831.308
Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 20 settembre 2002 (Stato 29 ottobre 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale
Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capoverso1 lettera a LPC sono aumentati come segue:
per le persone sole, a 15 700 franchi al minimo e a 17 300 franchi al massimo;
per i coniugi, a 23 550 franchi al minimo e a 25 950 franchi al massimo;
per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8260 franchi al minimo e a 9060 franchi al massimo.
Art. 2 Adeguamento dei sussidi alle istituzioni di utilità pubblica
Il sussidio accordato annualmente all’Associazione svizzera Pro Infirmis conformemente all’articolo 10 capoverso1 lettera b LPC è aumentato a 14,5 milioni di franchi.
Art. 3 Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza 93 del 31 agosto 19922 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
Art. 3 lett. b
Abrogata RU 2002 3348 2. Ordinanza 01 del 18 settembre 20003 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
Art. 1
Abrogato
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.