politica del personale sostenibile, trasparente e vincolante e promuovere la loro competitività e quella dei loro collaboratori sul mercato del lavoro.
Art. 4 Rendiconto
(art. 4 e 5 LPers)
I datori di lavoro rendono pubblici i loro obiettivi, misure e strumenti di politica del personale importanti dal punto di vista politico, finanziario o economico e rendono conto della loro attuazione (reporting) affinché Consiglio federale e Assemblea federale possano verificare:
se gli obiettivi fissati nella LPers possono essere conseguiti;
in che misura gli obiettivi fissati nella LPers sono stati conseguiti;
se i mezzi impiegati sono appropriati.
I datori di lavoro rendono conto in particolare:
degli aspetti quantitativi e qualitativi della gestione del personale;
dei cambiamenti pianificati e dei cambiamenti effettivamente subentrati nel campo del personale.
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può domandare altri dati significativi di politica del personale.
Fanno rapporto:
la Posta Svizzera (la Posta) e le Ferrovie federali svizzere (FFS) al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
il Consiglio dei PF al Dipartimento federale dell’interno (DFI);
le unità centralizzate e decentralizzate dell’Amministrazione federale al dipartimento al quale sono aggregate o alla Cancelleria federale;
le organizzazioni e i terzi incaricati di compiti amministrativi al dipartimento dal quale dipendono tecnicamente o alla Cancelleria federale.
I dipartimenti e la Cancelleria federale forniscono all’Ufficio federale del personale le indicazioni necessarie per il rendiconto. L’Ufficio valuta le indicazioni in funzione della loro portata strategica e le correla agli sviluppi in materia economica e sociale, affinché il Consiglio federale possa attuare una politica lungimirante in materia di personale.
Il Consiglio federale fornisce un rapporto all’Assemblea federale nell’ambito dell’accordo previsto dall’articolo5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rapporto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concernenti il personale del Tribunale federale e dei Servizi del Parlamento.
Art. 5 Personale sottoposto al diritto delle obbligazioni
(art.6 cpv.5 e 6 LPers)
I datori di lavoro possono sottoporre il loro personale ausiliario, i loro stagisti nonché i loro lavoratori a domicilio al Codice delle obbligazioni (CO)3.
Inoltre, possono sottoporre al CO il personale reclutato e impiegato all’estero, per quanto la legislazione vigente nel luogo di impiego lo permetta. Il contratto di lavoro designa il diritto applicabile.
La Posta e le FFS convengono con le associazioni del personale gli standard minimi in materia sociale e di diritto del lavoro per il personale sottoposto al CO. Ne sono esclusi i quadri superiori. Il Consiglio dei PF disciplina gli standard minimi nelle sue disposizioni di esecuzione conformemente all’articolo 2 capoversi 2 e 3. Il rendiconto è disciplinato nell’articolo 4.
La Posta e le FFS possono assumere secondo l’articolo6 capoversi5 e 6 LPers quadri fino al secondo livello gerarchico o persone chiamate a soddisfare requisiti speciali. La Posta e le FFS stabiliscono in un regolamento le condizioni di assunzione di tali impiegati tenendo conto della situazione sul mercato del lavoro e nell’Amministrazione federale. Le associazioni del personale devono essere consultate prima di emanare il regolamento.4
Il rendiconto concernente i quadri superiori impiegati dalla Confederazione e dalle sue imprese secondo il CO è trasmesso per il tramite del DFF/DATEC al Consiglio federale all’attenzione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
Art. 6 Rapporti di lavoro di durata determinata
(art. 9 cpv. 2 LPers)
L’articolo 9 capoverso 2 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:
agli assistenti e agli assistenti in capo dei PF né ad altri impiegati dei PF che esercitano una funzione simile;
agli impiegati che lavorano in progetti d’insegnamento e di ricerca né a persone che collaborano a progetti finanziati da terzi.
I datori di lavoro tengono un elenco dei rapporti di lavoro secondo il capoverso1. Essi rendono conto di detti rapporti di lavoro secondo l’articolo 4.
Art. 7 Stipendio
(art. 15 cpv. 2 LPers)
Lo stipendio lordo di un impiegato a tempo pieno di 18 anni di età che non ha terminato la formazione professionale ammonta almeno a 38 000 franchi all’anno.
I datori di lavoro possono ridurre questo ammontare come segue:
a. del 20 per cento al massimo per gli impiegati di meno di 18 anni;
Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2002 (RU 2003 240).
b. del 50 per cento al massimo per gli impiegati che seguono la loro formazione presso la Confederazione.
Art. 8 Tempo di lavoro e vacanze
(art. 17 LPers)
Il tempo di lavoro massimo è retto dalla legge dell’8 ottobre 19715 sulla durata del lavoro e dagli articoli 9 e seguenti della legge del 13 marzo 19646 sul lavoro nonché dagli articoli 22 e seguenti della relativa ordinanza1 del 10 maggio 20007.
La durata minima delle vacanze è disciplinata dagli articoli 329 e seguenti del
Art. 9 Congedo di maternità
(art. 17 cpv. 2 LPers) Alla nascita del figlio, l’impiegata beneficia di un congedo pagato di:
almeno due mesi se il giorno del parto non ha ancora terminato il suo primo anno di servizio;
almeno quattro mesi se ha al suo attivo più di un anno di servizio.
Art. 10 Assegni di custodia
(art. 31 cpv. 1 LPers)
Il datore di lavoro versa all’impiegato un assegno di custodia:
per ogni figlio del sangue o adottivo di cui ha la custodia;
per ogni figlio del coniuge o affiliato che dipende finanziariamente da lui;
per ogni figlio a cui l’impiegato provvede in gran parte, se la persona che ha la custodia del figlio non ha diritto a un assegno di custodia.
Il datore di lavoro versa l’assegno almeno fino al compimento del 16° anno d’età del figlio e fino al compimento del 25° anno d’età per i figli in formazione.
Per un impiegato che lavora a tempo pieno, l’assegno ammonta almeno a:
3800 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
2400 franchi per ogni altro figlio che ha diritto all’assegno.
Art. 11 Entrata in vigore
(art. 42 LPers) La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.