Fonte

172.061

Legge federale sulla procedura di consultazione
(Legge sulla consultazione, LCo1)

del 18 marzo 2005 (Stato 25 novembre 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 147 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20043, decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.

Art. 2 Scopo della procedura di consultazione

La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione.

La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

  1. modifiche costituzionali;

  2. disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere a–g della Costituzione federale;

  3. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

È possibile rinunciare a una consultazione se il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali oppure la ripartizione delle competenze fra autorità federali.4 RU 2005 4099

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).

Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale.

Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Cantoni se essi ne sono considerevolmente toccati.

Art. 4 Partecipazione

Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

Sono invitati a esprimere il proprio parere:

  1. i Cantoni;

  2. i partiti rappresentati nell’Assemblea federale;

  3. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;

  4. le associazioni mantello nazionali dell’economia;

  5. gli altri ambienti interessati nel singolo caso.

La Cancelleria federale tiene l’elenco dei destinatari secondo il capoverso2 lettere a–d.

Art. 5 Indizione

Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi.

La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi.

La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 6 Organizzazione

Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.

La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art.5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell’Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.

Introdotto dal n. III della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Art. 7 Forma e termine

La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.

Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto.

In caso d’urgenza, si può eccezionalmente:

  1. abbreviare il termine per rispondere;

  2. svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza.

Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verbale della conferenza.

Art. 8 Trattazione dei pareri

Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.

Art. 9 Pubblicità

Sono accessibili al pubblico:

  1. la documentazione;

  2. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza;

  3. il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.

I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

La legge del 17 dicembre 20045 sulla trasparenza non è applicabile.

Art. 10 Indagini conoscitive su progetti di portata minore

Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all’Amministrazione federale.

Il risultato dell’indagine è reso accessibile al pubblico.

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:

  1. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;

  2. il contenuto, l’allestimento e la distribuzione della documentazione;

  3. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;

  4. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

Art. 12 Modifica del diritto vigente

...6

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 20057

Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 4099.

DCF del 17 ago. 2005