211.121.3
Ordinanza
concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni
del 24 agosto 2005 (Stato 1° gennaio 2008)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83a capoversi 3 e 4 del Codice civile1,
ordina:
Art. 1 Esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione
Su richiesta dell’organo superiore della fondazione, l’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se:
il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi;
la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e
la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione.2
L’autorità di vigilanza revoca l’esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.3
L’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall’obbligo di rendere conto all’autorità di vigilanza.
Se esonera la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione o revoca l’esonero, l’autorità di vigilanza deve all’occorrenza ordinare anche il pertinente adeguamento dell’atto di fondazione.4
Art. 25
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.