631.63
Ordinanza concernente la competenza della Direzione generale delle dogane nel campo della formazione professionale superiore per il personale dell’amministrazione delle dogane
del 18 maggio 2005 (Stato 31 maggio 2005)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 capoverso3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 131 capoverso 4 e 142 capoverso2 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane (LD), ordina:
Art. 1
La Direzione generale delle dogane è l’organizzazione del mondo del lavoro competente per la formazione professionale superiore del personale dell’amministrazione delle dogane ai sensi dell’articolo 28 capoverso2 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale.
Essa è competente per l’emanazione delle relative disposizioni e disciplina segnatamente le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli concernenti gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori per il personale dell’amministrazione delle dogane.
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.