514.10
Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)
(OEPM)
del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso3, 113, 114 capoversi2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1
La presente ordinanza disciplina l’equipaggiamento personale (equipaggiamento) dei militari.
I membri del Corpo delle guardie di confine possono ottenere il loro equipaggiamento completo o parti di esso dalle scorte dell’esercito. La presente ordinanza e le relative disposizioni esecutive del DDPS si applicano per analogia ai membri del Corpo delle guardie di confine nella misura in cui esse concernono oggetti d’equipaggiamento dell’esercito.
Sono disciplinati in ordinanze particolari:
l’acquisto dell’equipaggiamento;
l’equipaggiamento dei militari in servizio di promovimento della pace;
l’equipaggiamento dei militari di professione.
Il DDPS decide in merito alle domande per:
portare all’estero oggetti d’equipaggiamento;
indossare l’uniforme all’estero.
RU 2003 5137
Sezione 2 Manutenzione, deposito e ritiro
Art. 2 Equipaggiamento per l’entrata in servizio
I militari entrano in servizio con l’equipaggiamento completo, pulito e idoneo all’impiego nonché con la biancheria personale e gli articoli necessari per lo sport e l’igiene personale.
Prima di entrare in servizio, i militari:
verificano se l’equipaggiamento è completo e in buono stato;
sostituiscono o fanno riparare gli oggetti d’equipaggiamento mancanti o danneggiati;
presentano all’arsenale di ristabilimento più vicino i capi d’uniforme che non sono più adatti, affinché siano adeguati o cambiati.
Le Forze terrestri e le Forze aeree designano gli articoli da portare con sé alla scuola reclute.
Art. 3 Adattamento
L’equipaggiamento dei militari trasferiti, nuovamente incorporati o promossi in un’altra Arma, un’altra formazione di professionisti, un altro servizio ausiliario o un’altra funzione dev’essere adattato.
Di regola, l’arsenale provvede all’adattamento durante il servizio militare. I distintivi del grado vanno cambiati subito.
Art. 4 Manutenzione
La manutenzione degli oggetti d’equipaggiamento è in linea di principio effettuata a spese della Confederazione.
Se il cambio, la riparazione o la sostituzione di oggetti d’equipaggiamento è imputabile a loro colpa (art. 139 LM), ai militari è fatturato il valore corrente degli oggetti d’equipaggiamento. Sono accordate deduzioni in base ai giorni di servizio prestati.
I militari che restituiscono all’arsenale oggetti d’equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia.
Art. 5 Custodia
Di regola, i militari conservano l’equipaggiamento al loro domicilio. È fatto salvo l’articolo 6.
Art. 6 Deposito di oggetti d’equipaggiamento
In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, in un arsenale:
durante un soggiorno all’estero;
in caso di frequenti cambiamenti di domicilio;
in caso di domicilio all’estero in prossimità del confine svizzero.
Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico dei militari.
Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale
Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale, quest’ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso l’arsenale più vicino.
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide entro dodici mesi se l’arma è definitivamente ritirata dall’arsenale o riconsegnata al militare.
Art. 8 Ritiro dell’equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso
I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dall’arsenale al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole.
Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell’equipaggiamento e il suo deposito presso l’arsenale.
Se vi è stato un abuso dell’arma personale, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide in merito al ritiro definitivo.
Art. 9 Controllo dell’equipaggiamento
Durante il servizio militare, i controlli dell’equipaggiamento sono eseguiti dal comandante con i mezzi propri della truppa.
Il DDPS può prevedere ulteriori controlli durante il servizio.
Sezione 3 Cessione in proprietà
Art. 10 Oggetti d’equipaggiamento senza obbligo di restituzione
Gli oggetti d’equipaggiamento possono essere ceduti in proprietà ai militari prosciolti dall’obbligo militare, dichiarati inabili al servizio, esentati dal servizio, beneficiari di un congedo per l’estero oppure assegnati ai non incorporati aventi doppia cittadinanza.
I militari esclusi dal servizio militare o dall’esercito non ricevono in proprietà alcun oggetto d’equipaggiamento. Se al momento del proscioglimento è pendente una procedura d’esclusione, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide in merito alla cessione in proprietà degli oggetti d’equipaggiamento.
IlDDPS stabilisce quali altri oggetti possono essere esclusi dalla cessione in proprietà.
Art. 11 Cessione del fucile d’assalto 57
Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono gratuitamente in proprietà il fucile d’assalto 57 se:
hanno diritto all’equipaggiamento o a parti di esso (art. 10);
negli ultimi tre anni hanno effettuato almeno due esercizi federali a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari;
non vi sono motivi medici d’inabilità al servizio che si oppongono alla
non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19972.
In casi eccezionali giustificati, le esigenze summenzionate possono essere soddisfatte nell’anno che segue l’uscita dall’esercito. La decisione spetta alla Base logistica dell’esercito (BLEs).
Chi è equipaggiato con il fucile d’assalto 90 e adempie le condizioni di cui al capoverso1, restituendo tale arma riceve gratuitamente in proprietà un fucile d’assalto 57.
Prima della cessione, il fucile d’assalto è trasformato dalla BLEs, a spese della Confederazione, in un’arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.
Art. 12 Cessione della pistola
La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se:
hanno diritto all’equipaggiamento o a parti di esso (art. 10);
non vi sono motivi medici d’inabilità al servizio che si oppongono alla
non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19973.
Art. 13 Membri del Corpo delle guardie di confine
Quando lasciano il Corpo, i membri del Corpo delle guardie di confine ricevono a scelta in proprietà, senza attestato di tiro, una pistola 75 o un fucile d’assalto 57 se:
non sono reincorporati nell’esercito;
non vi sono motivi medici d’inabilità al servizio che si oppongono alla
non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19974.
Art. 14 Registrazione
In caso di cessione in proprietà del fucile d’assalto o della pistola, la BLEs rileva i seguenti dati:
cognome e nome dell’avente diritto;
numero AVS;
indirizzo;
numero dell’arma;
anno della cessione.
I dati sono conservati per almeno dieci anni.
L’arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P».
Art. 15 Diritto applicabile
Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dalla BLEs.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
Il DDPS emana prescrizioni completive ed esecutive concernenti segnatamente:
l’entità e le caratteristiche nonché la consegna e il ritiro dell’equipaggiamento personale;
la riparazione delle armi da fuoco d’ordinanza e delle calzature militari;
il deposito dell’equipaggiamento;
l’uso di oggetti d’equipaggiamento in altre organizzazioni e nell’ambito dell’istruzione fuori del servizio;
la vendita di oggetti d’equipaggiamento ai militari.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 25 ottobre 19955 sull’equipaggiamento personale (OEper) è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.
[RU 1995 5194, 1997 2626, 2002 8]