515.08
Legge federale
sul sostegno al disarmo e
alla non proliferazione delle armi chimiche
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022,
decreta:
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.
Art. 2 Misure
La Confederazione può:
erogare aiuti finanziari unici o periodici;
fornire prestazioni in natura;
inviare esperti.
Le misure possono essere realizzate nell’ambito di progetti multilaterali o bilaterali.
Art. 3 Finanziamento
Per le misure ai sensi della presente legge l’Assemblea federale stanzia crediti
quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.
Art. 4 Competenza
Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.
Art. 5 Accordi internazionali
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:
sull’impiego dei fondi a carico dei crediti quadro;
sull’invio di esperti.
Art. 6 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° agosto 20033