955.23
Ordinanza
sull’Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro
(OURD)
del 25 agosto 2004 (Stato 1° gennaio 2024)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD);
visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),3
ordina:
Capitolo 1 Compiti
Art. 14
L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:
assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
informare il pubblico sull’evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.
Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
5riceve ed esamina le comunicazioni:
degli intermediari finanziari,
degli organismi di autodisciplina,
degli organismi di vigilanza,
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),
dell’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione ai sensi dell’articolo 105 della legge federale del 29 settembre 20176 sui giochi in denaro (Autorità intercantonale),
6bis. 7dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale),
dei commercianti ai sensi dell’articolo 8a LRD,
8delle imprese di revisione dei commercianti ai sensi dell’articolo 15 LRD;
procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;
9decide se e quali informazioni comunicate sono trasmesse alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;
scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
10gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
11analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategich;
12riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all’articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 201513 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP).
Capitolo 2 Trattamento di comunicazioni e informazioni14
Sezione 1 Registrazione
Art. 215 Provenienza dei dati
L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:16
a. 17di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché 305ter capoverso 2 del Codice penale18 (CP);
abis. 19di intermediari finanziari secondo l’articolo 9b LRD;
b. di organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD;
c. 20secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:
dalla FINMA,
dagli organismi di vigilanza,
dalla CFCG,
dall’Autorità intercantonale,
dall’Ufficio centrale;
d. 21di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1bis e 15 capoverso 5 LRD;
e. 22secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP23.
Art. 324 Analisi delle comunicazioni
Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettere a, b e c contengono:25
il nome dell’intermediario finanziario, dell’autorità o dell’organismo da cui proviene la comunicazione, con l’indicazione di un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;
l’autorità o l’organismo ai sensi dell’articolo 12 LRD o dell’articolo 43a della legge federale del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari che vigila sull’intermediario finanziario;
i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finanziario conformemente all’articolo 3 LRD;
i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto conformemente all’articolo 4 LRD;
i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario;
i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;
una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, compresi il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura della relazione d’affari interessata;
una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari ai sensi dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP27 nonché il risultato degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 LRD.
Le informazioni di cui all’articolo 2 lettera abis contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a e c–g. Inoltre contengono:
il numero di riferimento che l’Ufficio di comunicazione ha assegnato alla comunicazione iniziale e che è servito a comunicare l’interruzione della relazione d’affari;
i documenti giustificativi attestanti l’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione;
la documentazione concernente il prelievo di importanti valori patrimoniali nel quadro dell’interruzione della relazione d’affari (paper trail).28
Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera d contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.29
Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP30 non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.
Art. 3a31 Comunicare con l’Ufficio di comunicazione
L’Ufficio di comunicazione mette a disposizione per lo scambio di comunicazioni un apposito sistema d’informazione.
Chi utilizza per comunicare con l’Ufficio di comunicazione il sistema d’informazione deve dapprima registrarvisi.
Chi non utilizza il sistema d’informazione compila l’apposito modulo dell’Ufficio di comunicazione e trasmette la comunicazione in modo protetto.
Le informazioni e i documenti di cui all’articolo 3 sono trasmessi all’Ufficio di comunicazione.32
Art. 433 Registrazione
Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d’informazione. L’Ufficio di comunicazione conferma la ricezione delle comunicazioni dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i documenti di cui agli articoli 3 e 3a. Il termine di cui all’articolo 9b capoverso 1 LRD inizia a decorrere dalla data di ricevimento indicata sulla conferma di ricezione.34
Se la comunicazione riguarda più controparti, l’Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d’affari separatamente.
...35
...36
Sezione 2 Analisi e accertamenti
Art. 537
Art. 6 Ricerca di informazioni ai sensi della LUC38
Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all’articolo 3 lettere a–e LUC.
Art. 7 Collaborazione con le autorità e gli uffici nonché con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina39
L’Ufficio di comunicazione può richiedere o ricevere dalle autorità e dagli uffici di cui all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoversi 1–2bis LRD nonché dagli organismi di vigilanza e dagli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 29b LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:40
la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;
la persona o la società è nota alle autorità di polizia;
41la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un’attività lucrativa;
42l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell’Autorità intercantonale o dell’Ufficio centrale;
43l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.
Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.
Sezione 3 Trasmissione di informazioni a un’autorità di perseguimento penale44
Art. 845 Denuncia a un’autorità di perseguimento penale
Sulla base delle informazioni raccolte, l’Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD. Le informazioni che trasmette a un’autorità di perseguimento penale non possono contenere alcuna indicazione relativa all’autore della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni.
Se, in base a nuovi elementi, l’Ufficio di comunicazione ritiene che vi sia un sospetto fondato, può trasmettere all’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate che sino ad allora non aveva trasmesso ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 LRD.
Art. 9 Informazione dell’intermediario finanziario
L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario in merito a un’eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD.46
Se l’affare è stato trasmesso a un’autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all’intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell’autorità in questione.
Se trasmette informazioni a un’autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 23 capoverso 4 LRD o se riceve una comunicazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario del termine fino al quale si protrae il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.47
Art. 1048 Informazione
L’Ufficio di comunicazione può informare:
a. gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera a;
b. gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera b;
c. 49la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 1;
cbis. 50gli organismi di vigilanza: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 2;
d. 51la CFCG: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 3;
e. 52l’Autorità intercantonale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 4;
f. 53l’Ufficio centrale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 5.54
Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l’articolo 11a LRD, l’Ufficio di comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza, all’organismo di vigilanza o all’organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:55
56il nome dell’intermediario finanziario interessato;
57...
l’importo dei valori patrimoniali interessati;
la natura e il genere della violazione degli obblighi;
l’autorità di perseguimento penale adita.
L’Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.
Art. 1158
Capitolo 3 Cooperazione
Art. 12 Autorità nazionali
...59
Se è a conoscenza che un’autorità di perseguimento penale sta già conducendo un’inchiesta contro persone menzionate nella domanda, l’Ufficio di comunicazione rinvia di norma l’autorità richiedente all’autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.60
Art. 1361 Autorità straniere
Alle condizioni di cui al capoverso 2, l’Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali:
62autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 30 LRD.
I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati o trasmessi unicamente se:
è necessario all’ottenimento delle informazioni di cui l’Ufficio di comunicazione ha bisogno;
non si tratta di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale;
la domanda di assistenza amministrativa è motivata.
Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.
Capitolo 4 Sistema d’informazione63
Art. 14 Scopo
L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per:64
a. adempiere i suoi compiti legali d’informazione e di accertamento;
b. 65procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;
c. 66collaborare con le autorità penali federali e cantonali;
d. 67collaborare con le autorità straniere di cui all’articolo 13;
e. 68collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio centrale nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;
e. 69collaborare con la FINMA, la CFCG e l’Autorità intercantonale;
ebis. 70collaborare con le altre autorità di cui all’articolo 29 capoverso 2 LRD;
f. 71elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.
Art. 15 Provenienza dei dati
I dati memorizzati nel sistema d’informazione72 provengono da:
a. 73comunicazioni e informazioni secondo l’articolo 2;
abis. 74informazioni secondo l’articolo 7;
b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;
c. 75comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell’apertura di un’istruzione;
d. 76comunicazioni delle autorità penali federali e cantonali secondo l’articolo 29a LRD;
dbis. 77informazioni secondo l’articolo 29b LRD;
e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all’adempimento dei compiti legali dell’Ufficio di comunicazione;
f . 78elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
g. 79elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
h. accertamenti effettuati dall’Ufficio di comunicazione stesso.
Art. 1680 Dati trattati
Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:81
82le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
83le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano adempiuto una delle fattispecie penali di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD o che preparino o favoriscano un simile reato;
84...
I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel sistema d’informazione85 sempre che ciò serva agli scopi di cui all’articolo 14.
Art. 17 Codificazione
La trasmissione dei dati del sistema d’informazione è codificata dall’inizio alla fine.
Art. 1886 Funzioni
Il sistema d’informazione serve per:
registrare, trattare e analizzare:
87comunicazioni e informazioni,
informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri,
lo scambio di informazioni tra autorità,
transazioni,
dati concernenti persone fisiche e giuridiche,
categorie tematiche,
sentenze, decisioni di non luogo a procedere nonché ulteriori decisioni delle autorità penali ai sensi dell’articolo 29a capoversi 1 e 2 LRD;
valutare e allestire statistiche anonimizzate;
allestire grafici;
gestire lo scambio di messaggi;
registrare l’utilizzazione del sistema d’informazione da parte dei collaboratori dell’Ufficio di comunicazione.
I dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono elencati nell’allegato 1.
Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento
La sicurezza dei dati è retta:
88dall’ordinanza del 31 agosto 202289 sulla protezione dei dati;
90dall’ordinanza dell’8 novembre 202391 sulla sicurezza delle informazioni.92
L’Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l’aggiornamento automatico del trattamento dei dati.93
Art. 2094 Accesso al sistema d’informazione
Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo:
i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione;
le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:
per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
per l’applicazione della LRD.
Se la procedura di confronto dà esito positivo, le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD possono chiedere all’Ufficio di comunicazione di trasmettere ulteriori dati.
Art. 21 e 2295
Capitolo 596 Dati statistici, rapporto annuale e analisi
Art. 23
Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:
le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2;
97le domande di informazioni provenienti dalle autorità straniere di cui all’articolo 13;
le procedure successive alle comunicazioni.
La statistica contiene:
per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell’Ufficio di comunicazione;
per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda;
98per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle denunce trasmesse all’autorità di perseguimento penale e sull’esito della procedura.
L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d’analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
Capitolo 6 Protezione e archiviazione dei dati
Art. 24 Controllo
I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza99 per l’esercizio delle loro funzioni di controllo.
Art. 25 Comunicazione di dati
All’atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull’affidabilità, sull’attualità e sulla completezza dei dati del sistema d’informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d’uso e del fatto che l’Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull’impiego di tali dati.
Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall’Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L’Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.101
Art. 26102 Restrizioni concernenti la comunicazione di dati
All’atto della comunicazione di dati provenienti dal sistema d’informazione vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l’Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999103 sull’asilo. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020104 sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.105
L’Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del sistema d’informazione qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.
Art. 27106
Art. 28 Durata della conservazione e cancellazione dei dati
L’Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel sistema d’informazione per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.
Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all’ultima registrazione che la concerne.
Art. 29 Consegna di dati e documenti all’Archivio federale
La consegna di dati e documenti dell’Ufficio di comunicazione all’Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998107 sull’archiviazione e dalle relative ordinanze d’esecuzione108.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 30 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 16 marzo 1998109 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.
Art. 30a110 Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2019
Le informazioni contenute nel sistema d’informazione GEWA comunicate all’Ufficio di comunicazione secondo il diritto anteriore saranno trasferite e trattate nel nuovo sistema d’informazione.
Art. 31111 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.
Dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione
(art. 18 cpv. 2)
1 Dati relativi alla gestione delle comunicazioni (gestione dei casi)
1.1 Dati di base
Numero della comunicazione (numerazione progressiva)
Numero del caso (numerazione progressiva)
Numero di riferimento dell’intermediario finanziario o del commerciante
Data della comunicazione
Tipo di comunicazione
Cantone
Categoria
Motivo del sospetto
Fatti
Motivazione
Reato preliminare
1.2 Decisione delle autorità penali
Numero di riferimento
Tipo di caso
Stato del caso
Nome dell’imputato
Nome dell’avvocato
Data dell’atto di accusa
Nome dell’autorità penale
Data di attribuzione
Data del passaggio in giudicato
Data dell’audizione
Tipo di decisione
Data della decisione
Contenuto della decisione
Tipo di misura
Data della misura
Descrizione della misura
2 Dati relativi alla gestione delle persone
2.1 Persone fisiche
2.1.1 Dati relativi alla persona
Ruolo
Titolo
Nome
Secondo nome
Cognome
Alias / pseudonimo
Sesso
Data di nascita
Luogo di nascita / luogo di attinenza
Nazionalità
Professione
Indirizzo e-mail
Data del decesso
Tipo di numero di telefono
Tipo di connessione telefonica
Prefisso
Numero di telefono
Tipo di indirizzo
Indirizzo
NPA
Luogo
Cantone
Paese
2.1.2 Origine dei valori patrimoniali
2.1.3 Dati relativi al documento
Tipo di documento
Numero del documento
Data di rilascio
Data di scadenza
Autorità di rilascio
Paese di rilascio
2.1.4 Ulteriori dati relativi a persone politicamente esposte (PPE)
PPE Durata
PPE Paese
2.1.5 Dati relativi al datore di lavoro
Indirizzo
NPA
Luogo
Cantone
Paese
Numero di telefono
Tipo di numero di telefono
Tipo di connessione telefonica
Prefisso
2.2 Persone giuridiche
Nome
Nome figurante nel registro di commercio
Forma giuridica
Settore di attività
Numero d’identificazione
Data di costituzione
Luogo di costituzione
Cantone di costituzione
Società di sede
Sito Internet
Data cessazione attività
Osservazioni
Tipo di indirizzo
Indirizzo
NPA
Luogo
Cantone
Paese
3 Dati relativi alla gestione dell’autorità penale
3.1 Dati relativi all’organizzazione
Nome
Numero d’identificazione
Stato
Data di registrazione
3.2 Dati relativi all’utente
Titolo
Nome
Cognome
Sesso
Professione
Funzione
Tipo di numero di telefono
Tipo di connessione telefonica
Prefisso
Numero di telefono
Tipo di indirizzo
Indirizzo
NPA
Luogo
Cantone
Paese
4 Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari e commercianti
4.1 Dati relativi all’organizzazione
Nome
Numero d’identificazione
Data di registrazione
4.2 Dati relativi all’utente
Titolo
Nome
Cognome
Sesso
Professione
Funzione
Tipo di numero di telefono
Tipo di connessione telefonica
Prefisso
Numero di telefono
Tipo di indirizzo
Indirizzo
NPA
Luogo
Cantone
Paese
5 Dati relativi a conti
5.1 Dati relativi alla relazione d’affari
Nome dell’istituto
Luogo della relazione d’affari
Cantone della relazione d’affari
5.2 Dati relativi al conto
Numero di conto
IBAN
Numero del cliente
Nome del conto
Numero BIC/Clearing
Tipo di conto
Stato del conto
Valuta del conto
Saldo del conto in valuta del conto
Saldo del conto in CHF
Data di apertura del conto
Data di chiusura del conto
5.3 Dati relativi alle transazioni
Numero della transazione
Data della transazione
Tipo di transazione
Importo della transazione in valuta estera / CHF
Luogo della transazione (soltanto in caso di transazioni in contanti o ATM)
Paese della transazione
Valuta della transazione
Osservazione in merito alla transazione
Motivo del pagamento
6 Dati concernenti beni e servizi relativi a comunicazioni
6.1 Dati relativi a beni e servizi
Tipo
Produttore
Descrizione
Valore stimato
Valore di mercato
Stato
Valuta nella quale è acquistato il bene o il servizio
Misura
Unità di misura
6.2 Dati relativi al venditore e all’acquirente
Nome del venditore
Nome dell’acquirente
Tipo di indirizzo
Indirizzo
NPA
Luogo
Cantone
Paese
Data di registrazione
Numero di registrazione
Numero di identificazione
Informazioni secondo l’art. 19 ORD