946.513.7
Ordinanza
sugli emolumenti del Servizio di accreditamento svizzero
(OEm-Acc, Oemo-Acc)1
del 10 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2025)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),
ordina:
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Servizio di accreditamento svizzero (SAS).3
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 1a5 Obbligo di pagare gli emolumenti
Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione nel campo dell’accreditamento deve pagare un emolumento.6
L’obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche ai Cantoni ed ai Comuni.
Art. 2 Supplemento
Il SAS7 può riscuotere i seguenti supplementi:
fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d’urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e
fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rapporto a casi simili precedenti.
Art. 38 Disborsi
I disborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente.
Sono considerate disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente le spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.
In caso di riutilizzazione di materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software, i disborsi possono essere suddivisi tra i richiedenti.
Art. 4 Preventivo
Il SAS informa anticipatamente la persona assoggettata circa l’ammontare delle spese presumibili.
Art. 5 Fatture parziali
Per lavori di lunga durata il SAS può fatturare prestazioni parziali.
Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.
In caso di morosità l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.
Art. 69 Emolumenti secondo il tempo impiegato
La tariffa dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a:
franchi | |
| 140.– |
| 235.– |
Art. 7 Emolumento d’iscrizione
Con la domanda di accreditamento il richiedente deve pagare un emolumento d’iscrizione di 1500 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell’incartamento, documentazione, informazioni).10
L’emolumento è fatturato immediatamente dopo il deposito della domanda.
In caso d’interruzione della procedura d’accreditamento è addebitato l’intero emolumento d’iscrizione.
Art. 811 Emolumento annuo
Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati il SAS riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per:
l’aggiornamento dell’incartamento degli organismi accreditati;
la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all’estero;
il sostegno e l’informazione degli organismi accreditati.
Ammontare dell’emolumento annuo per:
franchi | |
|---|---|
| 2400.– |
| 3100.– |
| 3800.– |
| 2400.– |
| 2400.– |
| 3100.– |
| 3800.– |
| 3800.– |
| 3100.– |
| 3800.– |
| 3800.– |
| 3800.– |
| 10.– |
| 3800.– |
| 3800.– |
| 3800.– |
| 3800.– |
Se un organismo accreditato dispone di diversi sedi, è riscosso un emolumento annuo di 500 franchi per ogni sede aggiuntiva.
Se l’accreditamento viene sospeso ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 17 giugno 199612 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD), gli emolumenti annuali sono fatturati integralmente.
In caso di rinuncia di un organismo all’accreditamento o di revoca dell’accreditamento gli emolumenti per l’anno corrente sono riscossi pro rata temporis. Devono essere pagati entro 60 giorni dalla rinuncia dell’accreditamento o dal passaggio in giudicato della revoca.
Art. 8a13 Adeguamento degli emolumenti e dei tipi di accreditamento
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può adeguare, all’inizio dell’anno successivo, gli emolumenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 all’indice nazionale dei prezzi al consumo, a condizione che questi ultimi abbiano subìto un rincaro di almeno il 5 per cento dall’ultimo adeguamento.
Può adeguare i tipi di accreditamento elencati all’articolo 8 capoverso 2 ai tipi di accreditamento elencati nell’allegato 2 OAccD14 e fissare gli emolumenti annui per i nuovi tipi di accreditamento.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.