822.223
Ordinanza sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO)
(ORECO)
del 29 marzo 2006 (Stato 1° ottobre 2011)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli7 capoverso2, 16 capoverso2 e 36 capoverso1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione di un registro centrale delle carte per l’odocronografo (RECO) adatte all’odocronografo digitale.
Art. 2 Scopo e contenuto del RECO
Il RECO serve al rilascio di carte per l’odocronografo (carte del conducente, carte dell’officina, carte dell’azienda e carte di controllo) e funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e all’esecuzione nell’ambito dei controlli in materia di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.
Il RECO contiene i dati secondo l’allegato. Memorizza dati:
sui titolari delle carte;
sullo stato delle carte per l’odocronografo.
…3
Art. 3 Competenze e responsabilità
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è competente per:
la tenuta del RECO in collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
la produzione di coppie di chiavi per l’odocronografo e le relative carte;
la sorveglianza del sistema di sicurezza conformemente ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2135/984;
la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati delle carte del conducente e dell’azienda (n.1, 2, 6,7 e 10 dell’allegato);
la conferma delle informazioni concernenti lo stato trasmesse da autorità nazionali e internazionali nel quadro di procedure automatiche.5 2 Le autorità federali e cantonali sono competenti per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte di controllo (n. 8,9 e 10 dell’allegato).6 3 L’AFD è competente per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte dell’officina (n.3, 4 e 5 dell’allegato).
L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è competente per:
la gestione tecnica e la manutenzione dell’applicazione TED per l’amministrazione dei dati del RECO;
la realizzazione tecnica e l’amministrazione dei diritti d’accesso;
la manutenzione tecnica del sistema in considerazione dei requisiti di sicurezza e della protezione dei dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno 19937 (OLPD) relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
l’esecuzione tecnica dello scambio dei dati con i registri esteri;
la gestione dell’ente di certificazione nazionale e
la gestione tecnica dell’ufficio di clearing per l’esecuzione del traffico dei pagamenti.
Per la correttezza e la completezza dei dati è responsabile l’autorità che inserisce i dati nel sistema.
Art. 4 Autorizzazione di accesso nella consultazione dei dati
Hanno accesso ai dati completi soltanto l’USTRA8 nonché le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell’ambito di procedimenti per giudicare le infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale, vale a dire secondo i seguenti criteri di consultazione:
numero di identificazione personale (NIP);
identificazione del registro;
Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 set. 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, GU L 274 del9.10.1998, pag.1.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011
Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3911). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
numero della carta per l’odocronografo;
numero della licenza di condurre;
cognome;
cognome e data di nascita;
cognome e nome(i);
cognome, nome(i) e data di nascita;
cognome, nome(i), data di nascita e domicilio;
cognome, nome(i) e domicilio;
cognome e domicilio.
In base agli stessi criteri di consultazione:
le polizie stradali e gli organi doganali hanno accesso ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti di controllo secondo l’ordinanza del 19 giugno 19959 sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) e secondo l’ordinanza del 6 maggio 198110 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2);
l’AFD, nonché le autorità cantonali hanno accesso ai dati di cui sono responsabili per quanto attiene alla registrazione e alla mutazione secondo l’articolo3 capoversi2 e 3 o che sono necessari per l’adempimento dei loro obblighi di controllo secondo l’OLR1 e l’OLR2 oppure secondo l’articolo 102 capoverso1 dell’ordinanza del 19 giugno 199511 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), e precisamente suddivisi secondo le seguente aree di dati:
1. conducente (n.1 e 2 dell’allegato), 2. officina (n.3, 4 e 5 dell’allegato), 3. azienda (n. 6 e 7 dell’allegato), 4. controllo (n. 8 e 9 dell’allegato).
Le autorità estere possono accedere soltanto ai dati di cui necessitano per il rilascio di carte del conducente, nonché per i controlli relativi alla durata del lavoro e del riposo, e precisamente secondo i seguenti criteri:
numero della carta del conducente;
numero della carta dell’officina;
numero della licenza di condurre;
autorità di rilascio della carta, cognome, nome(i), data di nascita;
Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita;
f. Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita, numero della licenza di condurre, Paese di rilascio della licenza di condurre.
Art. 5 Scambio di dati con le autorità estere
Per la verifica dell’unicità della carta del conducente secondo l’articolo 13b capoverso 4 OLR 112 è ammesso lo scambio di dati con le competenti autorità estere. I dati personali possono essere scambiati soltanto nella misura in cui sia necessario per la verifica dell’unicità.
Le notifiche automatiche delle autorità estere riguardanti ritiro, danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta svizzera per l’odocronografo devono essere confermate dall’USTRA nel RECO.
Art. 6 Ripresa di dati dal registro delle autorizzazioni a condurre
Per il rilascio della carta del conducente, il RECO fa capo ai dati del registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) nell’ambito degli articoli 5 capoverso1 e 5a capoverso2 dell’ordinanza del 23 agosto 200013 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre. Le modifiche di dati in FABER vengono riprese automaticamente nel RECO.
Art. 7 Diritto all’informazione e alla correzione dei dati
Ogni persona, officina o azienda registrata ha il diritto di chiedere informazioni sui propri dati all’autorità competente per la registrazione dei dati secondo l’articolo 3 capoversi2 e 3. Nel caso di persone incapaci di discernimento, il diritto all’informazione spetta anche al rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in nome e nell’interesse della persona rappresentata. La persona che richiede informazioni deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto.
L’autorità rende noti i dati registrati, per iscritto ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, gratuitamente e in forma di decisione.
Ogni persona, officina o azienda di cui al capoverso1 può chiedere che i dati inesatti o incompleti che la riguardano vengano corretti, completati o rimossi dal RECO. Esse devono presentare la richiesta per iscritto all’autorità competente.
Le domande d’informazione e le richieste di correzione inoltrate da privati, officine o aziende domiciliati o con sede all’estero sono trasmesse dall’USTRA all’autorità che ha eseguito l’ultima mutazione nel RECO.
Art. 8 Memorizzazione e rimozione di dati, archiviazione
I dati sono disponibili nel RECO ancora per tre anni dalla scadenza di una carta per l’odocronografo. Successivamente vengono rimossi dal RECO.
Se una persona o un’azienda rinuncia volontariamente a una carta per l’odocronografo o se l’autorità competente notifica lo scioglimento di un’azienda, i relativi dati vengono contrassegnati nel RECO dalle autorità competenti per la mutazione dei dati del rispettivo tipo di carta. Le carte scadono al momento della dichiarazione di rinuncia o della notifica. I dati restano disponibili ancora per tre anni. Successivamente vengono rimossi dal RECO.
L’USTRA provvede affinché i dati rimossi siano archiviati per altri cinque anni.
I dati e gli atti non più necessari o destinati ad essere cancellati o distrutti vengono offerti per archiviazione all’Archivio federale.
Art. 9 Sicurezza dei dati e aggiornamento
Per garantire la sicurezza dei dati, le autorità svizzere con diritto d’accesso osservano le disposizioni dell’OLPD14 e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200315 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale.
Nell’ambito del trattamento e dell’adeguamento dei dati con FABER, il sistema stesso aggiorna i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.
Art. 10 Controllo interno in materia di protezione dei dati
Le autorità svizzere con accesso al RECO adottano i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per salvaguardare i loro dati dalla perdita e per proteggerli contro qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzati.
Art. 11 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca
La comunicazione dei dati raccolti nel RECO a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell’OLPD16 nonché della legge federale del 9 ottobre 199217 sulla statistica federale.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2006.
Allegato18 (art.2 cpv. 2) Contenuto del RECO
Dati relativi al conducente
Dati di identificazione 111 Numero di identificazione del conducente assegnato dal sistema 112 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER 113 Autorità di rilascio (USTRA)
Dati personali 121 Cognome 122 Cognome alla nascita 123 Nome(i) 124 Sesso 125 Data di nascita 126 Lingua in cui è stata rilasciata la licenza di condurre 127 Luogo di origine/di nascita 128 Nazionalità 129 Foto formato passaporto digitalizzata 1210 Data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata 1211 Firma digitalizzata 1212 Data di inserimento della firma digitalizzata
Indirizzo 131 Indirizzo attuale
Informazioni di controllo 141 Data della registrazione 142 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 143 Data dell’ultima mutazione 144 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Aggiornato dal n. II dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011
Dati relativi alla carta del conducente
Dati di identificazione 211 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema 212 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER 213 Autorità di rilascio (USTRA)
Dati relativi alla carta 221 Stato della carta 222 Lingua in cui è stata rilasciata la carta del conducente 223 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo 224 Numero della carta (numero di base, indice di sostituzione e indice di rinnovo) 225 Numero di identificazione del certificato della carta 226 Data della richiesta 227 Data di ricezione 228 Data di rilascio 229 Valevole da 2210 Valevole fino a
Dati relativi alla licenza di condurre 231 Stato della licenza 232 Numero di licenza progressivo 233 Numero della carta vergine sulla licenza di condurre 234 Autorità di rilascio della licenza di condurre (Cantone o Stato estero)
Informazioni di controllo 241 Data della registrazione 242 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 243 Data dell’ultima mutazione 244 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi all’officina
Dati di identificazione 311 Numero di identificazione dell’officina assegnato dal sistema 312 Autorità di rilascio (AFD) 313 Identificazione del registro
Dati di base 321 Nome e sede dell’officina, del fabbricante dell’odocronografo o del veicolo
Dati relativi al permesso 331 Dati relativi al permesso di immatricolazione (art. 102 OETV19 332 Dati relativi al certificato di esame (O del17 dic. 198420 sulle verificazioni)
Dati relativi all’indirizzo 341 Indirizzo attuale dell’officina, del fabbricante dell’odocronografo o del veicolo
Informazioni di controllo 351 Data della registrazione 352 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 353 Data dell’ultima mutazione 354 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi al tecnico dell’officina
Dati di identificazione 411 Numero di identificazione del tecnico d’officina assegnato dal sistema 412 Numero di identificazione dell’officina 413 Autorità di rilascio (AFD) 414 Identificazione del registro
Dati di base 421 Cognome 422 Nome(i) 423 Sesso 424 Data di nascita 425 Luogo di origine/di nascita 426 Nazionalità
Dati relativi al permesso 431 Data dell’ultimo corso per tecnico
[RU 1985 56, 1996 987 art. 20 cpv.2, 1997 2761 n. II lett. b, 1999 133 n. III1. RU 2006 1453 art. 36]. Vedi ora l’O del15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).
Dati relativi all’indirizzo 441 Indirizzo attuale del tecnico
Informazioni di controllo 451 Data della registrazione 452 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 453 Data dell’ultima mutazione 454 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi alla carta dell’officina
Dati di identificazione 511 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema 512 Numero di identificazione del tecnico di officina 513 Numero di identificazione dell’officina 514 Autorità di rilascio (AFD)
Dati relativi alla carta 521 Stato della carta 522 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell’officina 523 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo 524 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di 525 Numero di identificazione del certificato della carta 526 Data della richiesta 527 Data di ricezione 528 Data di rilascio 529 Valevole da 5210 Valevole fino a
Informazioni di controllo 531 Data della registrazione 532 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 533 Data dell’ultima mutazione 534 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi all’azienda
Dati di identificazione 611 Numero di identificazione dell’azienda assegnato dal sistema 612 Autorità di rilascio (USTRA) 613 Identificazione del registro
Dati di base 621 Nome e sede dell’azienda 622 Numero del permesso come impresa di trasporti su strada
Dati relativi all’indirizzo 641 Indirizzo attuale dell’azienda
Informazioni di controllo 651 Data della registrazione 652 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 653 Data dell’ultima mutazione 654 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi alla carta dell’azienda
Dati di identificazione 711 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema 712 Numero di identificazione dell’azienda 713 Autorità di rilascio (USTRA)
Dati di base 721 Nome della sede principale o sede della succursale dell’azienda
Dati relativi all’indirizzo 731 Indirizzo attuale dell’azienda o della succursale
Dati relativi alla carta 741 Stato della carta 742 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell’azienda 743 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo 744 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di 745 Numero di identificazione del certificato della carta 746 Data della richiesta 747 Data di ricezione 748 Data di rilascio 749 Valevole da 7410 Valevole fino a
Informazioni di controllo 751 Data della registrazione 752 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 753 Data dell’ultima mutazione 754 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi all’autorità di controllo
Dati di identificazione 811 Numero di identificazione dell’autorità di controllo assegnato dal sistema 812 Autorità di rilascio (Cantone) 813 Identificazione del registro
Dati di base 821 Designazione e funzione dell’autorità di controllo
Dati relativi all’indirizzo 831 Indirizzo attuale dell’autorità di controllo
Informazioni di controllo 841 Data della registrazione 842 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 843 Data dell’ultima mutazione 844 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi alla carta di controllo
Dati di identificazione 911 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema 912 Numero di identificazione dell’organo di controllo 913 Autorità di rilascio (Cantone)
Dati relativi alla carta 921 Stato della carta 922 Lingua in cui è stata rilasciata la carta di controllo 923 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo 924 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di 925 Numero di identificazione del certificato della carta 926 Data della richiesta 927 Data di ricezione 928 Data di rilascio 929 Valevole da 9210 Valevole fino a
Informazioni di controllo 931 Data della registrazione 932 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione 933 Data dell’ultima mutazione 934 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
Dati relativi alla richiesta 1011 Indirizzo di posta elettronica del richiedente 1012 Numero di telefono del richiedente 1013 Numero di fax del richiedente