Fonte

172.222.023

Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale
(OFSPers)

del 18 dicembre 2002 (Stato 14 ottobre 2003)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo4 capoverso 5 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione; visto l’articolo 32 lettera e della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, ordina:

Sezione 1 Forma giuridica e scopo

Art. 1 Forma giuridica

Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo12 della legge federale del 6 ottobre 19893 sulle finanze della Confederazione (LFC).

Art. 2 Scopo

Il fondo di soccorso sostiene a titolo sussidiario con prestazioni finanziarie le persone che si trovano in situazioni di bisogno ai sensi dell’articolo3.

Sezione 2 Beneficiari e prestazioni

Art. 3 Beneficiari

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

a. unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);

RU 2003 299

  1. servizi del Parlamento secondo l’articolo 8novies della legge del 23 marzo 19625 sui rapporti fra i Consigli;

  2. 6 Tribunale penale federale secondo la legge del 4 ottobre 20027 sul Tribunale penale federale come anche Commissioni federali di ricorso e di arbitrato secondo gli articoli 71a– 71c della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa;

  3. Tribunale federale secondo l’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 19439;

  4. unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.

Art. 4 Condizioni e prestazioni

Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.

Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale.

Le prestazioni si compongono di:

  1. prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;

  2. prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;

  3. prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.

Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.

[RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° nov. 2003 (RS 172.220.117).

Art. 5 Principi

Il fondo di soccorso:

  1. veglia sull’impiego efficace ed economico dei mezzi;

  2. collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;

  3. si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;

  4. valuta regolarmente la sua attività.

Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l’articolo4 capoverso3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso1 e all’articolo4 capoverso2.

Sezione 3 Mezzi finanziari e amministrazione

Art. 6 Finanziamento

Il fondo di soccorso è finanziato da:

  1. mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;

  2. donazioni dirette di terzi;

  3. donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;

  4. interessi e utili di capitale derivanti dall’investimento del suo patrimonio;

  5. multe conformemente all’articolo 99 capoverso3 lettera b dell’ordinanza del 3 luglio 200110 sul personale federale;

  6. ricavi dalla vendita di oggetti trovati.

Se i mezzi di cui al capoverso1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni irrinunciabili di cui all’articolo4 capoverso2 lettere a e b, l’UFPER stanzia annualmente un credito nel suo preventivo, su proposta del consiglio del fondo (art. 10 segg.), che viene messo a disposizione del fondo di soccorso.

Art. 7 Gestione del patrimonio

Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 35 cpv. 1 LFC11.

La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 46 capoverso2 dell’ordinanza dell’11 giugno 199012 sulle finanze della Confederazione.

Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.

Art. 8 Spese amministrative

Le spese amministrative sono coperte con i mezzi del fondo.

Sezione 4 Organi del fondo di soccorso

Art. 9 Organi

Gli organi del fondo di soccorso sono:

  1. il consiglio del fondo;

  2. la segreteria.

Art. 10 Compiti e competenze del consiglio del fondo

Il consiglio del fondo:

  1. stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni e lo sottopone all’UFPER per approvazione;

  2. definisce le linee direttrici dell’attività del fondo di soccorso;

  3. può interpellare comitati ed esperti;

  4. emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;

  5. decide definitivamente sulle domande di cui all’articolo4 capoverso3 lettere a e b che superano l’importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all’articolo4 capoverso3 lettera c;

  6. sorveglia l’attività dei comitati;

  7. allestisce il preventivo e il conto annuale e li sottopone all’UFPER per approvazione;

  8. allestisce il rapporto annuale;

  9. provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;

  10. statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;

  11. esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;

  12. propone all’UFPER il credito di cui all’articolo 6 capoverso2.

Art. 11 Composizione e costituzione del consiglio del fondo

Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d’ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.

Il consiglio del fondo si autocostituisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.

Art. 12 Nomine

Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.

Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.

La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per

anni al massimo.

Art. 13 Riunioni, numero legale

Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l’anno.

Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.

Art. 14 Segreteria

La segreteria:

  1. decide sulle domande di cui all’articolo4 capoverso3 lettere a e b che non superano l’importo fissato nel regolamento interno;

  2. prepara gli affari del consiglio del fondo;

  3. gestisce la segreteria del consiglio del fondo.

La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla Consulenza sociale per il personale federale dell’UFPER.

Art. 15 Procedura di ricorso

Contro le decisioni della segreteria previste nell’articolo 14 capoverso1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.

Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.

Sezione 5 Ufficio di revisione del fondo di soccorso

Art. 16 Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.

Art. 17 Compiti e competenze

L’ufficio di revisione:

  1. verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;

  2. può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;

  3. riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’autorità di sorveglianza sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

Sezione 6 Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso

Art. 18

Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell’interno.

Sezione 7 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 19 Disposizioni transitorie

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio della cassa di soccorso della Cassa federale d’assicurazione è trasferito al fondo di soccorso.

I mutui ipotecari accordati dalla cassa di soccorso della Cassa pensioni della Confederazione alle istituzioni di soccorso del personale federale sono trasferiti al fondo di soccorso. I mutui ipotecari esistenti non possono essere aumentati.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.