Fonte

142.203

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
(OLCP)

del 22 maggio 2002 (Stato 30 marzo 2004)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli1, 18 capoverso 4 e 25 capoverso1 della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nonché dell’Accordo del 21 giugno 20013 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

(art. 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K La presente ordinanza disciplina l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (cittadini della CE)4 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato di Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)5.

RU 2002 1741

Stati membri al momento della firma dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone

I rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein sono retti da un prot. del 21 giu. 2001 che è parte integrante dell’Acc. d’emendamento della Conv. AELS.

Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE)6 o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell’AELS.7

Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione

La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso1 lettere a–d o dai capoversi2 e 3 dell’ordinanza del 6 ottobre 19868 che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).

Le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di contingenti massimi non si applicano ai cittadini della CE e dell’AELS il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso1 lettere e–g OLS.9

Sezione 2 Tipi di permessi e documenti di legittimazione

Art. 4 Permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, permesso di dimora CE/AELS e permesso per frontalieri CE/AELS

(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 e 31 Allegato K - Appendice 1 della Convenzione AELS)

Ai cittadini della CE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, un permesso di dimora CE/AELS o un permesso per frontalieri CE/AELS.

Il permesso per dimoranti temporanei CE/AELS e il permesso di dimora CE/AELS valgono in tutta la Svizzera.

Stati membri al momento della firma dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004

Il permesso per frontalieri CE/AELS vale entro l’insieme delle zone di frontiera10 della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un’attività temporanea fuori della zona di frontiera.

I cittadini della CE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS.11

Art. 5 Permesso di domicilio CE/AELS

Ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato giusta l’articolo 6 LDDS e l’articolo 11 della relativa ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 194912 (ODDS), nonché giusta gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

Art. 6 Documenti di legittimazione

Ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi giusta l’articolo2 capoverso3 titolari di un permesso giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS è rilasciato un libretto per stranieri.

Il libretto per stranieri quale prova del permesso di domicilio CE/AELS è rilasciato a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, lo stesso va presentato per proroga all’autorità competente.

È applicabile l’articolo 13 ODDS13.

Sezione 3 Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 7 Procedura del visto

(art.1 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 Allegato K Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l’articolo2 capoverso3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli3 e 4 dell’ordinanza del 14 gennaio 199814 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri. Il visto è rilasciato allorquando sono adempite le condizioni per il rilascio di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

Le zone di frontiera sono determinate in base agli acc. conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33

Introdotto dal n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

Art. 8 Assicurazione del permesso di dimora

(art.1 par.1 e art. 27 par.2 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinazione con l’art. 10 par.2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 cpv.1 e 26. cpv. 2 Allegato K - Appendice 1 in combinazione. con l’art. 10 cpv. 2 Allegato K Per l’entrata in vista di esercitare un’attività lucrativa che necessita un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini della CE e dell’AELS possono chiedere un’assicurazione giusta le disposizioni dell’ordinanza del 19 gennaio 196515 concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego.

Art. 9 Procedura di notificazione e di permesso

(art.2 par. 4 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 cpv. 4 Allegato K - Appendice 1 della Convenzione AELS)

Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti negli articoli2 e 3 LDDS, negli articoli1 e 2 ODDS16, nell’articolo 6 della legge federale dell’8 ottobre 199917 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché nell’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 200318 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist).19

Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 4 dell’ordinanza RCS del 23 novembre 199420.

I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro.

I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l’autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso1 si applica per analogia.

Sezione 4 Dimora con attività lucrativa

Art. 10 Computo sui contingenti massimi

(art. 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o nella Convenzione AELS se il cittadino della CE o dell’AELS:

  1. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro;

  2. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’assunzione d’impiego;

  3. alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un’attività lucrativa indipendente.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004

Art. 11 Contingenti massimi

L’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione (IMES)21 ripartisce in quote indicative e non vincolanti tra i Cantoni e la Confederazione i contingenti massimi giusta l’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e l’articolo 10 dell’Allegato K della Convenzione AELS.

I contingenti della Confederazione fungono da compensazione tra i Cantoni.

Nel ripartire i contingenti è tenuto conto dei bisogni economici e del mercato del lavoro durante l’intero periodo di contingentamento.

Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi

(art. 10 par.3 e 4 e art. 13 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 cpv.3 e 4 nonché art. 13 Allegato K della Convenzione AELS)

Le deroghe ai contingenti massimi sono disciplinate dagli articoli12 capoverso2 e

I permessi di dimora CE/AELS rilasciati in virtù dell’articolo27 capoverso3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’articolo 26 capoverso3 lettera a dell’Allegato K - Appendice 1 della Convenzione AELS sono eccettuati dai contingenti massimi.

I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della CE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche quando cambiano posto o professione.23

Sezione 5 Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 1324 Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo

(art. 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE25 o l’AELS non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS per la durata del servizio.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del

giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotto dal n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004

Stati membri al momento della firma dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone

Art. 1426 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi

(art. 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 17, 21 del suo allegato I nonché art. 5 Allegato K della Convenzione AELS e art. 16 e 20 Allegato K - Appendice 1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini della CE e dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo2 capoverso3 non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS per la fornitura di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

Art. 15 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi

(art.20 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 19 Allegato K -

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio oltrepassa 90 giorni lavorativi, ai cittadini della CE e dell’AELS può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS giusta l’articolo 4.

Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LDDS, dell’ODDS27 e

Sezione 6 Dimora senza attività lucrativa

Art. 16 Mezzi finanziari

(art. 24 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K

I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale30.

I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell’AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196531 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004

Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz3, 3000 Berna13.

Art. 17 Rinnovo del permesso di dimora CE/AELS

(art. 24 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K - Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.

Art. 18 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego

(art.2 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 Allegato K -

Per la ricerca di un impiego, i cittadini della CE e dell’AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS della validità di tre mesi per anno civile.

Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini della CE e dell’AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.

Art. 19 Destinatari di servizi

(art. 23 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione e art. 22 Allegato K - Appendice 1

Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini della CE e dell’AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS.

Art. 20 Rilascio di un permesso per motivi gravi

Se non sono adempite le condizioni per l’ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora CE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

Sezione 7: ...

Art. 2132

Sezione 8 Diritto di rimanere in Svizzera

(art. 4 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 4 Allegato K -

Art. 22

Ai cittadini della CE e dell’AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora CE/AELS.

Sezione 9 Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento

Art. 23 Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno

(art. 6 par. 6 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6 cpv. 6 Allegato K - Appendice 1 della Convenzione AELS)

I permessi per dimoranti temporanei CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

Per il permesso di domicilio CE/AELS si applica l’articolo 9 capoverso 4 LDDS.

Art. 24 Ordine di espulsione o rinvio

(art. 5 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K - Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali giusta gli articoli 9–13 LDDS valgono per tutto il territorio della Svizzera.

Art. 25 Competenza in caso di cambiamento di Cantone

(art. 5 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K - Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10 Procedura e competenza

Art. 26 Competenza

I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.

Art. 2733

Art. 28 Controllo dei permessi

Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell’AELS da parte dell’IMES è retto dall’articolo 18 LDDS e 47 OLS34.

Art. 29 Competenza dell’IMES

L’IMES è competente per:

  1. i casi giusta l’articolo12 capoverso1 non computati sui contingenti massimi;

  2. l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini della CE e dell’AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l’articolo20;

  3. il controllo dei permessi giusta l’articolo28.

Art. 3035

Sezione 11 Rimedi giuridici

Art. 31

La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194337 sull’organizzazione giudiziaria.

La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

Sezione 12 Sanzioni amministrative

Art. 32

Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 55 OLS38.

Sezione 13 Esecuzione

Art. 33

L’IMES sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14 Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L’ordinanza del 23 maggio 200139 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.

Sezione 15 Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 gennaio 196540 concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego

Art. 1 cpv.2 e 3

...

2. Ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 194941 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 2 cpv. 6, secondo periodo

...

3. Ordinanza del 23 novembre 199442 sul Registro centrale degli stranieri

Art. 2 cpv.1 lett. a

...

Art. 4 cpv.1 lett. e

...

[RU 2002 1729]

4. Ordinanza del 31 agosto 198343 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 20a

...

Art. 119 cpv.1 lett. f Art. 36 denza. Art. 37 Art. 38

...

Sezione 16 Disposizioni transitorie

Permessi secondo il diritto previgente (art. 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS) 1 I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro sca-

2 I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.

Procedure Per le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

Disciplinamento transitorio (art. 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 26–33 Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 10 Allegato K della Convenzione AELS e

art. 25 –32 Allegato K - Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 ...44 ordinanza.

Le norme previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS relative ai contingenti massimi, alle prescrizioni speciali per i lavoratori indipendenti (periodo di preparazione e mobilità professionale), alle zone frontaliere, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi nonché al diritto al ritorno si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente

Sezione 17 Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.