721.21
Legge federale sulla liquidazione dell’impresa della Linth
del 5 ottobre 2001 (Stato 12 agosto 2003)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 20001, decreta:
Art. 1 Liquidazione dell’impresa della Linth
L’impresa federale della Linth è liquidata.
Art. 2 Trasferimento degli attivi e dei passivi
Per legge, gli attivi e i passivi dell’impresa della Linth sono trasferiti al momento della liquidazione all’istituto «Linthwerk» (opera della Linth), creato dai Cantoni interessati.
L’iscrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati dell’impresa deve essere effettuata sotto il nome dell’istituto «Linthwerk», su domanda e senza prelievo d’imposta o di tassa. Le menzioni concernenti i contributi sulle proprietà fondiarie sono radiate d’ufficio.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati: 1. la risoluzione federale del 27 gennaio 18622 sulla riorganizzazione dell’amministrazione della Linth; 2. la legge federale del 6 dicembre 18673 sulla manutenzione delle opere della Linth; 3. la legge federale del 28 giugno 18824 in modificazione e complemento di quella del 6 dicembre 1867 sulla manutenzione delle opere della Linth.
[CS 4 1044]
[CS 4 1045; RU 1985 660]
[CS 4 1049]
Art. 4 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20045
DCF del 2 luglio 2003 (RU 2003 2476)